Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 16 settembre 2016 |
Approvazione del programma della Regione Basilicata per l'utilizzo dei fondi di parte corrente di cui all'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, nonche' di autorizzazione all'assunzione di personale. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge 30 novembre 1998, n. 419; Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalita' e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126; Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che, al comma 1 del medesimo articolo prevede il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e al comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari; Visto il comma 5 dell'art. 3-ter,del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 che, per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in deroga alle disposizioni relative al contenimento della spesa del personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute, acquisita di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari; Visto, altresi', il terzo periodo del comma 6 dell'art. 3-ter, del richiamato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, secondo il quale gli specifici programmi regionali di utilizzo delle risorse stanziate per la realizzazione e la riconversione delle strutture destinate ad accogliere le persone a cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, prevedono, oltre agli interventi strutturali, attivita' volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorita' giudiziaria abbia gia' escluso o escluda la sussistenza della pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonche' a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia; Visto l'art. 3-ter, comma 7, del piu' volte citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, che, al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma 6, autorizza la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013; Vista la delibera CIPE n. 143 del 21 dicembre 2012, di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 38.000.000 a valere sulle disponibilita' di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2012; Vista la delibera CIPE n. 15 dell'8 marzo 2013, di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 55.000.000 a valere sulle disponibilita' di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2013; Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, che, nel disporre la proroga al 1° aprile 2014 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che agli oneri conseguenti si provveda, nel limite di euro 4,5 milioni per il 2013 e di euro 1,5 milioni per il 2014, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 211 del 2013, autorizzando altresi' il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, la conseguente rideterminazione proporzionale al riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad euro 55 milioni, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2014, n. 55, che ridetermina proporzionalmente in riduzione gli importi assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di cui alla delibera CIPE dell'8 marzo 2013, per un valore complessivamente pari a euro 4.500.000; Preso atto che la delibera CIPE del 21 dicembre 2012 assegna alla Regione Basilicata un importo pari a euro 273.748 a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2012 e che la delibera CIPE dell'8 marzo 2013 assegna alla medesima Regione un importo pari a euro 396.214 a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2013, come rideterminato in euro 363.796 dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013; Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre 2013 che, al fine di agevolare la presentazione dei programmi regionali e di valutarne la coerenza con gli obiettivi individuati dalle disposizioni normative, fornisce le indicazioni per la formulazione del programma degli interventi da realizzare; Vista la deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n. 358 del 27 marzo 2015, recante «Programma assistenziale regionale per la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter» che definisce gli interventi previsti dal programma, prevedendo, tra questi, l'assunzione in deroga di unita' di personale qualificato; Vista la deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n. 1319 del 14 ottobre 2015 recante «DGR n. 358 del 27 marzo 2015. Programma assistenziale regionale per la realizzazione di percorso terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Legge 17 febbraio 2012, n. 9, 3-ter - Modifiche» che ridefinisce gli interventi previsti dal programma, prevedendo, tra questi, l'assunzione in deroga di unita' di personale qualificato, per un importo complessivo di euro 637.544 di cui euro 273.748 a valere sulle disponibilita' finanziarie dell'anno 2012 e di euro 363.796 a valere sulle disponibilita' finanziarie dell'anno 2013; Preso atto che il predetto programma approvato con la citata delibera, prevede interventi volti a: favorire la presa in carico dei pazienti da parte dei competenti servizi dei Dipartimenti di salute mentale delle Aziende sanitarie locali; provvedere alla formazione del personale; provvedere alle spese correnti dei servizi territoriali e strutture del Dipartimento di salute mentale; Considerato che il predetto programma risulta coerente con gli indirizzi forniti dal Ministero della salute con la nota prot 27635 del 29 ottobre 2013, come risulta dalla attestazione riportata nella scheda di cui all'allegato 1 al presente decreto, sottoscritta dal direttore dell'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e dal dirigente psicologo designato dal direttore della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute; Preso atto che il medesimo programma prevede, per lo svolgimento delle attivita' ivi descritte, l'assunzione in deroga del personale indicato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato il programma adottato dalla Giunta della Regione Basilicata con deliberazione n. 1319 del 14 ottobre 2015, recante «DGR n. 358 del 27 marzo 2015. Programma assistenziale regionale per la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter - Modifiche» che prevede la realizzazione di interventi per un importo complessivo di euro 637.544 di cui euro 273.748 a valere sulle disponibilita' finanziarie dell'anno 2012 e di euro 363.796 a valere sulle disponibilita' finanziarie dell'anno 2013, specificati nella scheda di sintesi di cui all'allegato 1 al presente decreto. 2. E' autorizzata l'assunzione in deroga del personale indicato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2016
Il Ministro della salute Lorenzin
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
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| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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