Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 settembre 2016
Apporto di un immobile di proprieta' dello Stato, in uso al Ministero della difesa e non piu' utilizzato a fini istituzionali, al comparto 8-quater del fondo i3-Sviluppo Italia.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);
Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 33, in forza del quale l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater del medesimo articolo e' sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione;
Visto il comma 7 dell'art. 33, ai sensi del quale agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano gli articoli 1, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge 351»);
Visto il comma 8-ter dell'art. 33, il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1 del medesimo art. 33, con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351, la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari e che ai predetti fondi possano, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33;
Visto il comma 8-quater dell'art. 33 il quale prevede che, per le medesime finalita' del comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la citata societa' di gestione del risparmio, promuove, altresi', con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 351, concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliari;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 351, in forza del quale l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile; tali decreti dirigenziali hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2013, che ha costituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, la Societa' per azioni denominata «Investimenti Immobiliari Italiani Societa' di Gestione del Risparmio Societa' per Azioni» (di seguito «la Societa'») per l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento immobiliari chiusi;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 10 agosto 2015, che avvia, ai sensi dell'art. 33, la costituzione del fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non piu' utilizzati a fini istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 maggio 2016, che ha modificato il decreto ministeriale del 30 luglio 2015, prevedendo l'estensione a regioni, province, comuni e altri enti pubblici della possibilita' di conferire o trasferire immobili al Fondo;
Vista la nota n. U3359/2015 del 27 novembre 2015 con la quale la societa' ha comunicato che con delibera del Consiglio di amministrazione del 26 novembre 2015 e' stato istituito il fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato multicomparto, denominato «i3-Stato/Difesa» (di seguito «Fondo»);
Visto il regolamento di gestione del Fondo, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione della Societa' del 26 novembre 2015 (di seguito «Regolamento») e, in particolare, il par. 1.1, il quale prevede che il Fondo sia composto di due comparti, rispettivamente denominati «i3-Stato/Difesa-Comparto 8-ter» e «i3-Stato/Difesa-Comparto 8-quater»;
Visto le modifiche del regolamento di gestione del Fondo approvate dal Consiglio di amministrazione della Societa' il 31 maggio 2016 e, in particolare, il nuovo par. 1.1 che ha attribuito al Fondo la nuova denominazione «i3-Sviluppo Italia», composto di due comparti, rispettivamente denominati «i3 - Sviluppo Italia - Comparto 8-ter» e «i3 - Sviluppo Italia - Comparto 8-quater»;
Visto il decreto dell'Agenzia del demanio del 19 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2002, con il quale e' stata dichiarata la proprieta' in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo, tra i quali e' incluso l'immobile denominato «Palazzo Schiavi», sito in Udine, in via Savorgnana 28 (di seguito «Immobile»);
Vista la nota del 14 luglio 2016, con la quale la societa' ha trasmesso la visura storica, contenente gli aggiornamenti catastali dell'immobile oggetto di apporto, precisando che la particella 321, indicata nel decreto di individuazione dell'Agenzia del demanio del 19 luglio 2002, risulta graffata alla 141 e, che, quindi, l'immobile puo' essere identificato al NCEU con la sola particella 141, come riportato nel predetto decreto;
Visto il provvedimento del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, del 17 novembre 2014, che autorizza l'alienazione dell'immobile «Palazzo Schiavi», fermo restando che l'edificio in questione sara' oggetto di conservazione a cura della nuova proprieta' e che qualsiasi intervento sul bene dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza competente e che la predetta autorizzazione ad alienare l'immobile comporta gli effetti di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 42/2004, restando comunque detto immobile sottoposto alla tutela di cui all'art. 12, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 42/2004;
Visto il verbale del 28 novembre 2014, prot. 8156/14, con il quale il Ministero della difesa dismette e riconsegna all'Agenzia del demanio - Direzione regionale Friuli Venezia Giulia l'immobile denominato Palazzo Schiavi sito in via Savorgnana n. 18, Udine;
Vista la nota n. 2852 del 6 giugno 2016 con la quale la Societa' ha trasmesso i risultati di una prima attivita' estimale, predisposta dall'esperto indipendente incaricato Patrigest S.p.A. e la relazione di due diligence del 26 febbraio 2015, redatta dalla societa' EFM;
Vista la nota n. 3458 del 6 luglio 2016 con la quale la Societa' ha trasmesso la relazione di stima finale al 21 giugno 2016, effettuata dalla societa' Patrigest S.p.A., nella quale viene indicato il piu' probabile valore di mercato del complesso immobiliare, pari ad € 2.800.000,00;
Vista la nota n. 3458 del 6 luglio 2016 con la quale la Societa' comunica che il Consiglio di amministrazione riunitosi il 28 giugno 2016 ha approvato l'operazione di apporto al comparto 8-quater dell'immobile;
Vista la nota n. 9359/CG del 4 luglio 2016, inviata da Invimit con nota n. 3458 del 6 luglio 2016, con la quale l'Agenzia del demanio trasmette il parere prot. 2016/9368/CG, con il quale la competente Commissione, in data 28 giugno 2016, ha espresso la congruita' sul valore di stima dell'immobile pari a € 2.800.000,00;
Vista la nota n. 10481 del 21 luglio 2016 con la quale l'Agenzia del demanio ha prestato il proprio assenso, per quanto di competenza, al conferimento dell'immobile al fondo «i3 - Sviluppo Italia - Comparto 8-quater»;
Vista la nota prot. 3825 del 21 luglio 2016 con la quale la Societa' conferma il completamento da parte della competente amministrazione comunale dell'iter di valorizzazione urbanistica dell'immobile;
Considerato che le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge 351, in materia di garanzia per vizi e per evizione, non risultano compatibili con l'art. 33, comma 4;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 351, e' individuato l'immobile cielo/terra - ubicato a Udine in via Savorgnana n. 28, identificato al Catasto terreni e al Catasto fabbricati al foglio 39, particella 141 - per il conferimento al comparto 8-quater del fondo immobiliare «i3 - Sviluppo Italia - Comparto 8-quater» a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'immobile e' conferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprendente anche gli accessori e le pertinenze ad esso relativi, ancorche' non espressamente individuati nel citato decreto dell'Agenzia del demanio.


