Gazzetta n. 266 del 14 novembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 settembre 2016
Misure tecniche per garantire il rispetto dei periodi di chiusura delle catture di pesce spada.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2013)8635 del 6 dicembre 2013, recante il piano d'azione, concordato con l'Amministrazione italiana, per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Vista la raccomandazione ICCAT n. 13-04, recante misure di gestione per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante l'attuazione delle misure 14, 15 e 16 del richiamato piano d'azione, in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
Visto di decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, recante l'istituzione dell'Elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, a norma dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale 3 giugno 2015;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 recante «Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, par taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Castiglione;
Visto l'art. 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea che prevede il principio di precauzione come fondamento della politica ambientale comunitaria;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 13-04 e dell'art. 4, comma 5, lettera a), del citato decreto ministeriale 3 giugno 2015, nel periodo dal 1° ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso), e' fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonche' detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di pesce spada;
Considerato, altresi', che, in ossequio al paragrafo 6 della richiamata raccomandazione ICCAT n. 13-04, le parti contraenti devono assicurare la massima effettivita' del predetto periodo di divieto relativo alle catture (bersaglio e/o accidentali) di pesce spada;
Considerata, pertanto, la necessita' di procedere all'emanazione di ulteriori diposizioni tecniche atte a garantire un'ancor piu' efficace implementazione tanto delle predette misure del piano d'azione, quanto delle richiamate disposizioni internazionali, al fine di consolidare il vigente quadro normativo nazionale di cui al sopra citato decreto ministeriale 3 giugno 2015;
Ritenuto, in particolare, di dover porre in essere misure idonee ad assicurare la massima effettivita' del predetto periodo di divieto relativo alle catture (bersaglio e/o accidentali) di pesce spada, limitando, nel corso del medesimo arco temporale, la cattura di specie bersaglio diverse dal pesce spada, nonche' il novero dei sistemi e/o attrezzi da pesca impiegabili a tali fini;

Decreta:
Articolo unico

1. Nel periodo dal 1° ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso), e' fatto divieto di pescare (catture «bersaglio-target» e/o «accessorie-bycatch»), detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare esemplari della specie «alalunga» (Thunnus alalunga).
2. Durante il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, e' vietato l'utilizzo del «palangaro derivante - LLD», per il prelievo di qualsiasi altra specie bersaglio.
3. Il divieto di cui al precedente comma 2 non si applica alle catture della specie tonno rosso (Thunnus thynnus), effettuate dalle sole unita' munite di permesso speciale per l'esercizio di tali attivita' di pesca, con l'utilizzo del sistema «palangaro».
4. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2016

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2649


 
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