Gazzetta n. 214 del 13 settembre 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179
Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;
Visti gli articoli 19 e 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 maggio 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima della lettera a), e' inserita la seguente: «0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;»;
b) dopo la lettera i-quinquies) e' inserita la seguente: «i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica;»;
c) dopo la lettera n-bis) e' inserita la seguente: «n-ter) domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea;»;
d) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»;
e) alla lettera s) le parole: «elettronica avanzata» sono sostituite dalla seguente: «qualificata» e le parole: «certificato qualificato e» sono soppresse;
f) dopo la lettera u-ter) e' inserita la seguente: «u-quater) identita' digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;»;
g) dopo la lettera bb) sono inserite le seguenti:
«cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita';
dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi;
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.»;
h) le lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), n), o), q), q-bis), r), t), u), u-ter), z) e bb) sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;
1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato.».


N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 87 della
Costituzione:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione:
"(omissis)
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
(omissis)
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
(omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 7
agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche":
«Art. 1. Carta della cittadinanza digitale
1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese,
anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, il diritto di
accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro
interesse in modalita' digitale, nonche' al fine di
garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla
persona, riducendo la necessita' dell'accesso fisico agli
uffici pubblici, il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o piu'
decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche
disponendone la delegificazione, il codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato
«CAD», nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuare strumenti per definire il livello minimo
di sicurezza, qualita', fruibilita', accessibilita' e
tempestivita' dei servizi on line delle amministrazioni
pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi
sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;
b) ridefinire e semplificare i procedimenti
amministrativi, in relazione alle esigenze di celerita',
certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei
cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata
sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione
del principio «innanzitutto digitale» (digital first),
nonche' l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna
amministrazione;
c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea, la disponibilita' di connettivita' a
banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet
presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro
funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche
attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere
ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della
strategia italiana per la banda ultralarga,
all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei
settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in
quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete
wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID),
presente in tutti i luoghi di particolare interesse
turistico, e prevedendo la possibilita' di estendere il
servizio anche ai non residenti in Italia, nonche'
prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli
uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti,
anche non residenti, attraverso un sistema di
autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso
gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle
amministrazioni pubbliche in formato aperto,
l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con
modalita' telematiche ai processi decisionali delle
istituzioni pubbliche, la piena disponibilita' dei sistemi
di pagamento elettronico nonche' la riduzione del divario
digitale sviluppando le competenze digitali di base;
d) ridefinire il Sistema pubblico di connettivita' al
fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa
tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al
Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la
resilienza dei sistemi;
e) definire i criteri di digitalizzazione del processo
di misurazione e valutazione della performance per
permettere un coordinamento a livello nazionale;
f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni
di legge in materia di strumenti di identificazione,
comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di
cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di
attuazione in materia di SPID, anche al fine di promuovere
l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei
privati al predetto SPID;
g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da
parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con
le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione
non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee
a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilita' di
adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di
un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in
modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita'
mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di
bilancio, di modalita' specifiche e peculiari, quali, tra
le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;
h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti
e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e
assicurare la conoscibilita' della normativa e degli
strumenti di sostegno della maternita' e della
genitorialita' corrispondenti al profilo dei richiedenti,
attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale collegato con i siti
delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al
momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del
figlio nato o adottato, secondo modalita' e procedure che
garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati;
i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e
collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di
conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei
processi di digitalizzazione favorendo l'uso di software
open source, tenendo comunque conto di una valutazione
tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonche'
obiettivi di risparmio energetico;
l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati
alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di
semplificare i processi decisionali;
m) semplificare le modalita' di adozione delle regole
tecniche e assicurare la neutralita' tecnologica delle
disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il
CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente principi
di carattere generale;
n) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale
di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione
della possibilita' di collocazione alle dirette dipendenze
dell'organo politico di vertice di un responsabile
individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di
fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze
tecnologiche e manageriali, per la transizione alla
modalita' operativa digitale e dei conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di
un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore
efficienza ed economicita';
o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle
disposizioni adottate a livello europeo, al fine di
garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e
sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, anche
contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e
coordinare le discipline speciali con i principi del CAD al
fine di garantirne la piena esplicazione;
p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari
per le transazioni elettroniche;
q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici
effettuati con qualsiasi modalita' di pagamento, ivi
incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito
telefonico, costituiscano il mezzo principale per i
pagamenti dovuti nei confronti della pubblica
amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica
utilita';
r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri della Commissione
parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.»
- il regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento
europeo e del consiglio del 23
Luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.
L 257/73 del 28.8.2014.
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante "Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203;
- il decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 2003, n. 174;
- la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
gennaio 2004, n. 13;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
"Codice dell'amministrazione digitale", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112;
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 368,
lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)":
«(omissis)
368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
(omissis)
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle
piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle
relative applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di
seguito denominata «Agenzia»;
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema
della ricerca ed il sistema produttivo attraverso
l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni
industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con
soggetti pubblici e privati che ne condividono le
finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con propri
decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita'
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo
statuto dell'Agenzia e' soggetto all'approvazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante
"Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24
della legge 18 giugno 2009, n. 69.":
« Art. 3 Funzioni
1. Al fine di conseguire le finalita' di cui
all'articolo 2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica
amministrazione centrale, di cui all'articolo 22, comma 1,
sulla base di un Piano triennale per la programmazione di
propri obiettivi ed attivita', aggiornato annualmente, nel
quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento
dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie
necessarie al fine. Il Piano triennale e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti
funzioni:
a) funzioni di consulenza e proposta. L'Ente fornisce
assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e
schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di
amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni
della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni
tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti
locali in materia di innovazione tecnologica e di
informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative
risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della
pianificazione triennale dell'ICT, iniziative finalizzate
alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT;
svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attivita'
di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni
pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche
prevedendo il ristoro dei costi sostenuti;
b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide
tecniche, nonche' di vigilanza e controllo sul rispetto di
norme. L'Ente fissa regole tecniche, standard e guide
tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali;
rende pareri su atti normativi nei casi previsti
dall'ordinamento; opera come autorita' di certificazione
della firma digitale ed e' preposto alla tenuta di elenchi
e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce
all'attuazione di iniziative volte all'attivita' di
informatizzazione della normativa statale vigente;
c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di
coordinamento. L'Ente formula pareri alle amministrazioni
sulla coerenza strategica e sulla congruita' economica e
tecnica degli interventi e dei contratti relativi
all'acquisizione di beni e servizi informatici e
telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora
l'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti;
svolge attivita' di monitoraggio dell'attuazione dei piani
di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove
richiesto, le attivita' delle singole amministrazioni e ne
verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza,
efficacia e qualita' dei sistemi informativi; effettua
valutazioni, preventive e successive, sull'impatto di
iniziative innovative nel settore dell'ICT;
d) funzioni di predisposizione, realizzazione e
gestione di interventi e progetti di innovazione. DigitPA
propone progetti in tema di amministrazione digitale;
realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti
terzi, specifici progetti in tema di amministrazione
digitale ad esso assegnati; effettua, anche in
partenariato, attivita' di studio, ricerca, sviluppo e
sperimentazione in materia di ICT, relazionando al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro
delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti
dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle
pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di
Connettivita' (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica
Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalita'
previste dall'ordinamento, compiti tecnico-operativi in
materia di formazione informatica del personale delle
pubbliche amministrazioni.
3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non
vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni centrali concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi
informativi automatizzati per quanto concerne la congruita'
tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di
procedura ristretta o di procedura aperta. Tali pareri sono
facoltativi per le centrali di committenza e per le
amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni
di beni e servizi. Il parere dell'Ente e' reso entro il
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
relativa richiesta. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici
attinenti a questioni di competenza dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e' trasmessa da DigitPA a detta Autorita'.
4. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22,
l'Ente svolge ogni altra funzione prevista da leggi e
regolamenti gia' attribuita al CNIPA, nell'ambito delle
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato.»
- Si riporta il testo dell' articolo 19 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante
"Misure urgenti per la crescita del Paese.":
«Art. 19 Istituzione dell'Agenzia per l'Italia
digitale
1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale,
sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato.
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di
trasparenza e di economicita' e persegue gli obiettivi di
efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e
partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto
non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.>>
-L'articolo 20 del citato d.l. n.83 del 2012, abrogato
dal presente decreto recava:
<<Art. 20 Funzioni>>
- il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A), di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.":
«8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134;
a) - b) (soppresse)
c) carta d'identita' elettronica: il documento
d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di
dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
su supporto informatico per consentire l'accesso per via
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni;
e) - f) - g) - h) - i) (soppresse)
i-bis) copia informatica di documento analogico: il
documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento analogico da cui e' tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di
documento analogico: il documento informatico avente
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico:
il documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento da cui e' tratto su supporto informatico con
diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento
informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo
stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento originario;
i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono,
direttamente o indirettamente, a una localita' o a un'area
geografica specifica;
l) - m) - n) (soppresse)
n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36;
n-ter) domicilio digitale: l'indirizzo di posta
elettronica certificata o altro servizio elettronico di
recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE)
23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di
seguito "Regolamento eIDAS", che consenta la prova del
momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che
sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito
dell'unione europea;
o)(soppressa)
p) documento informatico: il documento elettronico che
contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) - q-bis) - r)(soppresse)
s) firma digitale: un particolare tipo di firma
qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche,
una pubblica e una privata, correlate tra loro, che
consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente,
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici;
t) - u) (soppresse)
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il
soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti
informatici mediante la posta elettronica certificata;
u-ter) (soppressa)
u-quater) identita' digitale: la rappresentazione
informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi
attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme
dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le
modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di
comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta
consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire
ricevute opponibili ai terzi;
z) (soppressa)
aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita la
firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la
creazione della firma elettronica;
bb)(soppressa)
cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per
uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento
che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita';
dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema
informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di
interagire in maniera automatica con altri sistemi
informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione
di servizi;
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema
Pubblico di Connettivita' finalizzata, mediante l'utilizzo
di interfacce applicative, all'interazione tra i sistemi
informatici delle pubbliche amministrazioni, per garantire
l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei
procedimenti amministrativi.
1-bis) Ai fini del presente Codice, valgono le
definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS.
1-ter) Ove la legge consente l'utilizzo della posta
elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di
altro servizio elettronico qualificato di recapito
certificato.»

 
Art. 2

Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «modalita' piu' appropriate» sono inserite le seguenti: «e nel modo piu' adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' alle societa' a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le societa' quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015.»;
c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresi' al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.».


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali
assicurano la disponibilita', la gestione, l'accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilita'
dell'informazione in modalita' digitale e si organizzano ed
agiscono a tale fine utilizzando con le modalita' piu'
appropriate e nel modo piu' adeguato al soddisfacimento
degli interessi degli utenti le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente Codice si applicano
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117
della Costituzione, nonche' alle societa' a controllo
pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015 ,
escluse le societa' quotate come definite dallo stesso
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18
della legge n. 124 del 2015.
3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40,
43 e 44 del capo III, nonche' al capo IV, si applicano ai
privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti
l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita' delle
informazioni digitali si applicano anche ai gestori di
servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali e, in particolare, delle disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni
ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza
pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria
e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali.
Le disposizioni del presente Codice si applicano altresi'
al processo civile, penale, amministrativo, contabile e
tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia
diversamente disposto dalle disposizioni in materia di
processo telematico.».

 
Art. 3

Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.»;
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilita' per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonche' di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;
1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identita' digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64;
1-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identita' digitale di cui al comma 1-quinquies, nonche' di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis.».


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art.3 Diritto all'uso delle tecnologie
1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli
strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini
della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi
restando i diritti delle minoranze linguistiche
riconosciute.
1-bis) (abrogato)
1-ter) La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
1-quater) La gestione dei procedimenti amministrativi
e' attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in
modo da consentire, mediante strumenti informatici, la
possibilita' per il cittadino di verificare anche con mezzi
telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico
procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonche' di
individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del
procedimento.
1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il
diritto all'assegnazione di un'identita' digitale
attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati
in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle
condizioni di cui all'articolo 64.
1-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di
essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite
l'identita' digitale di cui al comma 1-quinquies, nonche'
di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche
amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un
domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo
3-bis."

