Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 agosto 2016
Revoca del Consiglio di amministrazione della «Cooperativa Casa Luminosa - Societa' cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario governativo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della cooperativa «Casa Luminosa - Societa' cooperativa edilizia a r.l.», conclusa il 2 settembre 2014 con una diffida a sanare le irregolarita' riscontrate, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 18 dicembre 2014 con la proposta di gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, in quanto la cooperativa non aveva provveduto ad ottemperare alle prescrizioni contenute nella diffida;
Tenuto conto che dalle citate risultanze ispettive si rileva che la cooperativa ha realizzato nel comune di Roma 12 alloggi nel Piano di zona Ponte Galeria con contributo in conto capitale deliberato dalla Giunta regionale della Regione Lazio con delibera n. 3556 del 21 luglio 1998, e che l'ente e' stato ammesso a finanziamento regionale con deliberazione di Giunta regionale del 20 marzo 2009, n. 164, per n. 22 alloggi di cui al bando regionale indetto con delibera del 30 aprile 2004, n. 355, e che allo stato attuale non risulta ancora avviato l'intervento per la mancata assegnazione di aree da parte del Comune di Roma e conseguentemente non risulta ancora erogata alcuna somma relativa al citato finanziamento;
Considerato che dalle medesime risultanze ispettive si evidenzia che la platea sociale risulta composta da n. 19 soci e da n. 41 aspiranti soci e che questi ultimi: a) non hanno formalizzato, con una richiesta scritta, la domanda di ammissione a socio; b) risultano iscritti in un elenco ufficioso agli atti dell'ente; c) non hanno, quindi, gli stessi diritti dei soci regolarmente iscritti nel Libro soci;
Considerato, altresi', che nel verbale di ispezione straordinaria gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra il numero degli aspiranti soci ed i soci effettivi, anche in relazione al numero degli alloggi previsto;
Visto il supplemento di verifica straordinaria concluso, in data 11 giugno 2015, disposto dalla Direzione generale per accertare secondo quale disposizione normativa o statutaria sia ammissibile la figura degli aspiranti soci e a quale titolo siano state richieste e versate somme alla cooperativa da parte di questi ultimi, impartendo agli ispettori precise disposizioni, e precisamente: a) diffidare l'ente nel caso tali figure non risultino in linea con le disposizioni in materia; b) instaurare corretti rapporti associativi ovvero concludendo qualunque rapporto di fatto in essere con gli stessi, previa restituzione delle somme dagli stessi versate; c) riclassificare i costi di gestione, erroneamente imputati nelle poste di bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, in occasione della redazione del prossimo bilancio di esercizio; d) verificare il reale interesse al perseguimento dello scopo mutualistico dei soggetti iscritti nel libro soci della cooperativa che, di fatto, non partecipano alle spese di gestione ed amministrazione, nonche' il possesso dei relativi requisiti coerenti con lo scopo statutario;
Considerato che il successivo accertamento ispettivo, concluso il 23 luglio 2015, confermava la necessita' dell'adozione del provvedimento proposto in quanto le irregolarita' nella gestione dell'ente non risultavano sanate e, in particolare, l'ente non aveva provveduto: a) a regolarizzare la posizione dei 41 soggetti «non soci» iscritti in un elenco ufficioso dell'ente, che avevano versato somme in conto deposito infruttifero, procedendo alla loro regolare iscrizione nel libro soci oppure alla restituzione delle somme dagli stessi versate; b) alla verifica del reale ed attuale perseguimento dello scopo mutualistico e dell'interesse dei soggetti iscritti nel libro soci che, di fatto, non partecipano alle spese di gestione e di amministrazione del sodalizio nonche' alla verifica dell'effettivo possesso in capo a tali soci dei requisiti coerenti con lo scopo statutario; c) ad ottemperare alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al verbale di ispezione straordinaria conclusa il 2 settembre 2014 e nel successivo accertamento ispettivo concluso in data 18 dicembre 2014 e segnatamente: 1) alla equa ripartizione dei costi relativi a tutte le gestioni tra tutti i soci iscritti nel libro soci; 2) a riclassificare correttamente nel bilancio 2014 i costi di gestione; 3) all'aggiornamento dei libri sociali;
Vista la nota n. 163950 trasmessa via pec in data 16 settembre 2015, di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, regolarmente consegnata nella casella di posta certificata dell'ente;
Vista la nota del 30 settembre 2015 con la quale la cooperativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nelle quali vengono preliminarmente richiamate tutte precedenti controdeduzioni formulate in ordine al verbale di ispezione straordinaria ed in ordine alla richiesta di supplemento di verifica straordinaria e, quindi, contestate tutte le irregolarita' riscontrate dagli ispettori in sede di supplemento di verifica straordinaria e segnatamente: a) la cooperativa riferisce che gli organi tecnici dell'Associazione di rappresentanza cui la cooperativa aderisce (UN.I.COOP) non hanno condiviso le contestazioni mosse dagli ispettori ed hanno, invece, completamente condiviso le controdeduzioni della coop. Casa Luminosa; b) la cooperativa eccepisce la mancanza di riscontro rispetto a tutta la documentazione fornita agli ispettori; c) viene eccepito che gli ispettori siano venuti meno al divieto di aggravamento del procedimento amministrativo; d) viene eccepito che gli ispettori avrebbero diffidato la cooperativa ad eseguire azioni correttive fra loro incompatibili;
