Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 agosto 2016, n. 176
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, nonche' attuazione della direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, in particolare l'articolo 12, contenente principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonche' per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico della finanza (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130;
Vista la Sezione V, Titolo V, del Libro V del codice civile e, in particolare, l'articolo 2354, sesto comma;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche alla parte I del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera w-sexies) e' aggiunta la seguente:
«w-septies) "depositari centrali di titoli": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) con le controparti centrali e i depositari centrali;»;
b) al comma 13-ter dopo le parole: «in ordine» sono aggiunte le seguenti: «alle indagini e».
3. All'articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono abrogati i commi 1 e 2;
b) al comma 2-bis le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 648/2012»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis» e le parole: «del comma 2-bis» sono soppresse;
d) sono abrogati i commi 4 e 5.


Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento (CE) n. 909/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari
centrali di titoli e recante modifica delle direttive
98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257.
- Il regolamento (CE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201.
- La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei
sistemi di regolamento titoli e' pubblicata nella G.U.C.E.
11 giugno 1998, n. L 166.
- Il testo dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015,
n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2014) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi'
recita:
«Art. 12 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento
titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e
2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il
completamento dell'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i
repertori di dati sulle negoziazioni nonche' per
l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il
carattere definitivo del regolamento nei sistemi di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come
modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal
regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e
recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e
del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento
dell'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i
repertori di dati sulle negoziazioni nonche' per
l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il
carattere definitivo del regolamento nei sistemi di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come
modificata dai predetti regolamenti. Nell'esercizio della
delega il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che
richiedono un intervento normativo da parte degli Stati
membri e provvedere, ove necessario, ad abrogare le norme
dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti
disciplinati dal regolamento anzidetto;
b) designare la CONSOB e la Banca d'Italia quali
autorita' competenti ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento (UE) n. 909/2014, attribuendo alle stesse i
poteri di vigilanza e d'indagine necessari per l'esercizio
delle loro funzioni e individuando la CONSOB quale
autorita' responsabile della cooperazione nonche' quale
autorita' competente a ricevere la domanda di
autorizzazione da parte del depositario centrale di titoli
e a comunicare al soggetto richiedente, a seguito degli
opportuni coordinamenti con la Banca d'Italia, il relativo
esito;
c) apportare le opportune modifiche e integrazioni
alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
sulla base di quanto previsto nel titolo V del regolamento
(UE) n. 909/2014, affinche' la Banca d'Italia e la CONSOB,
secondo le rispettive competenze, possano imporre, in
misura efficace, proporzionata e dissuasiva, le sanzioni e
le altre misure amministrative previste dall'articolo 63
del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di violazione
delle disposizioni indicate dall'articolo 63 medesimo,
garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle
sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga
conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto
previsto dall'articolo 64 del medesimo regolamento,
attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai
limiti edittali indicati nel citato articolo 63;
d) consentire la pubblicazione delle decisioni che
impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei
limiti e secondo le previsioni dell'articolo 62 del
regolamento (UE) n. 909/2014, nonche' assicurare che le
decisioni e le misure adottate a norma del regolamento
siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di
ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto
dall'articolo 66 del medesimo regolamento;
e) disciplinare i meccanismi di segnalazione delle
violazioni secondo quanto previsto dall'articolo 65 del
regolamento (UE) n. 909/2014;
f) adottare, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai principi e
criteri direttivi previsti dal presente comma, le
occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di
derivazione europea, per i settori interessati dalla
normativa da attuare, in particolare per le infrastrutture
di post trading, al fine di realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
assicurando un appropriato grado di protezione
dell'investitore, di tutela della stabilita' finanziaria e
dell'integrita' dei mercati finanziari;
g) adottare le modifiche e le integrazioni della
normativa vigente necessarie per attuare la modifica
all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE,
apportata dall'articolo 87 del regolamento (UE) n.
648/2012, ove opportuno anche attraverso l'introduzione di
previsioni che deroghino alla disciplina fallimentare,
nonche' la modifica all'articolo 2, lettera a), primo
comma, terzo trattino, della direttiva 98/26/CE apportata
dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. 909/2014;
rivalutare la complessiva attuazione della direttiva
98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni
relative all'irrevocabilita' ed opponibilita' degli ordini
di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale
compensazione e regolamento degli stessi, apportando le
modifiche necessarie, anche alla luce della disciplina di
attuazione adottata dagli altri Stati membri e in
considerazione delle caratteristiche del mutato panorama
europeo dei servizi di post trading; ove necessario,
coordinare la disciplina di attuazione della direttiva
98/26/CE con le norme previste dall'ordinamento interno,
incluse quelle adottate in applicazione del regolamento
(UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate svolgono le attivita'
previste dal presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
(Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita'
degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di
regolamento titoli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 giugno 2001, n. 130.
- La Sezione V, Titolo V, del Libro V del codice civile
e' cosi' rubricata: «Dello scioglimento del rapporto
sociale limitatamente a un socio».
- Il testo dell'articolo 2354 del codice civile cosi'
recita:
«Art. 2354 (Titoli azionari). - I titoli possono essere
nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo
statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente.
Finche' le azioni non siano interamente liberate, non
possono essere emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della societa';
2) la data dell'atto costitutivo e della sua
iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la
societa' e' iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni
senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni
emesse, nonche' l'ammontare del capitale sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni
non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi
inerenti.
I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno
degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante
riproduzione meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci
prima dell'emissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema
di strumenti finanziari negoziati o destinati alla
negoziazione nei mercati regolamentati.
Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla disciplina
prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) "IVASS": l'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) "societa' di investimento a capitale fisso"
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito
in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
istituito e gestito da un gestore;
k) "Organismo di investimento collettivo del
risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) "Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) "Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) "fondo europeo per il venture capital"
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) "Oicr feeder" : l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) "investitori professionali": i clienti
professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) "investitori al dettaglio": gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione UE": la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) "depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder": il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le
banche italiane, le banche comunitarie con succursale in
Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-quater) "rating del credito": un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) "agenzia di rating del credito": una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i
cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater. 1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche
anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle
proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai
500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti
azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con
regolamento le disposizioni attuative della presente
lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle
informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
comunitari.
w-septies) "depositari centrali di titoli»: i
soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1),
del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al
miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e
ai depositari centrali di titoli.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti
ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo
del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"),"swap", accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di
interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati,
indici finanziari o misure finanziarie che possono essere
regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso
il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"),"swap", accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento avviene
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"),"swap"e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"),"swap", contratti a
termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a
merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la
consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del
rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"),"swap", contratti a
termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati
connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto,
quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d."roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'articolo 18, comma 5.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione" si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per
le start-up innovative e per le PMI innovative" si intende
una piattaforma online che abbia come finalita' esclusiva
la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da
parte delle start-up innovative, comprese le start-up a
vocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi
di investimento collettivo del risparmio o altre societa'
che investono prevalentemente in start-up innovative o in
PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle
lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2014.
5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la
societa' definita dall'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
5-undecies. Per "piccola e media impresa innovativa" o
"PMI innovativa" si intende la PMI definita dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori
per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'IVASS
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i
comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla
normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione
nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e
istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione
europea.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la
Banca d'Italia possono concludere con le autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con
l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere
la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la
Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la
ricezione delle richieste di informazioni provenienti da
autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
materia di servizi e attivita' di investimento svolti da
soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob
interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza
di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le
informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
Consob.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
sistemi di indennizzo;
c) con le controparti centrali e i depositari
centrali;
d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine
di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del
soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da
esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su
base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu'
Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi
con le autorita' competenti, definisce forme di
collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di
supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre
autorita'. In tale ambito, la Banca d'Italia puo'
concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di
funzioni.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli
esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di
informazioni, con le autorita' competenti di Stati membri
dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca
d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia,
anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di
acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni
penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di
cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli
166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva
comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter,
comma 1-bis.
13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e
fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia
possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria
procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali
per i reati previsti dal comma 13-bis.».
- Il testo dell'art. 4-quater del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4-quater (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le
autorita' competenti per il rispetto degli obblighi posti
dal regolamento (UE) n. 648/2012 a carico dei soggetti
vigilati dalle medesime autorita', secondo le rispettive
attribuzioni di vigilanza.
3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del
regolamento di cui al comma 2-bis, la Consob e' l'autorita'
competente nei confronti delle controparti non finanziarie,
che non siano soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi
del presente articolo, per il rispetto degli obblighi
previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo
regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri
previsti dall'articolo 187-octies del presente decreto
legislativo, secondo le modalita' ivi stabilite, e puo'
dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio
dei poteri di vigilanza.
4. (abrogato).
5. (abrogato).».