 
Art. 4

Modifiche all'articolo 3-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Domicilio digitale delle persone fisiche»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.»;
c) al comma 2, le parole: «L'indirizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Il domicilio» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.»;
d) il comma 3 e' abrogato;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno e' messo a disposizione un domicilio digitale con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalita' con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.»;
f) al comma 4-bis, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2» e, dopo le parole: «firma elettronica» sono inserite le seguenti: «qualificata o»;
g) al comma 4-quater, le parole: «all'articolo 23-ter, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 2-bis,»;
h) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente:
«4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile puo' essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l'indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative a tali circostanze.».


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3-bis Domicilio digitale delle persone fisiche
1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche
amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino
indicare al comune di residenza un proprio domicilio
digitale.
2.Il domicilio di cui al comma 1 e' inserito
nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e
reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai
gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce
esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e
costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da
parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
3.(abrogato)
3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano
provveduto a indicarne uno e' messo a disposizione un
domicilio digitale con modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato
per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Con lo stesso decreto sono individuate altre modalita' con
le quali, per superare il divario digitale, i documenti
possono essere consegnati ai cittadini.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui
e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita'
di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le
amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di
pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente
tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni
altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti
pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di
differenti modalita' di comunicazione rientra tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ai
sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui ai
commi 1 e 2 le amministrazioni possono predisporre le
comunicazioni ai cittadini come documenti informatici
sottoscritti con firma digitale o firma elettronica
qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi,
ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o
raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di
tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita
a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n.
39.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano
a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione
e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione
vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino
contenga una dicitura che specifichi che il documento
informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato
predisposto e conservato presso l'amministrazione in
conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia
analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i
casi in cui il documento rappresenti, per propria natura,
una certificazione rilasciata dall'amministrazione da
utilizzarsi nei rapporti tra privati.
4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo
47 del Codice civile puo' essere eletto anche presso un
domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1.
Qualora l'indirizzo digitale indicato quale domicilio
speciale non rientri tra quelli indicati all'articolo 1,
comma 1-ter, colui che lo ha eletto non puo' opporre
eccezioni relative a tali circostanze.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»

 
Art. 5

Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilita' di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalita' di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.»;
d) i commi 3, 3-bis e 3-ter sono abrogati;
e) al comma 4 le parole: «, lettere a) e b)» sono soppresse.


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono
obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al
comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette
a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di
connettivita', una piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti
di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti
interessati all'operazione in tutta la gestione del
processo di pagamento.
2-bis. Ai sensi dell'articolo 71 e sentita la Banca
d'Italia, sono determinate le modalita' di attuazione del
comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e
informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di
pagamento di cui al medesimo comma.
3. - 3-bis. - 3-ter.(abrogati)
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»

 
Art. 6

Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: «Per le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, per le comunicazioni».


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata
1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 3-bis, per le comunicazioni di cui
all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi
della vigente normativa tecnica, le pubbliche
amministrazioni utilizzano la posta elettronica
certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo
il dichiarante e rappresenta espressa accettazione
dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte
delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei
provvedimenti che lo riguardano.
1-bis.La consultazione degli indirizzi di posta
elettronica certificata, di cui agliarticoli 16, comma 10,
e16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio
2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti
indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni e'
effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da
DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
2. - 2-bis. (abrogati)».

 
Art. 7

Modifiche all'articolo 6-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 6-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identita' digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.».
2. Dopo l'articolo 6-bis e' inserito il seguente:
«Art. 6-ter. (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi). - 1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6-bis Indice nazionale degli indirizzi PEC delle
imprese e dei professionisti
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze,
dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e
documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico
elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo
economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
registro delle imprese e gli ordini o collegi
professionali, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice
costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione con i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi
professionali gli attributi qualificati dell'identita'
digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui
all'articolo 64, comma 2-sexies.
3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche
amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai
gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i
cittadini tramite sito web e senza necessita' di
autenticazione. L'indice e' realizzato in formato aperto,
secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del
contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle
risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice
nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche
delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi
professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al
comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti
di propria competenza e sono previsti gli strumenti
telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per
il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi
indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.>>

 
Art. 8

Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7. (Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di qualita' anche in termini di fruibilita', accessibilita', usabilita' e tempestivita', stabiliti con le regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Gli standard e i livelli di qualita' sono periodicamente aggiornati dall'AgID tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un'apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia.
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualita', anche in termini di fruibilita', accessibilita' e tempestivita', del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalita' stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.».


 
Art. 9

Modifiche all'articolo 8
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' sostituito dal seguente: «Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.».
2. Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Connettivita' alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilita' di connettivita' alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID, carta d'identita' elettronica o carta nazionale dei servizi, ovvero che rispetti gli standard di sicurezza fissati dall'Agid.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettivita' a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalita' determinate dall'AgID.».


Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini
1. Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione
della cultura digitale tra i cittadini con particolare
riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al
fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica
giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche
amministrazioni con azioni specifiche e concrete,
avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il
servizio radiotelevisivo.»

 
Art. 10

Modifiche all'articolo 9
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,», e le parole: «sia individuali che collettivi» sono sostituite dalle seguenti: «e migliorare la qualita' dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare».


Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9. Partecipazione democratica elettronica
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
favoriscono l'uso delle tecnologie digitali e telematiche
per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini,
anche residenti all'estero, al processo democratico, per
facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e
migliorare la qualita' dei propri atti, anche attraverso
l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, di forme di
consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di
atto da adottare.»

 
Art. 11

Modifiche all'articolo 12
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «la garanzia dei diritti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformita' agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprieta' dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.»;
d) i commi 4, 5 e 5-bis sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento ai nuovi sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.


Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12.Norme generali per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione
amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare
autonomamente la propria attivita' utilizzano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per la
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia,
economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e
partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e
di non discriminazione, nonche' per l'effettivo
riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di
cui al presente Codice in conformita' agli obiettivi
indicati nel Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma
2, lettera b).
1-bis.Gli organi di Governo nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico ed in particolare
nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1
dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del
piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni
per l'attuazione delle disposizioni del presente codice.
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed
attuazione delle disposizioni di cui al presente codice ai
sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le
eventuali responsabilita' penali, civili e contabili
previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle
disposizioni del presente decreto e' comunque rilevante ai
fini della misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale dei dirigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei
rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con
i privati, le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, garantendo l'interoperabilita' dei sistemi e
l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse
amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di
interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi
comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le
loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il
canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della
specificita' di ciascun erogatore di servizi.
3-bis I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
incentivano l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi
elettronici personali o, se di proprieta' dei predetti
soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la
prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di
sicurezza nell'utilizzo.
4. - 5. - 5-bis.(abrogati)».

 
Art. 12

Modifiche all'articolo 13
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresi' volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalita' operativa digitale.».


Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti
pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione
dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle
risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano
anche politiche di formazione del personale finalizzate
alla conoscenza e all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonche' dei temi
relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1
sono altresi' volte allo sviluppo delle competenze
tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei
dirigenti, per la transizione alla modalita' operativa
digitale.»

 
Art. 13

Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'AgID assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalita' di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.»;
b) al comma 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalita' di cui al comma 2»;
c) i commi 3 e 3-bis sono abrogati.
2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' inserito il seguente:
«14-bis. (Agenzia per l'Italia digitale). - 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e' preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonche' di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilita' e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;
b) programmazione e coordinamento delle attivita' delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed e' approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attivita' svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalita' fissate dalla stessa Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonche' svolgendo attivita' di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunita' digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruita' tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere e' reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicita', ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonche' in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorita' nazionale anticorruzione e' trasmessa dall'AgID a detta Autorita';
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalita' per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualita' di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all'articolo 44-bis, nonche' sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia puo' irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravita' della violazione accertata e all'entita' del danno provocato all'utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti gia' attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonche' al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.».


Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14. Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie
locali
1. In attuazione del disposto dell'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato
disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando
anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e
dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle
amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali, in sede
di Conferenza unificata, promuovono intese e accordi e
adottano indirizzi utili per realizzare un processo di
digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e
condiviso.L'AgID assicura il coordinamento informatico
dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la
finalita' di progettare e monitorare l'evoluzione
strategica del sistema informativo della pubblica
amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e
standard che riducano i costi sostenuti dalle
amministrazioni e migliorino i servizi erogati.
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese
a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione
amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie
locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la
loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese,
secondo le modalita' di cui al comma 2.
3. - 3-bis. (abrogati)».

 
Art. 14

Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: «detta norme tecniche ai sensi dell'articolo 71 e» sono soppresse.


Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di innovazione e tecnologie
1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente
codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie,
nell'attivita' di coordinamento del processo di
digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei
programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati
dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo
dei sistemi informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee
strategiche, la pianificazione e le aree di intervento
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di
ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle
risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da
parte delle singole amministrazioni centrali;
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di
rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale,
con particolare attenzione per i progetti di carattere
intersettoriale;
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la
diffusione delle nuove tecnologie;
e) criteri in tema di pianificazione, progettazione,
realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi
informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni
centrali e delle loro interconnessioni, nonche' della loro
qualita' e relativi aspetti organizzativi e della loro
sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie
riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di
attuazione del presente codice. »

 
Art. 15

Modifiche all'articolo 17
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, alinea, e' sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:»;
b) al comma 1, lettera e), dopo la parola: «analisi» e' inserita la seguente: «periodica»;
c) al comma 1, lettera j), dopo le parole «firma digitale» sono inserite le seguenti: «o firma elettronica qualificata»;
d) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di vertice politico.»;
e) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Al difensore civico per il digitale chiunque puo' inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l'ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e 1-quater tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.».


Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono
l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
definite dal Governo, in coerenza con le regole tecniche di
cui all'articolo 71. A tale fine, ciascuno dei predetti
soggetti affida ad un unico ufficio dirigenziale generale,
fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la
transizione alla modalita' operativa digitale e i
conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da
assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale o firma elettronica qualificata e mandato
informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e
fruibilita'.
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. (
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione alla
modalita' digitale, direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando
il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma
tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico
per il digitale in possesso di adeguati requisiti di
terzieta', autonomia e imparzialita'. Al difensore civico
per il digitale chiunque puo' inviare segnalazioni e
reclami relativi a ogni presunta violazione del presente
Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione
e innovazione della pubblica amministrazione. Se tali
segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il
digitale invita l'ufficio responsabile della presunta
violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel
termine di trenta giorni. Il difensore segnala le
inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
al cittadino di riepilogo dei diritti di cittadinanza
digitali previsti dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui ai commi 1 e 1-quater tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.».

 
Art. 16

Modifiche all'articolo 18
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione.
2. La Conferenza e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in materia di innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente e uno designato dalle regioni, e dal Direttore generale dell'AgID.
3. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione telematica di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, i quali costituiscono la Consulta permanente dell'innovazione, che opera come sistema aperto di partecipazione.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Alla Consulta permanente dell'innovazione possono essere sottoposte proposte di norme e di atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.»;
c) i commi 4 e 5 sono abrogati.


Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 18. Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri la Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del
Consiglio o il Ministro delegato nell'elaborazione delle
linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e
digitalizzazione.
2. La Conferenza e' nominata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in
materia di innovazione e digitalizzazione, di cui uno con
funzione di Presidente e uno designato dalle regioni, e dal
Direttore generale dell'AgID.
3. La Conferenza opera anche attraverso la
consultazione telematica di rappresentanti di ministeri ed
enti pubblici e dei portatori di interessi, i quali
costituiscono la Consulta permanente dell'innovazione, che
opera come sistema aperto di partecipazione.
3-bis. Alla Consulta permanente dell'innovazione
possono essere sottoposte proposte di norme e di atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
4. - 5. (abrogati)
6. La Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i
partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il
trattamento economico di missione; dal presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.»

 
Art. 17

Modifiche all'articolo 20
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.»;
d) al comma 3 le parole: «temporale» e: «avanzata» sono soppresse.


Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
« Art. 20. Validita' ed efficacia probatoria dei
documenti informatici
1. (abrogato)
1-bis) L'idoneita' del documento informatico a
soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore
probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in
relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualita',
sicurezza, integrita' e immodificabilita'.
2. (abrogato)
3. Le regole tecniche per la formazione, per la
trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione dei documenti informatici,
nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e
verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono
stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla
validazione .
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate ai sensi
dell'articolo 71.»

