Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2016 (vai al sommario) |
LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO FREIE UNIVERSITAT BOZEN |
DECRETO 1 settembre 2016 |
Modifica dello Statuto. (Decreto n. 42/2016). |
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IL PRESIDENTE
Visto l'art. 7, comma 1, lettera g) dello statuto della Libera Universita' di Bolzano, secondo il quale il Presidente del consiglio dell'Universita' emana lo statuto dell'Ateneo; Visto l'art. 34 dello statuto della Libera Universita' di Bolzano, secondo il quale la data di entrata in vigore del presente statuto viene fissata nel decreto di emanazione del Presidente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 120 concernente l'istituzione di un'universita' non statale nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano; Vista la legge 24 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilita' 2015 - che prevede il passaggio di competenze in materia di Libera Universita' di Bolzano dallo Stato alla Provincia autonoma di Bolzano; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6, 16 e 21, concernente l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle universita'; Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle universita' non statali legalmente riconosciute; Visto lo statuto della Libera Universita' di Bolzano in vigore emanato con decreto del Presidente del consiglio dell'Universita' n. 12 del 4 marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 marzo 2016, n. 68; Visto il parere favorevole espresso dal Rettore con provvedimento d'urgenza n. 16 del 9 giugno 2016, ratificato con delibera del senato accademico n. 53 del 22 luglio 2016, in merito alla modifica dell'art. 30 dello statuto della Libera Universita' di Bolzano relativo al trattamento dei professori di ruolo e dei ricercatori: riformulazione del comma 2 e inserimento del nuovo comma 3; Vista la delibera del consiglio dell'Universita' n. 93 del 10 giugno 2016 concernente l'approvazione della modifica dell'art. 30 dello statuto della Libera Universita' di Bolzano relativo al trattamento dei professori di ruolo e dei ricercatori: riformulazione del comma 2 e inserimento del nuovo comma 3; Vista la delibera della giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 705 del 28 giugno 2016 concernente l'approvazione delle variazioni dello statuto della Libera Universita' di Bolzano; Vista la nota prot. 3134/2016 di data 29 giugno 2016 del Presidente della Libera Universita' di Bolzano con la quale e' stata trasmessa tramite PEC (Posta elettronica certificata) al MIUR la modifica allo statuto per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989; Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota di data 29 agosto 2016, n. 0010739, prot. n. 3979/2016, ha comunicato di non avere osservazioni in merito alle sottoposte modifiche allo statuto; Ritenuta di propria competenza;
Decreta:
1. Di emanare la modifica dell'art. 30 dello statuto della Libera Universita' di Bolzano ovvero la riformulazione del comma 2 e l'inserimento del nuovo comma 3, come segue:
«IV. PERSONALE DOCENTE
Art. 30 (Professori/Professoresse di ruolo, ricercatori/ricercatrici). - (Omissis). 2. Ai professori/Alle professoresse di ruolo e ai ricercatori/alle ricercatrici si applica il trattamento di quiescenza e di previdenza dei professori e dei ricercatori delle universita' statali con iscrizione alla gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e al fondo di previdenza ex ENPAS (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1092). 3. Ai professori/Alle professoresse di ruolo ed ai ricercatori/alle ricercatrici e' comunque garantito lo stato giuridico ed economico non inferiore a quello previsto per i professori/le professoresse di ruolo e i ricercatori/le ricercatrici delle universita' statali.». Lo statuto, modificato come da allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Lo statuto modificato entra in vigore la data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bolzano, 1° settembre 2016
Il Presidente: Bergmeister
Il decreto viene pubblicato all'albo della Libera Universita' di Bolzano.
Nota in lingua italiana: Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la Provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pag. 37 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in cui e' riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento. Nota in lingua tedesca: Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Art. 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 37 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird. |
| STATUTO LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO
Emanato con decreto del presidente della Libera Universita' di Bolzano n. 42/2016
Art. 1. Forma giuridica, autonomia dell'Universita' e sigillo
1. La Libera Universita' di Bolzano, in tedesco «Freie Universität Bozen», in ladino «Universita' Liedia de Bulsan», in inglese «Free University of Bozen-Bolzano», di seguito denominata «Universita'», ha sede principale a Bolzano e sedi distaccate a Bressanone e a Brunico. 2. L'Universita' appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' autorizzata a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245. 3. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e ha personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi sull'ordinamento universitario. 4. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e si conforma ai principi contenuti nella Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988. 5. In aggiunta e ad integrazione dell'offerta formativa e della ricerca, l'Universita' ha la facolta' di stipulare, a livello internazionale, nazionale e regionale, accordi con altre universita', centri scientifici, accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche e gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'art. 2 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, i conservatori di musica, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, gli istituti filosofico-teologici ossia gli istituti di formazione superiore in scienze religiose di cui al decreto ministeriale del 15 luglio 1987, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985. Tali accordi possono essere collaborazioni, incorporamenti istituzionali o avere come oggetto il riconoscimento di crediti formativi universitari. 6. Il sigillo circolare dell'Universita' raffigura un libro che si apre tra due ali e che e' posto sopra un grappolo d'uva costituito da sei acini. Al di sopra del libro si erge un'asta di mercurio. La scritta in carattere Capitalis collocata tra una doppia linea esterna (una linea sottile e una linea d'ombra) e una doppia linea interna (una linea d'ombra e una linea perlata) recita: «universitas studiorum bauzanensis». 7. Il sigillo e' raffigurato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente statuto. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2. Finalita' e principi
