Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2016, n. 194
Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 maggio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 22 marzo 2016;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in applicazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attivita' imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.
2. I procedimenti di cui al comma 1, inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, ivi compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumita', necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'avvio delle attivita'.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi relativi a infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.


N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 4 (Norme per la semplificazione e l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi). - 1. Con regolamento da
emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono dettate norme di semplificazione e
accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base
delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) individuazione dei tipi di procedimento
amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti
produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di
attivita' imprenditoriali, ai quali possono essere
applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
b) individuazione in concreto da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di
procedimento indicati alla lettera a), dei singoli
interventi con positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle
lettere c) e seguenti;
c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi
termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento
rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'art. 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) per i procedimenti di cui alla lettera b),
attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri,
di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei
ministri o a un suo delegato;
e) previsione, per i procedimenti in cui siano
coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti
locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei
poteri sostitutivi di cui alla lettera d);
f) definizione dei criteri di individuazione di
personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche,
in possesso di specifiche competenze tecniche e
amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei
poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza
riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori
rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».

Note all'art. 1:
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, si
rimanda alle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.
91, S.O.

 
Art. 2

Individuazione degli interventi

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale puo' individuare un elenco di progetti, ciascuno dei quali e' corredato da specifica analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale redatta anche tenendo conto, ove applicabili, delle linee guida previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o l'avvio di attivita' imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o in altri atti di programmazione previsti dalla legge, e chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri che al relativo procedimento siano applicate le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4. I progetti sono corredati, ove disponibile, del Codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. Entro il successivo 28 febbraio possono essere individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche su segnalazione del soggetto proponente, progetti non inseriti nell'elenco di cui al comma 1 o in altro atto di programmazione, la cui realizzazione sia suscettibile di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione e tale capacita' sia dimostrata dalla documentazione di cui al medesimo comma.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 ai fini di quanto previsto dal comma 4, in relazione alla rilevanza strategica degli interventi pubblici e privati assoggettati alla procedura semplificata.
4. Entro il successivo 31 marzo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tra gli interventi segnalati ai sensi dei commi 1 e 2, sono individuati in concreto, sentiti i Presidenti delle regioni interessate che partecipano, ciascuno per la rispettiva competenza, alla seduta del Consiglio dei ministri, i singoli progetti cui si applicano, anche in ragione della loro rilevanza economica o occupazionale rilevata anche tenendo conto dell'analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il decreto e' specificamente motivato con riferimento ai singoli progetti individuati.
5. I decreti di cui al comma 4 possono disporre l'applicazione degli articoli 3 e 4 del presente regolamento sia nei confronti di tutti i procedimenti e gli atti di cui all'articolo 1, comma 2, necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell'opera, lo stabilimento dell'impianto produttivo e l'avvio dell'attivita', sia con riferimento a singoli procedimenti e atti a tali fini preordinati.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante ««Attuazione
dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche»:
«Art. 8 (Linee guida standardizzate per la valutazione
degli investimenti). - (Omissis).
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, al fine di garantire la predisposizione
da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate, il
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con
proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione
da parte dei Ministeri delle linee guida. Il medesimo
decreto prevede altresi' uno schema-tipo di Documento, il
cui rispetto e' condizione necessaria per la relativa
iscrizione all'ordine del giorno del CIPE.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture):
«Art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i
lavori da avviare nella prima annualita', per i quali deve
essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attivita' ad esso
attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'art.
1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'art. 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel
programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, si applica l'art. 216, comma 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita'
della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni
progetto in corso di attuazione alla predetta data, e'
dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

 
Art. 3

Riduzione dei termini dei procedimenti

1. Con i decreti di cui all'articolo 2 possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o degli insediamenti produttivi e l'avvio dell'attivita'. Tale riduzione e' consentita, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e puo' essere prevista in riferimento ai singoli procedimenti, ovvero rispetto a tutti i procedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, anche successivi all'eventuale svolgimento della conferenza di servizi. Nel caso in cui il termine sia gia' parzialmente decorso, la riduzione opera con riferimento al periodo residuo.


Note all'art. 3:
- Per l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
rimanda alle note alle premesse.

 
Art. 4

Potere sostitutivo

1. Per gli interventi e i procedimenti individuati con i decreti di cui all'articolo 2, in caso di inutile decorso del termine di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o di quello eventualmente rideterminato ai sensi dell'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, puo' adottare i relativi atti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalita' di cui al comma 1, puo' delegare il potere sostitutivo di cui al medesimo comma 1 a un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attivita' oggetto di sostituzione, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento, comunque di durata non superiore a quello originariamente previsto.
3. I poteri sostitutivi di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati previa diffida all'organo competente, al quale, in caso di inerzia, e' comunicato l'avvenuto esercizio del potere sostitutivo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo delegato si avvalgono, per l'esercizio del potere sostitutivo, di personale delle amministrazioni pubbliche individuato ai sensi dell'articolo 6, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.


Note all'art. 4:
- Per l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
rimanda alle note alle premesse.

 
Art. 5

Competenze delle Regioni e degli enti locali

1. Nei casi in cui l'intervento coinvolga esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o citta' metropolitana, e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio delega di regola all'esercizio del potere sostitutivo il presidente della regione o il sindaco.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando l'intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali, le modalita' di esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione.


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».

 
Art. 6

Supporto tecnico-amministrativo

1. Con i decreti di cui all'articolo 2 e' individuato, per ciascun intervento, il personale di cui puo' avvalersi il titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 4.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono designati tra dipendenti pubblici in possesso di elevate competenze tecniche o amministrative, maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di procedimenti analoghi, assicurando la presenza fra essi di personale posto in posizione di elevata responsabilita' in strutture amministrative competenti per gli interventi e procedimenti oggetto del potere sostitutivo.
3. Il personale di cui al presente articolo continua a prestare servizio nella propria amministrazione e a esso non e' riconosciuto alcun trattamento retributivo ulteriore rispetto a quello in godimento.


 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2791


 
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