Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 agosto 2016
Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima
e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto in particolare l'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilita' per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu' attivita' fra quelle indicate nel medesimo art. 5;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Vista la nota del 23 luglio 2014 n. 8020 del vice Capo di Gabinetto Vicario, con la quale si definisce attivita' meramente gestionale e pertanto si rimanda alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura la facolta' di individuare attivita' prioritarie di intervento per lo sviluppo del settore della filiera ittica cui destinare l'interezza dei fondi assegnati sul pertinente capitolo di bilancio nonche' il relativo iter procedurale;
Viste le risorse disponibili per la corrente annualita' recate dal pertinente capitolo di bilancio 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca»;
Considerata l'esigenza, in attuazione della normativa di riferimento, di conferire massima efficacia alle attivita' oggetto di convenzione al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore attraverso le sotto indicate misure;
Ritenuto necessario individuare, nel particolare momento di congiuntura economica, specifiche priorita' previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' i criteri e le modalita' di selezione delle proposte da finanziare mediante convenzioni;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e definizioni

1. Il presente decreto individua le attivita' prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'».
2. Con il presente decreto vengono altresi' determinate le modalita' di presentazione dei progetti afferenti le attivita' prioritarie ed i relativi criteri di valutazione nonche' il riparto dello stanziamento complessivo.
3. Ai fini del presente decreto per «attivita' prioritarie» si intendono le attivita' definite e individuate tra quelle previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'».


 
Art. 2
Attivita' prioritarie

1. Le risorse finanziarie disponibili sul pertinente capitolo 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca», sono destinate alla realizzazione delle attivita' sottoindicate, individuate come prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca:
a) promozione delle attivita' produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;
b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;
c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori;
d) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
e) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformita' ai principi della legislazione vigente in materia;
f) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.


 
Art. 3
Finanziamento

1. Per il finanziamento dei progetti relativi alle attivita' prioritarie previste dal precedente articolo, la disponibilita' finanziaria e' pari alla complessiva somma di € 2.300.000,00 cosi' ripartita:
attivita' prevista al punto a) dell'art. 2 euro 350.000,00;
attivita' prevista al punto b) dell'art. 2 euro 50.000,00;
attivita' prevista al punto c) dell'art. 2 euro 50.000,00;
attivita' prevista al punto d) dell'art. 2 euro 1.300.000,00;
attivita' prevista al punto e) dell'art. 2 euro 250.000,00;
attivita' prevista al punto f) dell'art. 2 euro 300.000,00.


 
Art. 4
Modalita' di presentazione dei progetti

1. Le Associazioni nazionali di categoria del settore pesca ovvero i Consorzi dalle stesse istituiti che intendano realizzare progetti inerenti le attivita' prioritarie individuate dal presente decreto devono presentare istanza alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con le modalita' indicate nel presente articolo.
2. I progetti, a pena di inammissibilita', devono riguardare l'esecuzione di attivita' che non costituiscano oggetto di progetti gia' completati o in corso di realizzazione e gia' finanziati da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
3. I soggetti di cui al comma 1) del presente articolo che intendono presentare progetti per piu' attivita' prioritarie individuate dal presente decreto sono tenuti a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione soggettiva, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.
4. Ciascun concorrente non potra' ottenere il finanziamento per piu' di una attivita' prioritaria; nel caso in cui un concorrente risultasse provvisoriamente assegnatario del finanziamento per piu' attivita' prioritarie, lo stesso dovra' indicare, nel termine di 7 giorni dalla relativa comunicazione, per quale di esse ha interesse a conseguire il finanziamento.
5. Ciascun progetto deve pervenire all'Amministrazione in un unico plico, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, in modo da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura. Sul plico deve essere apposta l'indicazione del mittente, la denominazione dell'attivita' prioritaria, riportando l'articolo e la lettera del presente decreto, con l'ulteriore indicazione di quanto segue: «Progetto per le finalita' di sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1».
6. Ciascun plico deve essere indirizzato a «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV» - Via XX Settembre 20 - 00187 Roma.
7. Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, presso l'Ufficio di segreteria della Direzione generale - sito al II piano di via XX Settembre 20 - entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.
L'orario di ricezione della segreteria e' dalle ore 9,00 alle ore 17,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedi' al venerdi'.
8. Il recapito del plico nei suindicati termini resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comportera' l'inammissibilita' della istanza. Per la ricezione utile del plico fara' fede il timbro apposto dalla segreteria della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
9. Nel plico devono essere inserite tre buste, a loro volta chiuse e sigillate mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:
busta n. 1: documentazione amministrativa;
busta n. 2: proposta tecnica;
busta n. 3: proposta economica.