 
Art. 18

Modifiche all'articolo 21
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «firma elettronica,» sono inserite le seguenti parole: «soddisfa il requisito della forma scritta e»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresi' l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.»;
c) al comma 2-bis, le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso di sottoscrizione autenticata» e le parole: «soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.» sono sostituite dalle seguenti: «redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.»;
d) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.»;
e) i commi 3 e 4 sono abrogati.


Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica
1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma
elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e
sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio,
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel
rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20,
comma 3, ha altresi' l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma
elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile
al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano
ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e
dei documenti in via telematica secondo la normativa anche
regolamentare in materia di processo telematico.
2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le
scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma,
numeri da 1) a 12), del codice civile, redatte su se fatte
con documento informatico sono sottoscritte, a pena di
nullita', con firma elettronica qualificata o con firma
digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13),
del codice civile redatti su documento informatico o
formati attraverso procedimenti informatici sono
sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico
redatto su documento informatico e' sottoscritto dal
pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata
o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i
testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza
del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o
digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente
e allegata agli atti.
3. - 4. (abrogati)
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie.»

 
Art. 19

Modifiche all'articolo 22
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il comma 6 e' abrogato.


Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
« Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici
1. I documenti informatici contenenti copia di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro
esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e'
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale non e' espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali
formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad
assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla
legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro
conformita' all'originale deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
documento informatico.
6. (abrogato)».

 
Art. 20

Modifiche all'articolo 23
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale e' possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilita'.».


Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
« Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici
1. Le copie su supporto analogico di documento
informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia
probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale in tutte le sue componenti e'
attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del
documento informatico, conformi alle vigenti regole
tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria
dell'originale se la loro conformita' non e' espressamente
disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di
conservazione dell'originale informatico.
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici
puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base
dei criteri definiti con le regole tecniche di cui
all'articolo 71, tramite il quale e' possibile accedere al
documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza
allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto
ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti
di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale
e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia
analogica con sottoscrizione autografa del medesimo
documento informatico. I programmi software eventualmente
necessari alla verifica sono di libera e gratuita
disponibilita'.»

 
Art. 21

Modifiche all'articolo 23-ter
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.»;
b) i commi 2 e 5 sono abrogati.


Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 23-ter del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
« Art. 23-ter Documenti amministrativi informatici
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con
strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di supporto,
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. (abrogato)
3. Le copie su supporto informatico di documenti
formati dalla pubblica amministrazione in origine su
supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il
medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli
originali da cui sono tratte, se la loro conformita'
all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione
di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in
tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del
documento e' soddisfatto con la conservazione della copia
su supporto informatico.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di
concerto con il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
5. (abrogato)
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono
essere fruibili indipendentemente dalla condizione di
disabilita' personale, applicando i criteri di
accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.»

 
Art. 22

Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole: «stabilite ai sensi dell'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 71»;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.».


Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
« Art. 24. Firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca
ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di
documenti cui e' apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4.Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo
71, la validita' del certificato stesso, nonche' gli
elementi identificativi del titolare e del certificatore e
gli eventuali limiti d'uso.
4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo
che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica e' basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal
regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.»

 
Art. 23

Modifiche all'articolo 25
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «tipo di firma» e' inserita la seguente: «elettronica»;
b) al comma 4 le parole: ", comma 5" sono soppresse.


Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
« Art. 25. Firma autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703
del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro
tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o
da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche
mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione
autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma avanzata
consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identita'
personale, della validita' dell'eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento
sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24,
comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo
di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo 23.»

 
Art. 24

Modifiche all'articolo 28
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Certificati di firma elettronica qualificata»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma elettronica qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si puo' indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.»;
d) al comma 3, alinea, le parole: «certificato qualificato» sono sostituite dalle seguenti: «certificato di firma elettronica qualificata» e dopo le parole «se pertinenti» sono aggiunte le seguenti: «e non eccedenti rispetto»;


Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
« Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata
1. (abrogato)
2. In aggiunta alle informazioni previste nel
Regolamento eIDAS, fatta salva la possibilita' di
utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma
elettronica qualificata puo' essere inserito il codice
fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non
risulti attribuito il codice fiscale, si puo' indicare il
codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese
di residenza o, in mancanza, un analogo codice
identificativo univoco, quale ad esempio un codice di
sicurezza sociale o un codice identificativo generale.
3. Il certificato di firma elettronica qualificata puo'
contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo
interessato, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo
scopo per il quale il certificato e' richiesto.
3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere
contenute in un separato certificato elettronico e possono
essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le
modalita' di attuazione del presente comma, anche in
riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini
professionali.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se
richiedente ai sensi del comma 3, comunicano
tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir
meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al
presente articolo.»

 
Art. 25

Modifiche all'articolo 29
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Qualificazione e accreditamento»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo 44-bis presentano all'AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformita' rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato dall'organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, del presente decreto e dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri:
a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto;
b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l'adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto.»;
e) al comma 4 la parola: «accreditamento» e' sostituita dalle seguenti: «qualificazione o di accreditamento»;
f) al comma 6 dopo la parola: «elenco» sono inserite le seguenti: «di fiducia»;
g) i commi 7 e 8 sono abrogati.


Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 29. Qualificazione e accreditamento

1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di
servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di
gestore di posta elettronica certificata, di gestore
dell'identita' digitale di cui all'articolo 64, di
conservatore di documenti informatici di cui all'articolo
44-bis presentano all'AgID domanda, rispettivamente, di
qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa
una relazione di valutazione della conformita' rilasciata
da un organismo di valutazione della conformita'
accreditato dall'organo designato ai sensi del Regolamento
CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 23
luglio 2009, n. 99.
2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni
previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis,
comma 3, del presente decreto e dall'articolo 14, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i
requisiti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da fissare in base ai seguenti
criteri:
a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione
entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in
proporzione al livello di servizio offerto;
b) per quanto riguarda le garanzie assicurative,
graduazione in modo da assicurarne l'adeguatezza in
proporzione al livello di servizio offerto.
4. La domanda di qualificazione o di accreditamento si
considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta
giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso
una sola volta entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' di DigitPA o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, DigitPA
dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco
di fiducia pubblico, tenuto da DigitPA stesso e
consultabile anche in via telematica, ai fini
dell'applicazione della disciplina in questione.
7. - 8. (abrogati)
9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa
fronte nell'ambito delle risorse di DigitPA, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.»

 
Art. 26

Modifiche all'articolo 30
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita' dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identita' digitale e di conservatori»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attivita', sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.»;
c) il comma 2 e' abrogato.


Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 30. Responsabilita' dei prestatori di servizi
fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica
certificata, dei gestori dell'identita' digitale e di
conservatori
1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i
gestori di posta elettronica certificata, i gestori
dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 e i soggetti
di cui all'articolo 44-bis che cagionano danno ad altri
nello svolgimento della loro attivita', sono tenuti al
risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.
2. (abrogato)
3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti
d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali puo'
essere usato il certificato stesso, purche' i limiti d'uso
o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e
siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo
quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo
71. Il certificatore non e' responsabile dei danni
derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda
i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del
valore limite.»

 
Art. 27

Modifiche all'articolo 32
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata»;
b) al comma 1, dopo le parole: «custodia del dispositivo di firma», sono inserite le seguenti: «o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto,»;
c) la parola: «certificatore» e' sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «prestatore di servizi di firma elettronica qualificata»;
d) al comma 3, alinea, la parola: «inoltre» e' sostituita dalla seguente: «comunque»;
e) al comma 3, lettera g), dopo le parole: «compromissione del dispositivo di firma», sono inserite le seguenti: «o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma,»;
f) al comma 5, le parole: «raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso,» sono sostituite dalle seguenti: «raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo,».


Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
« Art. 32. Obblighi del titolare e del prestatore di
servizi di firma elettronica qualificata
1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad
assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli
strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del
dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad
altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il
dispositivo di firma.
2. Il prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata e' tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.
3. Il prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata che rilascia, ai sensi dell'articolo 19,
certificati qualificati deve comunque:
a) provvedere con certezza alla identificazione della
persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato
elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su
richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli
relativi all'attivita' professionale o a cariche rivestite,
previa verifica della documentazione presentata dal
richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo
71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro,
sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti
tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle
limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del
servizio di certificazione;
f) (soppressa)
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca
e della sospensione del certificato elettronico in caso di
richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale
derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del
possesso o della compromissione del dispositivo di firma o
degli strumenti di autenticazione informatica per
l'utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento
dell'autorita', di acquisizione della conoscenza di cause
limitative della capacita' del titolare, di sospetti abusi
o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei
certificati elettronici sicuro e tempestivo nonche'
garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro
degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e
revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e
dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei
certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le
informazioni relative al certificato qualificato dal
momento della sua emissione almeno per venti anni anche al
fine di fornire prova della certificazione in eventuali
procedimenti giudiziari;
k) non copiare, ne' conservare, le chiavi private di
firma del soggetto cui il prestatore di servizi di firma
elettronica qualificata ha fornito il servizio di
certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte
le informazioni utili ai soggetti che richiedono il
servizio di certificazione, tra cui in particolare gli
esatti termini e condizioni relative all'uso del
certificato, compresa ogni limitazione dell'uso,
l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e
le procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie; dette informazioni, che possono essere
trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in
linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra
il richiedente il servizio ed il prestatore di servizi di
firma elettronica qualificata;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del
registro dei certificati con modalita' tali da garantire
che soltanto le persone autorizzate possano effettuare
inserimenti e modifiche, che l'autenticita' delle
informazioni sia verificabile, che i certificati siano
accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei
casi consentiti dal titolare del certificato e che
l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che
comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta,
elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi
accessibili a terzi che facciano affidamento sul
certificato;
m-bis) garantire il corretto funzionamento e la
continuita' del sistema e comunicare immediatamente a
DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che
determinano disservizio, sospensione o interruzione del
servizio stesso.
4. Il prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata e' responsabile dell'identificazione del
soggetto che richiede il certificato qualificato di firma
anche se tale attivita' e' delegata a terzi.
5. Il prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla
persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito
consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura
necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato,
fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non
possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza
l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.»

 
Art. 28

Modifiche all'articolo 32-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per i conservatori»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'AgID puo' irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identita' digitale e, limitatamente alle attivita' di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e o del presente Codice, sanzioni amministrative in relazione alla gravita' della violazione accertata e all'entita' del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 4.000,00 a un massimo di euro 40.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Nei casi di particolare gravita' l'AgID puo' disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell'AgID, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'AgID, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS o dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalita' per adempiere.»;
d) al comma 2, le parole: «nel sistema» sono sostituite dalle seguenti: «nei sistemi di posta elettronica certificata» e le parole: «il certificatore qualificato o» sono soppresse;
e) al comma 3 dopo le parole «commi 1» inserire le seguenti: «, 1-bis;»;
f) il comma 4 e' abrogato.


Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 32-bis del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 32-bis Sanzioni per i prestatori di servizi
fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica
certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per i
conservatori.

1. L'AgID puo' irrogare ai prestatori di servizi
fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica
certificata, ai gestori dell'identita' digitale e,
limitatamente alle attivita' di conservazione di firme,
sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui
all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del
Regolamento eIDAS e o del presente Codice, sanzioni
amministrative in relazione alla gravita' della violazione
accertata e all'entita' del danno provocato all'utenza, per
importi da un minimo di euro 4.000,00 a un massimo di euro
40.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del
maggior danno. Nei casi di particolare gravita' l'AgID puo'
disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei
soggetti qualificati. Le sanzioni vengono irrogate dal
Direttore generale dell'AgID, sentito il Comitato di
indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1-bis. L'AgID, prima di irrogare la sanzione
amministrativa di cui al comma 1, diffida i soggetti a
conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal
Regolamento eIDAS e o dal presente Codice, fissando un
termine e disciplinando le relative modalita' per
adempiere.
2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza
maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nei
sistemi di posta elettronica certificata che determini
l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o
intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a
DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
lettera m-bis), DigitPA diffida il gestore di posta
elettronica certificata a ripristinare la regolarita' del
servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se
l'interruzione del servizio ovvero la mancata o
intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un
biennio, successivamente alla prima diffida si applica la
sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2 puo' essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di
cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di
pubblicita' legale.
4. (abrogato).»