 
Art. 2

Modifiche alla parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58

1. La rubrica della parte III, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina dei mercati».
2. La rubrica del titolo I della parte III, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalle seguente: «Disciplina dei sistemi di negoziazione».
3. All'articolo 66-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «70-bis, comma 2, lettera b), 70-ter, comma 2, 73, comma 4 e 75, commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «73, comma 4, 75, commi 2 e 4, 90-quinquies, comma 2, lettera b) e 90-sexies, comma 2,».
4. Gli articoli 68, 69, 69-bis, 70, 70-bis, 70-ter, 72 e 77 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati.
5. Il comma 4 dell'articolo 77-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
6. La rubrica del titolo II della parte III, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina delle controparti centrali».
7. L'articolo 79-quater, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
8. I capi I e II del titolo II della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, sono sostituiti dai seguenti:

«Capo I
Le controparti centrali

Art. 79-quinquies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti sulle controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall'articolo 79-sexies.
2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM, le autorita' competenti degli altri Stati membri, l'ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1.
3. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1.
4. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.
Art. 79-sexies (Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualita' di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorita' revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 79-octiesdecies e l'articolo 79-bisdecies.
2. La Banca d'Italia, in qualita' di presidente del collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, puo' rinviare la questione dell'adozione di un parere comune negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM, come disposto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.
3. La vigilanza sulle controparti centrali e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti:
a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini da esse stabiliti;
b) procedere ad audizione personale;
c) eseguire ispezioni;
d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.
Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma, la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del presente comma. Le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformita' al regolamento di cui al comma 1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel presente comma, possono imporre alle controparti centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 1, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' del presente titolo.
4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d'Italia da' tempestiva comunicazione alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorita' di cui al comma 2, alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorita' interessate, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
6. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob individuano e rendono pubbliche le informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella controparte centrale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto periodo.
9. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nelle controparti centrali, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.
10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al medesimo comma, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
11. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
12. Ove non diversamente specificato dal presente decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
13. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalita' della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, nonche' le modalita' del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicita' dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite.
Art. 79-septies (Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attivita' di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilita' delle posizioni e delle garanzie della clientela). - 1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attivita' di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o della controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012. L'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante non pregiudica l'adozione e l'efficacia delle misure previste dall'articolo 48 del predetto regolamento da parte della controparte centrale, in conformita' al medesimo articolo, finalizzate alla gestione delle posizioni del partecipante insolvente e funzionali alla portabilita' delle medesime e delle relative garanzie o alla restituzione di queste ultime ai clienti, secondo quanto previsto dal predetto regolamento. Tali misure non possono essere dichiarate inefficaci in virtu' dell'applicazione di altre norme dell'ordinamento.
2. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento di cui al comma 1 ma stabilita in un altro Stato membro, l'opponibilita' alla procedura delle misure adottate dalla controparte centrale ai sensi dell'articolo 48 del regolamento di cui al comma 1 e' disciplinata dalla legge regolatrice del sistema, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210.
3. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale stabilita in un Paese terzo ma riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano le tutele previste al comma 1.

Capo II
Autorita' nazionali competenti per l'esercizio
di ulteriori poteri di vigilanza

Art. 79-octies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012). - 1. La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonche' degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7 del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali.
Art. 79-novies (Poteri di vigilanza). - 1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi la Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 7, 8 e 10.».
9. Dopo l'articolo 79-novies, nella parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente titolo:

«TITOLO II-bis
Disciplina dei depositari centrali e delle attivita'
di regolamento e di gestione accentrata

Art. 79-decies (Definizioni). - 1. Nel presente titolo si intendono per:
a) «autorita' rilevanti»: le autorita' indicate nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;
b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.

Capo I
Autorita' nazionali competenti e rilevanti

Art. 79-undecies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti sui depositari centrali). - 1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorita' nazionali competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, secondo quanto disposto dai capi I e II.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la prestazione dei servizi in qualita' di depositario centrale di titoli da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio della Repubblica, nonche' l'estensione delle attivita' o l'esternalizzazione a terzi dei servizi, ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 909/2014 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo regolamento. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al comma 1.
3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza i depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica a prestare in proprio i servizi accessori di tipo bancario, nonche' a designare uno o piu' banche italiane o comunitarie e a estendere i menzionati servizi, ai sensi degli articoli 54 e 56 e secondo la procedura prevista dall'articolo 55 del regolamento di cui al comma 1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 57 dell'indicato regolamento.
4. La Consob comunica al soggetto richiedente l'esito del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3.
5. La Consob e' l'autorita' responsabile della cooperazione con le autorita' competenti e le autorita' rilevanti degli altri Stati membri, l'AESFEM e l'ABE. La medesima autorita' e' il punto di contatto nello scambio di informazioni e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima.
6. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 18, paragrafo 3, e 27, paragrafo 8, del regolamento di cui al comma 1.
7. La Consob esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 23 del regolamento di cui al comma 1 in qualita' di autorita' competente dello Stato membro d'origine e in qualita' di autorita' competente dello Stato membro ospitante.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con le autorita' dello Stato membro d'origine o di quello ospitante, scambiano informazioni, concludono gli accordi di cooperazione previsti dall'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorita', nell'ambito delle rispettive attribuzioni, adottano le misure previste dal paragrafo 5 del medesimo articolo e possono effettuare ispezioni presso le succursali. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte all'altra autorita', la quale puo' chiedere di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.
9. La Consob esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento di cui al comma 1.
10. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, le ulteriori misure previste dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento di cui al comma 1.
Art. 79-duodecies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Le autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono:
a) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato;
b) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti.
2. Le autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di data fissata per il regolamento titoli prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014 sono:
a) la Consob e la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
b) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato;
c) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione.
3. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim e delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento.
4. Le autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina degli acquisti forzosi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al comma 1, sono:
a) la Banca d'Italia e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni compensate mediante controparte centrale, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di cui al comma 1;
b) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per le operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di cui al comma 1;
c) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni su titoli di Stato non compensate mediante controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di cui al comma 1.
5. La Consob e la Banca d'Italia ricevono i dati trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di cui al comma 1.
6. La Consob e' l'autorita' competente per vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli.
Art. 79-terdecies (Individuazione delle autorita' nazionali rilevanti). - 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' rilevanti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.

