Gazzetta n. 254 del 29 ottobre 2016 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168
Testo del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2016), coordinato con la legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa.».


Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo
per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita' per
la definizione del contenzioso

1. All'articolo 115 (( dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto )) 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare temporaneamente, (( per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile )), i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianita' di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, (( che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita' )), alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'.
(( Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non puo' fare parte )) piu' di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi (( del terzo comma )).».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 115 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 115. (Magistrati di tribunale destinati
all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di
cassazione). - Della pianta organica della Corte di
cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati
all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti
di assistente di studio; al predetto ufficio possono essere
designati magistrati con qualifica non inferiore a
magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di
effettivo esercizio delle funzioni di merito.
Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto
conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri
stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno
per anno puo' destinare fino a trenta magistrati addetti
all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della
Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con
compiti di assistente di studio possono assistere alle
camere di consiglio della sezione della Corte cui sono
destinati, senza possibilita' di prendere parte alla
deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.
Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine
di assicurare la celere definizione dei procedimenti
pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del
massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle
tabelle di organizzazione, puo' applicare temporaneamente ,
per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile,
i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo
con anzianita' di servizio nel predetto ufficio non
inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la
terza valutazione di professionalita', alle sezioni della
Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di
legittimita'.
Di ciascun collegio giudicante della Corte di
cassazione non puo' fare parte piu' di un magistrato
dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi
del terzo comma.».

 
Allegato
(articolo 9)

Tabella A

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
RIEPILOGO NAZIONALE
QUALIFICHE DIRIGENZIALI AREE FUNZIONALI- POSIZIONI ECONOMICHE
DOTAZIONE ORGANICA
DENOMINAZIONE PROFILI PROFESSIONALI



Dirigenti Dirigente generale 2 Dirigente 49 Dirigente tecnico 3
TOTALE 54 Area funzionale III Ex posizione economica C3 -C2 -C1 Funzionario 244 Funzionario informatico 35
TOTALE 279 Area funzionale II Ex posizione economica B3 - B2 - B1 577 Assistente informatico 68
TOTALE 645 Area funzionale I Ex posizione economica A1
TOTALE 77 TOTALE COMPLESSIVO 1055





 
(( Art. 1 bis
Misure per la ragionevole durata del procedimento
per la decisione del ricorso per cassazione

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 375:
1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio»;
b) all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalita', rimette gli atti alla sezione semplice»;
c) all'articolo 377:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata»;
d) all'articolo 379:
1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
«Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Non sono ammesse repliche»;
e) l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 380-bis. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilita' o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso). - Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se e' stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilita', di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e' notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice»;
f) dopo l'articolo 380-bis e' inserito il seguente:
«Art. 380-bis.1. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice). - Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, e' data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero puo' depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti»;
g) l'articolo 380-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 380-ter. (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). - Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.
In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti»;
h) all'articolo 390, primo comma, le parole: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter» sono sostituite dalle seguenti: «o sino alla data dell'adunanza camerale, o finche' non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter»;
i) all'articolo 391:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non e' stata ancora fissata la data della decisione»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «Il decreto» sono inserite le seguenti: «, l'ordinanza»;
l) all'articolo 391-bis:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione puo' essere chiesta, e puo' essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione puo' essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilita', altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 375, 376, 377,
379, 390, 391 e 391-bis del codice di procedura civile,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 375. (Pronuncia in camera di consiglio). - La
Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando
riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso
principale e di quello incidentale eventualmente proposto,
anche per mancanza dei motivi previsti dall'art. 360;
2) (abrogato).
3) (abrogato).
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di
competenza e di giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e
l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o
infondatezza;
La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza
in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la
trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla
particolare rilevanza della questione di diritto sulla
quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato
rimesso dall'apposita sezione di cui all'art. 376 in esito
alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.
Art. 376. (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni). - Il
primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni
previste dall'art. 374, assegna i ricorsi ad apposita
sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la
pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375,
primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del
ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti,
il presidente, omessa ogni formalita', rimette gli atti
alla sezione semplice.
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite
un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo' proporre
al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni
unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di
discussione del ricorso.
All'udienza della sezione semplice, la rimessione puo'
essere disposta soltanto su richiesta del pubblico
ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo
verbale.
Art. 377. (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in
camera di consiglio e decreto preliminare del presidente).
- Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura
del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera
di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati
alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni
semplici provvede allo stesso modo, il presidente della
sezione.
Dell'udienza e' data comunicazione dal cancelliere agli
avvocati delle parti almeno venti giorni prima.
Il primo presidente, il presidente della sezione
semplice o il presidente della sezione di cui all'art. 376,
primo comma, quando occorre, ordina con decreto
l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia
eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma
dell'art. 332, ovvero che essa sia rinnovata.».
«Art. 379. (Discussione). - All'udienza il relatore
riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso,
il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto,
se non vi e' discussione delle parti, i motivi del ricorso
e del controricorso.
Dopo la relazione il presidente invita il pubblico
ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate
e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro
difese.
Non sono ammesse repliche.».
«Art. 390. (Rinuncia). - La parte puo' rinunciare al
ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata
la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza
camerale, o finche' non siano notificate le conclusioni
scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'art.
380-ter.
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla
parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e'
munito di mandato speciale a tale effetto.
L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite
o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono
il visto.
Art. 391. (Pronuncia sulla rinuncia). - Sulla rinuncia
e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la
Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo
che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso
provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il
presidente, con decreto, se non e' stata ancora fissata la
data della decisione.
Il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara
l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa
alle spese.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna
delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine
di dieci giorni dalla comunicazione.
La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno
aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati
autorizzati con mandato speciale.
Art. 391-bis. (Correzione degli errori materiali e
revocazione delle sentenze della Corte di cassazione). - Se
la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di
cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai
sensi dell'art. 287, ovvero da errore di fatto ai sensi
dell'art. 395, numero 4), la parte interessata puo'
chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai
sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione puo'
essere chiesta, e puo' essere rilevata d'ufficio dalla
Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione puo' essere
chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione
del provvedimento.
Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza
delle disposizioni di cui all'art. 380-bis, primo e secondo
comma.
Sul ricorso per correzione dell'errore materiale
pronuncia con ordinanza.
Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi
regolate dall'art. 391-ter, la Corte pronuncia
nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 380-bis,
primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilita',
altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione
semplice.
La pendenza del termine per la revocazione della
sentenza della Corte di cassazione non impedisce il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso
per cassazione respinto.
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza
della Corte di cassazione non e' ammessa la sospensione
dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e'
sospeso il giudizio di rinvio o il termine per
riassumerlo.».