 
Art. 29

Modifiche all'articolo 34
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Norme particolari per le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 1, lettera a) la parola: «accreditarsi» e' sostituita dalla seguente: «qualificarsi» e l'ultimo periodo e' soppresso.
c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.


Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
« Art. 34. Norme particolari per le pubbliche
amministrazioni
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di
documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche
amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attivita' di
rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine
l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale
attivita' puo' essere svolta esclusivamente nei confronti
dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi,
pubblici o privati.
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati,
secondo la vigente normativa in materia di contratti
pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di
documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente
interna ciascuna amministrazione puo' adottare, nella
propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle
contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. - 4. - 5. (abrogati).»

 
Art. 30

Modifiche all'articolo 35
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «di una firma» e' inserita la seguente: «elettronica», dopo la parola «qualificata» sono inserite le seguenti: «o di un sigillo elettronico» e, infine, le parole: «dall'Allegato III della direttiva 1999/93/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Allegato II del regolamento eIDAS»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La conformita' di cui al comma 5 e' inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall'organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'AgID in conformita' alle linee guida di cui al comma 5.».


Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la
generazione della firma qualificata
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per
la generazione delle firme devono presentare requisiti di
sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma
sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare
dall'uso da parte di terzi.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i
dispositivi per la creazione di una firma elettronica
qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i
requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma
1 devono garantire l'integrita' dei documenti informatici a
cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono
essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della
firma, chiaramente e senza ambiguita', e si deve richiedere
conferma della volonta' di generare la firma secondo quanto
previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle
firme apposte con procedura automatica. La firma con
procedura automatica e' valida se apposta previo consenso
del titolare all'adozione della procedura medesima.
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati
di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema
nazionale di cui al comma 5.
5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei
dispositivi per la creazione di una firma elettronica
qualificata o di un sigillo elettronico prescritti
dall'Allegato II del Regolamento eIDAS e' accertata, in
Italia, dall'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica in base allo schema nazionale per la
valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega,
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con i Ministri delle comunicazioni, delle attivita'
produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione
dello schema nazionale non deve determinare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema
nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e la
certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei
ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e
prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione
della conformita' del sistema e degli strumenti di
autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di
firma e' effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in
conformita' ad apposite linee guida da questa emanate,
acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di
certificazione della sicurezza informatica.
6. La conformita' di cui al comma 5 e' inoltre
riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo
designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove
previsto dall'organismo di cui al periodo precedente, la
valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti
di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di
firma e' effettuata dall'AgID in conformita' alle linee
guida di cui al comma 5.»

 
Art. 31

Modifiche all'articolo 37
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il certificatore qualificato o accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «Il prestatore di servizi fiduciari qualificato»;
b) al comma 2, primo periodo, la parola: «certificatore» e' sostituita dalla seguente «prestatore» e, al secondo periodo, la parola: «certificatore» e' sostituita dalle seguenti: «prestatore di servizi fiduciari qualificato»;
c) al comma 3 la parola: «certificatore» e' sostituita dalla seguente: «prestatore»;
d) al comma 4 le parole «certificatore accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «prestatore di cui al comma 1»;
e) al comma 4-bis, le parole: «certificatore qualificato» sono sostituite dalle seguenti: «prestatore di cui al comma 1» e le parole: «un certificatore» sono sostituite dalle seguenti: «un prestatore di servizi fiduciari qualificato»;
f) dopo il comma 4-bis e' aggiunto, infine, il seguente:
«4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.».


Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 37. Cessazione dell'attivita'
1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che
intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni
prima della data di cessazione, darne avviso a DigitPA e
informare senza indugio i titolari dei certificati da lui
emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al
momento della cessazione saranno revocati.
2. Il prestatore di cui al comma 1 comunica
contestualmente la rilevazione della documentazione da
parte di altro prestatore o l'annullamento della stessa.
L'indicazione di un prestatore di servizi fiduciari
qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il prestatore di cui al comma 1 indica altro
depositario del registro dei certificati e della relativa
documentazione.
4. DigitPA rende nota la data di cessazione
dell'attivita' del prestatore di cui al comma 1 tramite
l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la
propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, un
prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e
non si impegni a garantire la conservazione e la
disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli
33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca
emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne
garantisce la conservazione e la disponibilita'.
4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1
non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo,
AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine
non superiore a trenta giorni. In caso di mancata
ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie
previste dal predetto articolo sono aumentate fino al
doppio.»

 
Art. 32

Modifiche all'articolo 40
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «propri documenti» sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri,»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.


Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 40. Formazione di documenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali
dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi,
elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo
le disposizioni di cui al presente codice e le regole
tecniche di cui all'articolo 71.
2. (abrogato)
3. - 4. (abrogati).»

 
Art. 33

Modifiche all'articolo 40-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: «47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter, 57-bis, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3,».


Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 40-bis del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 40-bis Protocollo informatico
1. Formano comunque oggetto di registrazione di
protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle
di posta elettronica di cui agli articoli 6-ter, comma 1,
47, commi 1 e 3, nonche' le istanze e le dichiarazioni di
cui all'articolo 65 in conformita' alle regole tecniche di
cui all'articolo 71.»

 
Art. 34

Modifiche all'articolo 41
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilita' e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.»;
b) al comma 2-bis le parole: «, di concerto con il Ministro della funzione pubblica» sono soppresse;
c) i commi 1-bis e 3 sono abrogati.


Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i
procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun
procedimento amministrativo di loro competenza, esse
forniscono gli opportuni servizi di interoperabilita' e
cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 12, comma 2.
1-bis. (abrogato)
2. La pubblica amministrazione titolare del
procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli
atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da
chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio
del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita'
per esercitare in via telematica i diritti di cui
all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato
garantendo la possibilita' di essere direttamente
consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni
coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione,
l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi
ai principi di una corretta gestione documentale ed alla
disciplina della formazione, gestione, conservazione e
trasmissione del documento informatico, ivi comprese le
regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema
pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri
dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa;
regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi
dell'articolo 71.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che
cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto
disposto dal comma 2-quater;
e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.
2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree
a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli
altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo
da garantire la corretta collocazione, la facile
reperibilita' e la collegabilita', in relazione al
contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e'
inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via
telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241
del 1990.
3. (abrogato).»

 
Art. 35

Modifiche all'articolo 43
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se il documento informatico e' conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso.».


Note all'art. 35:
- si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
« Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili,
la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e'
prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove
riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la
conservazione nel tempo sono effettuate in modo da
garantire la conformita' dei documenti agli originali, nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
1-bis. Se il documento informatico e' conservato per
legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e
delle imprese che possono in ogni momento richiedere
accesso al documento stesso.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le
scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o
documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto
fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo
a garantire la conformita' dei documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui e' prescritta la
conservazione per legge o regolamento, possono essere
archiviati per le esigenze correnti anche con modalita'
cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita'
digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 71.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle
pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.>>

 
Art. 36

Modifiche all'articolo 44
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il sistema di gestione informatica e conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura:
a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) la sicurezza e l'integrita' del sistema e dei dati e documenti presenti;
c) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
d) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
e) l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
f) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
g) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;
h) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato;
i) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;
j) il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.»;
c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il sistema di gestione e conservazione dei documenti informatici e' gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attivita' di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.»;
d) al comma 1-ter le parole: «dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonche' dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente articolo».


Note all'art. 36:
- si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 44 Requisiti per la gestione e conservazione dei
documenti informatici
1. Il sistema di gestione informatica e conservazione
dei documenti informatici della pubblica amministrazione
assicura:
a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato
il documento e dell'amministrazione o dell'area
organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo
50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
b) la sicurezza e l'integrita' del sistema e dei dati e
documenti presenti;
c) la corretta e puntuale registrazione di protocollo
dei documenti in entrata e in uscita;
d) la raccolta di informazioni sul collegamento
esistente tra ciascun documento ricevuto
dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
e) l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti
i documenti registrati;
f) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle
informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni
in materia di tutela dei dati personali;
g) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione
documentale di altre amministrazioni al fine di determinare
lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;
h) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito
del sistema di classificazione adottato;
i) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai
documenti e alle relative informazioni di registrazione
tramite un identificativo univoco;
j) il rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
1-bis. Il sistema di gestione e conservazione dei
documenti informatici e' gestito da un responsabile che
opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui
all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del
trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e
con il responsabile del sistema della conservazione dei
documenti informatici, nella definizione e gestione delle
attivita' di rispettiva competenza. Almeno una volta
all'anno il responsabile della gestione dei documenti
informatici provvede a trasmettere al sistema di
conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche
relative a procedimenti conclusi.
1-ter. Il responsabile della conservazione puo'
chiedere la conservazione dei documenti informatici o la
certificazione della conformita' del relativo processo di
conservazione a quanto stabilito nel presente articolo ad
altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee
garanzie organizzative e tecnologiche.»

 
Art. 37

Modifiche all'articolo 44-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 44-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71».


Note all'art. 37:
- si riporta il testo dell'articolo 44-bis del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 44-bis Conservatori accreditati
1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attivita'
di conservazione dei documenti informatici e di
certificazione dei relativi processi anche per conto di
terzi e intendono conseguire il riconoscimento del possesso
dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di
qualita' e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso
DigitPA secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.»

 
Art. 38

Modifiche all'articolo 47
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il documento puo' essere, altresi', reso disponibile previa comunicazione delle modalita' di accesso telematico allo stesso.».


Note all'art. 38:
- si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
« Art. 47 Trasmissione dei documenti tra le pubbliche
amministrazioni
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta
elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide
ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne
sia verificata la provenienza. Il documento puo' essere,
altresi', reso disponibile previa comunicazione delle
modalita' di accesso telematico alle stesso.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al
comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per
danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti
la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. E'
in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo
fax;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e
pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta
elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti
la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli
interessati in merito al grado di riservatezza degli
strumenti utilizzati.»

 
Art. 39

Modifiche all'articolo 48
del decreto legislativo n. 82 del 2005

2. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA» sono sostituite dalle seguenti: «con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71»;
b) al comma 3 le parole: «al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71».


Note all'art. 39:
- si riporta il testo dell'articolo 48 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 48 (Posta elettronica certificata)
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di
consegna avviene mediante la posta elettronica certificata
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni
tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai
sensi dell'articolo 71.
2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale,
salvo che la legge disponga diversamente, alla
notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono
opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi
alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.»

 
Art. 40

Modifiche all'articolo 50
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il comma 3 e' aggiunto, infine, il seguente:
«3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato.».


Note all'art. 40:
- si riporta il testo dell'articolo 50 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni)
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e
riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento,
da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai
privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei
dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in
materia di protezione dei dati personali ed il rispetto
della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque
salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni,
l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo
le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
cui al presente decreto.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non modifica la titolarita' del
dato.»

 
Art. 41

Modifiche all'articolo 51
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «le modalita' che garantiscono l'esattezza,» sono sostituite dalle seguenti: «le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione,» e le parole «dei dati,» sono sostituite dalle seguenti: «dei dati e la continuita' operativa»;
b) il comma 1-bis, alinea, e' sostituito dal seguente: «1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorita' competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito»:
c) la lettera a) del comma 1-bis e' sostituita dalla seguente:
«a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;»;
d) il comma 2-bis e' abrogato.


Note all'art. 41:
- si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 51 (Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle
infrastrutture delle pubbliche amministrazioni)
1. Con le regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71 sono individuate le soluzioni tecniche
idonee a garantire la protezione, l'esattezza, la
disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la
riservatezza dei dati e la continuita' operativa dei
sistemi e delle infrastrutture.
1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in
raccordo con le altre autorita' competenti in materia, il
Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio
cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza
cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale
ambito:
a) coordina, tramite il Computer Emergency Response
Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo
ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli
incidenti di sicurezza informatici;
b) promuove intese con le analoghe strutture
internazionali;
c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche
di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.
2. I documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni devono essere custoditi e controllati con
modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non
consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
2-bis. (abrogato)».

 
Art. 42

Modifiche all'articolo 52
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005 i commi 1 e 8 sono abrogati.


