Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2016 |
Modifiche alla costituzione e alle modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., recante «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare l'art. 5, commi 3-ter e 3-quater; Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle Regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile» ed in particolare l'art. 3; Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile» ed in particolare l'art. 4, comma 2 ove e' previsto che, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza in materia di cooperazione, si applichi la disciplina di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 10; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, recante: «Nuova costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»; Tenuto conto delle ulteriori modifiche normative introdotte in materia di protezione civile dalla legge di conversione del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; Ravvisata, pertanto, l'esigenza di assicurare, nel rispetto del rinnovato ambito di intervento affidato dalla normativa in vigore al Dipartimento della protezione civile, la direzione unitaria ed il coordinamento delle attivita' di emergenza mediante la costituzione del Comitato operativo a cui spetta il compito di stabilire gli interventi di tutte le Amministrazioni e degli enti interessati al soccorso;
Decreta:
Art. 1
Costituzione
1. Per le motivazioni di cui in premessa, la costituzione del Comitato operativo di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle attivita' di emergenza, e' modificata come indicato nei successivi articoli.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Composizione
1. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed e' composto: a) da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile; b) dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; c) da un rappresentante delle Forze armate; d) da un rappresentante per ciascuna delle Forze di polizia; e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, nelle more dell'emanazione del decreto legislativo, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; f) da un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di porto; g) da un rappresentante della Croce rossa italiana; h) da un rappresentante del Ministero della salute; i) da un rappresentante per i Servizi sanitari delle regioni e province autonome; j) da un rappresentante delle Organizzazioni nazionali di volontariato; k) da un rappresentante del Corpo nazionale alpino e speleologico; l) da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; m) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; n) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; o) da un rappresentante dell'ENEA; p) da un rappresentante per i Servizi di protezione civile delle regioni e province autonome. 2. Per ciascuno dei rappresentanti effettivi viene designato un supplente. Ad entrambi i rappresentanti e' affidato il compito di riassumere ed esplicare, con poteri decisionali, tutte le facolta' e le competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e di rappresentare, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. 3. I rappresentanti effettivi ed i supplenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), h) del comma 1, vengono designati con atto del rispettivo Ministro, i rappresentanti di cui alla lettera j) con designazione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, i rappresentanti di cui alle lettere i) e p) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre i rappresentanti di cui alle lettere a), g), k), l), m), n), o) con atto del vertice della struttura di appartenenza. 4. Le designazioni di cui al comma 3 vengono trasmesse con atto formale al Dipartimento della protezione civile. 5. Alla nomina dei componenti del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato con cadenza annuale. 6. La trasmissione di eventuali nuove designazioni, che perviene successivamente all'entrata in vigore del decreto di nomina ed antecedentemente alla scadenza dello stesso, deve avvenire nel rispetto delle modalita' individuate ai commi 3 e 4. Tali designazioni, a seguito della presa d'atto del Dipartimento della protezione civile e nelle more del successivo decreto di nomina di cui al comma 5, acquisiscono efficacia operativa ai fini del funzionamento del Comitato. 7. In caso di impedimento od in assenza del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Comitato e' presieduto dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.
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| Art. 3
Disposizioni relative alla nomina dei componenti
1. Il decreto di nomina dei componenti del Comitato ha valenza per l'anno solare. Al fine di procedere alla tempestiva composizione del Comitato per il successivo anno solare, entro il 30 ottobre di ogni anno, debbono pervenire al Dipartimento della protezione civile le designazioni dei rappresentanti per il successivo anno solare. 2. Qualora non pervengano eventuali nuove designazioni, si procede alla conferma delle precedenti nomine. 3. In fase di prima attuazione, al fine di scongiurare il verificarsi di soluzioni di continuita' operativa, la composizione del Comitato riportata in Allegato 1 al presente decreto, rimane invariata fino al 31 dicembre 2016.
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| Art. 4
Funzionamento
1. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni centrali, regionali e locali interessate a specifiche emergenze nonche' rappresentanti delegati di altri enti o amministrazioni, societa' di servizi e aziende. 2. Il Comitato, che opera a titolo gratuito, si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. 3. Le convocazioni del Comitato, che recano l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile o da un suo delegato. La convocazione viene effettuata via Pec o, in caso di avaria del sistema informatico, via fax e, in caso di particolare urgenza, anticipata via telefono e sms. 4. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza.
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| Art. 5
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in data 8 agosto 2013, recante «Nuova costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile», e' contestualmente abrogato. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore alla data di pubblicazione. Roma, 9 agosto 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2544
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