 
Art. 2
Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di
copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di
primo grado

1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.» sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»;
b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e» sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'».
2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo le parole: «posti messi a concorso» sono inserite le seguenti «e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.»;
b) all'articolo 13, il comma 2 e' abrogato.
3. (( In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una piu' celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto del Ministro della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 71 del 12 dicembre 2014, e nominati con decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2015, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
a) tre mesi, per il primo periodo;
b) due mesi, per il secondo periodo;
c) sei mesi, per il terzo periodo. ))

4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano anche ai concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa di euro 5.804.334 per l'anno 2017, di euro 6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro 3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro 3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro 3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025, di euro 3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 73. (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di
durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilita' di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera
g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano
riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale
civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto
amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di
cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici
requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i
tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni
della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con
i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di
formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche
presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni
giurisdizionali che consultive, e i Tribunali
Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione,
attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le
sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso
il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di
Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma
1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con
allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'
essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione,
di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze
dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e'
necessario assicurare la continuita' della formazione, a un
magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'art. 11, comma
2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche'
ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne' ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all'art. 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto
la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,
alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita' e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo
stage e' condotta in collaborazione con i consigli
dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale
forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'
con le Scuole di specializzazione per le professioni
legali, secondo le modalita' individuate dal Capo
dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche
essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di
specializzazione per le professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si
svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun
compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di
lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi
del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura
non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti
della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i
requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui
al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni
erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario, nonche' i termini e le modalita' di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal
capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'
dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,
nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad
altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense non impedisce
all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi
presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i
requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l'esito positivo del tirocinio.
[12. L'esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce,
altresi', titolo idoneo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio
professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello
Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui
al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del
tirocinio.]
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di
notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, a norma dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della
giustizia, dall'amministrazione della giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l'esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e
a vice procuratore onorario.
16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage
presso gli uffici giudiziari.».
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni
caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche
mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.
37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono
tenere conto delle domande presentate dai soggetti in
possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 13 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio
2005, n. 150), come modificati dalla presente legge:
«Art. 8. (Nomina a magistrato ordinario). - 1. I
concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per
esami sono classificati secondo il numero totale dei punti
riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con
decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei
posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del
comma 3-bis.
2.
3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di
preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina,
sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di
svolgimento della prova orale.
3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle
prove orali del concorso il Ministro della giustizia
richiede al Consiglio superiore della magistratura di
assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine
della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si
renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della
graduatoria medesima; detti posti non possono superare il
decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore
della magistratura provvede entro un mese dalla
richiesta.».
«Art. 13. (Attribuzione delle funzioni e passaggio
dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa).
- 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle
funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal
Consiglio superiore della magistratura con provvedimento
motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura
provvede al conferimento delle funzioni direttive e
semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per
raggiunto limite di eta' o di decorrenza del termine
ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente
decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro sei mesi dalla
pubblicazione della vacanza.
1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al
comma 1-bis, il presidente della Commissione referente,
entro il termine di trenta giorni, provvede alla
formulazione della proposta.
2. (abrogato).
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno
dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti
della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del
distretto di corte di appello determinato ai sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al
distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto
del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente
comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non piu'
di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver
svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella
funzione esercitata ed e' disposto a seguito di procedura
concorsuale, previa partecipazione ad un corso di
qualificazione professionale, e subordinatamente ad un
giudizio di idoneita' allo svolgimento delle diverse
funzioni, espresso dal Consiglio superiore della
magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per
tale giudizio di idoneita' il consiglio giudiziario deve
acquisire le osservazioni del presidente della corte di
appello o del procuratore generale presso la medesima corte
a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o
requirenti. Il presidente della corte di appello o il
procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli
elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire
anche le osservazioni del presidente del consiglio
dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi
di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione
di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di
legittimita' alle funzioni requirenti di legittimita', e
viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si
applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al
presidente della corte d'appello e al procuratore generale
presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente
della Corte di cassazione e il procuratore generale presso
la medesima.
4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma
3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a
funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso
distretto, all'interno di altri distretti della stessa
regione e con riferimento al capoluogo del distretto di
corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del
codice di procedura penale in relazione al distretto nel
quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento
di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato
che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto
negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o
del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il
passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti
civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in
sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che
tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo
caso il magistrato non puo' essere destinato, neppure in
qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o miste
prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.
Nel secondo caso il magistrato non puo' essere destinato,
neppure in qualita' di sostituto, a funzioni di natura
penale o miste prima del successivo trasferimento o
mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il
tramutamento di funzioni puo' realizzarsi soltanto in un
diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a
quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado
puo' avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a
quello di provenienza. La destinazione alle funzioni
giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia
esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente
indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore
della magistratura e nel relativo provvedimento di
trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, l'anzianita' di servizio e'
valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte
dalle valutazioni di professionalita' periodiche.
6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il
conferimento delle funzioni di legittimita' di cui all'art.
10, commi 15 e 16, nonche', limitatamente a quelle relative
alla sede di destinazione, anche per le funzioni di
legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10,
che comportino il mutamento da giudicante a requirente e
viceversa.
7.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione
della Scuola superiore della magistratura, nonche'
disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli
uditori giudiziari, aggiornamento professionale e
formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150):
«Art. 21. (Contenuto e modalita' di svolgimento). - 1.
La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre
periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, e'
svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione
all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie o
ai reati rientranti nella competenza del tribunale in
composizione collegiale e monocratica, compresa la
partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia
garantita al magistrato ordinario in tirocinio la
formazione di una equilibrata esperienza nei diversi
settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, e'
svolto presso le procure della Repubblica presso i
tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, e'
svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima
destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
(Omissis).».

