IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale; Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varieta' vegetali nei rispettivi registri nazionali; Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; Ritenuto concluso l'esame di conformita' delle denominazioni proposte; Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varieta' dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2025, le sotto elencate varieta' di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.
Colza +----------+-----------+----------+-------------+-------------------+ | | | | |Responsabile della | | Codice | | Tipo | Contenuto | conservazione in | | SIAN | Varieta' | ibrido |acido erucico| purezza | +----------+-----------+----------+-------------+-------------------+ | 16057 | Phocea | HS | AE | Phycomat Eurl | +----------+-----------+----------+-------------+-------------------+ Soia
+-------------+---------------+---------------------------+ | | | Responsabile della | | Codice SIAN | Varieta' | conservazione in purezza | +-------------+---------------+---------------------------+ | 16188 | EM Sole | Schillinger Genetics Inc. | +-------------+---------------+---------------------------+
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 agosto 2016
Il Capo Dipartimento: Blasi
|