1. L'Universita', sede di ricerca e di formazione scientifica e professionale, istituzione plurilingue a riferimento internazionale, promuove e coordina le proprie attivita' nell'ambito della didattica e della ricerca, dell'apprendimento permanente e della diffusione delle conoscenze. In sinergia con altre istituzioni, concorre al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e di sviluppo tecnologico, socio-economico ed ambientale della societa'. 2. L'Universita' favorisce la partecipazione degli studenti/delle studentesse alle attivita' della stessa. Promuove la cooperazione culturale e scientifica a livello nazionale ed internazionale, anche tramite accordi sia con le istituzioni territoriali sia con universita' e istituti di ricerca internazionali o di aree limitrofe e si impegna per la diffusione del plurilinguismo nell'attivita' didattica ed amministrativa. 3. L'Universita' favorisce in modo particolare programmi di studio e di ricerca comuni, scambi di professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici e studenti/studentesse nell'ambito del sistema della «Euregio delle Universita' di Bolzano, Innsbruck e Trento» e la collaborazione tra tutti i centri di ricerca e formazione all'interno della stessa Euregio. 4. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale dell'Universita' e delle esigenze didattiche plurilingui che ne conseguono, vengono di norma utilizzate, accanto alle lingue locali tedesco, italiano e ladino, anche lingue straniere, l'inglese in particolare. In conformita' alle Linee guida in merito al plurilinguismo, particolare attenzione e' data ad un impiego equilibrato delle lingue ufficiali in cui si tengono le lezioni. Per motivi pratici e didattici puo' essere previsto un utilizzo anche disgiunto delle predette lingue. L'impiego delle lingue e' definito negli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio. 5. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale, e servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni. 6. L'Universita', anche in collaborazione con enti pubblici e privati, puo' offrire a tutti/e i suoi/le sue componenti determinati servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro. |
| Art. 3. Fonti di finanziamento
1. Al funzionamento ed allo sviluppo dell'Universita' sono destinati i finanziamenti ed i contributi della Provincia autonoma di Bolzano (art. 17, comma 120 e seguenti, art. 2, comma 123, legge n. 127/1997 e legge n. 191/2009), della Regione e dello Stato, le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti, tutti i beni ed i proventi delle attivita' istituzionali e le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Universita'. 2. L'Universita' puo' partecipare o costituire societa' imprese, fondazioni, associazioni o consorzi per lo svolgimento di attivita' strumentali laddove di supporto alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Eventuali ricavi derivanti da partecipazioni saranno impiegati a sostegno delle attivita' didattiche e di ricerca. |
| Art. 4. Organi dell'Ateneo
1. Gli organi di governo dell'Universita' sono: a) il consiglio dell'Universita'; b) il/la presidente; c) il senato accademico; d) il Rettore/la Rettrice; e) il direttore/la direttrice. 2. Gli organi accademici centrali sono: a) la commissione di ricerca; b) la commissione per gli studi; c) il presidio di qualita'. 3. Gli organi delle strutture accademiche sono: facolta': a) il preside/la preside; b) il consiglio di facolta'; c) il consiglio del corso di studio; d) la commissione didattico paritetica. 4. Altri organi sono: a) il collegio dei revisori dei conti; b) il nucleo di valutazione; c) il collegio di disciplina; d) la commissione etica; e) la consulta degli studenti; f) il comitato delle pari opportunita'. 5. Centri per la didattica e la ricerca sono: le scuole (schools); i centri di competenza per la ricerca. |
| Art. 5. Composizione del consiglio dell'Universita'
1. Il consiglio dell'Universita' e' composto dai seguenti membri, che devono avere la padronanza attiva di una delle tre lingue ufficiali della provincia e la conoscenza almeno passiva di una seconda: a) il Rettore/la Rettrice; b) quattro membri nominati dalla Provincia autonoma di Bolzano tra persone esperte nell'ambito della scienza, della cultura, della tecnica, dell'economia, delle attivita' sanitarie e sociali o della vita pubblica, di cui almeno uno per ciascuno dei tre gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino; c) un membro nominato dal senato accademico che non sia contemporaneamente componente di questa Universita'; d) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse, secondo il regolamento elezioni. 2. Il consiglio dell'Universita' nomina al suo interno, tra i/le componenti di cui alla lettera b), il/la presidente e un/una vicepresidente, i quali/le quali devono appartenere a gruppi linguistici differenti. 3. Nella composizione del consiglio dell'Universita' si pone particolare attenzione al rispetto dell'adeguata rappresentanza femminile. 4. Alle sedute del consiglio dell'Universita' partecipano, con diritto di voto consultivo, il/la direttore/direttrice e i/le presidenti onorari/e. La qualifica di membro effettivo del consiglio dell'Universita' e' incompatibile con l'esercizio di un mandato politico. 5. Qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la nomina di uno/una o piu' componenti, il consiglio dell'Universita' si ritiene validamente costituito, a condizione che sia raggiunta la maggioranza dei suoi/delle sue componenti. 6. I/le componenti del consiglio dell'Universita', ad eccezione del/della rappresentante degli studenti/delle studentesse, rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati/e; il Rettore/la Rettrice rimane in carica quale componente del consiglio dell'Universita' per tutta la durata del suo mandato. 7. Qualora debbano essere sostituiti/e uno/a o piu' componenti, si provvedera' alla nomina dei/delle componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno oltre la meta' dei/delle componenti si intendera' decaduto l'intero consiglio e si procedera' immediatamente alla nomina di un nuovo consiglio. Il/la presidente del consiglio decaduto svolge le operazioni di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo consiglio. |
| Art. 6. Attribuzioni del consiglio dell'Universita'