 
Art. 3
Disposizioni in materia
di tramutamenti successivi dei magistrati

1. All'articolo 194, primo comma, (( dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto )) 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «(( , ad una sede ))» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
(( 1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del termine non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 194 del citato regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 194. (Tramutamenti successivi). - Il magistrato
destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni
, ad una sede, non puo' essere trasferito ad altre sedi o
assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal
giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio,
salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi
ragioni di servizio o di famiglia.».

 
Art. 4
Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto
di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia
ad altre amministrazioni

1. All'articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non puo' essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.».
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente ai comandi, ai distacchi (( e alle assegnazioni in corso )) nonche' a quelli presso gli organi costituzionali.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 68 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), come modificato dalla presente legge:
«Art. 68. (Uffici di sorveglianza). - 1. Gli uffici di
sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella
A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle
circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.
2. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni
rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70-bis,
sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di
tribunale nonche' personale del ruolo delle cancellerie e
segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.
Il personale amministrativo di cui al periodo precedente
non puo' essere destinato temporaneamente ad altri uffici
del distretto giudiziario di appartenenza senza il
nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.
3. Con decreto del presidente della Corte di appello
puo' essere temporaneamente destinato a esercitare le
funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito
un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione,
di appello o di tribunale.
4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza
non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
Possono altresi' avvalersi, con compiti meramente ausiliari
nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari
individuati sulla base dei criteri indicati nell'art. 78,
la cui attivita' non puo' essere retribuita.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».

 
Art. 5
Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema
Corte di cassazione e modifica del limite di eta' per il
conferimento di funzioni direttive di legittimita'

1. Al fine di assicurare la continuita' negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura generale della Corte di cassazione, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura generale, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, (( alla data )) della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, (( alla data )) della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):
«Art. 1. (Disposizioni per il ricambio generazionale
nelle pubbliche amministrazioni).- (Omissis).
3. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli
uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se
ancora non disposti, per i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari che alla data di
entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i
requisiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono
fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro
scadenza se prevista in data anteriore.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 35. (Limiti di eta' per il conferimento di
funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui
all'art. 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza
del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni
di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le
funzioni direttive di cui all'art. 10, comma 14, possono
essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla
data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano
almeno tre anni di servizio prima della data di
collocamento a riposo.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di
servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite
funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per
un'ulteriore sola volta dell'incarico gia' svolto, di cui
all'art. 45.».

 
Art. 6

Modifiche (( alla legge 5 marzo 1991, n. 71 )), in materia di norme
sull'ordinamento giudiziario

1. Alla Tabella B, allegata (( alla legge 5 marzo 1991, n. 71 )), sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) alla lettera I il numero: "366" e' sostituito dal numero: "314";
b) alla lettera L il numero: "9.039" e' sostituito dal numero: "9.091".».


Riferimenti normativi

- Si riporta la Tabella B allegata alla legge 5 marzo
1991, n. 71 (Dirigenza delle procure della Repubblica
presso le preture circondariali), come modificata dalla
presente legge:
«Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA


 RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA



A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimita': Primo presidente della Corte di cassazione 1 B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimita': Procuratore generale presso la Corte di cassazione 1 C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimita': 1 Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1 Procuratore generale aggiunto presso la Corte 1 di cassazione D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimita' 60 E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimita' 375 F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (4) 1 G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52 H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53 I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314 L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado (5) 9.091 M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200 N. Magistrati ordinari in tirocinio (Numero pari a quello
dei posti vacanti
nell'organico)
Totale 10.151

».