Note all'art. 42:
- si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati
delle pubbliche amministrazioni)
1. (abrogato)
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari
pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa
adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi
all'articolo 68, comma 3, del presente Codice, ad eccezione
dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali.
L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato
articolo 2, comma 1, lettera h), e' motivata ai sensi delle
linee guida nazionali di cui al comma 7.
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei
contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che
comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,
prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico
e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche,
di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di
dati e delle relative banche dati.
4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico
e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni
rientrano tra i parametri di valutazione della performance
dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V
del presente Codice.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia
trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li
approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in
cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonche'
azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici e un
rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione
in Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto
sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee
guida nazionali che individuano gli standard tecnici,
compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e
dei dati, le procedure e le modalita' di attuazione delle
disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo
di rendere il processo omogeneo a livello nazionale,
efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano
alle suddette linee guida.
8. (abrogato)
9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie
previste a legislazione vigente.»

 
Art. 43

Modifiche all'articolo 53
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Siti Internet delle pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» e' soppressa;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonche' delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono definite le modalita' per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.»;
d) i commi 2 e 3 sono abrogati.


Note all'art. 43:
- si riporta il testo dell'articolo 53 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 53 Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti
istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi
di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e
reperibilita', anche da parte delle persone disabili,
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita',
omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare resi
facilmente reperibili e consultabili i dati di cui
all'articolo 54.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati
definitivi, nonche' delle relative banche dati in loro
possesso e i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio
della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo di
tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in
Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71
sono definite le modalita' per la realizzazione e la
modifica dei siti delle amministrazioni.
2. - 3. (abrogati).»

 
Art. 44

Modifiche all'articolo 54
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.».


Note all'art. 44:
- si riporta il testo dell'articolo 54 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni)
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i
dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
successive modificazioni, recante il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.»

 
Art. 45

Modifiche all'articolo 59
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'AgID e' istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.»;
c) il comma 4 e' abrogato;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonche' per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.»;
e) i commi 6 e 7-bis sono abrogati.


Note all'art. 45:
- si riporta il testo dell'articolo 59 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 59 (Dati territoriali)
1. - 2. (abrogati)
3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse
generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a
livello nazionale, regionale e locale, presso l'AgID e'
istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali,
quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei
servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi
servizi, e punto di accesso nazionale ai fini
dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva
INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.
4. (abrogato)
5. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 71 sono
adottate, anche su proposta delle amministrazioni
competenti, le regole tecniche per la definizione e
l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei
dati territoriali di cui al comma 3 nonche' per la
formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo
dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni
stesse.
6. (abrogato)
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. (abrogato)».

 
Art. 46

Modifiche all'articolo 60
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «utilizzabile» a: «vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «La realizzazione» a: «di cui all'articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilita' e interoperabilita' e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71»;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) al comma 3-bis, alinea, le parole: «e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3» sono soppresse;
e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. L'AgID pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.».


Note all'art. 46:
- si riporta il testo dell'articolo 60 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale)
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale
l'insieme delle informazioni raccolte e gestite
digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per
tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' rilevante per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre
pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici,
nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e
possiedono i requisiti di cui al comma 2.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica
amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale
costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema
informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli
istituzionali e territoriali e che garantisce
l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali
sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di
sicurezza, accessibilita' e interoperabilita' e sono
realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 71 e secondo le vigenti regole del Sistema
statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. (abrogato)
3-bis. In sede di prima applicazione sono individuate
le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione
e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui
all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
3-ter. L'AgID pubblica sul proprio sito istituzionale
l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale
realizzate ai sensi del presente articolo.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
provvede con il fondo di finanziamento per i progetti
strategici del settore informatico di cui all'articolo 27,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.»

 
Art. 47

Modifiche all'articolo 61
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: «Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4,» sono soppresse.


Note all'art. 47:
- si riporta il testo dell'articolo 61 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 61 (Delocalizzazione dei registri informatici)
1. I pubblici registri immobiliari possono essere
formati e conservati su supporti informatici in conformita'
alle disposizioni del presente codice, secondo le regole
tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle
normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice
civile. In tal caso i predetti registri possono essere
conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale
competente.»

 
Art. 48

Modifiche all'articolo 62
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)» sono sostituite dalle seguenti: «l'ANPR»;
b) al comma 3 le parole: «dell'Anagrafe nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Anagrafe stessa»;
c) al comma 6, lettera a), la parola: «58» e' sostituita dalla seguente: «50».


Note all'art. 48:
- si riporta il testo dell'articolo 62 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR)
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno
l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi
dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle
anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana
residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento
degli italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta
ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita'
alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati
dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del
Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste
di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di
cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di
integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita'
dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento
delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco
ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione
di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento
dell'Anagrafe stessa, il comune puo' utilizzare i dati
anagrafici eventualmente conservati localmente,
costantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente
esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati
anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni inoltre
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi
diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e
agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai
dati contenuti nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che
viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine
necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai
tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da
parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le
altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei
certificati di cui all'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
compatibile con il sistema di trasmissione di cui al
decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010.»

 
Art. 49

Modifiche all'articolo 63
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «Le pubbliche amministrazioni centrali» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in conformita' alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.»;
d) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.


Note all'art. 49:
- si riporta il testo dell'articolo 63 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 63 (Organizzazione e finalita' dei servizi in
rete)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
individuano le modalita' di erogazione dei servizi in rete
in base a criteri di valutazione di efficacia, economicita'
ed utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza e
non discriminazione, tenendo comunque presenti le
dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in
situazioni di disagio.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla
migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in
particolare garantendo la completezza del procedimento, la
certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di
soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad
adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata,
continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita'
alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per
integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine
di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e
rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu'
amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
3-bis. - 3-ter. - 3-quater. - 3-quinquies. (abrogati).»

 
Art. 50

Modifiche all'articolo 64
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»;
b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.»;
d) al comma 2-sexies, lettera c), le parole: «, compresi gli strumenti di cui al comma 1» sono soppresse;
e) dopo il comma 2-sexies sono aggiunti i seguenti:
«2-septies. Un atto giuridico puo' essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volonta'. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.
2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies puo' avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi.».
2. Dopo l'articolo 64 e' inserito il seguente:
«Art. 64-bis. (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


Note all'art. 50:
- si riporta il testo dell'articolo 64 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 64 Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1. - 2. (abrogati)
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai
servizi in rete.
2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti
con il decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione
dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al
sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento
dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di
sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche
e organizzative da adottare anche al fine di garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di
accesso resi disponibili dai gestori dell'identita'
digitale nei riguardi di cittadini e imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies. Un atto giuridico puo' essere posto in
essere da un soggetto identificato mediante SPID,
nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti
fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire,
in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua
volonta'. Restano ferme le disposizioni concernenti il
deposito degli atti e dei documenti in via telematica
secondo la normativa anche regolamentare in materia di
processo telematico.
2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono
mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati
che richiedono identificazione informatica.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies puo'
avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la
carta nazionale dei servizi.»

 
Art. 51

Modifiche all'articolo 65
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: «accreditato» e' sostituita dalla seguente: «qualificato»;
b) al comma 1, lettera b), le parole da «l'autore» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;»;
c) al comma 1, la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
«c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita';»;
d) al comma 1, lettera c-bis, le parole «dall'autore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'istante o dal dichiarante»;
e) il comma 1-bis e' abrogato;
f) al comma 1-ter le parole: «, lettere a), c) e c-bis),» sono soppresse;
g) al comma 2 le parole: «inviate o compilate sul sito secondo le modalita' previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».


Note all'art. 51:
- si riporta il testo dell'articolo 65 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica)
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei
servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la
firma elettronica qualificata, il cui certificato e'
rilasciato da un certificatore qualificato;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri
strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei
limiti ivi previsti;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante mediante la propria casella di posta
elettronica certificata purche' le relative credenziali di
accesso siano state rilasciate previa identificazione del
titolare, anche per via telematica secondo modalita'
definite con regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore del
sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la
trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve
le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici
sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis. (abrogato)
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3. (abrogato)
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica sono valide se effettuate
secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82».»

 
Art. 52

(Modifiche all'articolo 66
del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, dopo le parole: «modalita' elettroniche» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71,»;
b) il comma 8-bis e' abrogato.


Note all'art. 52:
- si riporta il testo dell'articolo 66 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 66 (Carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi)
1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio
della carta d'identita' elettronica, e dell'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il
rilascio della carta d'identita' elettronica, sono definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio,
per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi
sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la
funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel
rispetto dei seguenti principi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi
provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le
pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio della
carta nazionale dei servizi e' a carico delle singole
amministrazioni che la emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale
connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono
possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in
rete devono consentirne l'accesso ai titolari della carta
nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di
emissione, che e' responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi puo' essere
utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il
rilascio della carta d'identita' elettronica, devono
contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il
rilascio della carta d'identita' elettronica, possono
contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di
dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al
comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare
e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al
cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della
normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la
firma elettronica.
5. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali
strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione
di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con le
regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identita'
elettronica, del documento di identita' elettronico e della
carta nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di
impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalita' di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
essere realizzate anche con modalita' elettroniche, nel
rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71, e
contenere le funzionalita' della carta nazionale dei
servizi per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
8-bis.(abrogato)».

 
Art. 53

Modifiche all'articolo 68
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: "dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "dall'AgID";
b) i commi 2, 2-bis e 4 sono abrogati.


Note all'art. 53:
- si riporta il testo dell'articolo 68 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni)
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di
economicita' e di efficienza, tutela degli investimenti,
riuso e neutralita' tecnologica, a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalita' cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a
licenza d'uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima
di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
effettuano una valutazione comparativa delle diverse
soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale
costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e
supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di
interfacce di tipo aperto nonche' di standard in grado di
assicurare l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di
sicurezza, conformita' alla normativa in materia di
protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto
conto della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma
1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a
soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica
amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente
aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita
l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'AgID.
2. - 2-bis. (abrogati)
3. Agli effetti del presente decreto legislativo si
intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati
reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei
dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza
che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per
finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai
sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.
36, e secondo le tariffe determinate con le modalita' di
cui al medesimo articolo.
4. (abrogato).»

 
Art. 54

(Modifiche all'articolo 69
del decreto legislativo n. 82 del 2005

L'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' sostituito dal seguente:
«Art. 69 (Riuso delle soluzioni e standard aperti). - 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto, ove possibile, che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da AgID.».


 
Art. 55

Modifiche all'articolo 70
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. AgID definisce i requisiti minimi affinche' i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresi' definite le modalita' di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.»;
b) il comma 2 e' abrogato.


Note all'art. 55:
- si riporta il testo dell'articolo 70 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 70 (Banca dati dei programmi informatici
riutilizzabili)
1. AgID definisce i requisiti minimi affinche' i
programmi informatici realizzati dalle pubbliche
amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre
pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli
moduli. Sono altresi' definite le modalita' di inserimento
nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
gestita da AgID.
2. (abrogato).»

 
Art. 56

Modifiche all'articolo 71
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l'attuazione del presente Codice.»;
b) il comma 2 e' abrogato.


Note all'art. 56:
- si riporta il testo dell'articolo 71 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Articolo 71 (Regole tecniche)
1. Con decreto del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta
dell'AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e
con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati
personali nelle materie di competenza, sono adottate le
regole tecniche per l'attuazione del presente Codice.
1-bis. (abrogato)
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2. (abrogato).»

 
Art. 57

Modifiche all'articolo 73
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «(SPC),» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilita' tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed e' aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.»;
c) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilita' dei sistemi;»;
d) al comma 3, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;»;
e) il comma 3-bis e' abrogato;
f) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Il SPC e' costituito da un insieme di elementi che comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilita';
c) catalogo di servizi e applicazioni.
3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilita'; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la piu' efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.».


Note all'art. 57:
- si riporta il testo dell'articolo 73 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 73 (Sistema pubblico di connettivita' (SPC)
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione, e nel rispetto
dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni
informative delle regioni e delle autonomie locali il
presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di
connettivita' e cooperazione (SPC) quale insieme di
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che
assicura l'interoperabilita' tra i sistemi informativi
delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento
informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni
centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi
dell'Unione europea ed e' aperto all'adesione da parte dei
gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.
2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza
delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia
del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei
seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a
garantire la federabilita' dei sistemi;
b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di
interoperabilita' e di supporto alla cooperazione
applicativa;
b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza
alle migliori pratiche internazionali;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
3-bis. (abrogato)
3-ter. Il SPC e' costituito da un insieme di elementi
che comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce
tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e
l'interoperabilita';
c) catalogo di servizi e applicazioni.
3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le
regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' e
cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento
rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle
linee guida europee in materia di interoperabilita';
l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche
amministrazioni e dei suoi utenti; la piu' efficace e
semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e
privati, il rispetto dei necessari livelli di sicurezza.»