Considerato in primo luogo che l'atteggiamento dell'Associazione di rappresentanza UN.I.COOP. e' risultato di assoluta condivisione delle conclusioni operate dall'amministrazione ed ha espresso parere favorevole in ordine all'adozione del provvedimento proposto nella riunione del Comitato centrale per le cooperative del 30 maggio 2016;
Considerato, altresi', che tali contestazioni sub b), c) e d) attengono ad un distinto procedimento, come evidenziato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 273, il quale opera una netta distinzione tra procedimento ed accertamento ispettivo rispetto al procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento amministrativo, il quale si basa sulla propria autonoma istruttoria ed acquisizione di elementi utili;
Viste le ulteriori controdeduzioni formulate dalla cooperativa in ordine: 1) alla posizione dei 41 soggetti non soci interessati al programma edilizio, 2) alla sottoscrizione da parte degli aspiranti soci di uno specifico contratto preliminare che prevede, tra l'altro, il versamento di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia degli adempimenti contrattuali, quali la presentazione della domanda di ammissione a socio al momento dell'assegnazione dell'area; 3) posizione dei soggetti iscritti nel libro soci che di fatto non partecipano alle spese di gestione e di gestione del sodalizio; 4) alla corretta ripartizione dei costi relativi a tutte le gestioni tra tutti i soci iscritti nel libro soci; 5) alla mancata riclassificazione dei costi di gestione del bilancio 2014; 6) al mancato aggiornamento dei libri sociali
Considerato che complessivamente le argomentazioni addotte sono, per una parte, del tutto inconferenti e per altra parte non fanno che confermare l'assunto dell'amministrazione secondo cui la cooperativa, al fine di ottenere l'accoglimento della propria richiesta di partecipazione al bando, ha incluso tra i soci pleno iure coloro i quali avrebbe acquisito lo status di socio solo al momento dell'assegnazione dell'area, con cio' sovvertendo ogni regola attinente alla corretta e legittima gestione della societa' cooperativa e soprattutto agendo in dispregio dell'art. 2528, terzo comma, codice civile il quale prevede che la delibera di ammissione o di esclusione deve definitivamente intervenire nell'arco di 60 giorni dalla domanda e non ammette altre figure, quali quelle di aspiranti soci, qualificate in forza di contrattazione preliminare;
Considerato che, nel corso della propria autonoma istruttoria, questa Direzione generale con nota n. 221735 del 3 novembre 2015 ha inviato un quesito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - D.G. per la condizione abitativa (di seguito nominato MIT) e alla Direzione generale regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio per acquisire il loro parere in ordine alla legittimita' della figura dei cosiddetti «aspiranti soci» ai quali vengono richiesti versamenti in conto deposito infruttifero, precisando che i cosiddetti «futuri soci o aspiranti soci» risultavano gli unici ad aver partecipato alle spese di gestione;
Vista la nota del 13 novembre 2015 con la quale il MIT, premessa la propria incompetenza in quanto la cooperativa Casa Luminosa non rientra tra le cooperative edilizie a contributo pubblico di propria competenza, e rimettendo ogni valutazione all'Autorita' erogatrice del contributo pubblico, rappresenta che, di norma, le cooperative ammettono tanti soggetti quanti sono gli alloggi da assegnare e una lista di aspiranti soci che restano in attesa per le ipotesi dei subentri previsti dalla legge nonche' dall'atto costitutivo e dallo statuto della societa' (recessi, esclusioni, morte) ed evidenziava che occorresse verificare a che titolo fossero stati richiesti i versamenti agli aspiranti soci, tenendo conto delle norme statutarie e del regolamento societario;
Vista la nota dell'11 dicembre 2015, inviata a questa Direzione generale per conoscenza, con la quale la D.G. per la condizione abitativa e la D.G. regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio ha inviato alla societa' cooperativa Casa Luminosa la richiesta, in virtu' dell'art. 3, primo comma , lettera s-bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, di fornire il «proprio statuto sociale, l'elenco dei soci assegnatari e quello degli aspiranti soci nonche' chiarimenti in merito al presunto versamento da parte dei suddetti aspiranti soci di una o piu' somme in conto deposito infruttifero»;
Preso atto della nota della Regione Lazio n. 398988 del 28 luglio 2016 con la quale la medesima, rispondendo al quesito formulato da questa Direzione generale con nota ministeriale n. 221735 del 3 novembre 2015 e facendo seguito alla propria nota dell'11 dicembre 2015, ha confermato quanto gia' comunicato dal MIT in merito alla figura dell'aspirante socio ovvero che le «Cooperative ammettono tanti soggetti quanti sono gli alloggi da assegnare e una lista di aspiranti soci che restano in attesa per le ipotesi dei subentri previsti dalla legge nonche' dall'atto costitutivo e dallo statuto della societa'» ed ha dichiarato che, dall'esame della documentazione prodotta dalla cooperativa e in particolare dall'elenco degli «aspiranti soci», da ultimo aggiornato con delibera del 23 luglio 2013, si rilevano dubbi sulla effettiva conformita' dello stesso rispetto ai termini disciplinati dall'art. 2528 del codice civile;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1

Il Consiglio di amministrazione della «Cooperativa Casa Luminosa - Societa' cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma - codice fiscale 03550041002, costituita in data 18 gennaio 1989, e' revocato.
 
Art. 2

Il dott. Giuseppe Pisano nato a Cosenza il 29 ottobre 1961 con studio in Roma, Via Regina Margherita, 169, (codice fiscale PSNGPP61R29D086J) e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 5 agosto 2016

Il direttore generale: Moleti
 
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