 
Art. 7
Disposizioni sul processo amministrativo telematico

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1º gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi (( soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico )).»;
b) all'articolo 136:
(( 01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria e' sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo»; ))
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso e' gia' incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, (( previo provvedimento motivato )), dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalita' telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.»;
2) (( il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; ))

3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Quando il difensore depositi con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformita' della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (( Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformita' di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. ))
2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, (( a depositarli )) mediante upload attraverso (( il sito internet istituzionale )).».
2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1º gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «possono essere eseguite» sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»;
b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. E' assicurata la possibilita' di depositare con modalita' telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito e' tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati. L'aggiornamento dell'indice e' curato dal segretario ai sensi del comma 4.»;
(( c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa puo' stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se non e' possibile effettuare piu' invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso e' gia' incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo»; ))
d) all'articolo 13, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1º gennaio 2017 sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.
1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria (( possono essere fatte )) alla PEC del domiciliatario.»;
e) (( nel titolo IV, ))dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico) - 1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull'interpretazione (( e sull'applicazione )) delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha gia' dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e pubblicata in udienza, puo' sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame (( dell'adunanza plenaria )), contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui e' pubblicata l'ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti al tribunale il processo e' sospeso fino all'esito della decisione dell'adunanza plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. (( L'adunanza plenaria e' convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta )) e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.».
3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonche' quelle disposte (( dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo )), hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 1º gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalita' telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico.
5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, non si applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39 e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.
6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal 1º gennaio 2017 i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia.
(( 6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 13 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto». ))

