Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 4 luglio 2016 |
Recepimento della direttiva 2016/882/UE della Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti di conoscenza linguistica. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita', recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247; Vista la direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di conoscenza linguistica; Visto l'art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che dispone che: «Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee»; Considerata la natura tecnica delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2016/882 che modifica l'allegato VI della citata direttiva 2007/59/CE, recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247; Ritenuto, pertanto, necessario modificare il corrispondente allegato VII del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato VII del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247
All'allegato VII del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, il punto 8. e' sostituito dal seguente: «8. TEST LINGUISTICO 1. Il macchinista che deve comunicare con il gestore dell'infrastruttura per questioni critiche per la sicurezza deve possedere cognizioni linguistiche perlomeno in una delle lingue indicate dal gestore dell'infrastruttura interessato. Le cognizioni linguistiche devono essere tali da consentirgli di comunicare in modo attivo ed efficace in situazioni di routine, critiche e d'emergenza. Il macchinista deve essere in grado di utilizzare i messaggi e la metodologia di comunicazione specificati nella STI 'Esercizio e gestione del traffico'. 2. Al fine di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, il macchinista deve essere in grado di comprendere (ascolto e lettura) e di comunicare (oralmente e per iscritto) conformemente al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) stabilito dal Consiglio (1) 3. Nel caso di tratte tra le frontiere e le stazioni situate in prossimita' delle frontiere e deputate alle operazioni transfrontaliere, i macchinisti dei treni operati da un'impresa ferroviaria possono essere esentati dal gestore dell'infrastruttura dall'obbligo di ottemperare ai requisiti di cui al paragrafo 2, a condizione che sia applicata la seguente procedura: a) l'impresa ferroviaria deve richiedere una deroga al gestore dell'infrastruttura per i macchinisti interessati. Al fine di garantire un trattamento equo e paritario dei richiedenti, il gestore dell'infrastruttura deve applicare a tutte le richieste di deroga presentate la medesima procedura di valutazione, che fa parte del prospetto informativo della rete; b) il gestore dell'infrastruttura concede una deroga se l'impresa ferroviaria puo' dimostrare di aver posto in atto disposizioni sufficienti a garantire la comunicazione tra i macchinisti interessati e il personale del gestore dell'infrastruttura in situazioni di routine, critiche e d'emergenza, come previsto al paragrafo 1; c) le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono garantire che il personale interessato sia a conoscenza di tali regole e disposizioni e che riceva una formazione adeguata tramite i propri sistemi di gestione della sicurezza.»
(1) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001, Cambridge University Press (per la versione inglese - ISBN 0-521-00531-0). Disponibile anche sul sito web del Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/
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| Art. 2
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016. 2. I macchinisti che hanno ottenuto, oppure otterranno, la licenza in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 prima della data di applicazione di cui al comma 1 sono ritenuti adempienti. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n.1, foglio n. 2449
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