Capo II

Finalita' e destinatari della vigilanza

Art. 79-quaterdecies (Finalita' e poteri di vigilanza). - 1. La vigilanza sui depositari centrali e' esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all'integrita' dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico.
2. Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di vigilanza sono esercitate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
3. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel comma 1, possono, nei confronti dei depositari centrali, degli intermediari e degli altri soggetti tenuti all'applicazione del regolamento di cui al comma 2:
a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini da esse stabiliti;
b) procedere ad audizione personale;
c) eseguire ispezioni;
d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.
4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del comma 3.
5. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel comma 1, possono imporre ai depositari centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 2, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' del presente titolo.
6. La Consob puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c), d) ed e-bis), e comma 6.
7. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi ai depositari centrali.
8. La Consob e la Banca d'Italia possono dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.
9. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalita' della cooperazione e del reciproco scambio delle informazioni rilevanti, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e di assicurare l'economicita' dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Consob e dalla Banca d'Italia con le modalita' da esse stabilite.
Art. 79-quinquiesdecies (Regolamento dei servizi). - 1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalita' di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, approva in sede di autorizzazione iniziale i regolamenti di cui al comma 1, ogni successiva modificazione e puo' richiedere di apportare modificazioni idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.
Art. 79-sexiesdecies (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). - 1. Ai depositari centrali e ai soggetti tenuti all'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014 si applica l'articolo 8-bis.
Art. 79-septiesdecies (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob). - 1. La Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, da parte del personale dei depositari centrali e dei soggetti tenuti all'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme di cui al medesimo regolamento e la parte III, titolo II-bis e II-ter.
2. Si applicano le disposizioni previste nell'articolo 8-ter, commi 2, 3 e 4.

Capo III

I depositari centrali

Sezione I

Disciplina dei depositari centrali

Art. 79-octiesdecies (Revisione legale dei conti). - 1. Ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.
Art. 79-noviesdecies (Modifiche all'assetto di controllo). - 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento delle partecipazioni che danno origine a cambiamenti dell'identita' delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del depositario centrale di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle medesime partecipazioni, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob o dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

Sezione II
Crisi dei depositari centrali

Art. 79-bis decies (Crisi). - 1. Nel caso di accertate gravi irregolarita', il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, puo' disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con tale decreto sono nominati uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione del depositario centrale di titoli e sono determinate le indennita' spettanti ai commissari, a carico della societa' stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 5, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi attribuiti all'autorita' che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d' Italia.
2. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza di un depositario centrale ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, da 85 a 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 93 e 94 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.».
9. Gli articoli 80, 81 e 81-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati.
10. Prima dell'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente capo:

«Capo IV

Gestione accentrata di strumenti finanziari».

11. L'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 82 (Attivita' e regolamento della gestione accentrata). - 1. L'attivita' di gestione accentrata e' esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell'Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori.
2. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1:
a) le modalita' di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1;
b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attivita', previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere;
c) le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all'articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo;
d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalita', i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonche' per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni;
e) i criteri e le modalita' di svolgimento dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies;
f) i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;
g) le modalita' e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilita' per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti;
h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare;
i) le altre modalita' operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le finalita' indicate nella prima parte del presente comma.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonche' i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorita'.
4. Il regolamento previsto nel comma 2 puo' demandare al regolamento previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente capo, alla potesta' regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia.».
12. Dopo l'articolo 82, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserita la seguente sezione:

«Sezione I

Gestione accentrata in regime di dematerializzazione».

