IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (nel seguito Fondo) ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita': a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo; Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto che prevede che le risorse del Fondo, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative previste dal decreto stesso, possano essere utilizzate per il finanziamento degli interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tra i quali gli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto, infine, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto 9 dicembre 2014 che prevede che i Contratti di sviluppo possono avere per oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo industriale e programmi di tutela ambientale come definiti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 del predetto decreto. Visto, altresi', il comma 6 del sopra richiamato art. 4 che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono; Vista la circolare del 25 maggio 2015, n. 39257, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 riportante modifiche e integrazioni in materia di Contratti di sviluppo; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014; Considerata l'esigenza di continuare a sostenere, tramite lo strumento dei contratti di sviluppo, la competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali, attraverso interventi in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo nazionale e sull'occupazione; Considerato che risultano esaurite le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei contratti di sviluppo per il sostegno di iniziative da realizzarsi nei territori delle Regioni del Centro - Nord; Ritenuto necessario procedere alla copertura finanziaria dei predetti interventi, utilizzando risorse del Fondo ai sensi del sopra citato art. 17 del decreto 8 marzo 2013; Accertato che sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto degli impegni gia' assunti, risorse sufficienti alla copertura finanziaria dell'intervento; Ritenuto opportuno destinare risorse nella misura di 50 milioni di euro, per la prosecuzione degli interventi di cui al decreto 9 dicembre 2014 da attuare nelle predette Regioni; Ritenuto di destinare il 50% delle predette risorse alle iniziative oggetto di accordi di programma sottoscritti con le Regioni del Centro - Nord, ai sensi del richiamato art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014, entro il 30 giugno 2017;
Decreta:
Art. 1
1. Una quota pari a euro 50.000.000,00 delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e' destinata al finanziamento dello strumento dei contratti di sviluppo per la realizzazione dei programmi di cui agli articoli 5 (Programmi di sviluppo industriale) e 6 (Programmi di tutela ambientale) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 da attuare nelle Regioni del Centro - Nord del Paese. 2. La predetta somma e' assegnata all'apposita sezione del Fondo per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, destinata al «Rafforzamento della struttura produttiva del Paese, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma». 3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono riservate per il 50% alla copertura finanziaria delle iniziative oggetto degli accordi di programma sottoscritti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, entro il 30 giugno 2017 e possono essere integrate dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali individuate nei singoli accordi. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2016
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2444
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