7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attivita' relative all'avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilita' delle risorse umane e strumentali occorrenti nonche' di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, e' istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianita' di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, (( nonche' da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, scelti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche piu' rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo )). La partecipazione alla commissione e' obbligatoria e a titolo totalmente gratuito. La commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalita' del processo amministrativo telematico. (( Alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalita' del processo amministrativo telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all'adozione di tali misure, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianita' di ruolo. ))
8. (( Sono abrogati il comma 1-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la lettera b) del comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e )) il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.
(( 8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e gli atti delle segreterie relativi all'attivita' consultiva sono sottoscritti con firma digitale.
8-ter. In considerazione dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1° gennaio 2017, l'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e' sostituito dal seguente:
«Art. 192.(L) (Modalita' di pagamento). - 1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato e' corrisposto mediante:
a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo e' versato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.
3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.
5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
8-quater. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle citta' metropolitane.
8-quinquies. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 25 e 136 di cui
all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), come modificati dalla presente legge:
«Art. 25. (Domicilio). - 1. Fermo quanto previsto, con
riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'art.
136, comma 1:
a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi
regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune
sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione
staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad
ogni effetto, presso la segreteria del tribunale
amministrativo regionale o della sezione staccata;
b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte,
se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad
ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.
1-bis. Al processo amministrativo telematico si
applica, in quanto compatibile, l'art. 16-sexies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non
si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del
processo amministrativo telematico."
«Art. 136. (Disposizioni sulle comunicazioni e sui
depositi informatici). - 1. I difensori indicano nel
ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che
puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La
comunicazione a mezzo fax e' eseguita esclusivamente
qualora sia impossibile effettuare la comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema
informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei
difensori comunicare alla segreteria e alle parti
costituite ogni variazione del recapito di fax o di
indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini
dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria e'
sufficiente che vada a buon fine una sola delle
comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il
collegio difensivo.
2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in
giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice
depositano tutti gli atti e i documenti con modalita'
telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione
della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza
legate alla posizione delle parti o alla natura della
controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di
Stato, il presidente della sezione se il ricorso e' gia'
incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza
possono dispensare, previo provvedimento motivato,
dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di
deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del
presente comma; in tali casi e negli altri casi di
esclusione dell'impiego di modalita' telematiche previsti
dal decreto di cui all'art. 13, comma 1, delle norme di
attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione
degli atti e dei documenti.
2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e
i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del
personale degli uffici giudiziari e delle parti sono
sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
2-ter. Quando il difensore depositi con modalita'
telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un
atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice
o di un documento formato su supporto analogico e detenuto
in originale o in copia conforme, attesta la conformita'
della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di
cui all'art. 22, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. ?82. Analogo potere di
attestazione di conformita' e' esteso agli atti e ai
provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con
conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia.
Resta escluso il rilascio della copia autentica della
formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 del codice di
procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie
degli uffici giudiziari. La copia munita dell'attestazione
di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento. Nel compimento
dell'attestazione di conformita' di cui al presente comma i
difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici
ufficiali.
2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se
la questione sorge in udienza possono autorizzare il
privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non
possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di
documenti mediante PEC, a depositarli mediante upload
attraverso il sito internet istituzionale.".
Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5 e 13 di cui
all'allegato 2 del citato decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, come modificati dalla presente legge:
«Art. 3. (Registrazioni in forma automatizzata). - 1.
Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono eseguite
in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 1999,
n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile.
2. Il segretario, ove richiesto, rilascia
all'interessato dichiarazione delle registrazioni
effettuate.
Art. 4. (Orario). - 1. Le segreterie sono aperte al
pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale
amministrativo regionale, della sezione staccata, del
Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana.
2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di
atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione
di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve
avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati
in ore le segreterie danno atto dell'ora di deposito degli
atti e dei provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli
orari di apertura degli uffici.
4. E' assicurata la possibilita' di depositare con
modalita' telematica gli atti in scadenza fino alle ore
24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito e'
tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza e'
generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il
deposito risulti, anche successivamente, andato a buon
fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione
delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e
dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00
dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il
giorno successivo.
Art. 5.(Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e
d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e
ricostituzione di atti). - 1. Ciascuna parte, all'atto
della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio
fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i
documenti di cui intende avvalersi nonche' il relativo
indice.
[2. Gli atti devono essere depositati in numero di
copie corrispondente ai componenti del collegio e alle
altre parti costituite. Se il fascicolo di parte e i
depositi successivi non contengono le copie degli atti di
cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti
in segreteria e il giudice non ne puo' tenere conto prima
che la parte abbia provveduto all'integrazione del numero
di copie richieste.]
3. Allorche' riceve il deposito dell'atto introduttivo
del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in
formato digitale, corredato di indice cronologico degli
atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per
estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei
suoi ausiliari e della segreteria.
3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di atti
e documenti in forma cartacea, il segretario forma un
fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del
procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera
parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono inseriti
l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il
deposito in forma cartacea e i documenti depositati.
L'aggiornamento dell'indice e' curato dal segretario ai
sensi del comma 4.
4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarita'
anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da
ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del fascicolo
ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un
documento.
5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del
fascicolo d'ufficio o di singoli atti il presidente del
tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in
udienza, il collegio, ne da' comunicazione al segretario e
alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito
di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora
non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto,
fissa una camera di consiglio, di cui e' dato avviso alle
parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il
collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto
mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba
essere ricostituito; se non e' possibile accertare il
contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione,
se necessario e possibile, prescrivendone il modo.».
«Art. 13. (Processo telematico). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA,
sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale
applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo
telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilita' e
di continuo adeguamento delle regole informatiche alle
peculiarita' del processo amministrativo, della sua
organizzazione e alla tipologia di provvedimenti
giurisdizionali. Al fine di garantire la tenuta del sistema
e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario
generale della giustizia amministrativa puo' stabilire, con
proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file
allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o
upload. In casi eccezionali, e se non e' possibile
effettuare piu' invii dello stesso scritto difensivo o
documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di
Stato, il presidente della sezione se il ricorso e' gia'
incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza
possono autorizzare il deposito cartaceo.
1-bis. In attuazione del criterio di graduale
introduzione del processo telematico e fino alla data del
30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle
nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi
regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative
della sperimentazione e' demandata agli organi della
giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto
nel predetto decreto.
1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto,
tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di
attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o
secondo grado dal 1º gennaio 2017 sono eseguiti con
modalita' telematiche, secondo quanto disciplinato nel
decreto di cui al comma 1.
1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei
ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione
possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti,
mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai
domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati.
Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla
PEC del domiciliatario.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare,
civile e processuale civile e di organizzazione e
funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20. (Misure urgenti per la funzionalita' del
processo amministrativo). - 1. Al decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;
b) all'art. 38, comma 1-bis , le parole: "1° luglio
2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016".
1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere
dall'entrata in vigore del processo amministrativo
telematico:
a) all'art. 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le
parole: "Le parti" sono inserite le seguenti: ", ove stiano
in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi
di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici
elenchi,";
b) (abrogata);
c) l'art. 2, comma 5, dell'Allegato 2 e' abrogato;
d) l'art. 5, comma 2, dell'Allegato 2 e' abrogato;
e) l'art. 5, comma 3, dell'Allegato 2 e' sostituito dal
seguente:
"3. Allorche' riceve il deposito dell'atto
introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo
d'ufficio in formato digitale, corredato di indice
cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali
di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del
giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria".
1-ter. L'art. 16, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel
senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per
l'effetto, all'art. 54, comma 2, dell'Allegato 1 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: "15
settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto", a
decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 16 del citato
decreto-legge n. 132 del 2014.».
- Si riporta il testo degli articoli 22, 39, 40, 41 e
42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto):
«Art. 22. (Tutela giurisdizionale). - 1. La tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, avente
ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.»
