Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 2 agosto 2016, n. 182 |
Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall'Allegato I, paragrafo 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO DELLA DIFESA, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTRO DELLA SALUTE, E IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima); Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; Visto, in particolare l'articolo 65, del predetto decreto; Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), ed in particolare l'allegato I, paragrafo 3; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', sezione III, reso nella seduta del 15 marzo 2011, nel quale il predetto organo consultivo ha rappresentato l'opportunita' di modificare i requisiti visivi per il rilascio e la convalida delle patenti nautiche previsti dal predetto allegato I; Ritenuto di modificare l'allegato in parola in conformita' al predetto parere; Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 luglio 2015; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 24088 del 17 giugno 2016) cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. 6709 del 28 giugno 2016;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Requisiti visivi e uditivi
1. Il paragrafo 3 dell'allegato I al decreto 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«PARAGRAFO 3 REQUISITI VISIVI E UDITIVI
A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilita' cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuita' visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilita' al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%. B. In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purche', in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate. C. In caso di necessita' di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre. D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. La validita' della patente non puo' eccedere i cinque anni. E. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se l'interessato e' colpito da diplopia. F. In caso di trapianto corneale, la validita' della patente non puo' eccedere i cinque anni. G. Nel caso in cui e' accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, puo' limitare la validita' della patente a due anni. H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno. I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17. Regolamenti (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione-parte navigazione marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O. La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. Si riporta il testo dall'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.: «Art. 65. Regolamento di attuazione In vigore dal 15 settembre 2005 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: a) modalita' di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto; b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita' relative alla cancellazione dai registri delle unita' da diporto; c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unita' da diporto; d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto; e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo; f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori; g) sicurezza della navigazione e delle unita' da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attivita' di noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto; i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido; l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione; m) organizzazione dello sportello telematico del diportista. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.». Il testo dell'allegato I del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), modificato dal presente decreto, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, S.O.
Note all'art. 1: Per i riferimenti all'allegato I del citato decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, si veda nelle note alle premesse. |
| Annesso 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Modello di certificato medico e dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico
1. L'annesso I e l'annesso II dell'allegato I al decreto 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti rispettivamente dall'Annesso I e dall'Annesso II al presente decreto.
Note all'art. 2: Per i riferimenti al citato decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3 Revisione dei provvedimenti di revoca
1. Coloro ai quali, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto 29 luglio 2008, n. 146, e l'entrata in vigore del presente decreto, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi possono chiedere agli uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto 29 luglio 2008, n. 146, deve essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti. 3. La previsione di cui al comma 1 e' portata a conoscenza delle associazioni di categoria e delle associazioni dilettantistiche del comparto nautico da diporto, nonche' e' pubblicata sui siti istituzionali degli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'art. 3: Si riportano gli articoli 35, 36 e 37 del citato decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146: «Art. 35. Requisiti per l'ammissione agli esami 1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui agli articoli 25 e 27 del presente regolamento, gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di eta'. 2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) del presente regolamento. 3. Nella domanda di ammissione agli esami e' dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione alle sole unita' a motore.» «Art. 36. Giudizio di idoneita' 1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica ne' la convalida della stessa. 2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C. 3. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio puo' essere espresso, altresi', da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno. 4. Il giudizio di idoneita' e' demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi. 5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validita' delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta. 6. Il giudizio di idoneita' e' inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando e' disposto dall'autorita' marittima o dal prefetto. 7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1. 8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici. 9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.» «Art. 37. Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche 1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. L'autorita' marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale e' sostituito da una dichiarazione dell'autorita' consolare.». Si riporta l'articolo 17 del citato Codice della navigazione: «Art. c.n. art. 17. Attribuzioni degli uffici locali. Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorita'.». |
| Art. 4 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 5 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 agosto 2016
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro della difesa Pinotti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Costa Costa
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3006 |
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