 
Art. 58

Modifiche all'articolo 75
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
2. Chiunque puo' partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater.
3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilita' del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-quater.»;
b) il comma 3-bis e' abrogato.


Note all'art. 58:
- Si riporta il testo dell'articolo 75 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
« Art. 75 Partecipazione al Sistema pubblico di
connettivita'
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate
all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza
pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

2. Chiunque puo' partecipare al SPC nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater.

3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche
delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di
cooperazione e ogni altra informazione necessaria a
garantire l'interoperabilita' del SPC con ogni soluzione
informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre
amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi
dell'articolo 73, comma 3-quater.

3-bis. (abrogato).»

 
Art. 59

Modifiche all'articolo 76
del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: «tra le pubbliche amministrazioni» sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' inserito il seguente:
«Art. 76-bis (Costi del SPC). - 1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l'interoperabilita' sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi e' a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte del contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attivita' specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attivita' di centrale di committenza di cui all'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID.».


Note all'art. 59:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
« Art. 76 Scambio di documenti informatici nell'ambito
del Sistema pubblico di connettivita'
1. Gli scambi di documenti informatici nell'ambito del
SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e
nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di
sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni
effetto di legge.».

 
Art. 60

Incentivi e sanzioni.
Portale della performance

1. Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono disciplinati gli incentivi relativi all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005, il suo rilievo ai fini della valutazione dei risultati, nonche' la rilevanza, ai fini della responsabilita' dirigenziale, della violazione delle medesime disposizioni e del mancato o inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate.
2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto l'Agid stabilisce le modalita' per la realizzazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di una banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito del Portale della performance, gia' Portale della trasparenza, di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. A far data dall'effettiva costituzione della suddetta banca dati, gli obblighi di pubblicazione e comunicazione tra amministrazioni sono assolti con la trasmissione al Portale della performance, secondo le modalita' stabilite dall'AgID. Il decreto legislativo da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 124 del 2015 disciplina il rilievo della mancata trasmissione ai fini della responsabilita' dirigenziale.


Note all'art. 60:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata
legge 7 agosto 2015, n. 124:
« Art. 17. Riordino della disciplina del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche
1. I decreti legislativi per il riordino della
disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e connessi profili di
organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui
all'articolo 16:
a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di
meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare
l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno
avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni
pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli
organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di
un adeguato accesso dall'esterno;
b) previsione di prove concorsuali che privilegino
l'accertamento della capacita' dei candidati di utilizzare
e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni
teoriche, con possibilita' di svolgere unitariamente la
valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a
diversi concorsi;
c) svolgimento dei concorsi, per tutte le
amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o
aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti
territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate
partecipazione ed economicita' dello svolgimento della
procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di
valutazione uniformi, per assicurare omogeneita'
qualitativa e professionale in tutto il territorio
nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle
modalita' di espletamento degli stessi, in particolare con
la predisposizione di strumenti volti a garantire
l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo
svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicita'
sui temi di concorso e di forme di preselezione dei
componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il
reclutamento del personale degli enti locali a livello
provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali,
in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei
non vincitori; riduzione dei termini di validita' delle
graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di
approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al
presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e
425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei
limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme
transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano
state approvate e pubblicate entro la data di entrata in
vigore della presente legge;
d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea
per la partecipazione ai concorsi per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
e) previsione dell'accertamento della conoscenza della
lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di
partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile
dalle commissioni giudicatrici, secondo modalita' definite
dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17,
comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni;
g) introduzione di un sistema informativo nazionale,
finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di
parametri di riferimento in grado di orientare la
programmazione delle assunzioni anche in relazione agli
interventi di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e
di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle
assunzioni del personale appartenente alle categorie
protette;
h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai
fini dell'attuazione delle lettere g) e i) del presente
comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle
prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto
tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni
di misurazione e valutazione della performance e nelle
materie inerenti alla gestione del personale, previa
stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della
funzione di assistenza ai fini della contrattazione
integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione
integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e
potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa;
definizione dei termini e delle modalita' di svolgimento
della funzione di consulenza in materia di contrattazione
integrativa; definizione delle materie escluse dalla
contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del
merito e la parita' di trattamento tra categorie omogenee,
nonche' di accelerare le procedure negoziali;
i) rilevazione delle competenze dei lavoratori
pubblici;
l) riorganizzazione delle funzioni in materia di
accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per
malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire
l'effettivita' del controllo, con attribuzione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale della relativa
competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle
amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli
accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per la
quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
definizione delle modalita' d'impiego del personale medico
attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica e con la previsione del
prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma
10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e successive modificazioni;
m) definizione di obiettivi di contenimento delle
assunzioni, differenziati in base agli effettivi
fabbisogni;
n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente
di lavoro delle persone con disabilita' di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e
territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle
associazioni di categoria, con il compito di:
1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi
derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) prevedere interventi straordinari per l'adozione
degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro
previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione
annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla
Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nonche' al centro per
l'impiego territorialmente competente della comunicazione
relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non
coperti e di un programma relativo a tempi e modalita' di
copertura della quota di riserva prevista dalla normativa
vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di
assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con
individuazione di limitate e tassative fattispecie,
caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del
rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di
queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
p) previsione della facolta', per le amministrazioni
pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante
la riduzione su base volontaria e non revocabile
dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in
procinto di essere collocato a riposo, garantendo,
attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, la possibilita' di conseguire l'invarianza
della contribuzione previdenziale, consentendo nel
contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate
a seguito della conseguente minore spesa per retribuzioni,
l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto
della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali.
Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non
deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico
degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;
q) progressivo superamento della dotazione organica
come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di
spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita';
r) semplificazione delle norme in materia di
valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del
merito e di premialita'; razionalizzazione e integrazione
dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore
valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti
per la misurazione dei risultati raggiunti
dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli
dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione
indipendente del livello di efficienza e qualita' dei
servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
a standard di riferimento e confronti; riduzione degli
adempimenti in materia di programmazione anche attraverso
una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
coordinamento della disciplina in materia di valutazione e
controlli interni; previsione di forme di semplificazione
specifiche per i diversi settori della pubblica
amministrazione;
s) introduzione di norme in materia di responsabilita'
disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad
accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di
espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione
disciplinare;
t) rafforzamento del principio di separazione tra
indirizzo politico-amministrativo e gestione e del
conseguente regime di responsabilita' dei dirigenti,
attraverso l'esclusiva imputabilita' agli stessi della
responsabilita' amministrativo-contabile per l'attivita'
gestionale;
u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle
amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali e
concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;
v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano della
potesta' legislativa in materia di lavoro del proprio
personale dipendente, nel rispetto della disciplina
nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi di
coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento
alla normativa volta al contenimento del costo del
personale, nonche' dei rispettivi statuti speciali e delle
relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui
alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
z) al fine di garantire un'efficace integrazione in
ambiente di lavoro di persone con disabilita' ai sensi
della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina,
da parte delle amministrazioni pubbliche con piu' di 200
dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei
processi di inserimento, definendone i compiti con
particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento
ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo
di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni
pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali oltre che al centro per l'impiego
territorialmente competente, non solo della comunicazione
relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori
disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa
a tempi e modalita' di copertura della quota di riserva
prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli
normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche,
nonche' previsione di adeguate sanzioni per il mancato
invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di
avviamento numerico di lavoratori con disabilita' da parte
del centro per l'impiego territorialmente competente.
2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente
articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante
l'adozione di uno o piu' decreti legislativi secondo la
procedura di cui all'articolo 16, purche' i decreti siano
adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.
3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo
periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le
cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti
sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli
incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la
gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno,
non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione.»
- si riporta il testo dell'articolo 19, comma 9, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 recante
"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari":
«9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita'
nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di
prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in
materia di misurazione e valutazione della performance, di
cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui
all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto
legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti
sperimentali e al Portale della trasparenza, detto
trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra
il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita'
nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i
progetti che possono piu' opportunamente rimanere
nell'ambito della medesima Autorita' nazionale
anticorruzione.»
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 2009, n. 254.

 
Art. 61

Disposizioni di coordinamento

1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dall'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le regole tecniche vigenti nelle materie del Codice dell'amministrazione digitale restano efficaci fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, e' sospeso, salva la facolta' per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «presente decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «presente Codice»;
b) la parola: «DigitPA», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «AgID»;
c) la rubrica del Capo VIII e' sostituita dalla seguente: «Sistema pubblico di connettivita'» e la ripartizione in sezioni dello stesso Capo e' abrogata;
d) la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica» e le espressioni «chiunque» e «cittadini e imprese», ovunque ricorrano, si intendono come «soggetti giuridici».
3. All'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale sistema puo' essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identita' e alla prevenzione del furto di identita' in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.»;
b) al comma 5, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) i soggetti di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;».
4. All'articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero siano dotati di identita' digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005».
5. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al comma 4.».
6. All'articolo 4, comma 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; le parole «dell'articolo 83» e le parole «all'articolo 86» sono soppresse.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo non si applicano alle procedure e ai contratti i cui relativi bandi o avvisi di gara siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
8. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis) le parole «A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole da «secondo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS»;
b) al comma 2-bis) le parole da «secondo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS»;
c) i commi 2-ter) e 2-quater) sono abrogati.
9. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, nonche' la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001.