«Art. 39. (Segreto di Stato). - 1. Sono coperti dal
segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le
attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a
recare danno all'integrita' della Repubblica, anche in
relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle
istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento,
all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e
alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa
militare dello Stato.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le
attivita', le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato
sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle
autorita' chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni
essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per
l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento
dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti
riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati
con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la
sottrazione o la distruzione.
3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i
documenti, gli atti, le attivita', le cose o i luoghi la
cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi
autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalita' di
cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato e' apposto
e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del
Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti,
documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti
all'estero.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in
attuazione delle norme fissate dalla presente legge,
disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle
attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere
oggetto di segreto di Stato.
6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente
del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti
a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di
controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie
locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto
di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione
confermata ai sensi dell'art. 202 del codice di procedura
penale, come sostituito dall'art. 40 della presente legge,
chiunque vi abbia interesse puo' richiedere al Presidente
del Consiglio dei ministri di avere accesso alle
informazioni, ai documenti, agli atti, alle attivita', alle
cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente
del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con
provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una
o piu' proroghe del vincolo. La durata complessiva del
vincolo del segreto di Stato non puo' essere superiore a
trenta anni.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7
e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute
meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.
10. Quando, in base ad accordi internazionali, la
sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati
esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento
con cui e' disposta la cessazione del vincolo, salvo che
ricorrano ragioni di eccezionale gravita', e a condizione
di reciprocita', e' adottato previa intesa con le autorita'
estere o internazionali competenti.
11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di
Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di
terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti
costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis,
416-ter e 422 del codice penale.».
«Art. 40.(Tutela del segreto di Stato). - 1. L'art. 202
del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. I pubblici
ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un
pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre
su fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato,
l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del
Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma,
sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia
oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la
definizione del processo risulti essenziale la conoscenza
di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara
non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della
richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non da'
conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la
notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con
atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
inibisce all'autorita' giudiziaria l'acquisizione e
l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal
segreto.
6. Non e', in ogni caso, precluso all'autorita'
giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e
indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal
segreto.
7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora il conflitto sia risolto nel senso
dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del
Consiglio dei ministri non puo' piu' opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia
risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato,
l'autorita' giudiziaria non puo' ne' acquisire ne'
utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti
sui quali e' stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile
alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie
garanzie per la segretezza del procedimento".
2. All'art. 204, comma 1, primo periodo, del codice di
procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' i delitti previsti dagli articoli 285,
416-bis, 416-ter e 422 del codice penale".
3. Dopo il comma 1 dell'art. 204 del codice di
procedura penale sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto
dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti
concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai
servizi di informazione per la sicurezza in violazione
della disciplina concernente la speciale causa di
giustificazione prevista per attivita' del personale dei
servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano
violazioni della predetta disciplina le condotte per le
quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista
dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale
causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non puo' essere opposto o
confermato ad esclusiva tutela della classifica di
segretezza o in ragione esclusiva della natura del
documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato e'
opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le
necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei
ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato,
provvede, in qualita' di Autorita' nazionale per la
sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose
o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che
siano messi a disposizione dell'autorita' giudiziaria
competente".
4. All'art. 66 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Quando perviene la comunicazione prevista
dall'art. 204, comma 2, del codice, il Presidente del
Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il
segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti
indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo,
perche' il fatto, la notizia o il documento coperto dal
segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede.
In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione
della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del
documento o l'esame del soggetto interessato.";
b) il comma 3 e' abrogato.
5. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del
segreto di Stato, ai sensi dell'art. 202 del codice di
procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, o dell'art. 66, comma 2, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri e'
tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni
essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'art. 30
della presente legge. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, su richiesta del Presidente del Comitato
parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente
convocata, il quadro informativo idoneo a consentire
l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del
segreto di Stato. Il Comitato, se ritiene infondata
l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle
Camere per le conseguenti valutazioni.».
«Art. 41. (Divieto di riferire riguardo a fatti coperti
dal segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai
pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio
e' fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal
segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e
grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'art. 202
del codice di procedura penale, come sostituito dall'art.
40 della presente legge, se e' stato opposto il segreto di
Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del
Consiglio dei ministri, nella sua qualita' di Autorita'
nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni
di sua competenza.
2. L'autorita' giudiziaria, se ritiene essenziale la
conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione
del processo, chiede conferma dell'esistenza del segreto di
Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo
ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del
segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la
definizione del processo risulti essenziale la conoscenza
di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara
non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della
richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non da'
conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la
notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con
atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
inibisce all'autorita' giudiziaria l'acquisizione e
l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal
segreto.
6. Non e', in ogni caso, precluso all'autorita'
giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e
indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal
segreto.
7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora il conflitto sia risolto nel senso
dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del
Consiglio dei ministri non puo' piu' opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia
risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato,
l'autorita' giudiziaria non puo' ne' acquisire ne'
utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti
sui quali e' stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile
alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie
garanzie per la segretezza del procedimento.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri e' tenuto a
dare comunicazione di ogni caso di conferma
dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente
articolo al Comitato parlamentare di cui all'art. 30,
indicandone le ragioni essenziali. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente del
Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta
appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a
consentire l'esame nel merito della conferma
dell'opposizione del segreto di Stato. Il Comitato
parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del
segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per
le conseguenti valutazioni.».
«Art. 42. (Classifiche di segretezza). - 1. Le
classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi
in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate
segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario
altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).
2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo'
essere elevata, dall'autorita' che forma il documento,
l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e'
responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero
documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo,
segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono
attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti
nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua,
all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono
essere classificate e fissa specificamente il grado di
classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza e' automaticamente
declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi
cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di
classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica
quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia
del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto
alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di
quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il
rispetto delle norme in materia di classifiche di
segretezza. Con apposito regolamento sono determinati
l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui
e' conferito il potere di classifica e gli uffici che,
nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati
all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per
l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i
modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione
di documenti classificati per i quali non sia opposto il
segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita'
giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con
modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il
diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione
senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del
DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di
ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettera s)
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense):
«Art. 35.(Compiti e prerogative) - 1. Il CNF:
lettere da a) ad r) (Omissis);
s) istituisce e disciplina con apposito regolamento
l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente
rappresentative, nel rispetto della diffusione
territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse
nonche' dell'offerta formativa sulla materia di competenza,
assicurandone la gratuita';
t) e u) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 38.(Processo amministrativo digitale). - 1. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale
rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta,
decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso.
1-bis. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30
giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 2016, n. 161 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative in materia di processo
amministrativo telematico), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2.(Avvio del processo amministrativo telematico).
- 1. Al processo amministrativo telematico di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
febbraio 2016, n. 40, e' dato avvio alla data del 1°
gennaio 2017.
1-bis. (abrogato).».

