Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 settembre 2016
Fondo Patrimonio Uno decreto di indennizzo.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 del medesimo art. 4;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2005, Fondo Patrimonio Uno: decreto operazione (nel seguito indicato come il «decreto operazione»), che disciplina alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo (come ivi definito) di taluni immobili, nonche' il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli enti titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare per conto degli enti titolari;
Visto il decreto 23 dicembre 2005 (nel seguito indicato come il «decreto di trasferimento») con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ha trasferito al Fondo Patrimonio Uno, tra l'altro, i due locali commerciali - di proprieta' dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel seguito indicato come «INAIL») - facenti parte dello stabile sito in Roma, via di Ripetta (cod. 193), cosi' come meglio specificato nell'allegato A del presente decreto;
Visto in particolare l'art. 3 del decreto-legge n. 351, comma 1-bis, - secondo periodo - che dispone che per i beni di particolare valore artistico e storico, i decreti previsti dal medesimo art. 3, sono adottati di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Visto, altresi', il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 29 dicembre 2005 per il Fondo Patrimonio Uno, ai sensi del quale e' stato determinato il valore degli immobili conferiti e trasferiti al Fondo ai sensi del decreto di apporto e dei decreti di trasferimento, e l'ammontare del canone di locazione degli stessi da corrispondere al Fondo (nel seguito indicato come il «decreto di chiusura dell'operazione»);
Visto l'Accordo di indennizzo stipulato, ai sensi del decreto operazione e del decreto chiusura dell'operazione, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Fondo Patrimonio Uno (l'«Accordo di indennizzo») il 29 dicembre 2005;
Visto l'art. 3 del decreto operazione, ai sensi del quale «gli indennizzi sono corrisposti...mediante il pagamento di somme di denaro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con rivalsa nei confronti degli enti titolari, ovvero mediante pagamento di somme di denaro direttamente da parte di questi ultimi.»;
Viste le note di BNL, SGR del Fondo Patrimonio Uno (prot. 2178/23112006/NR/AA e 2179/23112006/NR/AA), con le quali la SGR comunicava al Ministro dell'economia e delle finanze la presentazione di due ricorsi giudiziari presso il Tribunale amministrativo regionale Lazio, proposti da C.E.S.I.R. S.r.l. e Il Mare S.r.l., in qualita' di conduttori delle due unita' immobiliari gia' trasferite in precedenza da INAIL a SCIP S.r.l., quali eventi indennizzabili ai sensi e per gli effetti dell'Accordo di indennizzo stipulato con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Viste le due note dell'INAIL, prot. 708 e prot. 709 del 21 febbraio 2007, con le quali l'Istituto dichiarava che «per mero errore materiale» le unita' immobiliari in questione erano state oggetto di duplice trasferimento, prima in favore di SCIP S.r.l. e poi in favore del Fondo Patrimonio Uno;
Viste le due note di BNP PARIBAS, SGR del Fondo Patrimonio Uno, del 22 ottobre 2008, prot. MI/2487/2008/AS/ML e del 2 novembre 2009, prot. MI/2009/2515/AS/ML, con le quali veniva formulata istanza di indennizzo per il mancato acquisto dei due negozi siti in via di Ripetta, di cui euro 2.411.575,05 per l'unita' immobiliare condotta in locazione da C.E.S.I.R. S.r.l.- cosi' come individuata catastalmente nell'allegato A del presente decreto - e euro 2.584.998,32 per l'unita' immobiliare condotta in locazione da Il Mare S.r.l. - cosi' come individuata catastalmente nell'allegato A del presente decreto - per un totale di euro 4.996.573,37, comprensivi di IVA versata e non introitata sui canoni di locazione fatturati dal Fondo;
Vista la lunga attivita' istruttoria svolta successivamente da parte dell'INAIL sia sulle somme contenute nelle due sopracitate richieste di indennizzo, nonche' sulla scelta, condivisa con il Fondo, di individuare un immobile da trasferire in sostituzione dei due negozi de quibus;
Visto che l'immobile individuato proposto da INAIL, sito in Treviso, via D'Annunzio 35 (cfr nota INAIL prot. 9834 del 13 novembre 2013), e valutato da PRAXI S.p.A., esperto indipendente di BNP PARIBAS, SGR del Fondo Patrimonio Uno, cosi' come confermato anche dall'Avvocatura generale dello Stato - nel parere rilasciato in data 8 agosto 2014, prot. 337679P - non aveva i requisiti di sostituibilita', stante la «destinazione mista» dell'immobile offerto in sostituzione, per poter essere ricompreso nel decreto di indennizzo e che l'INAIL, con la sopra citata nota prot. 9834, dichiarava di voler risarcire il Fondo della parziale vendita a non domino solamente tramite l'Accordo di indennizzo;