13. L'articolo 83, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
14. All'articolo 83-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell'Unione europea con il consenso dell'emittente possono esistere solo in forma scritturale.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014.»;
c) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. le parole: «In funzione della loro diffusione tra il pubblico» sono soppresse;
2. le parole: «81, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «82, comma 2»;
3. dopo le parole: «caratteristiche indicate al comma 1» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, al fine di agevolarne la circolazione.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'emittente strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1 puo' volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo la disciplina della presente sezione.».
15. L'articolo 83-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
16. All'articolo 83-quater, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari»;
b) al comma 2, le parole: «la societa' di gestione accentrata accende» sono sostituite dalle seguenti: «i depositari centrali accendono».
17. All'articolo 83-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 e' attestata dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni dell'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformita' alla proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2.
4. Le certificazioni e le comunicazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.»;
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile non puo' esservi, per gli stessi strumenti finanziari, piu' di una certificazione o comunicazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.».
18. All'articolo 83-novies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1, e' sostituita dalla seguente:
«b) a richiesta dell'interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all'articolo 83-quinqiues, comma 3, quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;»;
b) la lettera d) del comma 1, e' sostituita dalla seguente:
«d) segnala all'emittente i dati identificativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonche' di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarita' di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantita' ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente; salvo quanto previsto dalla lettera f), nei casi in cui si da' luogo alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di segnalazione;»;
c) alle lettere e) e f) del comma 1, la parola: «nominativi» e' sostituita dalle seguenti: «dati identificativi»;
d) alla lettera g) del comma 1, le parole: «alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere b) e c)»;
e) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario e la ricezione delle comunicazioni da parte dell'emittente sostituiscono, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.»;
f) il comma 3 e' abrogato.
19. All'articolo 83-decies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «81, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «82, comma 2».
20. Al comma 1 dell'articolo 83-duodecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «una societa' di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «un depositario centrale».
21. Dopo l'articolo 83-terdecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 83-quaterdecies (Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro). - 1. Le disposizioni contenute nella presente sezione costituiscono disciplina applicabile, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, anche nel caso di emissione diretta o immissione di valori mobiliari regolati dalla legge italiana in un sistema di scritture contabili gestito da un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro.».
22. All'articolo 85, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «83-ter» sono sostituite dalle seguenti: «83-quater»;
b) al comma 2, le parole: «81, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «82, comma 2» e le parole: «la societa' di gestione accentrata» e «della societa' di gestione accentrata» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «un depositario centrale di titoli» e «del depositario centrale di titoli»;
c) al comma 3, le parole: «La societa' di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «Il depositario centrale di titoli», la parola: «legittimata» e' sostituita dalla seguente: «legittimato» e le parole: «81, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «79-quinquiesdecies, comma 1».
23. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «81, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «79-quinquiesdecies, comma 1» e le parole: «la societa' di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «il depositario centrale di titoli».
24. All'articolo 87, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «alla societa' di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «al depositario centrale di titoli».
25. All'articolo 88, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «La societa' di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «Il depositario centrale di titoli»;
b) al comma 2, le parole: «La societa' di gestione accentrata» e «della societa' di gestione accentrata» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Il depositario centrale di titoli» e «del depositario centrale di titoli».
26. All'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La societa' di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «Il depositario centrale di titoli».
27. Il capo III del titolo II della parte III e l'articolo 90 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sostituiti dai seguenti:

«Sezione III

Gestione accentrata dei titoli di Stato

Art. 90 (Gestione accentrata dei titoli di Stato). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con regolamento le modalita' di individuazione dei depositari centrali dei titoli di Stato nonche' i criteri per la fornitura dei relativi servizi.».
28. Dopo l'articolo 90, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente titolo:

«TITOLO II-ter
Accesso alle infrastrutture di post-trading e tra sedi di
negoziazione e infrastrutture di post-trading

Capo I

Autorita' nazionali competenti

Art. 90-bis (Individuazione delle autorita' nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica). - 1. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami ed esercitare, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di:
a) partecipanti, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;
b) emittenti, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4, del medesimo regolamento;
c) depositari centrali, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Art. 90-ter (Individuazione delle autorita' nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading). - 1. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni in materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.
2. In materia di accesso alle sedi di negoziazione, la Consob e' l'autorita' competente a:
a) svolgere le funzioni previste dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, quando le richieste di accesso sono presentate da controparti centrali;
b) ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali.
3. Le competenze di cui al comma 2 sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.
4. In materia di accesso alle controparti centrali, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, e' l'autorita' competente a:
a) svolgere le funzioni previste dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, quando le richieste di accesso sono presentate da sedi di negoziazione;
b) ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali.

Capo II

Diritto di accesso e accordi

Art. 90-quater (Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera). - 1. Fatti salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento hanno diritto di accedere direttamente e indirettamente alle controparti centrali stabilite nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.
Art. 90-quinquies (Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera). - 1. Fatto salvo l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento hanno il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.
2. Le societa' di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:
a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di regolamento designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;
b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento e' effettuato dalla Banca d'Italia.
3. Le societa' di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), e' effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
Art. 90-sexies (Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento). - 1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l'articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014, i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti centrali o con i depositari centrali stabiliti in un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.
2. La Consob puo' opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 90-quinquies, comma 2, cio' si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.
4. La Consob e Banca d'Italia possono disciplinare con regolamento gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi di cui al comma 1.

Capo III

Vigilanza

Art. 90-septies (Poteri di vigilanza). - 1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Consob e la Banca d'Italia dispongono, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali, dei poteri rispettivamente previsti dagli articoli 7, 8, 10, 74, 79-sexies e 79-quaterdecies.».


