Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 settembre 2016
Individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali e periferici.


IL MINISTRO

Visto il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2004, di individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali, periferici e territoriali del Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 dell'11 novembre 2004;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, concernente l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2015 e, in particolare, l'art. 3, comma 1, ultima parte, ai sensi del quale l'Ufficio 10 della Direzione generale della prevenzione sanitaria, per l'esercizio delle funzioni attribuite, oltre all'impiego del proprio personale, si avvale, su disposizione del Direttore generale, anche del personale assegnato agli Uffici USMAF-SASN;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Ritenuto di individuare il datore di lavoro negli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, in relazione al vigente quadro normativo e al nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, e' individuato come segue:
1) negli uffici centrali dell'amministrazione: il Direttore generale dell'organizzazione e del bilancio;
2) negli uffici USMAF-SASN di cui all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 8 aprile 2015 citato in premessa, dipendenti dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, il dirigente di II fascia titolare o reggente dell'ufficio, anche con riferimento al personale di cui all'art. 3, comma 1, ultima parte, di cui si avvale l'Ufficio 10 della medesima Direzione generale;
3) negli uffici UVAC-PIF di cui all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale 8 aprile 2015 citato in premessa, dipendenti dalla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, il dirigente di II fascia titolare o reggente dell'ufficio.
2. Nel caso in cui gli uffici di cui al comma 1, numeri 2) e 3) risultino temporaneamente vacanti, il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' individuato nel superiore gerarchico e, pertanto, nel responsabile della Direzione generale dal quale questi dipendono.


 
Art. 2

1. Al fine di garantire i poteri di spesa ai soggetti individuati all'art. 1, comma 1, numeri 2) e 3), le Direzioni generali competenti, non oltre il 1° marzo di ogni anno, provvederanno ad assegnare a ciascuna struttura periferica le relative risorse economiche con le modalita' operative indicate dalla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.
2. Le risorse ci cui al comma 1 sono finalizzate a far fronte a tutti gli obblighi posti dalla normativa vigente in capo al datore di lavoro, tra cui la redazione del documento di valutazione dei rischi, la nomina del medico competente, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, la dotazione di dispositivi di protezione individuale, le visite mediche periodiche dei lavoratori, l'informazione e formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, nonche' tutti gli interventi di manutenzione indifferibili e urgenti per la sicurezza del lavoro.


 
Art. 3

1. Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, abroga e sostituisce il citato decreto del Ministro della salute 9 giugno 2004, recante individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali, periferici e territoriali del Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, lasciandone impregiudicati gli effetti fino alla data della predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2016

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3912


 
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