Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 19 settembre 2016 |
Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2016. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi» e successive modificazioni; Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1986, n. 228; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160; Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2014, concernente la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2014, n. 296; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144; Visto il decreto del Ministro della salute 11 agosto 2015, concernente la determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini affetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2015, n. 226; Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso; Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale; Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2016 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. n. 5396 del 1° marzo 2016, riguardo agli aggiornamenti delle indennita' di abbattimento per l'anno 2016, in cui e' individuata, ai fini della determinazione dell'indennizzo, la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con eta' uguale o maggiore a sei anni;
Decreta:
Art. 1
Indennizzi previsti per i bovini e bufalini
1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in € 473,81. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in € 869,00. 3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 408,43. 4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in € 748,49. 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. 6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti. 7. La misura delle indennita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Indennizzi previsti per gli ovi-caprini
1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 79,98 a capo per i capi non iscritti, risulta aumentata a € 110,52 per i capi iscritti ed a € 82,39 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016. 2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016. 3. Le indennita' di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con eta' maggiore o uguale a 6 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016.
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| Art. 3
Disposizioni finali
1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 settembre 2016
Il Ministro della salute Lorenzin
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3937
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