1. Il consiglio dell'Universita' e' il massimo organo di governo dell'Universita'. 2. Il consiglio dell'Universita': a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' ed emette le relative direttive; b) approva, tenendo conto dei pareri emessi dal nucleo di valutazione e sentito il senato accademico, i piani pluriennali (didattica e ricerca) e il piano di sviluppo dell'Universita'; c) approva, sentito il senato accademico, il programma annuale delle attivita' e la relazione sulla gestione dell'Universita'; d) approva il bilancio di previsione nonche' il bilancio consuntivo dell'Universita'; e) approva le convenzioni che il presente statuto non demanda ad altri organi; il consiglio dell'Universita' puo' delegare la stipula di accordi e convenzioni al/alla presidente, al direttore/alla direttrice o al Rettore/alla Rettrice; f) approva, sentito il senato accademico, l'istituzione e la chiusura di strutture organizzative accademiche, facolta', centri per la didattica e la ricerca; g) approva l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di programmi di formazione; h) approva l'istituzione e l'attivazione di spin-off e start-up; i) delibera, su proposta del direttore/della direttrice e sentito il senato accademico, l'istituzione di centri di servizio e ne fissa le regole organizzative e di funzionamento; j) approva, sentiti i consigli di facolta', i ruoli organici del personale docente e delibera, sentito il senato accademico, i criteri per il loro trattamento economico; k) approva annualmente la proposta del/della preside di reclutamento del personale docente nell'ambito dei ruoli organici approvati; l) approva i bandi per le procedure di reclutamento di professori/professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici senior conformemente ai regolamenti interni relativi alla procedura per la nomina in ruolo; m) delibera la nomina di professori/professoresse di ruolo e a tempo determinato nonche' di ricercatori/ricercatrici senior, conformemente ai regolamenti interni relativi alla procedura per la nomina in ruolo; n) delibera la nomina del Rettore/della Rettrice, sentito il senato accademico, nonche' dei prorettori/delle prorettrici, su proposta dello/della stesso/a Rettore/Rettrice; nomina inoltre i presidi/le presidi, eletti/e dai rispettivi consigli di facolta'; o) approva il contratto di lavoro del Rettore/della Rettrice fissando gli obiettivi che lo stesso/la stessa dovra' raggiungere; p) delibera la nomina del direttore/della direttrice su proposta del/della presidente, e ne approva il contratto di lavoro; q) nomina su proposta della commissione di ricerca due professori/professoresse di ruolo membri del presidio di qualita'; r) nomina su proposta della commissione per gli studi due professori/professoresse di ruolo membri del presidio di qualita'; s) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', il piano dell'organizzazione, nonche' ogni altro regolamento che il presente statuto non demanda ad altri organi; t) approva, sentito il senato accademico, il regolamento generale d'Ateneo, i regolamenti delle strutture organizzative accademiche e dei loro organi, delle facolta', dei centri per la didattica e la ricerca, nonche' dei centri di servizio; u) approva, sentito il senato accademico, il calendario accademico; v) delibera l'ammontare delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri; w) determina, sentito la commissione per gli studi, il numero massimo delle immatricolazioni per ciascun corso di studio; x) approva, su proposta del direttore/della direttrice, i ruoli organici del personale tecnico ed amministrativo, regolando il loro trattamento giuridico ed economico; y) approva, sentito il senato accademico, e con una maggioranza dei due terzi dei membri, le modifiche al presente statuto; z) delibera l'accettazione di donazioni, eredita' e legati; aa) delibera, su proposta del presidente/della presidente, del Rettore/della Rettrice o del senato accademico, il conferimento di onorificenze; bb) delibera su ogni altra questione di interesse per l'Universita' che il presente statuto non demanda ad altri organi. 3. Nei casi di conflitto di competenza tra organi decide il consiglio dell'Universita'. 4. Il consiglio dell'Universita' puo' costituire uno o piu' comitati, cui demandare la trattazione di specifici argomenti e puo' delegare determinate competenze al/alla presidente, al/alla vicepresidente, al Rettore/alla Rettrice, al prorettore/alla prorettrice o al direttore/alla direttrice. 5. I membri del consiglio dell'Universita' hanno il diritto di essere informati su tutte le questioni che riguardano l'Universita'. |
| Art. 7. Presidente
1. Il/la presidente del consiglio dell'Universita' e' il/la rappresentante legale dell'Universita'. Esso/essa: a) convoca e presiede il consiglio dell'Universita'; b) esegue le delibere del consiglio dell'Universita', fatte salve le competenze attribuite al Rettore/alla Rettrice; c) propone al consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico, l'istituzione e la chiusura di unita' organizzative accademiche, facolta' e centri per la didattica e la ricerca; d) propone al consiglio dell'Universita', sentito il Rettore/la Rettrice l'istituzione di corsi di studio e cattedre convenzionate, nonche' il reclutamento di professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici e di altro personale accademico; e) stipula unitamente al Rettore/alla Rettrice e al direttore/alla direttrice le convenzioni programmatico-finanziarie con la Provincia autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Universita' intende raggiungere; f) sottoscrive le convenzioni approvate dal consiglio dell'Universita'; g) emana lo statuto, il regolamento didattico generale dell'Universita', il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; h) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio dell'Universita', salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; i) decide il rinvio delle delibere di altri organi nel caso in cui siano in contrasto alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle delibere del consiglio dell'Universita'. Quest'ultimo deve essere informato nei casi piu' gravi; j) nomina in accordo con il Rettore/la Rettrice il coordinatore/la coordinatrice del presidio di qualita'; k) decide sulla possibilita' per l'Universita' di agire o resistere in giudizio nei casi di contenzioso; l) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli/le dallo statuto e che spettano per legge al/alla legale rappresentante dell'Universita'. 2. Il/la presidente puo' delegare competenze e l'adozione di atti giuridici. 3. Il consiglio dell'Universita' puo' conferire la nomina a vita di presidenti onorari/onorarie, scegliendo fra quei/quelle presidenti cessati/e dalle loro funzioni che si siano particolarmente distinti/e a favore dell'Universita'. |
| Art. 8. Senato accademico