 
Art. 2

A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il fondo «i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-quater» corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo, un numero di quote pari al valore complessivo degli immobili pari a € 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila), come stimato dall'esperto indipendente nominato dalla societa' e congruito dall'apposita Commissione dell'Agenzia del demanio, diviso per il valore nominale unitario della singola quota, pari ad € 50.000,00 (cinquantamila).
Le quote emesse dal comparto 8-quater del fondo «i3 - Sviluppo Italia - Comparto 8-quater» sono sottoscritte in unica soluzione dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' previste dal regolamento. Le quote sottoscritte sono rappresentate da certificati immessi in un certificato cumulativo del comparto 8-quater, rappresentativo di una pluralita' di quote appartenenti a piu' titolari, tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca depositaria, ai sensi dell'art. 8 del regolamento.


 
Art. 3

Al conferimento in oggetto non si applicano le garanzie di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351.


 
Art. 4

Il fondo immobiliare «i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-quater» sara' immesso nel possesso giuridico degli immobili all'atto dell'apporto, mediante sottoscrizione congiunta da parte dell'Agenzia del demanio e della societa' di apposito verbale di consegna. La societa', ai sensi del comma 8-quinquies dell'art. 33, si fara' carico delle attivita' di regolarizzazione catastale dell'immobile apportato e provvedera' alle conseguenti attivita' di trascrizione e di voltura. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali, individuate dall'Agenzia del demanio, non incidono sulla titolarita' del diritto sull'immobile.


 
Art. 5

Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 16 settembre 2016

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2536


 
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