Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 agosto 2016 |
Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2014, 2015 e 2016. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge del 23 dicembre 1999 n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 27; Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» e s.m.i (di seguito Codice), ed in particolare l'art. 35; Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e s.m.i.; Vista la delibera 353/11/Cons dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni (di seguito Autorita') del 23 giugno 2011, recante «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale»; Vista la delibera 568/13/Cons dell'Autorita' del 15 ottobre 2013, recante «Determinazione per l'anno 2013 dei contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale»; Vista la delibera 494/14/Cons dell'Autorita' del 30 settembre 2014, recante «Criteri per la fissazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri»; Vista la delibera 622/15/Cons dell'Autorita' del 5 novembre 2015, recante «Definizione delle modalita' e delle condizioni economiche per la cessione della capacita' trasmissiva delle reti televisive locali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; Visto il comma 172 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016) che cosi' recita: «L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, e' determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacita' trasmissiva a fini concorrenziali nonche' all'uso di tecnologie innovative. L'art. 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' abrogato.»; Visto il comma 173 della medesima legge n. 208 che stabilisce che «il regime contributivo di cui al comma 172 si applica anche alle annualita' per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati»; Visto il successivo comma 174 che dispone che «Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.»; Visto il comma 175 della stessa legge che stabilisce che «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia' versate, entro il 9 dicembre 2015, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; Vista la lettera inviata dalla Commissione europea all'Autorita' e al Ministero dello sviluppo economico in data 18 luglio 2014 con la quale, in riferimento al procedimento di infrazione n. 2005/5086, la Commissione fornisce una serie di elementi valutativi da tenere presente nell'adozione del provvedimento di fissazione dei contributi annuali per l'utilizzo di frequenze digitali terrestri; Considerato che e' necessario distinguere il regime contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze, dal regime contributivo di soggetti anche giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi, alla luce del quadro normativo vigente; Considerato che durante il regime della televisione analogica il concessionario era tenuto all'obbligo del pagamento annuale del canone di concessione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva, determinato nella misura dell'1% del fatturato commerciale, ai sensi dell'art. 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2000 e che tale pagamento comprendeva anche l'utilizzo dei ponti di collegamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223; Considerato che il Codice prevede agli articoli 34 e 35 che gli operatori di rete sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi per la gestione del regime di autorizzazione generale (art. 34) e dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze (art. 35); Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014) che all'art. 5 ha determinato la misura dei diritti amministrativi, di cui all'articolo art. 34 del Codice, imponendo alle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete in tecnica digitale terrestre il pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta nonche' l'ammontare dei contributi per i ponti di collegamento; Considerato che fino all'anno 2012 - essendo ancora vigente il regime analogico - gli operatori di rete hanno assolto all'obbligo di contribuzione secondo le modalita' previste dalle delibere dell'Autorita' n. 353/11/CONS e n. 350/12/CONS e che tale pagamento, per espressa previsione dello stesse delibere, comprendeva sia i contributi per l'uso delle frequenze che i diritti amministrativi dovuti per il regime di autorizzazione generale; Considerato che la delibera 494/14/Cons dell'Autorita' non ha trovato attuazione e che pertanto vi e' la necessita' di determinare anche per le annualita' 2014 e 2015 i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive, in applicazione di quanto espressamente previsto dal comma 173 della legge di stabilita' 2016; Valutata la circostanza che il nuovo regime che si delinea in applicazione dell'art. 5 della legge 115 del 2015 determina un diverso e ulteriore introito per l'erario e quindi tale introito previsto in circa 2,8 milioni di euro per il primo anno di applicazione - secondo i calcoli forniti dalla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali - va tenuto conto in relazione al vincolo di ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato dalla suddetta disposizione della legge di Stabilita' 2016; Considerato pertanto che per rispettare il suddetto vincolo di finanza pubblica e' necessario ottenere dai contributi determinati dal presente decreto un introito complessivo annuale di circa 30 milioni di euro; Ravvisata la necessita di individuare, ai sensi del sopracitato comma 172, il «valore di mercato delle frequenze», come valore di partenza per la determinazione dell'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze nazionali, e che tale valore si puo' desumere in un importo pari a € 28.099.859 come ricavo medio dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla capacita' totale disponibile, ottenuto dagli operatori di rete nazionali relativamente al triennio 2012-2014, secondo i dati disponibili forniti dall'Autorita'; Ritenuto necessario e ragionevole, ai fini del calcolo del valore di riferimento del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito nazionale, determinare un'aliquota contributiva nella misura del 7% da applicare al suddetto ricavo medio; Considerato che nelle condizioni attuali di mercato, anche sulla base delle analisi svolte dall'Autorita', il «valore di mercato delle frequenze» risulta molto variegato a livello locale e che pertanto occorre individuare un valore teorico rappresentativo di riferimento specifico ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le frequenze operanti in ambito locale; Ravvisata la necessita' di individuare, ai sensi del sopracitato comma 172, il «valore di mercato delle frequenze in ambito locale», come valore di partenza per la determinazione dell'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze; Considerato e che tale valore si puo' desumere negli importi ponderati a livello regionale sulla base della popolazione residente dei ricavi medi dell'attivita' di vendita a terzi della capacita' trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente al biennio 2013-2014, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni appositamente elaborati e forniti dall'Autorita'; Ritenuto necessario dover prendere in considerazione i valori di riferimento cosi' determinati per il calcolo del contributo annuale dovuto dagli operatori di rete per l'utilizzo delle frequenze con copertura locale, distintamente per ogni regione, secondo la seguente tabella:
======================================================= | Regione | Valore Riferimento | +=============================+=======================+ | Abruzzo | 19.457,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Basilicata | 19.435,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Calabria | 69.609,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Campania | 95.528,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Emilia Romagna | 128.498,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Friuli-Venezia Giulia | 65.100,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Lazio | 224.029,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Liguria | 53.098,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Lombardia | 239.944,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Marche | 59.067,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Molise | 11.155,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Piemonte | 153.076,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Puglia | 98.024,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Sardegna | 123.399,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Sicilia | 122.429,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Toscana | 57.201,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Trentino-Alto Adige | 98.514,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Umbria | 31.729,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Valle d'Aosta | 12.695,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Veneto | 122.099,5 | +-----------------------------+-----------------------+
Ritenuto necessario e ragionevole, in quanto proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, determinare un'aliquota contributiva nella misura del 6% da applicare ai suddetti valori di riferimento a livello locale ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale; Considerato che in relazione alla suddetta disposizione del comma 172 l'importo dei contributi deve essere basato sull'estensione geografica del titolo autorizzato e che pertanto e' necessario calcolare il contributo in proporzione al numero degli abitanti (secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT) corrispondenti al bacino di servizio del diritto d'uso assegnato ai singoli operatori di rete; Considerato che nei casi di diritto d'usoassegnato con copertura locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative,ai fini del calcolo dell'estensione geografica del titolo autorizzato, e' ragionevole prendere in considerazione il 50% del totale degli abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate; Ravvisata l'esigenza di prevedere un regime agevolato per i soggetti non aventi scopo di lucro titolari di diritto d'uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come peraltro avveniva in passato per l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario, quale «emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21», che generalmente non corrispondeva alcun canone per la concessione della frequenza avendo un fatturato commerciale irrisorio o pari a zero; Ritenuto opportuno, essendo gli operatori di rete con suddette caratteristiche gia' tenuti al pagamento annuale dei diritti amministrativi in applicazione dell'art. 5 della legge 115 del 2015, che determina un diverso e ulteriore introito per l'erario, prevedere per tali soggetti l'esonero dal pagamento del nuovo contributo per l'uso delle frequenze, anche in ragione del numero esiguo delle emittenti televisive ex analogiche a carattere comunitario oggi titolari di diritti d'uso come operatori di rete; Considerato che si rende necessario individuare «i meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacita' trasmissiva a fini concorrenziali» e che per tale finalita' e' ragionevole applicare una percentuale variabile di sconto sul contributo applicabile agli operatori in base alla quantita' di capacita' trasmissiva ceduta; Ravvisata l'esigenza a fini concorrenziali di applicare tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete non verticalmente integrati o che abbiano ceduto nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale, secondo i seguenti criteri: a) cessione tra il 30% e il 50%, sconto del 20%; b) cessione tra il 50% e il 75%, sconto del 40%; c) cessione tra il 75% e il 100%, sconto del 60%; Considerato che si rende necessario individuare «i meccanismi premianti finalizzati all'uso di tecnologie innovative» e che per tale finalita' e' ragionevole applicare una percentuale di sconto sul contributo del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalita' DVB-T2; Ravvisata l'esigenza di applicare tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete che abbiano sviluppato tecnologie innovative di trasmissione in modalita' DVB-T2 in misura superiore all'80 % della propria capacita' trasmissiva; Considerato che a seguito del passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale, gli operatori di rete, per gli anni 2012 e 2013 hanno corrisposto i contributi di cui al citato art. 35 del Codice sulla base di quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge n. 488 del 1999 e dalle delibere n. 353/11/Cons e n. 568/13/Cons dell'Autorita'; Considerato che per l'anno 2014, ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, gli operatori di rete hanno versato il contributo per l'uso delle frequenze, di cui al suddetto art. 35 del Codice corrispondendo un acconto pari al 40% di quanto pagato nel 2013, fatto salvo il versamento di un conguaglio, cosi' come previsto dall'art. 2 dello stesso decreto 29 dicembre 2014; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda e' stato nominato Ministro dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1
1. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il valore di riferimento relativo al contributo annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori di rete nazionali, applicando l'aliquota di contribuzione del 7%, e' fissato in euro 1.966.990 per ciascuna rete (multiplex). 2. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale che abbiano ceduto, nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale e' scontato secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita' tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita' tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di capacita' tra il 75% e il 100%. 3. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale e' altresi' scontato del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalita' DVB-T2 in misura superiore all'80 % della propria capacita' trasmissiva. 4. Ciascun operatore di rete in ambito nazionale e' tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti. 5. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e' equiparato al soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva un soggetto che: a) eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, sul soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva; b) sia sottoposto a controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva; c) sia sottoposto a controllo, anche in via indiretta, e anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, il soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva. 6. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 5, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dell'influenza notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3. |
| Art. 2
1. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il valore di riferimento per l'utilizzo di una frequenza con copertura locale nelle bande televisive terrestri e' fissato per ciascuna rete (multiplex) e per ogni regione nei seguenti importi ponderati in base alla popolazione:
======================================================= | Regione | Valore Riferimento | +=============================+=======================+ | Abruzzo | 19.457,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Basilicata | 19.435,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Calabria | 69.609,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Campania | 95.528,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Emilia Romagna | 128.498,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Friuli-Venezia Giulia | 65.100,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Lazio | 224.029,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Liguria | 53.098,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Lombardia | 239.944,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Marche | 59.067,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Molise | 11.155,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Piemonte | 153.076,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Puglia | 98.024,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Sardegna | 123.399,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Sicilia | 122.429,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Toscana | 57.201,5 | +-----------------------------+-----------------------+ | Trentino Alto Adige | 98.514,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Umbria | 31.729,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Valle d'Aosta | 12.695,0 | +-----------------------------+-----------------------+ | Veneto | 122.099,5 | +-----------------------------+-----------------------+
2. I suddetti valori di riferimento devono essere commisurati in misura proporzionale al numero degli abitanti nel territorio corrispondente all'ampiezza del diritto d'uso assegnato, secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. 3. Ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati ai sensi del precedente comma si applica un'aliquota contributiva nella misura del 6%. 4. In sede di prima applicazione, nei casi di diritto d'usoassegnato con copertura locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative,ai fini del calcolo dell'estensione geografica del titolo autorizzato, verra' preso in considerazione il 50% del totale degli abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate. 5. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale che abbiano ceduto nell'ultimo biennio propria capacita' trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale e' scontato secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita' tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita' tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di capacita' tra il 75% e il 100%. 6. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale e' altresi' scontato del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalita' DVB-T2, in misura superiore all'80 % della propria capacita' trasmissiva. 7. Ciascun operatore di rete in ambito locale e' tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti. 8. Le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni o le cooperative, prive di scopo di lucro, titolari di diritto d'uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono esonerate dal pagamento dei contributi determinati dal presente decreto. |
| Art. 3
1. I contributi devono essere corrisposti annualmente entro il 31 luglio dell'anno cui si riferiscono dagli operatori di rete titolari di diritti d'uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva. 2. In conformita' alle previsioni dell'art. 9, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 277/13/CONS, i contributi non sono dovuti dagli aggiudicatari dei diritti d'uso oggetto della procedura di cui all'art. 5 dell'allegato A della medesima delibera, per le sole frequenze assegnate mediante tale procedura, fino al termine del relativo diritto d'uso. 3. L'ammontare dei contributi dovuti e le modalita' di versamento sono comunicati agli operatori di rete dalla competente Direzione generale del Ministero entro il 30 giugno di ciascun anno specificando il periodo a cui si riferiscono. 4. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'ammontare dei contributi e le modalita' di versamento sono comunicate dalla competente Direzione generale del Ministero entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 5. Entro suddetto termine in sede di prima applicazione ed entro il termine del 31 maggio di ogni anno, gli operatori di rete, ai fini dell'ottenimento degli sconti di cui agli articoli 1 e 2, presentano alla competente Direzione generale del Ministero apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero. 6. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il contributo deve essere corrisposto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 al netto delle somme versate a titolo di acconto per l'annualita' 2014, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2014. 7. Eventuali somme corrisposte indebitamente possono essere compensate dagli operatori di rete sull'importo dovuto per l'anno 2017. |
| Art. 4
1. Con successivo decreto verra' stabilito l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale dovuti per l'anno 2017 sulla base dei dati aggiornati e disponibili relativi ai ricavi degli operatori di rete in ambito nazionale e locale. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2016
Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2371 |
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