Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 1 giugno 2016 |
Determinazione delle tariffe relative alla valutazione dei principi attivi ed all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013», ed in particolare il comma 3 il quale dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe di cui all'art. 80 del regolamento (UE) n. 528/2012 e le relative modalita' di versamento, sulla base del principio di copertura del costo effettivo e con aggiornamento a cadenza triennale; Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e successive modifiche, in particolare l'art. 80, paragrafo 2; Visto il regolamento (UE) n. 354/2013 di esecuzione della Commissione relativo alla procedura di modifica dei prodotti biocidi autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012; Visto il regolamento (UE) n. 414/2013 di esecuzione della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso prodotto biocida conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attivita' produttive 16 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2004, n. 175; Vista la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 238 del 12 ottobre 2005; Rilevato che tra i principi previsti dall'art. 80 del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine della determinazione delle tariffe, rientra la considerazione delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e ravvisata, pertanto, la necessita' di prevedere, quale forma di agevolazione per le piccole e medie imprese finalizzate alla tutela del libero mercato, tariffe ridotte per le micro imprese, per le piccole imprese e per le medie imprese, sulla base dell'esempio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in sede di applicazione del medesimo principio nella determinazione delle tariffe di propria competenza; Ritenuto dover procedere alla individuazione delle predette tariffe e alla determinazione della loro entita';
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce, come previsto dall'art. 15, comma 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, gli importi e le relative modalita' di pagamento delle tariffe spettanti, ai sensi dell'art. 80, paragrafo 2 del regolamento (UE) n 528/2012, al Ministero della salute, in qualita' di «autorita' competente». 2. Il presente decreto si applica ai procedimenti le cui istanze siano state presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
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| Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano: a) le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 528/2012; b) le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 414/2013. 2. Ai fini della definizione ed individuazione delle «micro, piccole e medie imprese» (PMI) si applicano i criteri di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 238 del 12 ottobre 2005.
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| Art. 3
Tariffe dovute per i servizi rilasciati ai sensi del regolamento (UE) 528/2012
1. Le tariffe dovute dai richiedenti per i servizi resi dalla autorita' competente ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e successive modifiche, sono individuate nella tabella di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto. 2. I richiedenti provvedono al pagamento di quanto dovuto presentando la relativa attestazione contestualmente alla presentazione dell'istanza. L'omesso invio dell'attestazione di pagamento della tariffa dovuta e' condizione ostativa al prosieguo del procedimento. 3. Le tariffe individuate nella tabella di cui all'allegato I sono ridotte del trentacinque per cento per le medie imprese, del cinquanta per cento per le piccole imprese e del settantacinque per cento per le micro imprese, laddove l'importo delle medesime sia superiore ad euro 3.500,00 e si tratti di procedimenti che non concernano l'autorizzazione del principio attivo. L'importo risultante a seguito della riduzione e' indicato nella tabella di cui al comma 1. 4. Le somme relative alle tariffe di cui allegato I sono versate nel conto corrente indicato sul sito web del Ministero della salute.
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| Art. 4
Procedura di valutazione
1. In caso di rigetto dell'istanza, il richiedente ha diritto al rimborso delle tariffe versate, relative alla fase del procedimento non istruita, secondo il relativo costo e tenendo conto delle riduzioni di cui al comma 3 dell'art. 3. 2. Ai fini del comma 1: a) ogni procedimento si intende costituito da tre fasi: valutazione di completezza, valutazione tecnica, adozione dell'atto finale di competenza; b) l'incidenza sui costi della valutazione di completezza e' determinata in misura pari al dieci per cento della tariffa dovuta; c) l'incidenza sui costi della valutazione tecnica e' determinata in misura pari all'ottanta per cento della tariffa dovuta; d) l'incidenza sui costi della fase di adozione dell'atto finale di competenza e' determinata in misura pari al dieci per cento della tariffa dovuta. 3. In caso di rinuncia da parte del richiedente, il medesimo ha diritto al rimborso di ogni fase procedimentale non istruita, secondo quanto previsto dal comma 1. 4. In tutti i casi in cui e' previsto il rimborso, su istanza del richiedente redatta conformemente alle indicazioni presenti in modelli appositamente predisposti dal Ministero della salute, e' riconosciuta la facolta' di imputare il corrispondente importo versato al fine del pagamento di ulteriori o successive prestazioni richieste.
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| Art. 5
Tariffa definitiva
1. La comunicazione dell'esito positivo della valutazione di completezza non costituisce conferma definitiva della corrispondenza tra l'importo versato dal richiedente e la tariffa effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 3. 2. La corrispondenza tra l'importo corrisposto dal richiedente e la tariffa effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 3, in particolar modo nell'ipotesi di maggiorazioni derivanti da approfondite valutazioni scientifiche, sara' convalidata in sede di adozione dell'atto finale di competenza.
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| Art. 6
Norme transitorie
1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del 16 aprile 2004 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attivita' produttive recante «Determinazione delle tariffe relative al programma di revisione ed all'immissione in commercio di biocidi». 2. Ai procedimenti le cui istanze di competenza dello Stato italiano siano state presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto si applicano, per quanto compatibili, le tariffe previste dal decreto di cui al primo comma.
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| Art. 7
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 1° giugno 2016
Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3267
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