1. Il senato accademico e' composto da: a) il Rettore/la Rettrice; b) i/le due prorettori/prorettrici; c) i/le presidi delle facolta'; d) due rappresentanti degli studenti/delle studentesse scelti/e secondo il regolamento elezioni. 2. Il Rettore/la Rettrice puo' nominare tra i professori/le professoresse di prima fascia dell'Universita', fino a tre delegati/delegate. 3. I delegati/le delegate del Rettore/della Rettrice e il direttore/la direttrice partecipano con diritto di voto consultivo alle sedute del senato accademico. 4. Il senato accademico: a) approva, sentito la commissione per gli studi, il regolamento didattico generale e i regolamenti dei corsi di studio; b) approva, nel rispetto delle direttive generali di sviluppo approvate dal consiglio dell'Universita' nonche' nel rispetto del bilancio annuale e pluriennale dell'Universita', la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la didattica e la ricerca, facendo salve le competenze esclusive del consiglio dell'Universita'; c) si esprime in merito al programma annuale delle attivita' sia per la didattica che per la ricerca, sentita la commissione di ricerca per l'ambito della ricerca e la commissione per gli studi, per l'ambito della didattica; esprime un parere in merito alla relazione annuale sulla gestione; d) esprime parere in merito alla nomina del Rettore/della Rettrice; si esprime altresi' in merito alla nomina di professori/professoresse, incluse le posizioni di professori straordinari/professoresse straordinarie a tempo determinato e di ricercatori/ricercatrici, ed esercita le attribuzioni conformemente ai regolamenti interni della procedura per la nomina in ruolo; e) esprime parere in merito all'istituzione e la chiusura di strutture organizzative accademiche, facolta' e centri per la didattica e la ricerca; f) esprime parere in merito al regolamento generale di Ateneo, al regolamento delle unita' organizzative accademiche e dei loro organi, in modo particolare a quello di facolta', dei centri per la didattica e la ricerca, nonche' al regolamento dei centri di servizio; g) esprime parere in merito ad eventuali modifiche al presente statuto; h) esprime parere in merito ai regolamenti che disciplinano il trattamento giuridico del personale docente e ai criteri per il loro trattamento economico; i) esprime parere in merito al calendario accademico. 5. Il senato accademico ha la facolta' di delegare l'approvazione di determinate convenzioni. 6. Ove il consiglio dell'Universita' richieda, per le sue specifiche delibere, l'acquisizione di proposte e/o pareri, a cui si dovra' provvedere entro sessanta giorni dalla loro richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, il consiglio dell'Universita' potra' deliberare anche in assenza degli stessi. 7. Il senato accademico puo' costituire commissioni a cui delegare la trattazione di specifiche questioni di sua competenza. |
| Art. 9. Rettore/Rettrice
1. Il Rettore/la Rettrice e' nominato/a dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico, scelto/a tra professori/professoresse universitari/e di riconosciuto valore scientifico internazionale. Resta in carica per un quadriennio accademico e puo' essere confermato/a una sola volta. 2. Il Rettore/la Rettrice: a) convoca e presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue delibere, fatta salva l'esecuzione di quelle delibere del senato accademico che sono riservate al/alla presidente del consiglio dell'Universita'; b) riferisce al consiglio dell'Universita', in occasione della relazione sulla gestione, sugli obiettivi raggiunti dall'Universita' nella didattica e nella ricerca; c) nelle materie di sua competenza, cura l'osservanza delle leggi, delle norme concernenti l'ordinamento universitario e delle linee guida in materia scientifica e didattica; rinvia le decisioni di altri organi, nel caso di contrarieta' alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle delibere del senato accademico. Quest'ultimo deve essere informato nei casi piu' gravi; d) propone convenzioni ai sensi dell'art. 29, comma 2, con altre universita', centri di ricerca, nonche' istituzioni culturali e scientifiche; e) propone al consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico, l'istituzione e la chiusura di unita' organizzative accademiche e centri per la didattica e la ricerca; f) avvia, secondo le disposizioni vigenti, i procedimenti disciplinari nei confronti del personale accademico e degli studenti/delle studentesse e adotta nei confronti di questi ultimi/di queste ultime eventuali provvedimenti disciplinari; g) approva il conferimento di premi in riferimento a didattica e ricerca; h) rappresenta l'Universita' in occasione di cerimonie accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; i) sottoscrive i contratti di lavoro del personale accademico; j) sottoscrive le convenzioni che sono state approvate dal senato accademico; k) stipula, unitamente al/alla presidente del consiglio dell'Universita' e al direttore/alla direttrice, convenzioni programmatico-finanziarie con la Provincia autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Universita' si impegna a raggiungere; l) stipula con i/le presidi delle facolta', con i direttori/direttrici dei centri di ricerca o di altre strutture organizzative accademiche gli accordi sugli obiettivi da raggiungere; m) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; n) esercita tutte le altre funzioni ad esso/essa attribuite dalla legge, fatta salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto. 3. Su proposta del Rettore/della Rettrice, il consiglio dell'Universita' nomina fino a due prorettori/prorettrici, scelti/e tra professori/professoresse di prima fascia appartenenti preferibilmente ad una facolta' diversa da quella del Rettore/della Rettrice che rimarranno in carica quattro anni. I prorettori/le prorettrici sono chiamati/e a sostituire il Rettore/la Rettrice in caso di sua assenza o impedimento. 4. Il Rettore/la Rettrice ha la facolta' di delegare competenze e l'adozione di atti giuridici. |
| Art. 10. Direttore/Direttrice
