Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 26 settembre 2016 |
Integrazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi per la riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali, di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica; Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, in corso di registrazione, recante l'individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181; Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita': a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, e che per ciascuna delle finalita' del Fondo sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale, che prevede che le risorse del Fondo, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative previste dal decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche; Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 finale, del 29 ottobre 2014; Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015, successivamente modificato con decisione C(2015) 8450 finale del 24 novembre 2015; Visto in particolare l'Asse III-Competitivita' PMI, Azione 3.2.1 «Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attivita' produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese» del sopra richiamato Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, che include negli strumenti attuativi dell'Azione gli interventi di cui alla citata legge n. 181 del 1989; Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del predetto art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, pari a euro 73.022.417,67, destinate al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono state attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 83 del 2012; Considerato che successivamente all'adozione del predetto decreto ministeriale 19 marzo 2015 sono affluite al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del citato comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 ulteriori somme pari a euro 5.914.155,00, che sono pertanto anch'esse da attribuire alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile sopra menzionata, per essere destinate al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181; Ritenuto di dover comunque integrare le predette risorse, al fine di disporre di un'adeguata dotazione finanziaria a copertura degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, realizzati nell'ambito degli accordi di programma previsti dal citato decreto ministeriale 9 giugno 2015; Accertato che sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto degli impegni gia' assunti, risorse sufficienti per procedere all'integrazione suddetta nella misura di 80 milioni di euro; Ritenuto, altresi', necessario, nell'ambito dell'attuazione della sopra richiamata Azione 3.2.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, attivare gli interventi di cui alla legge n. 181 del 1989 nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
Decreta:
Art. 1
1. La somma di euro 5.914.155,00 affluita al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi dell'art. 27, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, per essere destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. 2. Una quota pari a euro 80.000.000,00 delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e' attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad integrazione delle risorse destinate agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, per la riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali. 3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono riservate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali disciplinati dagli appositi accordi di programma di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2015 menzionato nelle premesse. 4. Una quota pari a euro 80.000.000,00 delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, Asse III-Competitivita' PMI, e' assegnata agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, disciplinati dagli appositi accordi di programma di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2015, relativi ad aree localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) sono riservati all'area di crisi industriale complessa di Taranto. 5. La ripartizione delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, cosi' come disciplinati dal decreto ministeriale 9 giugno 2015, tra interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa, interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale non complessa e programmi di investimento da agevolare tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, e' approvata dal Ministro dello sviluppo economico, anche tenuto conto dei fabbisogni prevedibili per l'attuazione degli interventi e degli oneri di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 31 gennaio 2013 citato nelle premesse. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 2016
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2646
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