Visto che, alla luce del sopracitato parere dell'Avvocatura, a seguito di incontro tenutosi in data 27 ottobre 2014 presso il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente aveva deciso di procedere con un indennizzo per equivalente, da congruire da parte dell'amministrazione (id est, l'Agenzia delle entrate, ex territorio) che a suo tempo accerto' la stima dell'intero compendio;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. DT 85845 del 12 novembre 2014, con la quale stato richiesto all'Agenzia delle entrate, a seguito di un incontro con la stessa Agenzia sul tema, di congruire il valore patrimoniale dell'immobile;
Considerata la nota prot. n. 2015/55145 del 21 aprile 2015 con la quale l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale Osservatorio mercato immobiliare e servizi estimativi - comunicava gli esiti della valutazione, ripercorrendo i criteri utilizzati a suo tempo dall'esperto indipendente, fissando il valore patrimoniale delle due porzioni oggetto delle istanze di indennizzo del Fondo, pari a complessivi euro 3.893.000,00 dichiarando di non aver tenuto conto ne' del prezzo incassato da INAIL per l'intero stabile a titolo di prezzo differito, ne' della percentuale di sconto applicato rispetto al valore di stima al 31 dicembre 2005 sul corrispettivo effettivo incassato a suo tempo da INAIL;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 38546 del 7 maggio 2015, con la quale, trasmessa all'INAIL la valutazione dell'Agenzia delle entrate, era stato chiesto all'Istituto di determinare il quantum di indennizzo da corrispondere al Fondo per il mancato conferimento dei due locali siti in Roma, via di Ripetta, posto che l'INAIL e' il debitore sostanziale del Fondo in quanto unico beneficiario dell'incasso del prezzo di trasferimento corrisposto a non domino;
Vista la nota dell'INAIL prot. 4644 dell'8 giugno 2015, con cui detto Istituto, in risposta alla sopracitata nota del Ministero dell'economia e delle finanze, aveva determinato la somma da liquidare, a titolo di indennizzo, al Fondo Patrimonio Uno, nell'importo forfettario comprensivo del valore patrimoniale - rideterminato anche in base al prezzo differito e alla conseguente percentuale di sconto di cui effettivamente beneficio' il Fondo - e della ripetizione dei canoni, pari a euro 4.180.000,00, al netto dell'IVA richiesta dal Fondo;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. 16520 del 14 settembre 2015, con la quale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, veniva trasmessa la tabella contenente la puntuale rappresentazione catastale dei due immobili espunti dal compendio del Fondo Patrimonio Uno a seguito del presente decreto, da allegare al presente decreto e costituente parte integrante dello stesso (c.d. allegato A);
Considerato che a seguito di istruttoria, con nota prot. 2132 del 17 settembre 2015, il Fondo, avendo gia' utilizzato a compensazione il credito IVA pari a euro 37.845,84 per l'unita' immobiliare condotta in locazione da C.E.S.I.R. S.r.l., e euro 55.723,33 per l'unita' immobiliare condotta in locazione da Il Mare S.r.l., ha annullato in parte qua le sopra citate richieste di indennizzo relativamente a tali importi, confermando le altre somme contenute nella richiesta di indennizzo prot 2487/2008 per un importo pari a euro 2.529.274,99, e quelle contenute nella richiesta prot 2515/2009 per un importo di euro 2.373.729,21, per un totale complessivo di euro 4.903.004,20;
Considerato che le franchigie di cui al sopracitato Accordo di indennizzo per tale tipologia di indennizzi sono state gia' esaurite con il decreto di indennizzo 2007;
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto operazione sara' lo stesso INAIL ad effettuare il pagamento delle somme dovute al Fondo Patrimonio Uno a titolo di indennizzo;

Decreta:

Art. 1

In conseguenza dell'esito delle Verifiche sull'an e sul quantum, le porzioni immobiliari di cui all'allegato A si considerano non trasferite, e di conseguenza dagli allegati al decreto di trasferimento e' espunto qualsiasi riferimento alle stesse.
A titolo di indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto operazione, l'INAIL provvedera' a corrispondere: al Fondo Patrimonio Uno un importo complessivo pari ad euro 4.180.000,00, subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.


 
Allegato nota prot. n. 2015/16520/DGPS-SPA-FI del 14/09/2015

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Il direttore generale del Tesoro e il dirigente generale della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.
Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con efficacia da detta data di pubblicazione.
Roma, 1° settembre 2016

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo
Franceschini
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2509


 
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