Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 agosto 2016, n. 178
Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonche' in materia di modalita' di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 maggio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, che ha espresso parere all'adunanza del 28 luglio 2016;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 12 ottobre 2015;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del decreto.
Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta e l'aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati, nonche' le modalita' di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) per «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) per «sistema informatico centrale»: il sistema informatico realizzato, sviluppato e gestito dal Consiglio nazionale forense per la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati.
3. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione di ciascun consiglio dell'ordine territoriale le funzioni di ricezione, accettazione e gestione dei dati e dei documenti informatici relativi agli albi, ai registri e agli elenchi tenuti dal medesimo consiglio.
4. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione dei soggetti e dei consigli dell'ordine territoriali di cui all'art. 6, comma 1, le funzioni per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, con le modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14. Le funzioni per l'inserimento di dati e documenti informatici negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge sono messe a disposizione esclusivamente del consiglio dell'ordine territoriale dal quale l'elenco e' tenuto.
5. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione dei dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i dati presenti negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge, in relazione ai quali il sistema informatico centrale assicura l'accesso ai consigli dell'ordine territoriali e al Consiglio nazionale forense.
6. Il sistema informatico centrale e' interconnesso con i sistemi informatici di cui i medesimi consigli dell'ordine possono avvalersi in conformita' al presente regolamento.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 31
dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense):
«Art. 15 (Albi, elenchi e registri). In vigore dal 2
febbraio 2013 - 1. Presso ciascun consiglio dell'ordine
sono istituiti e tenuti aggiornati:
a) l'albo ordinario degli esercenti la libera
professione. Per coloro che esercitano la professione in
forma collettiva sono indicate le associazioni o le
societa' di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da
enti pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori,
universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio
professionale per qualsiasi causa, che deve essere
indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza
dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e
prevalente della professione;
f) l'elenco degli avvocati che hanno subito
provvedimento disciplinare non piu' impugnabile,
comportante la radiazione;
g) il registro dei praticanti;
h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio
sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);
i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati
stabiliti, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il
domicilio professionale nel circondario;
l) l'elenco delle associazioni e delle societa'
comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di
tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel
circondario ai sensi del comma 3 dell'art. 7;
n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla
legge o da regolamento.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi
e dei registri, le modalita' di iscrizione e di
trasferimento, i casi di cancellazione e le relative
impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai
consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento
emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a
disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito
internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono
pubblicati a stampa ed una copia e' inviata al Ministro
della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di
appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai
procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai
procuratori generali della Repubblica presso le corti di
appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi
del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio
dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e
gli elenchi di cui e' custode, aggiornati al 31 dicembre
dell'anno precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige,
sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine,
l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31
dicembre dell'anno precedente.
6. Le modalita' di trasmissione degli albi e degli
elenchi, nonche' le modalita' di redazione e pubblicazione
dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal
CNF.».
- Si riporta il testo dell'art. 154, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali):
«Art. 154 (Compiti). In vigore dal 3 luglio 2008 -
Commi da 1. a 3. (Omissis).
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
Ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
Commi 5. e 6. (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Commi 1. e 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Commi da 4. a 4-ter. (Omissis)».

Note all'art. 1:
1. - La citata legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio
2013 e per il testo dell'art. 15 si vedano le note alle
premesse.

 
Art. 2

Albo degli avvocati

1. Nell'albo degli avvocati sono indicati, per ciascun professionista iscritto:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita;
b) il codice fiscale;
c) il domicilio professionale principale e quelli secondari nel circondario, o al di fuori di esso, comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata;
d) la data di prima iscrizione, nonche' la data di iscrizione all'albo attuale;
e) l'eventuale associazione tra avvocati o comprendente avvocati alla quale partecipa;
f) l'eventuale societa' tra avvocati di cui e' socio;
g) le informazioni eventualmente risultanti dagli albi, dai registri e dagli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere e) e f) del predetto comma, nonche' da ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento;
h) l'eventuale iscrizione all'elenco nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio;
i) l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
l) l'eventuale svolgimento dell'attivita' di mediatore presso un organismo di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero presso altri organismi di mediazione amministrata;
m) l'eventuale iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi tenuto da un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
n) l'eventuale sospensione dall'esercizio professionale a norma dell'art. 20 della legge;
o) le eventuali lingue straniere conosciute;
p) l'eventuale indirizzo web dei siti riconducibili a se', all'associazione o alla societa' alla quale partecipi;
q) l'eventuale iscrizione all'elenco di avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, specificando il relativo settore;
r) l'eventuale data di cancellazione.
2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresi' il titolo professionale di origine e i dati di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonche' gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali e' abilitato a patrocinare nel Paese di origine. E' inserito il dato relativo all'avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l'indicazione del titolo professionale di origine, a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense, puo' essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal presente regolamento e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 61, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.


Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 15 della legge 247 del 2012 si
vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante
«Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010.
- La legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante «Disposizioni
in materia di usura e di estorsione, nonche' di
composizione delle crisi da sovraindebitamento» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 30 gennaio 2012.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge
31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 20 (Sospensione dall'esercizio professionale). In
vigore dal 2 febbraio 2013 - 1. Sono sospesi dall'esercizio
professionale durante il periodo della carica: l'avvocato
eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato
della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati;
l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri,
Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato;
l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e
presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano;
l'avvocato membro della Corte costituzionale o del
Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto
presidente di provincia con piu' di un milione di abitanti
e sindaco di comune con piu' di 500.000 abitanti.
2. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la
sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, e'
fatta annotazione nell'albo.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione
della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato
membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la
qualifica professionale):
«Art. 6 (Iscrizione). - 1. (Omissis).
2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e'
subordinata alla iscrizione dell'istante presso la
competente organizzazione professionale dello Stato membro
di origine.
3. (Omissis).
4. Se l'interessato fa parte di una societa' nello
Stato membro di origine, e' tenuto ad indicare nella
domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i
nominativi dei membri che operano in Italia.
Commi da 5. a 10. (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 61 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici). In vigore dal
1° gennaio 2004 - 1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in
cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati
e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di
dati provenienti da piu' archivi, tenendo presente quanto
previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio
d'Europa in relazione all'art. 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i
dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
che devono essere inseriti in un albo professionale in
conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai
sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di
comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata
l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione
o che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta
della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse,
integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati
pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita'
professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio
professionale puo' altresi' fornire a terzi notizie o
informazioni relative, in particolare, a speciali
qualificazioni professionali non menzionate nell'albo,
ovvero alla disponibilita' ad assumere incarichi o a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico
inerente anche a convegni o seminari.».

 
Art. 3

Elenchi

1. Negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge sono contenuti i dati relativi ai requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.
2. Il sistema informatico centrale alimenta gli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge utilizzando i dati contenuti nell'albo.
3. Oltre ai dati di cui al comma 2, negli elenchi sono contenuti i seguenti dati:
a) la denominazione dell'ente del quale e' dipendente, per gli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della legge;
b) l'area di specializzazione in cui e' stato conseguito il titolo, per gli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), della legge;
c) la qualifica e la denominazione dell'Universita' o dell'Istituzione o Ente presso cui svolge la propria attivita', per l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), della legge;
d) la data e la causa di sospensione ovvero la data di cancellazione per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), della legge;
e) la data di radiazione, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera f), della legge;
f) il consiglio dell'ordine di iscrizione degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3, dell'art. 7, della legge, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera m).
4. Per le societa' tra avvocati, sono indicati: la partita I.V.A., la sede, l'elenco dei soci con i loro dati identificativi nonche', per ciascuno dei soci avvocati, il codice fiscale.
5. Per le associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati, sono indicati: l'eventuale partita I.V.A o codice fiscale, la denominazione, la sede, l'elenco degli associati; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale di ciascuno degli associati e il codice fiscale per ciascuno degli associati avvocati.


Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 15 della citata legge n. 247
del 2012 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della
citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 7 (Prescrizioni per il domicilio). In vigore dal
2 febbraio 2013 - Commi 1. e 2. (Omissis).
3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del
circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne
da' immediata comunicazione scritta sia all'ordine di
iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova
l'ufficio.
Commi da 4. a 6. (Omissis)».