 
(( Art. 7 bis
Sinteticita' e chiarezza degli atti di parte

1. Al fine di assicurare la sinteticita' e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell'avvio e dell'attuazione del processo amministrativo telematico, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione»;
b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali»;
2) dopo l'articolo 13-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 13-ter. (Criteri per la sinteticita' e la chiarezza degli atti di parte). - 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticita' e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.
2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i relativi limiti.
4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto e' soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.
5. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non e' motivo di impugnazione».
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 dell'articolo 13-ter delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotto dal comma 1 del presente articolo:
a) al comma 6 dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, le parole da: «Al fine di consentire» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) il comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' abrogato. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3 di cui all'allegato 1
del citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (Dovere di motivazione e sinteticita' degli
atti). - 1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e'
motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera
chiara e sintetica , secondo quanto disposto dalle norme di
attuazione.».
- Si riporta la rubrica del Titolo IV di cui
all'allegato 2 del citato decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, come modificato dalla presente legge:
«Titolo IV - Processo amministrativo telematico e
criteri di redazione degli atti processuali.».
- Si riporta il testo dell'art. 120 di cui all'allegato
1 del citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 120. (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all'art. 119, comma 1, lettera a)). - 1. Gli atti delle
procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di
attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi
a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i
provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione ad
essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del
bando, il ricorso non puo' comunque essere piu' proposto
decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione
definitiva di cui all'art. 65 e all'art. 225 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale
avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la
stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto
senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli
avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il
ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei mesi
dal giorno successivo alla data di stipulazione del
contratto.
2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa
all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato
nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione
appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice dei
contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28
gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la
facolta' di far valere l'illegittimita' derivata dei
successivi atti delle procedure di affidamento, anche con
ricorso incidentale. E' altresi' inammissibile
l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove
disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di
immediata lesivita'.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai
successivi, si applica l'art. 119.
4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se
la stazione appaltante fruisce del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato,
oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione
appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del
termine per la stipulazione del contratto.
5. Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per
l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il
ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti,
anche avverso atti diversi da quelli gia' impugnati, devono
essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente,
per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla
ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi
e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente
lesivi, dalla pubblicazione di cui all'art. 66, comma 8,
dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla
conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la
decorrenza del termine e' disciplinata dall'art. 42.
6. Il giudizio, ferma la possibilita' della sua
definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne
ricorrano i presupposti, viene comunque definito con
sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata
d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla
scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato
immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a
mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze
istruttorie o quando e' necessario integrare il
contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a
difesa, la definizione del merito viene rinviata, con
l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per
l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
da tenersi non oltre trenta giorni.
6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio e'
definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle
parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il
ricorso e' definito, negli stessi termini, in udienza
pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza e'
comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza.
Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni
liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi
prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove
memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino
a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o
l'udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze
istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre
motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza
istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine
non superiore a tre giorni decorrenti dalla comunicazione
o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova
camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici
giorni. Non puo' essere disposta la cancellazione della
causa dal ruolo. L'appello deve essere proposto entro
trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore,
notificazione della sentenza e non trova applicazione il
termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione.
7. Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i
nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono
essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda
cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se
concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti
incidenti processuali.
8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari
di cui al comma 4 dell'art. 119, ne puo' subordinare
l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino
effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante
fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al
valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per
cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per
una durata non superiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando
quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119.
8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene
conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e
122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse
generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella
motivazione.
9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la
sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta
giorni dall'udienza di discussione; le parti possono
chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che
avviene entro due giorni dall'udienza. Nei casi previsti al
comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita
la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in
camera di consiglio, di discussione; le parti possono
chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che
avviene entro due giorni dall'udienza.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del
giudice devono essere sintetici e la sentenza e' redatta,
ordinariamente, nelle forme di cui all'art. 74.
11. Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8,
8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10 si applicano anche
nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato,
proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza
cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di
terzo. La parte puo' proporre appello avverso il
dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima
della pubblicazione della sentenza.
11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per piu'
lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo
stesso atto.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 40. (Misure per l'ulteriore accelerazione dei
giudizi in materia di appalti pubblici). - 1. All'art. 120
dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il
giudizio, ferma la possibilita' della sua definizione
immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i
presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma
semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi
entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per
la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della
data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura
della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In
caso di esigenze istruttorie o quando e' necessario
integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di
termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata,
con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per
l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine di consentire
lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il
principio di sinteticita' di cui all'art. 3, comma 2, le
parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri
atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio
nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato,
nonche' le associazioni di categoria riconosciute degli
avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono
stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo'
essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo
decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del
ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore
effettivo della controversia, della sua natura tecnica e
del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti
dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le
intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il
giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate
nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato
esame delle suddette questioni costituisce motivo di
appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione
della sentenza di appello.";
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Il
collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al
comma 4 dell'art. 119, ne puo' subordinare l'efficacia,
anche qualora dalla decisione non derivino effetti
irreversibili, alla prestazione, anche mediante
fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al
valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per
cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per
una durata non superiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando
quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119";
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il
Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con
la quale definisce il giudizio entro trenta giorni
dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilita'
di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro
due giorni.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai
giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o
in grado di appello, in data successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. (abrogato).».

