Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 2016
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 6.750 unita' di personale ATA per l'anno scolastico 2015/2016 e 4.051 unita' di personale ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nonche' 25.198 unita' di personale docente su posto comune, 7.221 unita' di personale docente di sostegno, 285 dirigenti scolastici e 53 unita' di personale educativo per l'anno scolastico 2016/2017.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l'art. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che nell'ambito della disciplina delle facolta' di assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e, in particolare, l'art. 2, comma 414, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno, incrementando la percentuale della consistenza, rispetto al numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, in misura pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014, al 90% per l'anno scolastico 2014/2015 e al 100% a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;
Visto l'art. 15, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013 che prevede il regime delle assunzioni del personale docente ed educativo per gli anni 2014-2016 e l'autorizzazione, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2104, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), ed in particolare l'art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita' alle attivita' previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita' dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo' chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu' di due anni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015, in base al quale l'organico dei posti di sostegno e' determinato nel limite previsto dal sopra richiamato art. 2, comma 414, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007, e dall'art. 15, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, ferma restando la possibilita' di istituire posti in deroga ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, che prevede la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi;
Visto l'art. 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015, che prevede che per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilita' e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20% ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 27 agosto 2015 n. 635, che disciplina le procedure per la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista le legge 7 aprile 2014, n. 56, recante del riordino delle funzioni delle province;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), ed in particolare l'art. 1, commi da 420 a 428, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province;
Visto, in particolare, il comma 425 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 che, nel prevedere il divieto di effettuare nuove assunzioni, ha espressamente escluso il personale non amministrativo del comparto scuola dalle suddette procedure di mobilita';
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, recante criteri per la mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonche' dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per il triennio scolastico 2016/2018, procedure concorsuali per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di n. 63.712 docenti, di cui n. 52.828 docenti comuni, n. 5.766 docenti di sostegno e n. 5.118 posti di potenziamento;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'11 giugno 2015, n. 16644, recante richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, per l'anno scolastico 2015/2016, alle nomine in ruolo, tra l'altro, di n. 6.243 unita' di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), a fronte di un pari numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2015;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'11 maggio 2016, n. 12255, con la quale, con riferimento al numero delle cessazioni comunicato con la precedente nota dell'11 giugno 2015, n. 16644, si specifica che nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 264, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in deroga al principio per cui le cessazioni hanno decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno scolastico, si sono verificate ulteriori cessazioni per n. 507 unita' di personale ATA e che tali posti saranno destinati alla ricollocazione del personale interessato dalle procedure di mobilita' di cui alla legge n. 190 del 2014;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2016, n. 16492, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2016/2017, alla nomina in ruolo di personale docente della scuola, per un contingente totale di n. 32.419 unita', di cui n. 25.198 unita' di personale docente e n. 7.221 unita' di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilita', a fronte di cessazioni pari a n. 16.419 per i posti comuni e n. 522 per i posti di sostegno e di disponibilita' residue pari a 8.779 per i posti comuni e n. 6.699 per i posti di sostegno;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 1° luglio 2016, n. 16568, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2016/2017, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti al 1° settembre 2016 pari a n. 1.020 unita', alle nomine in ruolo di n. 285 dirigenti scolastici, di cui n. 73 unita' per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 delle regioni Abruzzo e Campania, n. 1 unita' per riammissione in servizio, n. 21 unita' per trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015 e n. 190 unita' ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 27 luglio 2016, n. 20559, recante l'ulteriore richiesta di autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2016/2017, di n. 4.051 unita' di personale ATA, a fronte di un pari numero di cessazioni;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 27 luglio 2016, n. 20558, recante l'ulteriore richiesta di autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2016/2017, di n. 53 unita' di personale educativo, a fronte di un pari numero di cessazioni e un numero complessivo di posti vacanti per tale anno scolastico pari a n. 255 unita';
Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferma restando la disponibilita' in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l'autorizzazione ad assumere:
a) n. 6.750 unita' di personale ATA, di cui n. 507 unita' destinate alle procedure di mobilita' di cui alla legge n. 190 del 2014, per l'anno scolastico 2015/2016;
b) n. 4.051 unita' di personale ATA per l'anno scolastico 2016/2017;
c) n. 32.419 unita' di personale docente, di cui n. 25.198 unita' di personale docente e n. 7.221 unita' di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilita';
d) n. 285 dirigenti scolastici, di cui n. 73 unita' per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 delle regioni Abruzzo e Campania, n. 1 unita' per riammissione in servizio, n. 21 unita' per trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015 e n. 190 unita' ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015;
e) n. 53 unita' di personale educativo;
Viste le nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2016, n. 66361/2016, con la quale si esprime parere favorevole alle autorizzazioni ad assumere, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, personale docente ed educativo, ATA e dirigenti scolastici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, come modificato dall'art. 9, comma 19, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo, salvo quanto previsto dall'art. 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, secondo cui per l'anno scolastico 2016/2017 le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016 e la decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla effettiva presa di servizio;
Visto l'art. 1-quater del medesimo decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, che ha previsto - fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015 n. 107 - l'assunzione secondo le modalita' ivi previste dei soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso, bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'Universita' e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'art. 399, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei mjinistri;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Decreta:

Art. 1

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno scolastico 2015/2016, ad assumere a tempo indeterminato n. 6.750 unita' di personale ATA, di cui n. 507 unita' destinate alle procedure di mobilita' di cui alla legge n. 190 del 2014.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno scolastico 2016/2017, ad assumere a tempo indeterminato n. 4.051 unita' di personale ATA.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la decorrenza giuridica delle immissioni in ruolo e' a partire dal 1° settembre 2016, mentre quella economica consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
4. Le assunzioni in esito alle procedure di mobilita' di cui alla legge n. 190 del 2014 avranno decorrenza dalla data di presa di servizio.
 
Art. 2

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno scolastico 2016/2017, ad assumere a tempo indeterminato un numero di unita' pari a:
a) n. 25.198 per il personale docente su posto comune;
b) n. 7.221 per il personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilita';
c) n. 285 dirigenti scolastici, di cui n. 73 unita' per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 delle regioni Abruzzo e Campania, n. 1 unita' per riammissione in servizio, n. 21 unita' per trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015 e n. 190 unita' ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015;
d) n. 53 unita' di personale educativo.
 
Art. 3

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2016, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto, in relazione alle graduatorie utilizzate.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne - prev. n. 2543
 
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