 
Art. 4

Registro ed elenco dei praticanti

1. Nel registro dei praticanti sono indicati, per ciascun iscritto:
a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita;
b) l'eventuale data di conseguimento del diploma di laurea e l'Universita' che lo ha rilasciato;
c) il codice fiscale;
d) la data di iscrizione;
e) la modalita' di svolgimento del tirocinio, a norma dell'art. 41 della legge e del regolamento di cui al comma 13 del predetto articolo della legge;
f) il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;
g) l'eventuale abilitazione al patrocinio, con relativa data di decorrenza e conclusione;
h) l'eventuale sospensione o interruzione del tirocinio;
i) ogni altra indicazione richiesta dal decreto di cui all'art. 41, comma 13, e dall'art. 17, comma 4, della legge.
2. Nel registro di cui al comma 1, per ciascun iscritto, sono altresi' indicati:
a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'avvocato presso cui il praticante svolge il tirocinio;
b) l'ufficio dell'avvocatura dello Stato presso cui il praticante svolge il tirocinio;
c) l'ufficio legale dell'ente pubblico presso cui il praticante svolge il tirocinio;
d) l'ufficio giudiziario presso cui il praticante svolge il tirocinio;
e) il professionista legale con titolo equivalente a quello di avvocato di altro Paese dell'Unione europea presso cui svolge il tirocinio;
f) la data di inizio del tirocinio e la data di rilascio del certificato di compiuto tirocinio, secondo le modalita' indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 41 della
citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 17 (Iscrizione e cancellazione). In vigore dal 2
febbraio 2013 - 1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione
all'albo:
a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente
all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per
gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente
all'Unione europea;
b) avere superato l'esame di abilitazione;
c) avere il domicilio professionale nel circondario
del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
e) non trovarsi in una delle condizioni di
incompatibilita' di cui all'art. 18;
f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene
detentive, di misure cautelari o interdittive;
g) non avere riportato condanne per i reati di cui
all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis,
377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni
previsti dal codice deontologico forense.
2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della
cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato
appartenente all'Unione europea e' consentita
esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) allo straniero che ha conseguito il diploma di
laurea in giurisprudenza presso un'universita' italiana e
ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo
di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai
sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 1998, previa documentazione al
consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e
permessi di soggiorno di cui all'art. 47 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394;
b) allo straniero regolarmente soggiornante in
possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato
non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote
definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa
documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo
rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato
del CNF di attestazione di superamento della prova
attitudinale.
3. L'accertamento dei requisiti e' compiuto dal
consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti
disciplinari, in quanto applicabili.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre
il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d),
e), f), g) ed h) del comma 1.
5. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo
circondariale salva la possibilita' di trasferimento.
6. La domanda di iscrizione e' rivolta al consiglio
dell'ordine del circondario nel quale il richiedente
intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve
essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di
tutti i requisiti richiesti.
7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti
e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione
entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della
domanda. Il rigetto della domanda puo' essere deliberato
solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei
termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere
motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici
giorni all'interessato. Costui puo' presentare entro venti
giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il
consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di
trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato puo'
entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine
presentare ricorso al CNF, che decide sul merito
dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF e' immediatamente
esecutivo.
8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono
comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei
dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri e'
pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta
dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero
d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel
presente articolo;
b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno
solenne di cui all'art. 8 senza giustificato motivo entro
sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di
iscrizione;
c) quando viene accertata la mancanza del requisito
dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e
prevalente della professione ai sensi dell'art. 21;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di
cui all'art. 23, quando sia cessata l'appartenenza
all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilita' di
iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita
richiesta.
10. La cancellazione dal registro dei praticanti e
dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio
sostitutivo e' deliberata, osservata la procedura prevista
nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
a) se il tirocinio e' stato interrotto senza
giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione e'
in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e
quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle
disposizioni in materia di maternita' e di paternita' oltre
che di adozione;
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta
pratica, che non puo' essere richiesto trascorsi sei anni
dall'inizio, per la prima volta, della pratica.
L'iscrizione puo' tuttavia permanere per tutto il tempo per
cui e' stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione
al patrocinio sostitutivo;
c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo
ordinario, in quanto compatibili.
11. Gli effetti della cancellazione dal registro si
hanno:
a) dalla data della delibera, per i casi di cui al
comma 10;
b) automaticamente, alla scadenza del termine per
l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.
12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei
requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima
di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare
eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a
trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata.
L'iscritto puo' chiedere di essere ascoltato personalmente.
13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in
materia di cancellazione sono notificate, entro quindici
giorni, all'interessato.
14. L'interessato puo' presentare ricorso al CNF nel
termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso
proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del
presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente
iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno
determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei
titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia
in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g)
del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le
disposizioni dei commi da 1 a 7.
16. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia
in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto
previsto dall'art. 58.
17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma
15 e' anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art.
22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione
dall'albo ordinario.
18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda
oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la
cancellazione, l'interessato puo' proporre ricorso al CNF
ai sensi dell'art. 61. Il ricorso contro la cancellazione
ha effetto sospensivo e il CNF puo' provvedere in via
sostitutiva.
19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio
dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i
consigli degli ordini territoriali la cancellazione.».
«Art. 41 (Contenuti e modalita' di svolgimento del
tirocinio). In vigore dal 2 febbraio 2013 - 1. Il tirocinio
professionale consiste nell'addestramento, a contenuto
teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a
fargli conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio
della professione di avvocato e per la gestione di uno
studio legale nonche' a fargli apprendere e rispettare i
principi etici e le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine e' tenuto il
registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale e'
condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti
avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 17.
4. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad
attivita' di lavoro subordinato pubblico e privato, purche'
con modalita' e orari idonei a consentirne l'effettivo e
puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di
conflitto di interesse.
5. Il tirocinio e' svolto in forma continuativa per
diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi,
senza alcun giustificato motivo, anche di carattere
personale, comporta la cancellazione dal registro dei
praticanti, salva la facolta' di chiedere nuovamente
l'iscrizione nel registro, che puo' essere deliberata
previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine
della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente
legge.
6. Il tirocinio puo' essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianita' di iscrizione
all'albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso
l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio
giudiziario per non piu' di dodici mesi;
c) per non piu' di sei mesi, in altro Paese
dell'Unione europea presso professionisti legali, con
titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati
all'esercizio della professione;
d) per non piu' di sei mesi, in concomitanza con il
corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli
studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di
studio per il conseguimento del diploma di laurea in
giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per
almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o
presso l'Avvocatura dello Stato.
8. Il tirocinio puo' essere svolto anche presso due
avvocati contemporaneamente, previa richiesta del
praticante e previa autorizzazione del competente consiglio
dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di
lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al
praticante una sufficiente offerta formativa.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per
le professioni legali, di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il
periodo di un anno.
10. L'avvocato e' tenuto ad assicurare che il tirocinio
si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalita' di
cui al comma 1 e non puo' assumere la funzione per piu' di
tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione
rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa
valutazione dell'attivita' professionale del richiedente e
dell'organizzazione del suo studio.
11. Il tirocinio professionale non determina di diritto
l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche
occasionale. Negli studi legali privati, al praticante
avvocato e' sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute
per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura
dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere
riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato
un'indennita' o un compenso per l'attivita' svolta per
conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto
professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e
tenuto altresi' conto dell'utilizzo dei servizi e delle
strutture dello studio da parte del praticante avvocato.
Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al
praticante avvocato un rimborso per l'attivita' svolta, ove
previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il
praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel
registro dei praticanti, purche' in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza, puo' esercitare attivita'
professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale
svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la
responsabilita' dello stesso anche se si tratta di affari
non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di
fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito
penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace,
in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in
base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione
decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito
registro. Essa puo' durare al massimo cinque anni, salvo il
caso di sospensione dall'esercizio professionale non
determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che
permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto
adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:
a) le modalita' di svolgimento del tirocinio e le
relative procedure di controllo da parte del competente
consiglio dell'ordine;
b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del
tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'eta',
alla salute, alla maternita' e paternita' del praticante
avvocato, e le relative procedure di accertamento;
c) i requisiti di validita' dello svolgimento del
tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.
14. Il praticante puo', per giustificato motivo,
trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo
ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio
dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi
che lo giustificano, e rilascia al praticante un
certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta
regolarmente compiuto.».