 
Art. 5
Documentazione amministrativa

1. La busta n. 1 (documentazione amministrativa) deve contenere la seguente documentazione:
a) istanza di ammissione, resa in forma di dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente i dati dell'ente proponente: nome, forma giuridica, sede, legali rappresentati, amministratori e direttori tecnici, recapiti;
b) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l'indicazione del titolo del progetto, nonche' l'attestazione che il progetto presentato non e' gia' completato o in corso di realizzazione e/o gia' finanziato a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;
c) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la societa' ed in particolare la matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL;
e) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente proponente, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La documentazione di cui al comma 1) del presente articolo deve essere siglata in ciascuna pagina nonche' sottoscritta con firma leggibile dal/dai legale/i rappresentante/i - indicando la qualifica del sottoscrittore dell'ente proponente. La documentazione puo' essere sottoscritta anche dal «procuratore/i» del proponente ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
3. A tutte le dichiarazioni sostitutive di notorieta' e alle attestazioni di conformita' all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, richieste dal presente articolo, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identita', in corso di validita', del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; in mancanza la dichiarazione e/o attestazione si considera tamquam non esset e comporta l'irricevibilita' dell'istanza.


 
Art. 6
Proposta tecnica

1. La busta n. 2 (proposta tecnica) deve contenere una relazione illustrativa del progetto che fornisca informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:
a) gli obiettivi del progetto, in relazione alle problematiche affrontate ed alle ricadute applicative dei risultati attesi;
b) l'indicazione dei possibili destinatari degli interventi previsti con l'indicazione dei
benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);
c) le metodologie previste per lo sviluppo del progetto e l'indicazione analitica delle attivita' in funzione degli obiettivi;
d) le iniziative previste per la comunicazione e la massima diffusione delle informazioni riguardanti il progetto, nonche' la divulgazione e il trasferimento dei risultati;
e) l'articolazione della gestione del programma (anche con riferimento alle funzioni delle unita' operative interne e delle modalita' sia di coordinamento delle relative attivita' sia di monitoraggio degli stati di avanzamento delle stesse);
f) gli eventuali altri soggetti, enti pubblici, istituzioni scientifiche e strutture coinvolte nel progetto;
g) la qualificazione tecnica e professionale, sia individuale che collettiva degli operatori impegnati nel progetto con indicazione della funzione e dell'impegno stimato nella realizzazione del progetto;
h) le attivita' precedentemente svolte e le competenze acquisite dai responsabili (curriculum professionale del responsabile del progetto e dei responsabili delle relative linee di intervento, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti in ordine ad argomenti attinenti al progetto);
i) durata del progetto (mesi) e la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione;
j) eventuali proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli proposti.
2. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sara' gestito dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e verra' utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza inerenti la presente procedura.


 
Art. 7
Proposta economica

1. La busta n. 3 (proposta economica) deve contenere:
a) piano di spesa dettagliato (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, ecc.);
b) ulteriore documentazione allegata.


 
Art. 8
Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti e' demandata ad una Commissione nominata con specifico provvedimento dal direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.


 
Art. 9
Criteri di valutazione dei progetti

1. La commissione procede preliminarmente all'accertamento dei requisiti formali e soggettivi richiesti dal presente decreto ai fini della ammissibilita' del progetto stesso.
2. La commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche ritenute ammissibili ai sensi del precedente comma, mediante l'applicazione dei criteri di seguito indicati, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, cosi' ripartito:
qualita' della proposta tecnica (massimo 70);
qualita' della proposta economica (massimo 30).
3. Si considerano non idonei i progetti che non raggiungono un punteggio minimo di 36/70 nella valutazione della qualita' della proposta tecnica.
4. Per la valutazione della qualita' della proposta tecnica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati e' effettuata sulla base dei criteri, dei relativi sub-criteri e con l'attribuzione dei relativi punteggi e sub-punteggi, come indicati nella seguente tabella:
===================================================================== | | | Punteggio | | Criterio | Sottocriterio | massimo | +======================+============================+===============+ | |Dettagliata, chiara ed | | | |esaustiva descrizione | | |1. Valutazione |dell'attivita' proposta nel | | |dell'impianto |progetto in relazione a | | |propositivo e delle |quanto previsto dal presente| | |finalita' di lavoro |decreto | 10 | +----------------------+----------------------------+---------------+ | |Coerenza, adeguatezza ed | | | |efficacia del progetto | | | |proposto in relazione agli | | | |obiettivi, ai risultati | | | |attesi ed ai possibili | | |  |destinatari degli interventi| 10 | +----------------------+----------------------------+---------------+ |Totale criterio 1  |  | 20 | +----------------------+----------------------------+---------------+ | |Efficacia e concretezza | | | |della metodologia proposta | | |2. Valutazione degli |per lo sviluppo e | | |strumenti e delle |l'articolazione del progetto| | |modalita' di |anche in relazione al | | |esecuzione del |livello di dettaglio | | |progetto |proposto | 10 | +----------------------+----------------------------+---------------+ | |Efficacia, funzionalita' e | | | |rispondenza agli obiettivi | | | |individuati degli strumenti | | | |e delle modalita' di | | | |realizzazione, comunicazione| | | |e diffusione delle attivita'| | | |proposte in relazione ai | | |  |risultati attesi | 10 | +----------------------+----------------------------+---------------+ |Totale criterio 2 |  | 20 | +----------------------+----------------------------+---------------+ | |Soluzioni organizzative | | | |individuate per la | | | |realizzazione delle diverse | | | |attivita' con particolare | | | |riferimento alla coerenza, | | |3. Valutazione delle |all'efficienza ed | | |modalita' |all'efficacia | | |organizzative del |nell'assegnazione dei | | |progetto in relazione |compiti in relazione alle | | |ai tempi di esecuzione|risorse impiegate | 10 | +----------------------+----------------------------+---------------+ | |Modalita' di pianificazione | | | |delle attivita' da | | | |realizzare con riferimento | | | |alla coerenza della | | | |tempistica proposta con i | | | |risultati attesi e alla | | | |fattibilita' dei tempi e | | | |delle fasi di realizzazione | | |  |del progetto | 10 | +----------------------+----------------------------+---------------+ |Totale criterio 3 | | 20 | +----------------------+----------------------------+---------------+ | |Proposte migliorative e/o | | | |servizi aggiuntivi in | | | |termini di coerenza con il | | |4. Qualita' degli |progetto e valore aggiunto | | |ulteriori servizi |per le finalita' di sviluppo| | |proposti |del settore | 10 | +----------------------+----------------------------+---------------+ | Totale criterio 4 |  |  10 | +----------------------+----------------------------+---------------+

