Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 agosto 2016 |
Determinazione dell'ammontare dei contributi a conguaglio per l'anno 2015 e provvisorio per l'anno 2016 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano e relative modalita' di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/2012»; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.A. anche le funzioni e le attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT; Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attivita', senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi; Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonche' le modalita' ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del citato contributo e' determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante, tra l'altro, le modalita' di determinazione del contributo per l'anno 2013 e gli anni seguenti; Considerato il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente Unico S.p.A. al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio 2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il piano finanziario in esso contenuto, alla base dell'atto di indirizzo del Ministero dello sviluppo economico; Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico comunicato ad Acquirente Unico S.p.A. al fine dell'avvio operativo delle attivita' e funzioni dell'OCSIT; Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.A., in qualita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), con nota del 28 novembre 2014, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2015 (Budget OCSIT 2015); Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.A., in qualita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), con nota del 10 febbraio 2016, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del decreto del 13 novembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente al rendiconto consuntivo dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2015 (Consuntivo OCSIT 2015); Vista la comunicazione del 19 ottobre 2015 dell'Acquirente Unico S.p.A. al Ministero dello sviluppo economico con la quale si evidenziava l'esigenza di anticipare l'implementazione del piano industriale nella misura di un giorno di scorte specifiche aggiuntivo rispetto ai due giorni di incremento previsti relativamente all'anno scorta 2016; Vista la lettera del 22 ottobre 2015 del Ministero dello sviluppo economico ad Acquirente Unico S.p.A. con la quale si e' condivisa la predetta anticipazione della tenuta di scorte dell'OCSIT e con la quale si e' autorizzata la predisposizione di una previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno scorta 2016 (Budget OCSIT 2016), ipotizzando un fabbisogno di scorte specifiche OCSIT pari a ulteriori tre giorni di scorte per l'anno scorta 2016; Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.A., in qualita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), con nota del 27 novembre 2015, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2016 (Budget OCSIT 2016); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 marzo 2016 di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2016 che ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero sei giorni; Considerata la necessita' di definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2016 e che tale contributo e' di titolarita' dell'OCSIT stesso; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 2015 recante le modalita' di determinazione del contributo, per l'anno 2015, all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalita' di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249; Ritenuto opportuno dover stabilire con un unico decreto interministeriale sia le modalita' di pagamento e/o restituzione del contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il 2015 sia le modalita' di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2016;
Decreta:
Art. 1
Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2015
1. Il costo per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' determinato a consuntivo nella misura di 7.823.808 euro. Al fine di garantire il principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo e' a diretta copertura di tutte le tipologie di oneri e costi di cui all'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo, cosi' come identificate per natura a bilancio. 2. Per l'anno 2015 il contributo corrisposto in via provvisoria ad OCSIT, che e' ammontato a 11.835.490 euro, risulta essere superiore al contributo complessivo dovuto per un valore di 4.011.682 euro. 3. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2015 e' cosi' ripartito tra i soggetti obbligati: a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato; b) quota variabile pari a 0,179395 per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2014 da ciascun soggetto obbligato. 4. L'OCSIT, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a consuntivo dell'anno 2015 tra tutti i soggetti, che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, nessuno escluso. 5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione di cui al comma 3, provvede alla richiesta di pagamento della rata a saldo e alla restituzione della eventuale differenza tra contributo versato a titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo di consuntivo, per l'anno 2015, in una unica rata, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
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| Art. 2
Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2016
1. Il contributo provvisorio per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, e' determinato nella misura di 15.593.000 euro. 2. Il contributo provvisorio per l'anno 2016 e' da corrispondersi in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell'anno scorta definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e corrisponde al 100% del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio. 3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni, immesse in consumo nell'anno 2015 da parte dei soggetti obbligati, e ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e agli stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La prima rata di acconto potra' essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2016, come definito con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. 4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non e' dovuto da quei soggetti per i quali risulti un pagamento inferiore a euro 1.000 mensili/complessivi. Per tali soggetti obbligati l'emissione della fattura di acconto e' effettuata in una sola soluzione, per un importo pari al 50% delle rate d'acconto calcolate sulla base del precedente comma 3, da emettere a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2016. 5. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati dovra' essere effettuato, per le rate in acconto, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 4 agosto 2016
Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2436
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