 
Art. 5

Tenuta e revisione degli albi,
dei registri e degli elenchi

1. Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalita' informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell'ordine utilizzano il sistema informatico centrale. I consigli dell'ordine che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad avvalersene, a condizione che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalita' prescritte dal presente regolamento con riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del predetto sistema informatico centrale. I consigli dell'ordine che, alla data di cui al periodo precedente, non dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale. Il sistema informatico centrale e quelli di cui si avvalgono i consigli dell'ordine a norma del terzo periodo del presente comma procedono al tracciamento delle operazioni di inserimento di dati e documenti informatici effettuate. I documenti informatici contenenti la registrazione cronologica delle operazioni informatiche di cui al periodo precedente sono conservati per almeno tre anni.
2. Prima della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 2, il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, avvalendosi della Direzione generale per i sistemi informativi ed automatizzati, verifica che le basi di dati del sistema informatico centrale e dei sistemi informatici dei consigli dell'ordine territoriali sono interconnesse ed interagiscono tra loro e che i sistemi informatici dei consigli dell'ordine territoriali sono dotati delle funzionalita' prescritte dal presente regolamento.
3. Quando in conseguenza della revisione dell'albo, degli elenchi e dei registri emerge la necessita' di procedere alla revisione dei dati, ne e' data notizia all'iscritto mediante posta elettronica certificata, ovvero, se non e' possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dalla comunicazione, l'iscritto ha facolta' di presentare osservazioni con le medesime modalita'.
4. Il sistema informatico centrale esegue, con modalita' telematiche ed automatizzate, le comunicazioni dei dati contenuti nell'albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge.
5. Il sistema informatico centrale accerta, con modalita' automatizzate, che l'indirizzo di posta elettronica indicato o nella domanda di iscrizione all'albo, o con atto separato, ovvero con istanza di variazione dell'indirizzo, corrisponda ad una casella di posta elettronica certificata.
6. La disposizione del comma 5 si applica anche agli indirizzi di posta elettronica contenuti nell'albo ed immessi nel sistema informatico a norma dell'art. 14, comma 4.
7. Ciascun consiglio dell'ordine territoriale forense e' il titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e negli elenchi tenuti, secondo le modalita' di cui al comma 1, dal medesimo consiglio dell'ordine.
8. Fermo quanto previsto dal comma 7, il Consiglio nazionale forense e' titolare del trattamento dei dati necessario per la gestione del sistema informatico centrale secondo quanto previsto dal presente decreto, nonche' ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e della redazione dell'elenco nazionale degli avvocati.


 
Art. 6

Iscrizione negli albi, nei registri
e negli elenchi

1. La domanda di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi e' inserita, con modalita' informatiche, nel sistema informatico centrale da parte del soggetto interessato o del consiglio dell'ordine territoriale presso cui l'albo, il registro o l'elenco e' istituito. Il sistema informatico centrale indica i documenti che devono essere allegati alla domanda prevedendone le relative modalita' di trasmissione.
2. Per procedere all'inserimento di dati e di documenti informatici nel sistema informatico centrale e' necessario accedervi con le modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14, in conformita' ai principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Per l'iscrizione il consiglio dell'ordine territoriale presso cui l'albo, il registro o l'elenco e' istituito accerta la regolarita' e la correttezza dei dati e dei documenti informatici, nonche' la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti con gli stessi poteri istruttori dei consigli distrettuali di disciplina, in quanto applicabili.
4. Quando il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti per l'iscrizione provvede alla stessa. Allo stesso modo si procede per ogni variazione dei dati. Per l'avvocato l'iscrizione all'albo costituisce requisito per l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attivita' professionale non costituisce condizione per l'iscrizione.
5. Le disposizioni previste dal presente regolamento per l'iscrizione si applicano anche per la variazione dei dati.


Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale@ e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Per il testo dell'art. 15 della citata legge 31
dicembre 2012, n. 247, si vedano le note alle premesse.

 
Art. 7

Cancellazione su richiesta dell'iscritto

1. La richiesta di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi che proviene dall'iscritto e' inserita nel sistema informatico centrale. Si applicano le disposizioni dell'art. 6, in quanto compatibili. La richiesta deve contenere i dati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).


