Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 agosto 2016, n. 182
Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall'Allegato I, paragrafo 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO DELLA DIFESA, IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL
MINISTRO DELLA SALUTE, E IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE
AUTONOMIE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto, in particolare l'articolo 65, del predetto decreto;
Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), ed in particolare l'allegato I, paragrafo 3;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', sezione III, reso nella seduta del 15 marzo 2011, nel quale il predetto organo consultivo ha rappresentato l'opportunita' di modificare i requisiti visivi per il rilascio e la convalida delle patenti nautiche previsti dal predetto allegato I;
Ritenuto di modificare l'allegato in parola in conformita' al predetto parere;
Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 luglio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 24088 del 17 giugno 2016) cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. 6709 del 28 giugno 2016;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Requisiti visivi e uditivi

1. Il paragrafo 3 dell'allegato I al decreto 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:

«PARAGRAFO 3
REQUISITI VISIVI E UDITIVI

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilita' cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuita' visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilita' al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.
B. In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purche', in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
C. In caso di necessita' di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. La validita' della patente non puo' eccedere i cinque anni.
E. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se l'interessato e' colpito da diplopia.
F. In caso di trapianto corneale, la validita' della patente non puo' eccedere i cinque anni.
G. Nel caso in cui e' accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, puo' limitare la validita' della patente a due anni.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.
I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17. Regolamenti
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione-parte navigazione marittima)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n.
94, S.O.
La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2003, n. 161.
Si riporta il testo dall'art. 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.:
«Art. 65. Regolamento di attuazione
In vigore dal 15 settembre 2005 1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le
amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, un decreto ministeriale al fine di
disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei
procedimenti amministrativi, le materie di seguito
indicate:
a) modalita' di iscrizione nei registri delle navi,
delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni
autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla
iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da
diporto;
b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio
dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita'
relative alla cancellazione dai registri delle unita' da
diporto;
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso
delle unita' da diporto;
d) procedimento per il rinnovo della licenza di
navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e
disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi
da diporto;
e) disciplina del regime amministrativo degli apparati
ricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il
comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da
diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in
materia di requisiti fisici per il conseguimento della
patente nautica, in particolare per le persone disabili e
l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di
consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla
individuazione della persona, la disattivazione del pilota
automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unita' da
diporto, ivi comprese quelle impiegate in attivita' di
noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee
a scopo sportivo o ricreativo;
h) individuazione, in base alle esigenze del territorio
su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi
detentori dei registri di iscrizione, degli uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e
per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i
registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
i) normativa tecnica per i motori a doppia
alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla procedura di rilascio
dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e
condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta
navigazione;
m) organizzazione dello sportello telematico del
diportista.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari
vigenti.».
Il testo dell'allegato I del decreto ministeriale 29
luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il
codice della nautica da diporto), modificato dal presente
decreto, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
settembre 2008, n. 222, S.O.

Note all'art. 1:
Per i riferimenti all'allegato I del citato decreto
ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, si veda nelle note
alle premesse.
 

Annesso 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Annesso 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modello di certificato medico e dichiarazione sostitutiva del
certificato anamnestico

1. L'annesso I e l'annesso II dell'allegato I al decreto 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti rispettivamente dall'Annesso I e dall'Annesso II al presente decreto.

Note all'art. 2:
Per i riferimenti al citato decreto ministeriale 29
luglio 2008, n. 146, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Revisione dei provvedimenti di revoca

1. Coloro ai quali, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto 29 luglio 2008, n. 146, e l'entrata in vigore del presente decreto, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi possono chiedere agli uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto 29 luglio 2008, n. 146, deve essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.
3. La previsione di cui al comma 1 e' portata a conoscenza delle associazioni di categoria e delle associazioni dilettantistiche del comparto nautico da diporto, nonche' e' pubblicata sui siti istituzionali degli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Note all'art. 3:
Si riportano gli articoli 35, 36 e 37 del citato
decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146:
«Art. 35. Requisiti per l'ammissione agli esami
1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento
delle patenti di cui agli articoli 25 e 27 del presente
regolamento, gli interessati devono aver compiuto il
diciottesimo anno di eta'.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il
conseguimento della patente per navi da diporto di cui
all'articolo 26 del presente regolamento, gli interessati
devono essere in possesso, da almeno un triennio, della
patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) del
presente regolamento.
3. Nella domanda di ammissione agli esami e' dichiarata
l'eventuale richiesta di limitazione alle sole unita' a
motore.»
«Art. 36. Giudizio di idoneita'
1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o
psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche
indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano dediti
all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la
patente nautica ne' la convalida della stessa.
2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni
anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo
2, possono conseguire esclusivamente la patente di
categoria C.
3. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e'
espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato
I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale
territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni
in materia medico-legale. Il giudizio puo' essere espresso,
altresi', da un medico responsabile dei servizi di base del
distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al
ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali o da un ispettore medico delle
Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio
permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari
della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini
italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto
idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In
ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la
struttura pubblica di appartenenza. La certificazione
sanitaria e la relativa documentazione devono essere
conservate per un anno.
4. Il giudizio di idoneita' e' demandato alla
commissione medica locale costituita in ogni provincia
presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di
provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o
funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in
tutti i casi dubbi.
5. La commissione medica locale, in relazione alle
malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali
protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario,
termini di validita' delle patenti ridotti in relazione al
tipo di abilitazione richiesta.
6. Il giudizio di idoneita' e' inoltre demandato alle
commissioni mediche locali, quando e' disposto
dall'autorita' marittima o dal prefetto.
7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare
da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l'esame di
abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato
dalla commissione medica locale sono conformi al modello
contenuto nell'allegato I, annesso 1.
8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al
comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che decide
avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici
delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i
provvedimenti di sospensione o di revoca della patente
nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.
9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti
sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli
interessati.»
«Art. 37. Requisiti morali per il conseguimento delle
patenti nautiche
1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che
sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge
31 maggio 1965, n. 575, nonche' coloro che sono stati
condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni,
salvo che non siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione.
2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per
la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il
comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato
condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22
dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonche'
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive
modificazioni nonche' dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca
della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo e' ammesso ricorso, entro trenta
giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'autorita' marittima o gli uffici motorizzazione
civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato
del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il
certificato del casellario giudiziale e' sostituito da una
dichiarazione dell'autorita' consolare.».
Si riporta l'articolo 17 del citato Codice della
navigazione:
«Art. c.n. art. 17. Attribuzioni degli uffici locali.
Il direttore marittimo esercita le attribuzioni
conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai
regolamenti.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le
attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente
codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano,
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le
attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al
traffico marittimo, che non siano specificatamente
conferite a determinate autorita'.».
 
Art. 4
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 agosto 2016

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro della difesa
Pinotti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Giannini
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Costa
Costa

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3006
 
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