 
Art. 8
Ufficio per il processo amministrativo

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, dopo l'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' inserito il seguente:
«Art. 53-ter (Ufficio per il processo). - 1. A supporto dell'attivita' dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate: "ufficio per il processo", mediante l'utilizzo, nell'ambito della dotazione organica di cui alla (( tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 )), del personale di segreteria di area funzionale III. Alla suddetta attivita' possono, altresi', concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-bis, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralita' di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonche' eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per l'attivazione dell'ufficio per il processo.».
2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 
Art. 9
Disposizioni per l'efficienza
della giustizia amministrativa

1. Per assicurare la funzionalita' del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonche' per l'attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1º gennaio 2017, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e' rideterminata con la Tabella A allegata al presente decreto e secondo i posti di funzione dirigenziali, cosi' come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005.
2. La copertura e' assicurata mediante autorizzazione di una procedura di assunzioni straordinarie di 53 unita' di personale, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da inquadrare rispettivamente, tre, come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale, trenta nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di assistente informatico.
3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della giustizia amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonche' alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.
4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, nonche' in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35. (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n.
267 del 2000)). - Omissis).
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 425, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge di stabilita' 2015), come modificato dalla
presente legge di conversione:
«425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'art. 30, comma 2.3,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 1.075 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
685 nel corso dell'anno 2016 e 390 nel corso dell'anno
2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione
giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di
acquisizione di personale di cui al presente comma ha
carattere prioritario su ogni altra procedura di
trasferimento all'interno dell'amministrazione della
giustizia.».

 
Art. 10
Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati
amministrativi e contabili e avvocati dello Stato

1. Al fine di salvaguardare la funzionalita' della giustizia amministrativa e in particolare delle funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' al 31 dicembre 2016.
2. Per assicurare la funzionalita' della Avvocatura dello Stato, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche agli avvocati dello Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2016.
3. Al fine di salvaguardare la piena funzionalita' della Corte dei conti, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati contabili in servizio, con funzioni direttive o semidirettive, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati contabili resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.


Riferimenti normativi

- Per l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, vedi i riferimenti normativi all'art. 5
della presente legge.

 
Art. 11
Disposizioni finanziarie

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: «1211» e' sostituita dalla seguente: «1075», le parole: «821 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «685 nel corso dell'anno 2016».
2. All'articolo 22, comma 1, (( alinea, )) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, )) la parola: «40.966.000» e' sostituita dalla seguente: «34.710.000», la parola: «57.906.000» e' sostituita dalla seguente: «51.650.000» e la parola: «56.906.000» e' sostituita dalla seguente: «50.650.000».
3. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 agosto 2015, n. 132, la parola: «37.766.000» e' sostituita dalla seguente: «31.510.000», la parola: «55.706.000» e' sostituita dalla seguente: «49.450.000»
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, pari complessivamente a 5.804.334 euro per l'anno 2017, a 6.214.395 euro per l'anno 2018, a 3.200.550 euro per l'anno 2019, a 3.254.431 euro per l'anno 2020, a 3.542.388 euro per l'anno 2021, a 3.563.285 euro per l'anno 2022, a 3.627.380 euro per l'anno 2023, a 3.702.158 euro per l'anno 2024, a 3.766.254 euro per l'anno 2025 e a 3.841.032 euro (( annui )) a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Agli oneri di personale derivanti dall'articolo 9, pari a euro 2.553.700 (( annui )) a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gia' destinate, dal comma 11-bis del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, che restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 1, comma 425, della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190, si veda nelle note all'art.
9.
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, del citato
decreto-legge 27 giugno 2015, n. ?83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. ?132, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22. (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13,
comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di
euro per l'anno 2015, a 34.710.000 euro per l'anno 2016, a
51.650.000 euro per l'anno 2017 e a 50.650.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a
3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno
2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 31.510.000 di euro per l'anno 2016 e a
49.450.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art.
1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla
ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in
attuazione dell'art. 21.
2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art.
1, comma 96 della legge 190 del 2014, resesi annualmente
disponibili, possono essere destinate, nel corso del
medesimo esercizio finanziario, per gli interventi gia'
previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento
del sistema giudiziario, nonche', in mancanza di
disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'art.
2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di
studio per la partecipazione agli stage formativi presso
gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 96, della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"96. E' istituito presso il Ministero della giustizia
un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il
recupero di efficienza del sistema giudiziario e il
potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il
completamento del processo telematico.».
- Si riporta il testo dell'art. 37, commi 10 e 11-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 37. (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie). -
(Omissis).
11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' stabilita la ripartizione in quote delle
risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo
periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
di personale di magistratura amministrativa e, per la
restante quota, nella misura del 50 per cento
all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto
gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella
misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
secondo periodo, e' effettuata al netto delle risorse
utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura
amministrativa.
(Omissis).».

 
Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


 
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