 
Art. 8

Casi di cancellazione dagli elenchi

1. Fermo quanto previsto dall'art. 17, comma 9, della legge, la cancellazione dagli elenchi e' pronunciata, d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
a) in caso di cancellazione dell'avvocato dall'albo;
b) quando risulta che i requisiti previsti dalla legge non sussistevano al momento dell'iscrizione.


Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge 31
dicembre 2012, n. 247, si veda la nota all'art. 4.

 
Art. 9

Modalita' di cancellazione dai registri
e dagli elenchi

1. Per la cancellazione dai registri e dagli elenchi si applicano le disposizioni dell'art. 17 della legge.


Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge 31
dicembre 2012, n. 247, si veda la nota all'art. 4.

 
Art. 10

Comunicazione dell'esecutivita' della pronuncia di cancellazione

1. L'esecutivita' della pronuncia di cancellazione e' inserita senza ritardo dal consiglio dell'ordine territoriale nel sistema informatico centrale ed e' comunicata contestualmente all'interessato e ai soggetti di cui all'art. 17, comma 19, della legge a mezzo di posta elettronica certificata con modalita' automatizzate.
2. Quando l'interessato non e' obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge 31
dicembre 2012, n. 247, si veda la nota all'art. 4.

 
Art. 11

Trasferimento dell'avvocato

1. Il sistema informatico centrale e' realizzato in modo tale da gestire anche il trasferimento ad altro albo circondariale e comunica automaticamente al consiglio dell'ordine di appartenenza l'avvenuta presentazione della relativa domanda.
2. Il sistema informatico centrale da' altresi' avviso al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvenuta iscrizione del richiedente presso l'albo tenuto dal consiglio dell'ordine cui e' rivolta la domanda di cui al comma 1.
3. Il consiglio dell'ordine di provenienza delibera la cancellazione dell'iscritto con la massima sollecitudine e, in ogni caso, successivamente alla ricezione dell'avviso di cui al comma 2.


 
Art. 12

Trasferimento del praticante, delle societa'
e delle associazioni tra avvocati

1. Al trasferimento del praticante, delle societa' o delle associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, in quanto compatibili.


 
Art. 13

Impugnazione delle delibere in materia
di elenchi e registri

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine circondariale in materia di elenchi e registri sono impugnabili secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della legge.


Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge 31
dicembre 2012, n. 247, si veda la nota all'art. 4.

 
Art. 14

Disposizione transitoria

1. Il sistema informatico centrale e' realizzato dal Consiglio nazionale forense entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro dodici mesi dalla data di cui al periodo precedente, il Consiglio nazionale forense adotta, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e i consigli dell'ordine territoriali, le specifiche tecniche del sistema informatico centrale. Le specifiche tecniche hanno riguardo, in particolare, all'architettura di funzionamento del sistema, ai flussi informativi, alle modalita' di accesso al sistema informatico centrale per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, alle modalita' di interconnessione e interazione del sistema centrale con i sistemi dei consigli dell'ordine, alle misure di sicurezza adottate per la riservatezza e l'integrita' dei dati personali, nonche' ai criteri di individuazione degli incaricati del trattamento dei dati. Al fine di rendere disponibile in tempo reale al Ministero della giustizia gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati, le modalita' telematiche e automatizzate per la trasmissione al Ministero dei predetti indirizzi e dei dati identificativi degli avvocati che ne sono titolari sono stabilite, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del responsabile della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense.
2. Della piena operativita' del sistema informatico centrale e' data notizia mediante pubblicazione di un avviso sui siti internet del Consiglio nazionale forense e dei consigli degli ordini territoriali.
3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, all'art. 5, all'art. 6, comma 1, all'art. 7, comma 1, primo periodo e agli articoli 10, 11 e 12 acquistano efficacia alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2.
4. In considerazione del rilevante interesse pubblico all'uniformita', univocita' e completezza dei dati contenuti nei sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, i consigli dell'ordine inseriscono nel sistema informatico centrale o nei sistemi informatici di cui si avvalgono a norma all'art. 5, comma 1, tutti i dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi alla predetta data.


 
Art. 15

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 agosto 2016

Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti 29 agosto 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2429


 
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