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 66-bis, 77-bis,
83-bis, 83-quater, 83-quinquies, 83-novies, 83-decies e
83-duodecies del citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificati dal presente decreto:
«Art. 66-bis (Mercati di strumenti finanziari derivati
sull'energia e il gas). - 1. Ai mercati regolamentati per
la negoziazione di strumenti finanziari derivati
sull'energia elettrica ed il gas e alle societa' che
organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le
disposizioni del presente capo, fatto salvo quanto indicato
ai successivi commi.
2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi 8 e
8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter, 73,
comma 4, 75, commi 2 e 4, 90-quinquies, comma 2, lettera b)
e 90-sexies, comma 2, sono adottati dalla Consob, d'intesa
con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-ter,
sono adottate dalla Consob, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas.
4. I provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1-bis,
lettera c), sono adottati dalla Consob sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas.
5. I compiti di cui all'articolo 67, comma 2-bis, sono
attribuiti alla Consob, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in
funzione delle generali esigenze di stabilita',
economicita' e concorrenzialita' dei mercati dell'energia
elettrica e del gas, nonche' di sicurezza e efficiente
funzionamento delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas.
7. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente
articolo, la Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas si prestano reciproca assistenza e collaborano tra
loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia
opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas agiscono in modo
coordinato, a tale fine stipulando appositi protocolli di
intesa.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas informa
il Ministero dello sviluppo economico sull'attivita' di
vigilanza svolta e sulle irregolarita' riscontrate che
possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei
prodotti sottesi nonche' sulla sicurezza e sull'efficiente
funzionamento delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas.».
«Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di negoziazione). -
1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti
minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di
negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in
materia di:
a) processo di negoziazione e finalizzazione di
operazioni;
b) ammissione di strumenti finanziari;
c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;
d) accesso al sistema;
e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti
delle regole del sistema.
2. La Consob:
a) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la
sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni
sul sistema multilaterale di negoziazione;
b) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni
che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via
continuativa, che le regole e le procedure adottate dai
sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle
disposizioni comunitarie.
3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi
degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato,
la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno
strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema
multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale
strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un
mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento
di sospensione o esclusione da parte di autorita'
competenti di altri Stati membri.
4. (abrogato).
5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un
sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti
abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10,
comma 1.
6. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i
sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di titoli
normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di
interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob,
quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato.
Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono
svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.».
«Art. 83-bis (Ambito di applicazione). - 1. I valori
mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla
negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione
italiana o di altro Paese dell'Unione europea con il
consenso dell'emittente possono esistere solo in forma
scritturale.
1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto
tramite emissione diretta o immissione, in regime di
dematerializzazione, presso un depositario centrale
stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un
depositario centrale autorizzato alla prestazione
transfrontaliera dei servizi nel territorio della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE)
n. 909/2014.
2. Il regolamento indicato dall'articolo 82, comma 2,
puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della
presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le
caratteristiche indicate al comma 1, al fine di agevolarne
la circolazione.
3. L'emittente strumenti finanziari diversi da quelli
di cui al comma 1 puo' volontariamente assoggettarli al
regime di dematerializzazione presso un depositario
centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo
la disciplina della presente sezione.».
«Art. 83-quater (Attribuzioni dei depositari centrali e
degli intermediari). - 1. Il trasferimento degli strumenti
finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione
nonche' l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali
possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.
2. A nome e su richiesta degli intermediari, i
depositari centrali accendono per ogni intermediario conti
destinati a registrare i movimenti degli strumenti
finanziari disposti tramite lo stesso.
3. L'intermediario, qualora incaricato dello
svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di
conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonche' il
trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui
all'articolo 83-octies, disposti dal titolare o a carico
del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia
rispetto agli eventuali conti di pertinenza
dell'intermediario stesso. In ogni altro caso
l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta
operazione all'intermediario presso cui il titolare ha
aperto il conto, per i successivi adempimenti. La
registrazione dei trasferimenti e' effettuata dagli
intermediari all'esito del regolamento delle relative
operazioni.
4. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle
norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei
certificati sono effettuate mediante l'indicazione della
specie e della quantita' degli strumenti finanziari cui
esse si riferiscono.».
«Art. 83-quinquies (Diritti del titolare del conto). -
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto
indicato nell'articolo 83-quater, comma 3, ha la
legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti
relativi agli strumenti finanziari in esso registrati,
secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le
norme del presente titolo. Il titolare puo' disporre degli
strumenti finanziari registrati nel conto in conformita'
con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo
favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e'
soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti
titolari.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la
legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma
1 e' attestata dall'esibizione di certificazioni o da
comunicazioni dell'emittente, rilasciate o effettuate dagli
intermediari, in conformita' alla proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e
recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile,
secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo
82, comma 2.
4. Le certificazioni e le comunicazioni non
conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra
indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a
oggetto le certificazioni suddette.
4-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352,
ultimo comma, del codice civile non puo' esservi, per gli
stessi strumenti finanziari, piu' di una certificazione o
comunicazione ai fini della legittimazione all'esercizio
degli stessi diritti.».
«Art. 83-novies (Compiti dell'intermediario). - 1.
L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del
conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora
quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) a richiesta dell'interessato, effettua le
comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui
all'articolo 83-quinqiues, comma 3, quando necessarie per
l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;
c) effettua, a richiesta dell'interessato, le
comunicazioni previste dall'articolo 83-sexies; la
richiesta puo' essere effettuata con riferimento a tutte le
assemblee di uno o piu' emittenti, fino a diversa
indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza
necessita' di ulteriori richieste all'invio delle
comunicazioni;
d) segnala all'emittente i dati identificativi dei
soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista
dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonche' di coloro ai
quali sono stati pagati dividendi e di coloro che,
esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno
acquisito la titolarita' di strumenti finanziari
nominativi, specificandone le relative quantita' ai fini
degli adempimenti a carico dell'emittente; salvo quanto
previsto dalla lettera f), nei casi in cui si da' luogo
alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di
segnalazione;
e) segnala altresi' all'emittente, a richiesta
dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni
vigenti i dati identificativi degli aventi diritti sugli
strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico
dell'emittente;
f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti
richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state
effettuate le comunicazioni per l'intervento in assemblea,
segnala all'emittente i dati identificativi degli aventi
diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli
adempimenti a carico dell'emittente;
g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui
alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle lettere
d), e) ed f), segnala all'emittente i vincoli sugli
strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo
83-octies.
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate
dall'intermediario e la ricezione delle comunicazioni da
parte dell'emittente sostituiscono, ad ogni effetto di
legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni
vigenti.
3. (abrogato)».
«Art. 83-decies (Responsabilita' dell'intermediario).
- 1. L'intermediario e' responsabile:
a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti
dall'esercizio dell'attivita' di trasferimento suo tramite
degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il
puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente
decreto e dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2;
b) verso l'emittente, per l'adempimento degli
obblighi di comunicazione e segnalazione imposti dal
presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 82,
comma 2.».
«Art. 83-duodecies (Identificazione degli azionisti).
- 1. Ove previsto dallo statuto, le societa' italiane con
azioni ammesse alla negoziazione con il consenso
dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento
e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un
depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti
che non abbiano espressamente vietato la comunicazione
degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui
conti ad essi intestati.
2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono
all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal
giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito
dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con
regolamento.
3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facolta' di
cui al comma 1, la societa' e' tenuta ad effettuare la
medesima richiesta su istanza di tanti soci che
rappresentino almeno la meta' della quota minima di
partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi
dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono
ripartiti tra la societa' ed i soci richiedenti secondo i
criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo
riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello
strumento da parte dei soci per finalita' non coerenti con
l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci
stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una
partecipazione qualificata.
4. Le societa' pubblicano, con le modalita' e nei
termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato
con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione
dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative
motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o
l'identita' e la partecipazione complessiva dei soci
istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati
ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto
informatico in un formato comunemente utilizzato senza
oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di
aggiornamento del libro soci.
5. Il presente articolo non si applica alle societa'
cooperative.».
- Si riporta il testo degli articoli 85, 86, 87, 88 e
89 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 85 (Deposito accentrato). - 1. Nei casi in cui
gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione
accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento
e gli effetti dell'attivita' di gestione accentrata sono
disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non
altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da
83-quater a 83-undecies.
2. La clausola del contratto di deposito stipulato con
i soggetti individuati nel regolamento previsto
dall'articolo 82, comma 2, avente a oggetto gli strumenti
finanziari individuati nel medesimo regolamento, che
attribuisce al depositario la facolta' di procedere al
subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso un
depositario centrale di titoli deve essere approvata per
iscritto. Nell'esercizio di tale facolta' il depositario ha
tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la
girata a favore del depositario centrale di titoli, quando
si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito
puo' essere effettuato direttamente dall'emittente.
3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in
deposito regolare. Il depositario centrale di titoli e'
legittimato a compiere tutte le operazioni inerenti alla
gestione in conformita' al regolamento dei servizi previsto
dall'articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, nonche' le
azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e
alla sottrazione degli strumenti finanziari.».
«Art. 86 (Trasferimento dei diritti inerenti agli
strumenti finanziari depositati). - 1. Il depositante degli
strumenti finanziari immessi nel sistema puo', tramite il
depositario e secondo le modalita' indicate nel regolamento
dei servizi previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies,
comma 1, chiedere la consegna di un corrispondente
quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in
deposito presso il depositario centrale di titoli.
2. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi
nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi
conseguenti al deposito quando provi che il depositante non
aveva titolo per effettuarlo.».
«Art. 87 (Vincoli sugli strumenti finanziari
accentrati). - 1. I vincoli gravanti sugli strumenti
finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza
effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata
al depositario centrale di titoli; le annotazioni dei
vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di cio'
e' fatta menzione sul titolo.
2. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal
sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui
relativi certificati con l'indicazione della data della
loro costituzione.
3. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari
immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei
comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice
di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei
depositari.».
«Art. 88 (Ritiro degli strumenti finanziari
accentrati). - 1. Il depositario centrale di titoli mette a
disposizione del depositario gli strumenti finanziari di
cui e' chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari
nominativi sono girati al nome del depositario che completa
la girata con il nome del giratario. Il completamento della
girata e' convalidato con timbro, data e firma del
depositario.
2. Il depositario centrale di titoli puo' autenticare
la sottoscrizione del girante anche quando la girata e'
fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta
sul titolo in qualita' di girante non ha bisogno di
autenticazione. La girata e la intestazione a favore del
depositario centrale di titoli di strumenti finanziari da
immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente
decreto.».
«Art. 89 (Aggiornamento del libro soci). - 1. Il
depositario centrale di titoli comunica agli emittenti le
azioni nominative ad essa girate ai fini dell'aggiornamento
del libro dei soci.».