Note all'art. 61:
- Per il testo dell'articolo 71 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005 si veda la nota all'articolo 56.
- si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014,
recante "Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici nonche' di
formazione e conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22,
23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005":
«Art. 17. Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta
giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri
sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non
oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto. Fino al completamento di tale processo possono
essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso
tale termine si applicano le presenti regole tecniche.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.».
- per il testo dell'articolo 29 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda la nota
all'articolo 25.
- si riporta il testo dell'articolo 29 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nella formulazione
previgente all'entrata in vigore del presente decreto:
« Art. 29. Accreditamento
1. I certificatori che intendono conseguire il
riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu'
elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono di
essere accreditati presso DigitPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui
all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai
documenti indicati nel medesimo articolo il profilo
professionale del personale responsabile della generazione
dei dati per la creazione e per la verifica della firma,
della emissione dei certificati e della gestione del
registro dei certificati nonche' l'impegno al rispetto
delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a
quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
a) avere forma giuridica di societa' di capitali e un
capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini
dell'autorizzazione alla attivita' bancaria ai sensi
dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei
rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti
alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti
al controllo, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo
26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso
una sola volta entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' di DigitPA o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, DigitPA
dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco
pubblico, tenuto da DigitPA stesso e consultabile anche in
via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina
in questione.
7. Il certificatore accreditato puo' qualificarsi come
tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche
amministrazioni.
8. Il valore giuridico delle firme elettroniche
qualificate e delle firme digitali basate su certificati
qualificati rilasciati da certificatori accreditati in
altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e'
equiparato a quello previsto per le firme elettroniche
qualificate e per le firme digitali basate su certificati
qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi
del presente articolo.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa
fronte nell'ambito delle risorse di DigitPA, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.»
- Per i riferimenti al decreto legislativo n.82 del
2005 si vedano le note alle premesse.
- si riporta il testo dell'articolo 30-ter del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 30-ter Sistema di prevenzione
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel
settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati
o differiti, con specifico riferimento al furto di
identita'. Tale sistema puo' essere utilizzato anche per
svolgere funzioni di supporto al controllo delle identita'
e alla prevenzione del furto di identita' in settori
diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente
al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.
2. Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio
centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di
seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui
al comma 9 del presente articolo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione
dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita
convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte
salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad
altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, funzioni di competenza statale in materia di
monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione,
sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del
credito e dei servizi.
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i
seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
b-bis) i soggetti di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177;
c-bis) le imprese di assicurazione;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le
imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a
c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi, in base ad apposita
convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata, previo parere del gruppo di lavoro
di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui e'
consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di
verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella
documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
una dilazione o un differimento di pagamento, un
finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
servizio a pagamento differito. La verifica
dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di
fuori dei casi e delle finalita' previste per la
prevenzione del furto di identita'. Gli aderenti inviano
altresi', in forma scritta, una comunicazione riguardante
l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori
di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri
anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli
aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le
informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
elettronica o interattivi.
7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,
nell'ambito dello svolgimento della propria specifica
attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore
richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti
nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi
in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli
elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.
8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, e'
istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito,
telefonico e telematico, che consente di ricevere
segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita'.
9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un
gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso
e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di
prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo
e del furto di identita' a livello nazionale, nonche'
compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e
studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al
comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Il gruppo di lavoro e' composto da due
rappresentanti, di cui un titolare e un supplente,
designati rispettivamente da ciascuna delle autorita'
indicate: Ministero dell'economia e delle finanze,
Ministero dell'interno, Ministero della giustizia,
Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro e'
assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei
componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha
carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro
durano in carica un triennio. Per la partecipazione
all'attivita' del gruppo di lavoro non sono previsti
compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro
e' presieduto dal componente del gruppo designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in
ragione dei temi trattati, integra la composizione del
gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
categoria dei soggetti aderenti e degli operatori
commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di
ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della
relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai
risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta
entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare
dell'archivio, anche attraverso l'attivita' di studio ed
elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di
lavoro, svolge attivita' d'informazione e conoscenza sui
rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio
di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti
preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
- si riporta il testo dell'articolo 28, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificata dal
presente decreto:
<<Art. 28. Obblighi rafforzati
1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva
applicano misure rafforzate di adeguata verifica della
clientela in presenza di un rischio piu' elevato di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei
casi indicati ai commi 2, 4 e 5.
2. Quando il cliente non e' fisicamente presente, gli
enti e le persone soggetti al presente decreto adottano
misure specifiche e adeguate per compensare il rischio piu'
elevato applicando una o piu' fra le misure di seguito
indicate:
a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti,
dati o informazioni supplementari;
b) adottare misure supplementari per la verifica o la
certificazione dei documenti forniti o richiedere una
certificazione di conferma di un ente creditizio o
finanziario soggetto alla direttiva;
c) assicurarsi che il primo pagamento relativo
all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al
cliente presso un ente creditizio.
3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica
della clientela si considerano comunque assolti, anche
senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
a) qualora il cliente sia gia' identificato in
relazione a un rapporto in essere, purche' le informazioni
esistenti siano aggiornate;
b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa
continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o
attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto di
valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono
imputate al soggetto titolare del rapporto al quale
ineriscono;
c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre
informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da
scritture private autenticate o da certificati qualificati
utilizzati per la generazione di una firma digitale
associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero siano
dotati di identita' digitale di livello massimo di
sicurezza nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64
del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005;
d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre
informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della
rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, cosi'
come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 153.
4. In caso di conti di corrispondenza con enti
corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi
devono:
a) raccogliere sull'ente creditizio corrispondente
informazioni sufficienti per comprendere pienamente la
natura delle sue attivita' e per determinare, sulla base di
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, la sua reputazione e la qualita' della vigilanza
cui e' soggetto;
b) valutare la qualita' dei controlli in materia di
contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo
cui l'ente corrispondente e' soggetto;
c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una
funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di
corrispondenza;
d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con
l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi;
e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente
abbia verificato l'identita' dei clienti che hanno un
accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia
costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica
della clientela e che, su richiesta, possa fornire
all'intermediario finanziario controparte i dati del
cliente e del titolare effettivo ottenuti a seguito
dell'assolvimento di tali obblighi .
5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti
continuativi o le prestazioni professionali con persone
politicamente esposte residenti in un altro Stato
comunitario o in un Stato extracomunitario, gli enti e le
persone soggetti al presente decreto devono:
a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per
determinare se il cliente sia una persona politicamente
esposta;
b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una
funzione equivalente, prima di avviare un rapporto
continuativo con tali clienti;
c) adottare ogni misura adeguata per stabilire
l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto
continuativo o nell'operazione;
d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del
rapporto continuativo o della prestazione professionale.
6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o
mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con
una banca di comodo.
7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto
prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a
prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e
adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne
l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai
gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e
dall'OCSE, nonche' delle informazioni risultanti dai
rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo e delle difficolta' riscontrate nello scambio di
informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito
il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista
di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente
decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione
della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b)
c) ed f), si astengono dall'instaurare un rapporto
continuativo, eseguire operazioni o prestazioni
professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo
o alla prestazione professionale gia' in essere di cui
siano direttamente o indirettamente parte societa'
fiduciarie, trust, societa' anonime o controllate
attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi
individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure
si applicano anche nei confronti delle ulteriori entita'
giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi
sopra individuati di cui non e' possibile identificare il
titolare effettivo e verificarne l'identita'.
7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono
stabilite le modalita' applicative ed il termine degli
adempimenti di cui al comma 7-ter.>>
- si riporta il testo dell'articolo 33-septies del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 33-septies. Consolidamento e razionalizzazione
dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese
1. L'Agenzia per l'Italia digitale, con l'obiettivo di
razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento
delle infrastrutture digitali delle pubbliche
amministrazioni, avvalendosi dei principali soggetti
pubblici titolari di banche dati, effettua il censimento
dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED)
della pubblica amministrazione, come definiti al comma 2,
ed elabora le linee guida, basate sulle principali metriche
di efficienza internazionalmente riconosciute, finalizzate
alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione
dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovra' portare
alla diffusione di standard comuni di interoperabilita', a
crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di
rapidita' nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle
imprese.
2. Con il termine CED e' da intendere il sito che
ospita un impianto informatico atto alla erogazione di
servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete per
la connessione e apparati di memorizzazione di massa.
3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i
CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la
normativa in materia di tutela amministrativa delle
informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle
classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorita'
nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue
funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza
(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DE).
4. Entro il 30 settembre 2013 l'Agenzia per l'Italia
digitale trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri, dopo adeguata consultazione pubblica, i risultati
del censimento effettuato e le linee guida per la
razionalizzazione dell'infrastruttura digitale della
pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni
il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, adotta il piano triennale di razionalizzazione dei CED
delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1,
aggiornato annualmente.
4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma
4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di
sicurezza, di capacita' elaborativa e di risparmio
energetico dei CED, nonche' le modalita' di consolidamento
e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo
dei CED di imprese pubbliche e private nonche' di enti
locali o di soggetti partecipati da enti locali nel
rispetto della legislazione vigente in materia di contratti
pubblici.
4-ter. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza
uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione
dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e
delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di
interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al
comma 4.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio
dello Stato.»
- si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario, pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. e convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4 Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche
1-2.- 3.(abrogati)
3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato
ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414,
e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le
attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici
delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla
Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono
trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei
S.p.A., che, sulla base delle strategie di sviluppo per
l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle
finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai
fini del conseguimento degli obiettivi di controllo e
monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione
ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le
correlate attivita' di progettazione tecnica, sviluppo e
conduzione. Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula,
entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
del Ministero dell'economia e delle finanze, unitariamente
per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della
fiscalita', un apposito accordo quadro non normativo, in
cui, sulla base del modello relazionale definito dal
Ministero, che tenga conto delle specificita' organizzative
e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione
economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali, degli
obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di
operativita' della Sogei S.p.A., sono disciplinati i
servizi erogati e fissati relativi costi, regole e
meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro
di cui al periodo precedente le singole articolazioni
dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano
a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi
regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le
specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei
S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo,
quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il
Ministero e la Sogei S.p.A. Al fine di assicurare
l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
fornisce i necessari elementi informativi alle competenti
articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e
supportare le attivita' di supervisione, verifica e
monitoraggio della attivita' e della qualita' dei servizi
foniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
si coordina con le competenti articolazioni
dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nell'ambito
delle attivita' relative alla definizione del modello
relazionale, sono effettuate congiuntamente con i
Dipartimenti e le Agenzie le attivita' di ricognizione e
valutazione dei beni strumentali del Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' dei relativi
rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla
stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma.
Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra
il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei
S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche
di proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze
sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la
facolta' per le strutture ministeriali conferenti di
fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse.
All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di
scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip
S.p.A. le attivita' oggetto di trasferimento si intendono
riferite a Sogei S.p.A.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti
normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di
committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte
dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione.
La medesima societa' svolge, inoltre, le attivita' ad essa
affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero
dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di
apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti
nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle
attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di
centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e
servizi.
3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto
dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, Consip S.p.A. svolge altresi' le attivita' di
centrale di committenza relative alle Reti telematiche
delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di
connettivita' ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni ai sensi del decreto medesimo nonche' ai
contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A.
applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.
3-quinquies - 3-sexies (abrogati)
4. Fatta salva la facolta' di nomina di un
amministratore unico, i consigli di amministrazione delle
societa' controllate direttamente o indirettamente dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un
fatturato da prestazione di servizi a favore di
amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento
dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di
tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal
1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi
degli amministratori di tali societa', ivi compresa la
remunerazione di quelli investiti di particolari cariche,
non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente
sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di
onnicomprensivita' della retribuzione, qualora siano
nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della
partecipazione, o della societa' controllante in caso di
partecipazione indiretta o del titolare di poteri di
indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla
copertura assicurativa e al rimborso delle spese
documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al
precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i
relativi compensi all'amministrazione o alla societa' di
appartenenza.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da
specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facolta'
di nomina di un amministratore unico, i consigli di
amministrazione delle altre societa' a totale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere
composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. A
tali societa' si applica quanto previsto dal secondo e dal
terzo periodo del comma 4.
6. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2013 le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo
oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a
convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in
base a procedure previste dalla normativa nazionale in
conformita' con la disciplina comunitaria. Gli enti di
diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice
civile, che forniscono servizi a favore
dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze
pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo
scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta
formazione tecnologica e gli enti e le associazioni
operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei
beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della
formazione, le associazioni di promozione sociale di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' le associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti
territoriali e locali.
6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si
applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
relativo consiglio di amministrazione e' composto, oltre
che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della
funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti
di qualificata professionalita' nel settore della
formazione e dell'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione
non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio
stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.
L'associazione di cui al presente comma non puo' detenere
il controllo in societa' o in altri enti privati e le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono cedute
entro il 31 dicembre 2012.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e
del mercato e di assicurare la parita' degli operatori nel
territorio nazionale, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio
2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato
decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi
strumentali alla propria attivita' mediante le procedure
concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. E'
ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi
tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8
novembre 1991, n. 381. Sono altresi' ammesse le convenzioni
siglate con le organizzazioni non governative per le
acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di
attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
relativi regolamenti di attuazione.
8. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2014 l'affidamento
diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a capitale
interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti
dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la
gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in
essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31
dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in
via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia
pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni
sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381.
8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure
previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.
381.
9.-10.-11. (abrogati)
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul
rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di
violazione dei suddetti vincoli gli amministratori
esecutivi e i dirigenti responsabili della societa'
rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni
ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle societa' quotate ed alle loro controllate.
Le medesime disposizioni non si applicano alle societa' per
azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a
prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad
avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
114. Le disposizioni del presente articolo e le altre
disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di
societa' a totale o parziale partecipazione pubblica si
interpretano nel senso che, per quanto non diversamente
stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la
disciplina del codice civile in materia di societa' di
capitali.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' fatto divieto, a pena di nullita', di inserire
clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di
servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati,
intercorrenti tra societa' a totale partecipazione
pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e
regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia,
salvo che non si siano gia' costituiti i relativi collegi
arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e
negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra
le medesime parti.>>.
- si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, pubblicato nella Gazz.
Uff 26 aprile 2001, n. 96, S.O., come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21. Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n.
1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro
di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono
consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore
dell'indennita' di maternita' il certificato medico
indicante la data presunta del parto. La data indicata nel
certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di
previsione.
1-bis. Il certificato medico di gravidanza indicante la
data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente
per via telematica direttamente dal medico del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le
modalita' e utilizzando i servizi resi disponibili
dall'INPS.
2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta
giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di
parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve
essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla
competente struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo
le modalita' e utilizzando i servizi resi disponibili
dall'INPS.
2-ter. - 2-quater. (abrogati).»