1. La direzione della struttura amministrativa compete al direttore/alla direttrice. L'incarico di direttore/direttrice e' attribuito dal consiglio dell'Universita' a persona qualificata, scelta attraverso una procedura di selezione. Il direttore/la direttrice risponde direttamente al/alla presidente. L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato. Il direttore/la direttrice puo' nominare un vicedirettore/una vicedirettrice. 2. Il direttore/la direttrice: a) adotta i provvedimenti per l'organizzazione degli uffici; b) e' amministrativamente responsabile dei centri di servizio che gli/le sono assegnati. Dirige e coordina il relativo personale tecnico ed amministrativo dei centri di servizio a lui/lei sottoposti; c) esplica una attivita' generale di indirizzo e direzione volta al raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo e del programma annuale delle attivita'; d) sottoscrive i contratti di lavoro del personale tecnico ed amministrativo; e) formula proposte al consiglio dell'Universita' anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e ne cura l'attuazione; f) garantisce le funzioni che la normativa universitaria attribuisce al direttore amministrativo/alla direttrice amministrativa a nonche' al direttore/alla direttrice generale; g) opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal consiglio dell'Universita'; h) puo' partecipare, con diritto di voto consultivo, personalmente o a mezzo di un delegato/una delegata alle sedute del consiglio dell'Universita', a quelle del senato accademico, della commissione di ricerca, della commissione per gli studi e del presidio di qualita'; i) propone al consiglio dell'Universita' il numero e la tipologia di strutture organizzative utili al regolare svolgimento dell'attivita' amministrativa nonche' gli ambiti di competenza delle stesse per il piano dell'organizzazione; j) propone al consiglio dell'Universita' l'istituzione di centri di servizio e la disciplina per la loro organizzazione e funzionamento; k) stipula unitamente al/alla presidente e al Rettore/alla Rettrice gli accordi con la Provincia autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Universita' deve raggiungere. |
| Art. 11. Commissione di ricerca
1. La commissione di ricerca e' composta da: a) il Rettore/la Rettrice o dal prorettore delegato/dalla prorettrice delegata, da cui la commissione stessa e' presieduta; b) un membro esterno di fama internazionale per ogni facolta' che viene nominato dal Rettore/dalla Rettrice, scelto tra una rosa di tre candidati/e proposti/e da ogni consiglio di facolta' per la durata di tre anni; c) il/la vicepreside cui compete la coordinazione della ricerca per ogni facolta'; d) il/la responsabile dei singoli centri per la ricerca. 2. Il direttore/la direttrice, un/a responsabile di un'unita' organizzativa da lui/lei nominato/a e il/la responsabile della biblioteca partecipano alle sedute della commissione di ricerca con diritto di voto consultivo. 3. La commissione di ricerca: a) assume il compito della pianificazione e del coordinamento a livello d'Ateneo della ricerca; b) propone al consiglio dell'Universita' le risorse destinabili alla ricerca nei limiti stabiliti dal bilancio di previsione approvato; c) delibera nell'ambito dell'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca previste dal bilancio di previsione; d) formula un parere in merito al programma annuale delle attivita' di ricerca; e) propone al consiglio dell'Universita' due professori/esse di ruolo quali membri del presidio di qualita', uno/a dei/delle quali appartenenti all'area scientifica, l'altro/a a quella umanistica. 4. Il regolamento di funzionamento della commissione di ricerca e' approvato dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico. |
| Art. 12. Commissione per gli studi
1. La commissione per gli studi e' composta da: a) il Rettore/la Rettrice o dal prorettore/dalla prorettrice delegato/a che presiede lo stesso organo; b) il/la vicepreside competente per il coordinamento della didattica di ogni singola facolta'; c) il/la rappresentante degli studenti/delle studentesse nominato/a dalla consulta degli studenti tra i suoi componenti secondo il regolamento elezioni. 2. La commissione per gli studi puo' invitare su temi specifici esperti di fama internazionale a fini consultativi. 3. Il direttore/la direttrice, un/a responsabile di un'unita' organizzativa da lui/lei nominato/a e il/la responsabile del centro linguistico partecipano alle sedute della commissione per gli studi, con diritto di voto consultivo. 4. La commissione per gli studi: a) assume il compito della pianificazione e del coordinamento a livello d'Ateneo nel settore della didattica; b) esprime un parere in merito al regolamento didattico generale e ai regolamenti dei corsi di studio; c) formula un parere in merito a nuovi corsi di studio; d) propone al consiglio dell'Universita', in sede di programmazione universitaria, i criteri per l'assegnazione delle risorse destinabili alla didattica; e) formula un parere in merito al programma annuale delle attivita' nell'ambito della didattica; f) propone al consiglio dell'Universita' due professori/professoresse di ruolo membri del presidio di qualita', uno/a dei/delle quali appartenente all'area scientifica, l'altro/a a quella umanistica. 5. Il regolamento della commissione per gli studi viene approvato dal consiglio dell'Universita', una volta sentito il senato accademico. |
| Art. 13. Presidio di qualita'
1. Il presidio di qualita' e' composto da: a) il coordinatore/la coordinatrice che presiede lo stesso organo, nominato/a dal/dalla presidente in accordo con il Rettore/la Rettrice; b) due professori/professoresse nominati/e dal consiglio dell'Universita' su proposta della commissione per gli studi; c) due professori/professoresse nominati/e dal consiglio dell'Universita' su proposta della commissione di ricerca; d) il/la rappresentante degli studenti/delle studentesse scelto/a dalla consulta degli studenti tra i suoi membri secondo il regolamento elezioni. 2. Il direttore/la direttrice e il/la responsabile della qualita' dei servizi partecipano alle sedute del presidio di qualita', con diritto di voto consultivo. 3. Il presidio di qualita' assolve i compiti previsti dalle disposizioni di legge e finalizzati alla garanzia di qualita' nell'ambito della didattica e della ricerca e ne coordina i processi interni per l'assicurazione della qualita' dell'Universita'. |
| Art. 14. Facolta' e organi
1. La facolta' e' la struttura accademica cui e' attribuita la responsabilita' per le attivita' didattiche e di ricerca. Il personale accademico di ruolo e' incardinato in una delle facolta'. 2. Gli organi delle facolta' sono il/la preside, il consiglio di facolta', il direttore/la direttrice del corso di studio, il consiglio del corso di studio nonche' la commissione didattica paritetica. 3. Per ogni facolta' puo' essere istituito un mentoring group scientifico. La composizione e le attribuzioni sono indicate in un regolamento, approvato dal consiglio dell'Universita'. |
| Art. 15. Preside
