Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 28 ottobre 2016 |
Approvazione dei modelli di dichiarazione da rilasciare da parte del creditore alla amministrazione debitrice di somme liquidate a titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo ai sensi dell'articolo 5-sexies, legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato» ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante la «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile», ed in particolare: l'art. 5-sexies, comma 1, che stabilisce l'onere, per il creditore di somme liquidate in suo favore, di rilasciare una dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo; l'art. 5-sexies, comma 3, per il quale con decreti del Ministero delle finanze e del Ministero della giustizia sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1; l'art. 5-sexies, comma 9, per il quale i pagamenti si effettuano mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori, mentre sono possibili i pagamenti per cassa o per vaglia cambiario solo se di importo non superiore a 1.000 euro; Visto il codice in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ed in particolare l'art. 35 relativo all'obbligo di pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della modulistica necessaria da allegare ai procedimenti ad istanza di parte; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente il testo unico sulla documentazione amministrativa ed in particolare: l'art. 21 relativo alla autenticazione delle sottoscrizioni di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre alla pubblica amministrazione; l'art. 38 relativo alle modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione; l'art. 46 relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni; l'art. 47 relativo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'; l'art. 76 circa la rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci e della formazione e dell'uso di atti falsi; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 20 giugno 2007, al n. 4, foglio n. 128, con il quale sono state approvate le «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche; Considerata la necessita' di procedere all'approvazione dei modelli di dichiarazione ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, con conseguente pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia della modulistica indicata al comma 3 del predetto art. 5-sexies, onde consentire all'amministrazione debitrice di provvedere tempestivamente alla liquidazione delle somme dovute ai creditori, attesa la pluralita' delle azioni giudiziarie intraprese dai creditori; Valutati gli esiti dell'istruttoria sulla modulistica attualmente in uso svolta dagli uffici del Dipartimento per gli affari di giustizia in raccordo con i competenti uffici della Direzione dei servizi del tesoro;
Decreta:
Art. 1 Approvazione dei modelli di dichiarazione
1. Con il presente provvedimento sono approvati, ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, i modelli di dichiarazione che il creditore rilascia all'amministrazione debitrice, al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a titolo di indennizzo per la irragionevole durata del processo. 2. I modelli di cui al comma 1, allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante, sono cosi' denominati: allegato A) mod. Pinto persona fisica; allegato B) mod. Pinto persona giuridica; allegato C) mod. Pinto antistatario; allegato D) mod. DSAN-eredi.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Documentazione
1. I modelli di dichiarazione di cui all'art. 1, sottoscritti dal dichiarante, devono essere trasmessi con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Ai predetti modelli deve essere allegata la seguente documentazione: a) copia fotostatica di un documento di identita' in corso di validita' del dichiarante; b) copia del tesserino del codice fiscale o tesserino sanitario del dichiarante; c) copia di ogni altro documento espressamente menzionato nei moduli come sopra approvati. 3. Quando l'amministrazione rileva la necessita' di richiedere ulteriore documentazione al fine di poter espletare una corretta procedura di pagamento provvede a farne espressa richiesta al creditore. 4. Nel caso di cui al comma 3, si applica l'art. 5-sexies, comma 4, legge 24 marzo 2001, n. 89.
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| Art. 3 Modifiche alla modulistica
1. Le modifiche alla modulistica, che si rendono necessarie anche per effetto di norme sopravvenute, sono adottate con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e ne viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
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| Art. 4 Pubblicazione
1. La modulistica adottata con il presente decreto e' pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia e sostituisce integralmente quella attualmente pubblicata.
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| Art. 5 Efficacia
1. I creditori di provvedimenti notificati successivamente all'adozione del presente decreto trasmettono la dichiarazione e la documentazione avvalendosi esclusivamente della modulistica approvata ai sensi dell'art. 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 2016
Il Capo del Dipartimento: Mura
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