Ai sensi dell'art. 30, comma 1, della stessa legge, le norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan di cui alla legge del 7 maggio 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2015, hanno acquisito efficacia a partire dal 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere a) e b) della stessa legge, le norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan di cui alla legge del 7 maggio 2015, n. 62, si applicano: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 2016; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio 2016. Il presente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 5 aprile 2016. |