1. Il/la preside e' eletto/a da tutti/e i/le componenti del rispettivo consiglio di facolta' tra i professori/le professoresse a tempo pieno di prima fascia di ruolo e viene nominato/a dal consiglio dell'Universita'. Esso/essa resta in carica per un triennio accademico e puo' essere confermato/a una sola volta. 2. Esso/essa rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta'. Cura l'attuazione delle delibere del consiglio di facolta', vigila sulle attivita' didattiche e di ricerca, nomina le commissioni di esame di profitto e sottoscrive gli incarichi di docenza a contratto. 3. Il/la preside stipula con il direttore/la direttrice del corso di studio ed i/le responsabili d'area di ricerca, responsabile ciascuno/a del rispettivo ambito di ricerca, gli accordi concernenti gli obiettivi da conseguire. 4. Il/la preside provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, conformemente alle indicazioni del senato accademico e alle decisioni del consiglio dell'Universita' e del consiglio di facolta'. 5. Il/la preside definisce, insieme ai direttori/alle direttrici del corso di studio e ai/alle responsabili d'area di ricerca, la relazione sugli obiettivi raggiunti della facolta' sia nella didattica che nella ricerca. 6. Il/la preside approva le graduatorie delle procedure di selezione degli incarichi di docenza nonche' delle collaborazioni didattiche e di ricerca. 7. Il/la preside, sentiti/e i/le direttori/direttrici dei corsi di studio e i/le responsabili d'area di ricerca formula al consiglio dell'Universita' una proposta in merito all'assunzione di personale docente nei limiti dei ruoli in organico approvati. 8. Il/la preside nomina due vicepresidi, di cui uno/una responsabile del coordinamento della ricerca ed uno/una del coordinamento della didattica. Il/la vicepreside per la didattica viene nominato/a tra i direttori/le direttrici dei corsi di studio. Almeno uno/a dei/delle due vicepresidi deve essere un professore/una professoressa di ruolo di prima fascia. Uno/a dei/delle vicepresidi, con qualifica di professore/professoressa di ruolo di prima fascia, rappresenta il/la preside in caso di suo/a impedimento o assenza. Il/la preside ha la facolta' di delegare ai/alle vicepresidi i compiti che gli/le competono. 9. Il/la preside adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di facolta' salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva. |
| Art. 16. Consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' e' composto da: a) il/la preside da cui il consiglio e' presieduto; b) i professori/le professoresse di prima e di seconda fascia di ruolo e a tempo determinato ed i ricercatori/le ricercatrici di ruolo (decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980); c) due rappresentanti dei ricercatori/delle ricercatrici a tempo determinato (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettere a) e b) legge n. 240/2010) eletti/e sulla base del regolamento elezioni di cui, ove possibile, uno tra i ricercatori/le ricercatrici senior ed uno/a tra i ricercatori/le ricercatrici junior; d) due rappresentanti degli studenti/delle studentesse eletti/e sulla base del regolamento elezioni. 2. Alle sedute del consiglio di facolta' partecipa, con diritto di voto consultivo, il/la responsabile della segreteria di facolta'. 3. Il consiglio di facolta': a) propone il programma delle attivita' unitamente al bilancio di previsione nonche' i piani pluriennali della facolta'; b) propone ogni anno il piano finalizzato allo sviluppo dell'offerta formativa; c) delega ai consigli di corso determinate competenze relative ad attivita' di un corso di studio; d) esercita le attribuzioni nell'ambito delle procedure per la nomina in ruolo di professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici, ai sensi dei regolamenti interni; e) sottopone al consiglio dell'Universita' e al senato accademico, sentita la commissione per gli studi, le proposte concernenti i regolamenti di facolta' nonche' quelle relative all'attivazione di nuovi corsi di studio; f) sottopone al senato accademico, sentita la commissione per gli studi, le proposte relative al regolamento didattico generale e ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio; g) nomina i/le responsabili d'area di ricerca, scegliendoli/le tra i professori/le professoresse di prima e seconda fascia nonche' tra i ricercatori/le ricercatrici di ruolo e senior; h) delibera su ogni altra questione inerente la facolta' che il presente statuto non demanda ad altri organi. |
| Art. 17. Direttori/Direttrici di corso di studio
1. I singoli corsi di studio sono diretti da un professore/una professoressa di ruolo di prima o di seconda fascia che viene nominato/a dal/dalla preside per una durata di tre anni accademici. |
| Art. 18. Consiglio del corso di studio
1. Per ogni corso di studio viene istituito un consiglio del corso di studio. 2. Il consiglio del corso di studio e' composto da: a) il direttore/la direttrice di corso di studio che presiede lo stesso organo; b) un professore/una professoressa di ruolo di prima o di seconda fascia o un ricercatore/una ricercatrice che viene designato/a dal consiglio di facolta' per la medesima durata in carica del direttore/della direttrice di corso; c) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse eletto/a come da regolamento elezioni. 3. Il consiglio di facolta' puo' delegare al consiglio del corso di studio determinate competenze riguardanti le attivita' didattiche di un corso di studio. 4. Alle sedute del consiglio del corso di studio possono partecipare su proposta del direttore/della direttrice del corso, con diritto di voto consultivo, anche esperti/esperte del settore. |
| Art. 19. Commissione didattica paritetica
1. Ciascuna facolta' istituisce una commissione didattica paritetica avente la funzione di osservatorio permanente dell'attivita' didattica dei corsi di studio ad essa afferenti. 2. La commissione didattica paritetica si compone di: a) un professore/una professoressa designato/a dal competente consiglio di facolta' per la durata di tre anni che non ricopra gia' la carica di preside, vicepreside o direttore/direttrice del corso di studio; b) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse nominato/a secondo il regolamento elezioni dalla consulta degli studenti tra i/le rappresentanti degli studenti/delle studentesse della rispettiva facolta'. 3. La commissione didattica paritetica: a) esprime un parere in merito alla corrispondenza tra i crediti da assegnare alle attivita' formative e gli specifici obiettivi programmati nei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza; b) supervisiona, sulla base degli studi di rilevazione e delle statistiche disponibili, le attivita' formative svoltesi nell'ambito dei corsi di studio; c) propone al consiglio di facolta' le iniziative finalizzate a migliorare l'attivita' didattica; d) svolge, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, tutte le attivita' che le sono attribuite. |
| Art. 20. Centri per la didattica (scuole/schools)
