LA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 11 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), che disciplina la raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche; Visti gli articoli 130 e 131 del TUB, che assoggettano a sanzione penale l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'attivita' bancaria svolte abusivamente; Vista la delibera del CICR del 19 luglio 2005, attuativa dell'art. 11 del TUB; Vista la delibera del CICR del 22 febbraio 2006, recante integrazioni a quella del 19 luglio 2005;
Emana: le accluse Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. Le accluse Disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2017. A far data dall'entrata in vigore delle accluse Disposizioni, e' abrogato il Capitolo 2 del Titolo IX della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Le presenti Disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 2, del TUB. Roma, 8 novembre 2016
Il direttore generale: Rossi
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