Per ogni criterio, ciascun componente della commissione attribuira' un coefficiente compreso tra 0 ed 1 espresso in valori centesimali.
Il coefficiente sara' pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre sara' pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima secondo la seguente scala di merito:
Giudizio:
ottimo: coefficiente 1;
buono: coefficiente 0,75;
discreto: coefficiente 0,50;
sufficiente: coefficiente 0,25;
non adeguato: coefficiente 0.
I coefficienti, come sopra determinati in relazione a ciascun elemento di valutazione, saranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo.
Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta tecnica risultera' dalla somma del punteggio relativo a tutti i criteri.
5. Nell'attribuzione della valutazione, la Commissione terra' conto, tra l'altro, dei particolari obiettivi di sviluppo della filiera pesca, in particolare:
massima efficacia delle attivita' previste dai progetti, rispetto agli obiettivi prefissati dagli stessi;
innovativita' delle attivita' progettuali;
ricaduta territoriale delle stesse;
coerenza delle attivita' progettuali con gli obiettivi di sviluppo della politica comune della pesca nonche' delle normative comunitarie;
competenza e professionalita' dei soggetti coinvolti nei progetti.
6. Per la valutazione della qualita' della proposta economica, l'assegnazione dei punteggi e' effettuata sulla base di una valutazione dei seguenti indicatori:
congruita' e coerente ripartizione dei costi in relazione ai risultati da conseguire della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 15 punti);
dettagliata, chiara e completa descrizione dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 15 punti).
La commissione procedera' alla determinazione dei coefficienti e all'attribuzione dei punteggi analogamente a quanto indicato per la proposta tecnica.
Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta economica risultera' dalla somma del punteggio relativo a tutti gli indicatori.
Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna proposta progettuale sara' dato dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
7. La commissione conclude i propri lavori individuando i progetti che hanno raggiunto il punteggio complessivo piu' alto per ogni singola attivita' prioritaria di cui al precedente art. 2.


 
Art. 10
Stipula delle convenzioni

1. Le Convenzioni di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, sono stipulate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con il proponente che ha presentato il progetto che ha ottenuto dalla Commissione di cui al precedente art. 8, il punteggio complessivo piu' alto per singola attivita' prioritaria.
2. Le Convenzioni di cui al comma precedente disciplinano lo svolgimento delle attivita' previste, modalita' e tempi di erogazione del finanziamento a copertura delle spese, modalita' di rendicontazione e di consegna di appositi rapporti di avanzamento delle attivita', sanzioni e penalita' applicabili in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, limiti alla possibilita' di proroga dei termini di realizzazione dei progetti.
3. La stipula delle Convenzioni e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria da parte dell'interessato, nella misura del 10% (dieci per cento) del finanziamento concesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa - che dovra' prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta della Amministrazione - e' svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del progetto.
4. La stipula delle Convenzioni e' subordinata all'accertamento da parte della pubblica amministrazione dell'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto - di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa - di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nonche' all'accertamento dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it.
Roma, 31 agosto 2016

Il direttore generale: Rigillo


 
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