1. Con delibera del consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico possono essere istituiti centri per la didattica (scuole/schools) coinvolgendo anche piu' facolta'. Essi rappresentano unita' organizzative per attivita' didattiche presso cui i corsi di studio vengono raggruppati e coordinati in modo unitario. Il consiglio dell'Universita' puo' attribuire alle scuole (schools) una propria dotazione finanziaria. 2. Contestualmente all'istituzione di centri per la didattica (scuole/schools) verra' approvato dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico, il relativo regolamento interno il quale ne definisce le finalita' e le modalita' di funzionamento nonche' la composizione dell'organo di gestione. |
| Art. 21. Centri di competenza per la ricerca
1. Presso l'Universita' possono essere istituiti, con delibera del consiglio dell'Universita', su proposta del/della presidente o del Rettore/della Rettrice, sentito il senato accademico centri di competenza che operano nell'ambito della ricerca. Le facolta' deliberano la partecipazione ai centri di competenza del personale accademico afferente. 2. I centri di competenza sono unita' organizzative temporanee, dirette da un professore/una professoressa o da un ricercatore/una ricercatrice da questa o da un'altra universita' o da uno studioso/una studiosa riconosciuto/a a livello internazionale. 3. Contestualmente all'istituzione del centro di competenza verra' approvato dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico, il relativo regolamento interno. Il regolamento del centro stabilisce le finalita' e le modalita' di funzionamento dello stesso, nonche' la composizione del organo di gestione e del comitato scientifico, quest'ultimo preferibilmente di composizione internazionale. 4. I centri di competenza possono anche svolgere attivita' commissionate da enti pubblici o privati, dietro il pagamento di un corrispettivo. 5. I contratti, gli accordi e le convenzioni che riguardano i centri di competenza devono essere approvati dal consiglio dell'Universita'. 6. La gestione amministrativa e contabile dei centri di competenza segue il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Il consiglio dell'Universita' puo' attribuire ai centri di competenza una propria dotazione finanziaria. |
| Art. 22. Collegio dei revisori dei conti
1. Il controllo della gestione contabile e amministrativa viene eseguito da un collegio di revisori dei conti, nominato dal consiglio dell'Universita', ed i/le cui componenti sono iscritti/e nell'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Uno dei membri effettivi del collegio viene designato dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il/la presidente del collegio e' nominato/a dal consiglio dell'Universita'. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato. |
| Art. 23. Nucleo di valutazione
1. L'Universita' adotta, anche ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, nonche' degli interventi finalizzati al sostegno del diritto allo studio. Verifica altresi' mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il nucleo di valutazione viene nominato dal consiglio dell'Universita', resta in carica per quattro anni ed e' composto dai seguenti membri: a) tre membri, scelti tra studiosi/e ed esperti/e nel campo della valutazione. Uno/a di loro viene scelto/a tra esperti/e dell'Universita'; b) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse scelto/a dalla consulta degli studenti tra i suoi/le sue componenti secondo il regolamento elezioni. |
| Art. 24. Collegio di disciplina
1. E' istituito, per i procedimenti disciplinari nei confronti dei/delle docenti universitari/e, il collegio di disciplina. Esso e' composto da tre professori/professoresse di I fascia, due professori/professoresse di II fascia e due ricercatori/ricercatrici, nonche' da due membri supplenti per ciascuna fascia, nominati/e dal consiglio dell'Universita', sentito/a il Rettore/la Rettrice, tra il personale accademico di ruolo confermato. Tutti i/le componenti restano in carica per la durata di tre anni e sono confermabili. 2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformita' di quanto stabilito dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e della vigente normativa in materia. 3. Su segnalazione del Rettore/della Rettrice, il collegio di disciplina cura, nel rispetto dei principi di riservatezza e del contraddittorio, l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, e formula la proposta di provvedimento in merito. 4. Il Rettore/la Rettrice, venuto/a a conoscenza di un fatto che deve dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, da' avvio al procedimento, trasmettendo gli atti al collegio. Per i fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare non superiore alla censura il Rettore/la Rettrice procede con proprio provvedimento. Anche in questo caso il principio del contradditorio dovra' essere rispettato. 5. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula un parere vincolante per il consiglio dell'Universita' che in conformita' con il parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione. 6. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborso spese. |
| Art. 25. Commissione etica
1. L'Universita' dispone di un codice etico le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i membri della stessa. 2. La commissione etica ha funzioni di natura consultiva, di sostegno e di controllo per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni contenute nel codice etico. 3. La composizione e le attribuzioni della commissione etica sono stabilite all'interno del codice etico approvato dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico. 4. La partecipazione alla commissione etica non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborso spese. |
| Art. 26. Consulta degli studenti
1. La consulta degli studenti e' un organo consultivo dell'Universita' con funzioni di coordinamento dell'attivita' dei/delle rappresentanti degli studenti/delle studentesse. 2. La consulta degli studenti e' composta da tutti/e i/le rappresentanti degli studenti/delle studentesse eletti/e nei vari organi e viene nominata dal Rettore/dalla Rettrice. 3. La consulta degli studenti e' presieduta dal/dalla rappresentante degli studenti o dal/dalla suo/sua sostituto/a nominati/e dalla consulta degli studenti tra i suoi componenti. 4. La consulta degli studenti: a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti/le studentesse e al diritto allo studio; b) esprime parere sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti/delle studentesse per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; c) predispone il regolamento per il suo funzionamento che dovra' essere approvato dal consiglio dell'Universita', previo parere del senato accademico. |
| Art. 27. Comitato per le pari opportunita'
