Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 26 maggio 2016 |
Approvazione del programma, per la Regione Emilia Romagna, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998; Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalita' e i criteri di trasferimento dal dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della giustizia al servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.; Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81; Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m., contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di tali strutture e che prevede la possibilita' per le regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza, al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche; Visto, altresi', il comma 2, del suddetto art. 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, a integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia; Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e s.m., che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti; Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che, dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190 e 28 dicembre 2015 n. 208; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; Visto il comma 6 del citato art. 3-ter, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013 e stabilisce che «le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione ..., all'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191». Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro - previsto per l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari - e' stata applicata proporzionalmente la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro; Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro e' stato complessivamente ridotto di 1247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, 95, convertito, con rimodulazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211/2011: esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate; Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Emilia Romagna la somma di € 9.984.338,02; Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2013, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2013, che assegna alla Regione Emilia Romagna la somma di € 6.989.036,61 per lo svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza - Azienda USL di Reggio Emilia», quale quota parte delle risorse assegnate alla Regione Emilia Romagna dal citato decreto 28 dicembre 2012; Dato atto che il citato decreto ministeriale 9 ottobre 2013 dispone che il Ministero della salute provvedera' con successivo decreto all'assegnazione delle risorse residue, pari a € 2.995.301,41, per la realizzazione degli interventi volti a incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e a favorire misure alternative all'internamento; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014, che assegna alla Regione Emilia Romagna la somma di € 2.995.301,41 per la realizzazione di sei interventi; Preso atto che la Regione Emilia Romagna si e' avvalsa della facolta' di modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato art. 3-ter, comma 6, del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.; Preso atto che la Regione Emilia Romagna con nota prot. n 425890 del 18 giugno 2015, ha trasmesso la rimodulazione del programma approvato con il citato D.M. 9 ottobre 2013, che conferma la realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza - Azienda USL, di Reggio Emilia», rimodulando il numero di posti letto da 40 p.l. a 30 p.l. e modificando di conseguenza il costo dell'intervento che risulta essere pari € 5.890.000,00; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2015, che assegna alla Regione Emilia Romagna la somma di € 5.890.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza - Azienda USL, di Reggio Emilia»; Dato atto che il citato decreto ministeriale 28 luglio 2015 all'art. 5 dispone che il Ministero della salute provvedera' con successivo decreto all'assegnazione delle risorse residue, pari a € 1.099.036,61, che saranno utilizzate per rendere disponibili sul territorio regionale strutture a media e bassa intensita' per l'accoglienza di persone cui sia applicata la misura di sicurezza non detentiva; Visto il programma presentato dalla Regione Emilia Romagna con nota prot. n. 317353 del 29 aprile 2016, per l'utilizzo delle risorse residue di cui all'art. 5 del cit. decreto 28 luglio 2015, che prevede la realizzazione dei seguenti interventi: a) «Riqualificazione residenza trattamento riabilitativo (RTR) - AUSL di Piacenza» per un importo a carico dello Stato di € 752.286,61, b) «Realizzazione del Polo Psichiatrico Integrato per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - 2° stralcio - AUSL, di Bologna» per un importo a carico dello Stato di € 346.750,00; Acquisito sul programma presentato dalla Regione Emilia Romagna, verbale prot. n. 180377823 del 5 maggio 2016, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni generali della programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base delle disposizioni e dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, da quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81; Acquisito, nota prot. n. 16583 del 15 luglio 2013, il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze sull'importo pari a € 6.989.036,61, da assegnare alla Regione Emilia Romagna; Visto il decreto del Ministro della salute del 24 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2014, n. 198, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato, Dott. Vito De Filippo; Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato e' delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi alla materia di sanita' penitenziaria e salute mentale limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato il programma di cui alla nota prot. n. 317353 del 29 aprile 2016, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 1.099.036,61 per la realizzazione dei seguenti interventi: «Riqualificazione residenza trattamento riabilitativo (RTR) - AUSL di Piacenza» per un importo a carico dello Stato di € 752.286,61, «Realizzazione del Polo Psichiatrico Integrato per il superamento degli ospedali: psichiatrici giudiziari - 2° stralcio - AUSL di Bologna» per un importo a carico dello Stato di € 346.750,00. |
| Art. 2
1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma l, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonche' le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190 e 28 dicembre 2015 n. 208, e' assegnato alla Regione Emilia Romagna l'importo complessivo di € 1.099.036,61 quale quota parte delle risorse ripartite alla Regione dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1. 2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori. |
| Art. 3
1. La Regione Emilia Romagna trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1. 2. La Regione Emilia Romagna da' comunicazione al Ministero della salute dell'indizione delle gare di appalto, della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2016
Il Sottosegretario di Stato: De Filippo |
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