Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2016 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 20 ottobre 2016 |
Conservazione su supporti informatici dei registri immobiliari. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», il quale prevede che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al Codice e le regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo Codice; Visto l'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale dispone che i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del Codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'art. 71, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile; Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», in vigore dal 14 settembre 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 12 marzo 2014, n. 59, recante «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015, n. 8, recante «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; Considerato che i registri immobiliari sono formati e conservati su supporto informatico in conformita' alle disposizioni e secondo le regole tecniche stabilite dal Codice dell'amministrazione digitale, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal Codice civile;
Dispongono:
Art. 1 Registri immobiliari conservati su supporti informatici
1. I registri immobiliari formati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono conservati dall'Agenzia delle entrate unicamente su supporti informatici in conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). 2. Con successivi provvedimenti le disposizioni di cui al comma 1 potranno essere estese anche a registri immobiliari formati su supporti informatici in data antecedente.
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| Art. 2 Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, 20 ottobre 2016
Il Direttore dell'Agenzia delle entrate Orlandi
Il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Mura
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