Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO |
DECRETO 30 settembre 2016 |
Modifiche al decreto 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163». |
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IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»; Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo; Visto l'art. 24, comma 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che in sede di interpretazione autentica ha stabilito che «le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attivita' pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche del soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attivita' di danza, delle attivita' musicali, delle attivita' teatrali e delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell' art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante: «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 10 febbraio 2014 concernente la rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e il loro funzionamento ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 5 novembre 2014, concernente modifiche al decreto ministeriale 1° luglio 2014, con riguardo al ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo della Fondazione piccolo teatro di Milano; Visti i decreti del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2016 e 5 febbraio 2016, recanti «Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' e del turismo 1° luglio 2014»; Considerato che, sulla base del decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modificazioni, l'Amministrazione BACT concede contributi per progetti triennali, corredati da programmi per ciascuna annualita', in base agli stanziamenti del Fondo; Tenuto conto del fatto che non si e' ancora concluso il procedimento di valutazione da parte delle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo; Visto il parere dell'Ufficio legislativo del MiBACT del 27 luglio 2016, prot. n. 22580, con il quale viene confermato il principio della triennalita' come strumento di potenziamento e stabilizzazione del sistema di finanziamento della attivita' di spettacolo; Rilevata l'esigenza di assicurare al sistema un adeguato e coerente livello dell'entita' dei contributi assegnati nell'arco del triennio, che sviluppi in termini di compatibilita' il principio della competizione con quello della continuita' e che consenta di dare sostenibilita' alle programmazioni a carattere pluriennale, anche in considerazione degli obiettivi strategici di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1° luglio 2014; Tenuto conto della peculiarita' di alcuni settori e del sostegno a fondazioni ed accademie di cui agli articoli 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 48-bis del decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modificazioni; Rilevata l'esigenza di apportare ulteriori modificazioni al decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modificazioni; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 settembre 2016; Tenuto conto degli esiti della Conferenza unificata del 15 settembre 2016 e delle finalita' che il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno inteso perseguire attraverso la predetta Intesa;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 50 del decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modificazioni dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis: "Ad eccezione delle tipologie di contributo previste dagli articoli 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 48-bis, l'entita' dei singoli contributi assegnati per la seconda e terza annualita' del triennio non puo' registrare un incremento superiore al sette per cento del contributo assegnato al progetto presentato dal medesimo soggetto nell'annualita' precedente». 2. All'art. 6, comma 3, lettera d) e comma 8-bis del decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modificazioni dopo la parola «decreto» e' aggiunta la seguente frase: «nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo FUS nell'esercizio di riferimento». Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 30 settembre 2016
Il Ministro: Franceschini
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016 Ufficio di controllo sugli atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3913
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