Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016 |
Modalita' di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attivita' del Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'art. 5; Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014, istitutivo della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito Struttura di missione; Visto l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, numero 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico; Visto in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai Presidente delle regioni, in qualita' di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014; Visto altresi' il comma 9 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede che la Struttura di missione operi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attivita' pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), e in particolare l'art. 1, comma 703, che contiene disposizioni riguardanti le modalita' di programmazione e attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-2020; Vista la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che, con l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attivita' progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2015-2020, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, recante criteri e modalita' di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, recante «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera d), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015); Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attivita' progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» di seguito fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalita' con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonche' le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo; Rilevato altresi' che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che il funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» e' disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota n. 47276 del 26 maggio 2016; Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 13102 del 16 giugno 2016, relativa alla ripartizione delle risorse indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 90/CSR del 26 maggio 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1 Oggetto e finalita' del fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico
1. Il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e' diretto a favorire l'efficace avanzamento delle attivita' progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvede a rendere le stesse immediatamente cantierabili. 2. A valere sulle risorse assegnate dal punto 1.4 della delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, confluiscono al fondo di cui al comma 1: 24 milioni di euro nell'anno finanziario 2016, 50 milioni di euro nell'anno finanziario 2017 e 26 milioni di euro nell'anno finanziario 2018. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fermo restando quanto previsto al punto 1.5 della medesima delibera.
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| Allegato 1 Tabella 1. Percentuali da applicare all'importo complessivo degli interventi per la determinazione del valore di riferimento per il computo del finanziamento della progettazione. Importo complessivo dell'intervento Percentuali di in euro applicazione Fino a 250.000,00 9,40% sull'eccedenza fino a 500.000,00 8,00% sull'eccedenza fino a 1.000.000,00 7,00% sull'eccedenza fino a 5.000.000,00 4,40% sull'eccedenza fino a 10.000.000,00 3,60% sull'eccedenza fino a 20.000.000,00 3,10% sull'eccedenza fino a 40.000.000,00 2,70% sull'eccedenza 2,40% Per ciascuna tipologia d'intervento l'importo del finanziamento per la progettazione e' quindi calcolato moltiplicando il valore di riferimento, desunto applicando le percentuali della tabella 1, per i seguenti coefficienti: Interventi di difesa idraulica 1 Interventi di difesa costiera 1,35 Frane e interventi di difesa dalle valanghe 2,10 Tabella 2. Incidenza dei livelli progettuali in percentuale dell'importo totale del finanziamento della progettazione. Progetto di fattibilita' tecnica ed economica comprese indagini e relative elaborazioni 26% Progetto definitivo 47% Progetto esecutivo 27%
NOTA SUL CALCOLO DELL'ENTITA' DEL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE (articolo 5, comma 1, e Allegato 1)
Il finanziamento deve coprire i corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento delle attivita' di progettazione e di indagine necessarie per redigere il progetto esecutivo.
Per ciascuna tipologia di intervento (difesa idraulica, difesa costiera, frane e valanghe) sono stati redatti i quadri economici relativi a importi dei lavori a base d'asta variabili tra 500.000,00 e 40.000.000,00 euro, calcolando l'entita' delle somme a disposizione della stazione appaltante e tra esse gli oneri per le indagini e la progettazione, applicando per quest'ultima i criteri dettati dal decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria".
Ottenuta per ciascuno degli importi dei lavori presi in considerazione la stima del costo totale dell'intervento, e' stato possibile definire per ciascuna tipologia di intervento la legge che lega l'importo della progettazione, indagini comprese, al costo totale dell'intervento (entrambi comprensivi di Iva). Elaborando tali leggi si e' formulata la "tariffa" media riportata nell'Allegato 1.
Poiche' per ciascuna regione il fondo progettazioni e' gestito nel suo complesso, si possono prevedere compensazioni tra i diversi corrispettivi da porre a base di gara, che facendo riferimento a valori medi possono risultare di volta in volta approssimati per eccesso o per difetto.
E' stato previsto l'aggiornamento delle tabelle dell'Allegato 1 tramite decreto ministeriale, in vista dell'emanazione di nuove tariffe prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ferma restando la validita' di quelle adottate ai sensi dell'articolo 216, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Tabelle A e B
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Soggetti beneficiari e finalita' dei finanziamenti
1. Sono beneficiari delle risorse del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» i Presidenti delle regioni, in qualita' di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 2. Il finanziamento del fondo e' finalizzato alla redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l'elaborazione, anche non esplicita, dei livelli di progettazione inferiori. 3. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione gia' conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 2. 4. L'ammissione al finanziamento avviene nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1.
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| Art. 3 Modalita' di accesso al Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico
1. Le risorse del Fondo sono allocate su base regionale attraverso graduatorie di progettazione di interventi (una graduatoria per regione) sino alla concorrenza delle somme attribuite a ciascuna regione sulla base dei criteri di riparto stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. In via prioritaria sono finanziate le progettazioni degli interventi inseriti nelle tabelle C e D del «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, ivi compresi gli incarichi di progettazione gia' conferiti a far data dal 15 settembre 2015. 3. Gli ulteriori interventi per i quali il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» finanzia la progettazione sono selezionati tra quelli inseriti nel data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo), a cura delle regioni e province autonome o dei soggetti dalle stesse accreditati. 4. Presupposto per l'ammissibilita' al finanziamento e' l'inserimento nel data-base di cui al comma 3 di uno Studio preliminare, consistente nella seguente documentazione minima: a. una relazione, accompagnata da adeguata documentazione grafica, che illustri in modo esauriente l'ubicazione e la natura del dissesto su cui si intende intervenire e i suoi effetti, gli obiettivi, i requisiti, le modalita' e il costo dell'intervento, gli elementi essenziali della valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale, della compatibilita' paesaggistica e dei vincoli archeologici dell'intervento; b. la stima sommaria dei lavori da eseguire; c. il quadro economico preliminare; d. il cronoprogramma orientativo di tutte le attivita', a partire dalla progettazione, fino al collaudo o certificato di regolare esecuzione. 5. Qualora sia disponibile un progetto di livello inferiore all'esecutivo, presupposto per l'ammissibilita' al finanziamento dei livelli successivi e' l'inserimento nel data-base di cui al precedente comma 3 di tutti i documenti progettuali previsti dal decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il livello progettuale gia' disponibile.
