Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2016, n. 187
Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e' assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo» e che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili»;
Visto il comma 980 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 che ha autorizzato, per le finalita' previste dal summenzionato comma 979, la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.


Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 1, comma 979, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' il seguente:
«979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di
permesso di soggiorno in corso di validita' i quali
compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
per assistere a rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini
del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.».
- Il testo dell'art. 1, comma 980, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' il seguente:
«980. Per le finalita' di cui al comma 979 e'
autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno
2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150.
- Il testo degli articoli da 19 a 22 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, e'
il seguente:
«Art. 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia
digitale). - 1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia
digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato.
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di
trasparenza e di economicita' e persegue gli obiettivi di
efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e
partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto
non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
Art. 20 (Funzioni). - 1. L'Agenzia per l'Italia
digitale e' preposta alla realizzazione degli obiettivi
dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli
indirizzi elaborati dalla cabina di regia di cui all'art.
47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in
legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
con l'Agenda digitale europea.
2. L'Agenzia svolge le funzioni di coordinamento, di
indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa
vigente e, in particolare, dall'art. 3 del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 4, nonche' le funzioni
affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione istituita dall'art. 1, comma 368, lettera d),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e le funzioni svolte
dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica della
Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Agenzia svolge,
altresi', le funzioni dell'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in
materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
individuati i criteri per il trasferimento del personale in
servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione, necessario allo
svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il
Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione
delle strutture e delle dotazioni organiche in misura
corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente
trasferito all'Agenzia. L'Agenzia assicura il coordinamento
informatico dell'amministrazione statale, regionale e
locale, in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera
r), della Costituzione.
3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni
nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di
promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel
Paese e di razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine
l'Agenzia:
a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo
scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica,
anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della
diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);
b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in
materia di sicurezza informatica e di omogeneita' dei
linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo
aperto, anche sulla base degli studi e delle analisi
effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo
da assicurare anche la piena interoperabilita' e
cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della
pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi
dell'Unione europea;
c) assicura l'omogeneita', mediante il necessario
coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici
destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese,
garantendo livelli uniformi di qualita' e fruibilita' sul
territorio nazionale, nonche' la piena integrazione a
livello europeo;
d) supporta e diffonde le iniziative in materia di
digitalizzazione dei flussi documentali delle
amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione
sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione
dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione
degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si
frappongono alla realizzazione dell'amministrazione
digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto
all'uso delle tecnologie, previsto dall'art. 3 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
e) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla
razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche
in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa;
f) promuove e diffonde le iniziative di
alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonche'
di formazione e addestramento professionale destinate ai
pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, il Formez e
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, e il ricorso a tecnologie didattiche
innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie
disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
g) effettua il monitoraggio, anche a campione,
dell'attuazione dei piani di Information and Communication
Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti
in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b),
sotto il profilo dell'efficacia, economicita' e qualita'
delle realizzazioni, proponendo agli organi di Governo
degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio
dei ministri, le conseguenti misure correttive, nonche'
segnalando alla Corte dei conti casi in cui si profilino
ipotesi di danno erariale;
h) svolge attivita' di progettazione e coordinamento
delle iniziative strategiche e di preminente interesse
nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la piu'
efficace erogazione di servizi in rete della pubblica
amministrazione a cittadini e imprese;
i) costituisce autorita' di riferimento nazionale
nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa
all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre,
reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate
allo sviluppo della societa' dell'informazione;
l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle
amministrazioni sulla congruita' tecnica ed economica dei
contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici, anche al fine della piena
integrazione dei sistemi informativi;
m) promuove, anche a richiesta di una delle
amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi
istituzionali finalizzati alla creazione di strutture
tecniche condivise per aree omogenee o per aree
geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al
piu' rapido ed effettivo raggiungimento della piena
integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi
informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle
intese o degli accordi medesimi.
3-bis. L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo
sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e
innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda
digitale italiana e in conformita' al programma europeo
Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle
comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici
rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile,
tenendo conto delle singole specificita' territoriali e
della copertura delle aree a bassa densita' abitativa, e i
relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni
culturali e paesaggistici, la sostenibilita' ambientale, i
trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, nonche'
al fine di mantenere e incrementare la presenza sul
territorio nazionale di significative competenze di ricerca
e innovazione industriale.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono affidate alla
societa' CONSIP Spa le attivita' amministrative,
contrattuali e strumentali gia' attribuite a DigitPA, ai
fini della realizzazione e gestione dei progetti in
materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3.
5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi
al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa in materia informatica, al fine di ottenere
significativi risparmi, comunque garantendo, a decorrere
dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni
di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata
dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico
nell'anno 2012.
Art. 21 (Organi e statuto). - 1. Sono organi
dell'Agenzia:
a) il direttore generale;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato, nomina il direttore generale
dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza
pubblica, tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione
tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di
elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
3. Il direttore generale e' il legale rappresentante
dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Resta in
carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento
della funzione pubblica e' approvato lo statuto
dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del direttore
generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi
previsti dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente
decreto. Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo
sia composto da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, da un rappresentante del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante
del Ministero dell'economia e delle finanze e da due
rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai
rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui spesa
corrente di previsione per ciascun ministero in materia di
informatica e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle
allegate alla legge annuale di stabilita', non sia
inferiore al trenta per cento della previsione annuale
complessiva per le amministrazioni centrali, affinche'
siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno
l'ottanta per cento della spesa corrente di previsione
suindicata. Ai componenti del Comitato di indirizzo non
spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita'
comunque definiti ne' rimborsi di spese e dalla loro
partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo
statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina,
le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato
di indirizzo e le modalita' di nomina del Collegio dei
revisori dei conti.
Art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione
dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
e strumentali). - 1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.
2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'
e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli
organi in carica alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto continuano a svolgere
le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore
generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura degli
enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi,
che sono corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data e
trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il direttore generale esercita in via transitoria le
funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di
cui all'art. 20, comma 2, in qualita' di commissario
straordinario, fino alla nomina degli altri organi
dell'Agenzia per l'Italia digitale.
3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia digitale il
personale di ruolo delle amministrazioni di cui all'art.
20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli
enti e delle strutture di cui al medesimo art. 20, comma 2,
compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi,
senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione,
neppure giudiziale. Le risorse finanziarie trasferite
all'Agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente
vincolanti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono destinate alle finalita' di cui all'art.
20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione dei
compiti ad essa assegnati. Sono fatti salvi le risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 222, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere,
nonche' le risorse finanziarie a valere sul Progetto
operativo di assistenza tecnica "Societa'
dell'informazione" che permangono nella disponibilita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che puo'
avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di
missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni. E' fatto salvo il diritto di
opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato
presso il Dipartimento per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e per il personale
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione. Per i restanti rapporti di
lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' del rapporto
fino alla naturale scadenza.
4. Il personale attualmente in servizio in posizione di
comando presso le amministrazioni di cui all'art. 20, comma
2, puo' optare per il transito alle dipendenze
dell'Agenzia. Il personale comandato non transitato
all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di
appartenenza.
5. Nelle more della definizione dei comparti di
contrattazione, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Ministeri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale
dell'Agenzia, e' determinata la dotazione delle risorse
umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130
unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche' la
dotazione delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo
conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni
dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse
e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le
collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto e' definita
la tabella di equiparazione del personale trasferito con
quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti
trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di
provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.
Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale
percepisce per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
[7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale
dell'Agenzia, e non oltre la data di adozione del decreto
di cui al comma 6, le strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri sono adeguate in considerazione del
trasferimento delle funzioni di cui all'art. 20, comma 2.
8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul
patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui all'art. 1
del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
10. Il comma 1 dell'art. 68 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software combinazione delle precedenti soluzioni.
Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a
soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della
pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e'
consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresi' parere circa il loro rispetto.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 ottobre 2014 (Definizione delle caratteristiche del
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
cittadini e imprese -SPID-, nonche' dei tempi e delle
modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2008) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Note all'art. 1:
- Per l'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 2
Carta elettronica