1. L'Universita' istituisce un comitato per le pari opportunita' che, in osservanza dei principi legislativi vigenti in materia, si occupa di supportare gli organi nell'applicazione di tali principi; in accordo con l'intera comunita' universitaria, si impegna, attraverso iniziative mirate, a favorire un ambiente privo di discriminazioni orientato alle pari opportunita'. 2. Il comitato per le pari opportunita' e' composto da: a) un/una rappresentante del personale docente; b) un/una rappresentante del personale tecnico ed amministrativo; c) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse. Tutti i componenti del comitato vengono nominati ai sensi del regolamento elezioni vigente. 3. Il comitato nomina il/la suo/a presidente scegliendolo/a tra i membri di cui alle lettere a) e b). 4. I membri del comitato indicati nelle lettere a) e b) rimangono in carica tre anni mentre quelli di cui alla lettera c) rimangono in carica due anni. 5. Le attribuzioni e gli obiettivi sono indicati nel regolamento dello stesso comitato pari opportunita' dell'Universita', approvato dal consiglio dell'Universita'. 6. Il comitato pari opportunita' elabora per il consiglio dell'Universita' annualmente una relazione sugli obiettivi raggiunti. |
| Art. 28. Offerta didattica
1. Ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'Universita' conferisce i seguenti titoli accademici: a) laurea (L); Bachelor b) laurea magistrale (L.M.); Master c) diploma di specializzazione (D.S.); d) dottorato di ricerca (D.R.); e) master universitari di I e II livello. 2. L'Universita', sentiti i consigli di facolta' e il parere del senato accademico, puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341. |
| Art. 29. Cooperazione ed altre attivita' istituzionali
1. L'Universita' collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 2. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'attivazione di corsi di studio integrati presso una o piu' universita', nonche' programmi di ricerca congiunti. Le universita' coinvolte riconosceranno la validita' del percorso seguito dagli studenti/dalle studentesse presso le universita' e le istituzioni universitarie partecipanti. Questo vale altresi' per i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi di studio integrati. 3. Gli accordi di collaborazione aventi come oggetto l'istituzione di corsi di studio e di dottorato di ricerca nel territorio della Provincia di Bolzano, dovranno essere resi noti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro trenta giorni dalla stipula. Tali accordi diverranno esecutivi decorso il termine di trenta giorni dal loro ricevimento, a meno che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro tale termine non abbia sollevato delle contestazioni giustificate con la violazione della legge, degli obblighi internazionali dello Stato italiano o dei criteri stabiliti nei decreti emessi sulla base dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4. L'Universita' promuove e sostiene gli scambi internazionali dei propri/delle proprie componenti anche con interventi di natura economica. La stessa puo' mettere a disposizione e gestire strutture di supporto e di alloggio per ospiti, anche in collaborazione con altri enti e in modo particolare con quelli il cui scopo sia quello di assicurare il diritto allo studio. 5. L'Universita' potra' rilasciare attestati a coloro che hanno partecipato a corsi di specializzazione e di perfezionamento nonche' ad attivita' istituzionali organizzati dalla stessa. 6. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 5, l'Universita' potra' avvalersi anche di forme di collaborazione esterna come previsto dall'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341. |
| Art. 30. Professori/Professoresse di ruolo, ricercatori/ricercatrici
1. Il ruolo dei professori universitari/delle professoresse universitarie si articola in due fasce: a) professori/professoresse di prima fascia, b) professori/professoresse di seconda fascia. 2. Ai professori/alle professoresse di ruolo ed ai ricercatori/alle ricercatrici si applica il trattamento di quiescenza e di previdenza dei professori e dei ricercatori delle universita' statali con iscrizione alla gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e al fondo di previdenza ex ENPAS (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1092). 3. Ai professori/alle professoresse di ruolo ed ai ricercatori/alle ricercatrici e' comunque garantito lo stato giuridico ed economico non inferiore a quello previsto per i professori/le professoresse di ruolo e i ricercatori/le ricercatrici delle universita' statali. 4. Il trattamento economico che eccede quello previsto per le universita' statali e' limitato solo al periodo di permanenza del personale presso l'Universita' ed e' computato, ai fini pensionistici e di quiescenza, come retribuzione accessoria. |
| Art. 31. Centri di servizio
1. L'istituzione dei centri di servizio viene deliberata dal consiglio dell'Universita' su proposta del direttore/della direttrice, sentito il senato accademico. 2. Lo stesso consiglio dell'Universita' stabilisce, su proposta del direttore/della direttrice, sentito il senato accademico, le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio. 3. Le attivita' finalizzate all'apprendimento e alla certificazione delle conoscenze linguistiche sono gestite da un centro interfacolta' denominato centro linguistico di Ateneo. 4. La biblioteca universitaria cura l'acquisto, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonche' l'organizzazione e la diffusione di informazioni di carattere bibliografico. |
| Art. 32. Principi dell'organizzazione e dell'amministrazione
1. Compito primario dell'organizzazione e dell'amministrazione universitaria e' quello di un supporto efficiente ed efficace alle attivita' didattiche e di ricerca. Essa agisce in conformita' ai principi di un utilizzo responsabile dei fondi a disposizione. |
| Art. 33. Piano di organizzazione e regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
1. Il consiglio dell'Universita', su proposta del direttore/della direttrice e attraverso il piano di organizzazione, determina il numero e il tipo di strutture organizzative necessarie al regolare svolgimento dell'attivita' amministrativa, nonche' i relativi ambiti. 2. La gestione finanziaria e contabile dell'Universita' e' disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Il consiglio dell'Universita' approva con delibera il bilancio di previsione entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro i termini stabiliti dalla normativa vigente; la durata dell'esercizio corrisponde all'anno solare. |
| Art. 34. Entrata in vigore dello statuto
1. La data di entrata in vigore del presente statuto viene fissata nel decreto di emanazione del presidente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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