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| Art. 4
Verifica di ammissibilita' e criteri di valutazione
1. Ai fini dell'ammissibilita' al finanziamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», gli interventi di cui all'art. 3 devono essere selezionati secondo le procedure previste dall'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 relativo alla «Individuazione dei criteri e delle modalita' per stabilire le priorita' di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico», limitatamente alla fase 1 «accertamento dell'ammissibilita' del finanziamento» e alla fase 2 «classificazione delle richieste ammissibili», aggiornata secondo le disposizioni del citato decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. La fase 1 e' applicata con le modalita' e i criteri descritti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, la cui sequenza dell'accertamento e' riportata nella tabella A allegata al presente provvedimento. In particolare, gli interventi devono acquisire il parere positivo di coerenza con la pianificazione di bacino, comprensivo di eventuali prescrizioni e/o osservazioni utili per la successiva fase di progettazione, rilasciato dalle autorita' di bacino distrettuali o dalle autorita' di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale. Tale parere dovra' tenere conto anche di eventuali eventi recenti non ancora inseriti nella pianificazione di bacino. Gli interventi, se relativi alla gestione del rischio alluvionale, devono essere inoltre individuati fra le misure di protezione dei piani di gestione del rischio alluvioni o devono essere relativi a eventi alluvionali recenti non ancora inseriti nel piano di gestione. 3. La fase 2 e' applicata secondo le modalita' e i criteri descritti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015. In particolare, ai fini della formazione degli elenchi su base regionale degli interventi, sono applicati i criteri individuati nella tabella B allegata al presente provvedimento. 4. Le risorse sono prioritariamente destinate alla progettazione degli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tali progetti, se presenti, deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse destinate alla regione, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 5. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico non possono prevedere opere accessorie, come definite al punto 4.1.1. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, di entita' superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.
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| Art. 5
Entita' del finanziamento
1. Il finanziamento concesso per la redazione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 2, comma 2, e' determinato, in relazione alla tipologia dell'intervento, in base alle percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto, applicate all'importo complessivo dell'intervento costituito dalla somma dell'importo dei lavori e degli oneri della sicurezza e delle somme a disposizione della stazione appaltante. 2. Qualora il finanziamento sia necessario per redigere il progetto esecutivo a partire da un progetto di livello inferiore gia' disponibile, l'entita' del finanziamento e' commisurata ai livelli di progettazione mancanti in base alle aliquote indicate nell'Allegato 1 di cui al precedente comma. 3. Le tabelle dell'Allegato 1 di cui al precedente comma 1 sono aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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| Art. 6
Erogazione del finanziamento
1. Gli elenchi di cui al precedente art. 4, articolati su base regionale, sono approvati con decreto del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi accorda il finanziamento al presidente della regione nella qualita' di commissario di governo e dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilita' speciale del citato commissario. 2. Il trasferimento del finanziamento, assegnato al programma di ciascuna regione alla contabilita' speciale intestata al commissario di governo, ha luogo per quote con le seguenti modalita': a) la prima quota pari al 26% e' trasferita all'atto dell'assegnazione del finanziamento, come indicato al primo comma del presente articolo. b) la seconda quota pari al 47% e' trasferita dopo il completo inserimento dei dati dei singoli interventi nel Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e una volta ottenuta la certificazione della spesa sostenuta nel medesimo sistema di monitoraggio pari al 75% del valore della prima quota c) l'ultima quota, pari al saldo della spesa sostenuta e comunque non superiore al 27% del valore complessivo del finanziamento, e' trasferita previa certificazione della spesa sostenuta nel sistema di monitoraggio unitario sopra richiamato pari al 75% del valore della seconda quota. 3. Approvato il progetto, da porre a base di gara, il commissario di governo ne da' comunicazione alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Struttura di missione, e contestualmente provvede all'aggiornamento del data-base on line ReNDiS e del sistema di monitoraggio unitario.
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| Art. 7
Monitoraggio degli interventi
1. Allo scopo di assicurare un efficiente utilizzo delle risorse e garantire la tempestivita' dell'azione volta alla progettazione degli interventi, e' utilizzato il Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. La trasmissione dei dati e' effettuata attraverso il sistema SGP (Sistema Gestione Progetti); le informazioni cosi' acquisite sono rese disponibili al sistema ReNDiS attraverso un adeguato protocollo di colloquio telematico. 2. Il commissario di governo e' responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio. 3. In attesa dell'avvio di apposito protocollo di colloquio telematico tra i sistemi di cui al comma 1 gli interventi sono monitorati anche per quanto riguarda lo sviluppo della fase progettuale attraverso il Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), nonche' tramite l'inserimento, a cura del commissario di governo, di tutti i dati nella piattaforma telematica ReNDiS.
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| Art. 8
Restituzione del finanziamento
1. Al momento del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento, la cui progettazione e' stata sostenuta dal Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto, le somme gia' assegnate per la progettazione medesima sono recuperate con una decurtazione di pari importo del finanziamento destinato all'attuazione dell'intervento e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il sottosegretario di Stato De Vincenti
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2174
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