Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2016 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 ottobre 2016, n. 190 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.
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| Allegato
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI ANDORRA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra, nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo
Le autorita' competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni verosimilmente pertinenti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per la riscossione, anche coattiva, dei crediti d'imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari su questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonche' degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea.
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| AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF ANDORRA ON THE EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
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| Art. 2. Giurisdizione
Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorita' o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.
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| Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 ottobre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
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| Art. 3. Imposte considerate
1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: a) in Italia: l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle societa'; l'imposta regionale sulle attivita' produttive; l'imposta sul valore aggiunto; l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni; le imposte sostitutive; b) in Andorra: l'imposta sui trasferimenti di beni immobili; l'imposta sui plusvalori dei trasferimenti di beni immobili; e le vigenti imposte dirette ai sensi della legislazione di Andorra. 2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresi' a ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l'accordo delle autorita' competenti delle Parti contraenti. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate dalle Parti contraenti di comune accordo mediante uno scambio di lettere. Le autorita' competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.
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| Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente: a) l'espressione «Parte contraente» designa l'Italia o Andorra, a seconda del contesto; b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; c) il termine «Andorra» designa Principato di Andorra e, usato in senso geografico, designa il territorio ai sensi della legislazione di Andorra e in conformita' con il diritto internazionale su cui Andorra esercita giurisdizione o diritti sovrani; d) l'espressione «autorita' competente» designa: i) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze; ii) in Andorra, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; e) il termine «persona» comprende una persona fisica, una persona giuridica e ogni altra associazione di persone; f) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; g) l'espressione «societa' quotata in Borsa» designa una societa' la cui principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l'acquisto o la vendita delle azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori; h) l'espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza dei diritto di voto e del valore della societa'; i) l'espressione «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorita' competenti delle Parti contraenti; l) l'espressione «piano o fondo comune d'investimento» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione «piano o fondo comune d'investimento pubblico» designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purche' le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico». Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico» se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori; k) il termine «imposta» designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo; l) l'espressione «Parte richiedente» designa la Parte contraente che richiede le informazioni; m) l'espressione «Parte interpellata» designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni; n) l'espressione «misure connesse alla raccolta delle informazioni» designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste; o) il termine «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma; p) l'espressione «reati tributari» designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente, fermo restando che l'espressione «diritto penale» designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti. 2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.
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| Art. 5. Scambio di informazioni su richiesta
1. L'autorita' competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalita' indicate all'articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata. 2. Se le informazioni in possesso dell'autorita' competente della Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle di soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessita' di dette informazioni ai fini della propria imposizione. 3. Se specificamente richiesto dall'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali. 4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorita' competenti per le finalita' specificate all'articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorita' di ottenere e fornire su richiesta: a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, che opera in qualita' di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari; b) (i) informazioni riguardanti la proprieta' nominale ed effettiva di societa' di capitali, societa' di persone, trust, fondazioni, «Ansalten» e altre persone, comprese, nei limiti previsti dall'articolo 2, le informazioni relative alla proprieta' su tutte queste persone in una catena della proprieta'; nel caso dei trust, le informazioni su costituenti, fiduciari e beneficiari; e, nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatoti, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti contraenti di ottenere. o fornire informazioni sulla proprieta' con riferimento alle societa' quotate in Borsa o ai piani o fondi d'investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficolta'. 5. L'autorita' competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorita' competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo per dimostrare che le informazioni sono verosimilmente pertinenti per la richiesta: (a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine; (b) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata; (c) la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni; (d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata; (e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste; (f) una dichiarazione attestante che la richiesta e' conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che - qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorita' competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta e' conforme al presente Accordo; (g) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficolta'. 6. L'autorita' competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel piu' breve tempo. possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorita' competente della Parte interpellata deve: a) confermare per iscritto all'autorita' competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorita' competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; b) qualora l'autorita' competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri degli ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilita', la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.
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| Art. 6. Verifiche fiscali all'estero
1. Una Parte contraente puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente dell'altra Parte contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessata. L'autorita' competente della seconda Parte deve notificare all'autorita' competente della prima Parte l'ora e il luogo dell'incontro con le persone interessate. 2. Su richiesta dell'autorita' competente di una Parte contraente, l'autorita' competente dell'altra Parte contraente puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte. 3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accettata, l'autorita' competente della Parte contraente che effettua la verifica deve, nel piu' breve tempo possibile, notificare all'autorita' competente dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica, l'autorita' o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale devono essere prese dalla Parte che conduce la verifica.
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| Art. 7. Possibilita' di rifiutare una richiesta
1. La Parte interpellata non e' obbligata ad acquisire o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione per l'amministrazione o l'applicazione della propria legislazione tributaria. L'autorita' competente della Parte interpellata puo' rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non e' conforme al presente Accordo. 2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, Nonostante quanto precede, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo. 3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano: (a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o (b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti. 4. La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni e' contraria all'ordine pubblico. 5. Una richiesta di informazioni non puo' essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta e' oggetto di controversia. 6. La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.
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| Art. 8. Riservatezza
Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorita' possono utilizzare le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorita' possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun'altra persona, ente, autorita' o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata.
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| Art. 9. C o s t i
A meno che diversamente convenuto dalle autorita' competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le autorita' competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente articolo, ed in particolare l'autorita' competente della Parte interpellata consultera' l'autorita' competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi. I «costi straordinari» non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.
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| Art. 10. Disposizioni legislative di attuazione
Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini del presente Accordo.
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| Art. 11. Procedura amichevole
1. Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorita' competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo. 2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorita' competenti delle Parti contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6. 3. Le autorita' competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente articolo. 4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie.
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| Art. 12. Entrata in vigore
1. Ciascuna delle Parti notifichera' all'altra per iscritto il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data del ricevimento dell'ultima di queste notifiche e avra' effetto: a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1, per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.
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| Art. 13. Denuncia
1. Ciascuna Parte puo' denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per iscritto tramite i canali diplomatici. 2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte contraente. 3. A seguito della denuncia dell'Accordo, le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo stesso. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Madrid il 22 settembre 2015 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, catalana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico
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