Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 13 settembre 2016
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 393).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 389 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° settembre 2016, n. 391 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 settembre 2016, n. 392, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', individuate dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 citata;
Sentite la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana;
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1
Disposizioni finalizzate all'ottimizzazione delle attivita' delle
Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria ai fini della gestione
dell'emergenza

1. I presidenti delle Regioni interessate dall'evento in rassegna, in deroga alle disposizioni organizzative vigenti, possono individuare all'interno dell'ente, strutture e soggetti cui attribuire, in via temporanea, l'attuazione di specifici compiti connessi con la realizzazione dei primi interventi di emergenza, ivi compresa l'intestazione delle contabilita' speciali.
2. Le Regioni sono autorizzate a versare sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. All'autorizzazione del versamento delle risorse di cui al presente comma si provvede con apposite ulteriori ordinanze.


 
Art. 2

Ulteriori interventi urgenti volti ad assicurare
lo svolgimento dell'attivita' scolastica

1. Ad integrazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 392/2016, al fine dello svolgimento delle attivita' scolastiche, si puo' procedere in deroga ai limiti numerici per la composizione delle classi, fissati dalle norme del Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.


 
Art. 3

Misure urgenti per l'operativita' delle banche
e degli intermediari finanziari

1. La Direzione di comando e controllo, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicura il necessario coordinamento tra i Prefetti di cui all'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza e le banche e gli intermediari finanziari per l'attuazione dei provvedimenti adottati o da adottare ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, anche per un periodo superiore ai 15 giorni.


 
Art. 4
Ulteriori interventi urgenti per assicurare la capacita' operativa
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

1. Ai fini di assicurare la mobilita' delle squadre direttamente impiegate per gli interventi in materia di beni culturali conseguenti agli eventi sismici in premessa, il Ministero dei beni, delle attivita' culturali e del turismo puo' provvedere anche in deroga all'art. 15, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


 
Art. 5

Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali
mobili e immobili

1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede agli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili, per il tramite della propria Struttura operativa di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 388/2016, nel quadro del piu' generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 della medesima ordinanza.
2. Per le finalita' previste al comma 1 l'arch. Antonia Pasqua Recchia e' nominata Soggetto Attuatore per assicurare l'organizzazione, la mobilitazione e il dispiegamento del dispositivo operativo del Ministero e delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni interessate, finalizzato all'individuazione, progettazione e coordinamento dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili.
3. Il Soggetto Attuatore di cui al comma 2 opera in raccordo con il Soggetto Attuatore individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della presente ordinanza.


 
Art. 6
Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la
salvaguardia della pubblica incolumita' e il ripristino dei servizi
essenziali

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede all'adozione delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumita', per la riduzione del rischio e per il ripristino dei servizi essenziali, nel quadro del piu' generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016.
2. Per le finalita' previste al comma 1, l'ing. Claudio De Angelis e' nominato Soggetto Attuatore per assicurare l'organizzazione, la mobilitazione ed il dispiegamento del dispositivo operativo del predetto Corpo, sui territori delle quattro regioni interessate.
3. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 il Soggetto Attuatore di cui al presente articolo partecipa alla progettazione e alla programmazione degli interventi sui beni culturali immobili e per il recupero dei beni culturali mobili, e assicura a tal fine la partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche alla relativa esecuzione, qualora non venga affidata a terzi, in coordinamento del Soggetto Attuatore di cui all'art. 5, comma 2, della presente ordinanza.


 
Art. 7

Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico

1. Al fine di consentire i soli interventi urgenti finalizzati al trasferimento e ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte degli operatori del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico in rassegna, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, fatte salve le norme vigenti previste per la tutela della sanita' animale, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti possono autorizzare l'espletamento delle predette iniziative, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti normative:
a) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126, articoli 3 e 4;
b) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, articoli 3 e 4;
c) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, art. 2;
d) decreto ministeriale 8 febbraio 2016, n. 3536, art. 3 ed allegato 1 (CGO 11, CGO 12 e CGO 13).
2. In relazione al grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, i detentori ed i proprietari di animali ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione colpiti dai predetti eventi, possono richiedere, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il differimento di 120 giorni degli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e successive modificazioni dal decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro degli affari regionali e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 31 gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole 4 dicembre 2009, dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute 29 dicembre 2009, dal decreto del Ministro della salute 8 luglio 2010, dal decreto legislativo del 26 ottobre 2010, n. 200 e dal decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013.
3. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i territori di rispettiva competenza, provvedono, nel quadro delle misure di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 389/2016, alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione del latte, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuita' produttiva delle aziende interessate. A tal fine le Regioni si avvalgono delle proprie strutture o di altri enti pubblici.


 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 settembre 2016

Il Capo del Dipartimento: Curcio


 
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