 
Art. 62

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), e' adottato entro la stessa data.
2. Alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno inserisce d'ufficio nell'ANPR i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno nella predetta Anagrafe, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione.
3. L'AgID definisce i limiti e le modalita' di applicazione dell'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. I certificati qualificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del regolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 24 del presente decreto, fino alla loro scadenza.
5. Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformita', ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, e' considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'AgID.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui sono fatte salve le rispettive competenze e nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione, favoriscono il raccordo dell'azione di riordino istituzionale degli enti territoriali, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con le politiche digitali.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede all'adeguamento dello statuto dell'AgID alle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto.
8. Per il periodo di cui all'articolo 63, comma 1, le regole tecniche di cui all'articolo 71, nonche' le regole tecniche e le linee guida dell'AgID sono adottate sentito il Commissario di cui allo stesso articolo 63, il quale puo' avvalersi dell'AgID per l'elaborazione delle regole tecniche dallo stesso adottate.


Note all'art. 62:
- per il testo dell'articolo 3-bis del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005 si veda la nota all'articolo 4.
- per il testo dell'articolo 8-bis del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005 si veda la nota all'articolo 9.
- la direttiva 13 dicembre 1999, n. 1999/93/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 19 gennaio 2000, n.
L 13.
- per il testo dell'articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005 si veda la nota all'articolo 24.
- per il testo dell'articolo 29 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005 si veda la nota all'articolo 25.
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 aprile 2014, n. 81.

 
Art. 63

Nomina commissariale

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima attuazione del presente decreto, puo' nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Il Commissario svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, limitatamente all'attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua uno o piu' progetti di rilevanza strategica e di interesse nazionale, dei quali puo' affidare l'attuazione, ai sensi del comma 1, al Commissario eventualmente nominato ai sensi del comma 1, autorizzandolo ad avvalersi anche dei soggetti di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, il Commissario esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono tali adempimenti, ivi inclusa l'Agenzia per l'Italia digitale, nonche' il potere sostitutivo secondo le modalita' di cui al comma 4.
4. In caso di inadempienze gestionali o amministrative relative all'attuazione delle misure necessarie ai fini del comma 3, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti; decorso inutilmente tale termine, il Commissario, su autorizzazione resa con decreto del Presidente del Consiglio, previa comunicazione al Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.
5. Il Commissario, nell'ambito delle proprie competenze e limitatamente all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, puo' avvalersi della collaborazione di societa' a partecipazione pubblica operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, anche in relazione all'utilizzo delle relative risorse finalizzate allo scopo, e puo', inoltre, adottare nei confronti degli stessi soggetti e nei confronti delle pubbliche amministrazioni, regole tecniche e linee guida, nonche' richiedere dati, documenti e informazioni strumentali all'esercizio della propria attivita' e dei propri poteri.
6. Il Commissario rappresenta il Presidente del Consiglio nelle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica, agenda digitale europea e governance di Internet e partecipa, in ambito internazionale, agli incontri preparatori dei vertici istituzionali al fine di supportare il Presidente del Consiglio dei ministri nelle azioni strategiche in materia di innovazione tecnologica.
7. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi' definite la struttura di supporto e le modalita' operative, anche sul piano contabile, per la gestione dei progetti. Il Commissario operera' quale funzionario delegato in regime di contabilita' ordinaria, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, a valere per l'anno 2016 sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Il Commissario straordinario riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sullo svolgimento della propria attivita'.
9. Per l'espletamento dell'incarico attribuito, al Commissario straordinario non e' dovuto alcun compenso.


Note all'art. 63:
- il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, recante "Regolamento recante semplificazione
e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136.

 
Art. 64

Abrogazioni

1. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono abrogati i seguenti articoli:
a) 4;
b) 10;
c) 11;
d) 19;
e) 26;
f) 27;
g) 31;
h) 50-bis;
i) 55;
j) 57-bis;
k) 58;
l) 67;
m) 72;
n) 74;
o) 77;
p) 78;
q) 79;
r) 80;
s) 81;
t) 82;
u) 83;
z) 84;
aa) 85;
bb) 86;
cc) 87;
dd) 88;
ee) 89;
ff) 92.
2. Al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, gli articoli 1, 2, 3, comma 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 sono abrogati.
3. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, i commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 47 sono abrogati.
4. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 20 e' abrogato;
b) all'articolo 21, comma 4, le parole: «e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana» sono sostituite dalle seguenti: «e dai rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di previsione per ciascun ministero in materia di informatica e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegate alla legge annuale di stabilita', non sia inferiore al trenta per cento della previsione annuale complessiva per le Amministrazioni centrali, affinche' siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della spesa corrente di previsione suindicata».
5. All'articolo 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 1:
1.1. le parole: «, sentito il comitato tecnico di cui al comma 2» sono soppresse;
1.2. le lettere a) e b) sono soppresse;
1.3. alla lettera c) le parole: «e procedurali nonche' di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita' intelligenti» sono soppresse;
2) al comma 8, le parole: «delle iniziative del PNCI di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite da «degli obiettivi di cui al comma 1»;
3) al comma 9, le parole: «, sentito il Comitato di cui al comma 2,» sono soppresse;
4) i commi 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, e 19 sono abrogati.
6. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-bis e' abrogato.


Note all'art. 64:
- gli articoli 4, 10, 11, 19, 26, 27, 31, 50-bis, 55,
57-bis, 58, 67, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 92 del citato decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo
informatico>>
<<Art. 10. Sportello unico per le attivita' produttive
>>
<<Art. 11. Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese>>
<<Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di
pubblico impiego>>
<<Art. 26. Certificatori>>
<<Art. 27. Certificatori qualificati >>
<<Art. 31. Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e
dei gestori di posta elettronica certificata>>
<<Art. 50-bis Continuita' operativa >>
<<Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del
Governo>>
<<Art. 57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni>>
<<Art. 58. Modalita' della fruibilita' del dato >>
<<Art. 67. Modalita' di sviluppo ed acquisizione >>
<<Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblico di
connettivita>>
<<Art. 74. Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni >>
<<Art. 77. Finalita' del Sistema pubblico di
connettivita' >>
<<Art. 78. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel
Sistema pubblico di connettivita' >>
<<Art. 79. Commissione di coordinamento del Sistema
pubblico di connettivita' >>
<<Art. 80. Composizione della Commissione di
coordinamento del sistema pubblico di connettivita>>
<<Art. 81. Ruolo di DigitPA >>
<<Art. 82. Fornitori del Sistema pubblico di
connettivita' >>
<<Art. 83 Contratti quadro >>
<<Art. 84. Migrazione della Rete unitaria della
pubblica amministrazione >>
<<Art. 85. Collegamenti operanti per il tramite della
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni >>
<<Art. 86. Compiti e oneri di DigitPA >>
<<Art. 87. Regolamenti >>
<<Art. 88. Norme transitorie per la firma digitale >>
<<Art. 89. Aggiornamenti >>
<<Art. 92. Entrata in vigore del codice >>
- si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, pubblicato
nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1993, n. 42, come modificato
dal presente decreto:
<<3. 1. (abrogato)
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni
l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la
trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante
sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di
atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono
essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del
responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o
emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli
atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa,
la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del
nominativo del soggetto responsabile .>>
- si riporta il testo dell'articolo 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", come
modificato dal presente decreto:
<<Art. 47 Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale
europea, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il
Governo persegue l'obiettivo prioritario della
modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione,
cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di
connettivita' a larga banda, a incentivare cittadini e
imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la
crescita di capacita' industriali adeguate a sostenere lo
sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia
per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate
possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente
in materia di contratti pubblici e mediante procedure di
evidenza pubblica, convenzioni con societa' concessionarie
di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio
nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate
erogattrici di servizi su scala nazionale e di computer
emergency response team. Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. - 2-bis. - 2-ter. (abrogati)
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure
definite dal quadro normativo europeo in materia di
comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento
nazionale dal codice di cui al decreto legislativo
1°(gradi) agosto 2003, n. 259, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni puo' considerare di adottare le misure
volte a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi
relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai
servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di
accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente
il costo della prestazione dell'affitto della linea e il
costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di
attivazione della linea stessa e il servizio di
manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti,
acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in
regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le
modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando,
comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.>>
- per i riferimenti all'articolo 20 del citato
decreto-legge n.83 del 2012 si vedano le note alle
premesse.
- si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dal
presente decreto:
<<Art. 21 Organi e statuto
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il
Ministro delegato, nomina il direttore generale
dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza
pubblica, tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione
tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di
elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
(108)
3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante
dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Resta in
carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento
della funzione pubblica e' approvato lo statuto
dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore
generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il
presente decreto. Lo statuto prevede che il Comitato di
indirizzo sia composto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico, da un
rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti
designati dalla Conferenza unificata e dai rappresentanti
delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di
previsione per ciascun ministero in materia di informatica
e digitalizzazione , assegnata dalle tabelle allegate alla
legge annuale di stabilita', non sia inferiore al trenta
per cento della previsione annuale complessiva per le
Amministrazioni centrali, affinche' siano rappresentate
sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della
spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti del
Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni,
emolumenti o indennita' comunque definiti ne' rimborsi di
spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con lo statuto sono altresi' disciplinate le
modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di
funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di
nomina del Collegio dei revisori dei conti.>>
- si riporta il testo dell'articolo 20, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 20 Comunita' intelligenti
1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie
e obiettivi, coordina il processo di attuazione e
predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il
progresso delle comunita' intelligenti. A tal fine
l'Agenzia:
a) - b) (soppresse)
c) emana le linee guida recanti definizione di standard
tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei
servizi e dei dati delle comunita' intelligenti;
d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle
comunita' intelligenti di cui al comma 9 del presente
articolo.
2. - 3. (abrogati)
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)
8. Al fine di assicurare la rapida e capillare
diffusione sul territorio di modelli e soluzioni ad alta
replicabilita', l'integrazione con le caratteristiche
tecniche ed amministrative dei sistemi regionali e comunali
e l'adattamento ai diversi contesti territoriali, l'agenzia
opera in collaborazione con le regioni, le provincie
autonome di Trento e di Bolzano, le provincie e i comuni
per la programmazione e l'attuazione degli obiettivi di cui
al comma 1.
9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per
l'Italia digitale istituisce, definendone le modalita' per
la gestione, la piattaforma nazionale delle comunita'
intelligenti e le relative componenti, che includono:
a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle
applicazioni;
b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;
b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali ed
ambientali di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
c) il sistema di monitoraggio.
10.- 11. - 12. - 13. - 14. (abrogati)
15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita'
di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
16. - 17. (abrogati)
18. (abrogato)
19. (abrogato)
20. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi previsti dall'articolo 19 e dal presente
articolo, all'incarico di Direttore generale di cui
all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
20-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «anche di tipo
aperto,» sono inserite le seguenti: «anche sulla base degli
studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione,»;
b) alla lettera f), le parole: «anche mediante intese
con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il
Formez,» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante
intese con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, il Formez e l'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,».
20-ter. All'articolo 22, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le
parole: «presso il Dipartimento per la digitalizzazione
della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono aggiunte
le seguenti: «e per il personale dell'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione.».>>
- si riporta il testo dell'articolo 24 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 recante
"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari",
come modificato dal presente decreto:
<<Art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa
e moduli standard)
1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la
semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le
linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province
autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro
attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra
l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al
fine di coordinare le iniziative e le attivita' delle
amministrazioni interessate e di proseguire l'attivita' per
l'attuazione condivisa delle misure contenute nel
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal
fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente
comma, e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, un apposito comitato interistituzionale e sono
individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle
imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla
Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti
dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque
giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei
ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro
il 30 aprile di ciascun anno.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto le amministrazioni statali, ove non
abbiano gia' provveduto, adottano con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la
Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su
tutto il territorio nazionale per la presentazione di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei
cittadini e delle imprese, che possono essere utilizzati da
cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione dei relativi decreti.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme
di attuazione, con particolare riferimento a quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574.
3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in
attuazione del principio di leale collaborazione,
concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle
specifiche normative regionali, una modulistica unificata e
standardizzata su tutto il territorio nazionale per la
presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e
agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni
con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita'
produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali
utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le
imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta
giorni dai medesimi termini.
3-bis. (abrogato)
4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere
e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla
modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attivita'
produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono
rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, assicurano il coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di
agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.
4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 e'
pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed e'
resa disponibile per la compilazione delle pratiche
telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni
dalla sua approvazione.
4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Tali funzioni, ad eccezione di quelle
anagrafiche, possono altresi' essere svolte utilizzando i
dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR,
eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati
locali". >>.

 
Art. 65

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 
Art. 66

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 agosto 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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