1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro.
2. La Carta e' realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalita' previste dall'articolo 5 e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile utilizzare la Carta secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015.


Note all'art. 2:
- Per l'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 3
Beneficiari della Carta

1. La Carta e' concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016. L'Amministrazione responsabile di cui all'articolo 4, comma 1, anche in accordo con le altre Amministrazioni interessate, puo' realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalita' di ottenimento del beneficio.
2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.


 
Art. 4
Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito «MIBACT». A tal fine, il MIBACT si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
2. L'attivita' di comunicazione istituzionale riguardante l'attuazione del presente decreto e' curata, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria e puo' comprendere l'invio ai soggetti che risultano beneficiari della Carta di una comunicazione postale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, i quali non possono eccedere il limite massimo di 116.000,00 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1.


Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 19, comma 5, del citato
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e' il seguente:
«Art. 19 (Societa' pubbliche). - 1 - 4 (Omissis).
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
6 - 13-ter (Omissis).».

 
Art. 5
Attivazione della Carta

1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione e' consentita fino al 31 gennaio 2017.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato e' attribuita una Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.


 
Art. 6
Uso della Carta

1. La Carta e' utilizzabile, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7.
2. La Carta e' usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e' individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato.
3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere stampati.
4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.
5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.


 
Art. 7
Registrazione di strutture, imprese e
esercizi commerciali

1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata.
2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 30 giugno 2017, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attivita' prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia di beni e servizi, nonche' la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
3. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e' previsto un biglietto di ingresso, e' redatto e trasmesso al MIBACT dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT puo' stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con associazioni di categoria.


Note all'art. 7:
- Per l'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 8
Fatturazione e liquidazione

1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalita' di cui all'articolo 2, e' riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito e' registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonche' dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.


 
Art. 9
Controlli e sanzioni

1. Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della Carta e puo' provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.


 
Art. 10
Trattamento e riservatezza dei dati personali

1. Il MIBACT assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015. Esso provvede alla designazione del responsabile del trattamento dei dati personali.


Note all'art. 10:
- Per l'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 11
Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da impegnare entro il 31 dicembre 2016.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBACT, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle Carta attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 2, e da' tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 settembre 2016

p. Il Presidente del Consiglio
dei ministri
De Vincenti
Il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo
Franceschini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2733


Note all'art. 11:
- Per l'art. 1, comma 980, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.

 
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