 
Art. 3

Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58

1. Il comma 1, dell'articolo 169, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, o in quelle previste dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014 e' punito con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei.».
2. All'articolo 189, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. le parole: «e 80, comma 7» sono soppresse;
2. dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17» sono inserite le seguenti: «, nonche' la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «61, comma 7,» sono inserite le seguenti: «79-sexies, comma 9, e 79-noviesdecies, comma 1» e le parole: «e 80, comma 8» sono soppresse.
3. All'articolo 190, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati»;
b) al comma 2 sono soppresse le lettere b), c), e) e h).
4. Dopo l'articolo 190, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 190.1 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1.
3. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.
Art. 190.2 (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Nei confronti dei depositari centrali e delle banche designate ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro venti milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica altresi' in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento.
2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro venti milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila:
a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1;
b) alle controparti di un contratto di garanzia finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del regolamento di cui al comma 1;
c) alle imprese di investimento, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle relative disposizioni attuative;
d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
e) ai depositari centrali, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 9 e 10, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1;
g) a chiunque non osservi le disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e dalle relative disposizioni attuative.
4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.
5. Alle fattispecie disciplinate dal comma 3 si applica l'articolo 188, comma 2.».
5. All'articolo 190-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita' degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «188, 189 e 190» sono sostituite dalle seguenti: «188, 189, 190, 190.1 e 190.2, commi 1 e 2,».
6. All'articolo 193-quater, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis»
7. L'articolo 194-quater, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', nei confronti delle societa' o degli enti interessati, puo' essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.».
8. All'articolo 194-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies,» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli articoli 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative;»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4».
9. All'articolo 194-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comma 1 si applica anche alle violazioni delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative.».
10. All'articolo 195-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, la parola: «escludono» e' sostituita dalle seguenti: «possono escludere»;
b) alla lettera b) del comma 3-bis, le parole: «alle misure ritenute di natura minore» sono sostituite dalle seguenti: «all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-quater.».
11. Il comma 1 dell'articolo 195-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189, 190, 190-bis, 194-ter, 194-quater e 194-septies, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse».


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 169, 189, 190,
190-bis, 193-quater, 194-quinquies, 194-septies, 195-bis e
195-ter del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, come modificati dal presente decreto:
«Art. 169 (Partecipazioni al capitale). - 1. Salvo che
il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque fornisce
informazioni false nelle comunicazioni previste dagli
articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, o in quelle
richieste ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, o
in quelle previste dall'articolo 31, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo
7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014 e'
punito con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda
da euro cinquemilacentosessantacinque a euro
cinquantunomilaseicentoquarantasei.».
«Art. 189 (Partecipazioni al capitale). - 1.
L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15,
commi 1 e 3, 61, comma 6, e di quelle richieste ai sensi
dell'articolo 17, nonche' la violazione degli obblighi di
comunicazione previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo
7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione e'
commessa da una societa' o un ente, e' applicata la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque
milioni di euro e il fatturato e' disponibile e
determinabile.
2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione
dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di
inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli
articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7,
79-sexies, comma 9, e 79-noviesdecies, comma 1.
2-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».
«Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1.
Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei
soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
operative essenziali o importanti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque
milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato,
quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e
il fatturato e' disponibile e determinabile, per la mancata
osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8,
commi 1 e 1-ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma
1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3,
30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2,
33, comma 4, 35-bis, comma 6, 35-novies, 35-decies, 36,
commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5,
40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4,
41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2,
3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e
4, 47, 48, 49, commi 3 e 4, 55-ter, 55-quater,
55-quinquies, 65, 79-bis, 187-novies, ovvero le
disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca
d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La
stessa sanzione si applica nei confronti di societa' o enti
in caso inosservanza delle disposizioni dell'articolo 18,
comma 2, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di
gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro
di cui all'articolo 50-quinquies.
[1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le
disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi
previste si applicano anche in caso di inosservanza delle
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate
dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15
del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di
inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente
applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di
quest'ultimo regolamento.].
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle societa' di gestione del mercato, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del
titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad
esse;
b) (soppressa);
c) (soppressa);
d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono
sistemi multilaterali di negoziazione ed agli
internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
e) (soppressa);
f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non
osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis,
commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
g) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei
mercati regolamentati in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3;
h) (soppressa).
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica:
a) ai gestori dei fondi europei per il venture
capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
n. 231/2013 della Commissione e delle relative disposizioni
attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative
disposizioni attuative.
2-ter. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:
a) nei confronti di Sim, imprese di investimento
comunitarie con succursale in Italia, imprese di
investimento extracomunitarie, intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB,
banche italiane, banche comunitarie con succursale in
Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio
dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche' nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione delle controparti centrali,
in caso di violazione delle disposizioni previste dagli
articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, e delle relative disposizioni attuative;
b) nei confronti dei gestori in caso di violazione
dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1,
comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle
relative disposizioni attuative.
3. Si applica l'articolo 188, comma 2-bis.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies,
alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»
«Art. 190-bis (Responsabilita' degli esponenti
aziendali e del personale per le violazioni in tema di
disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari
centrali e della gestione accentrata di strumenti
finanziari). - 1. Fermo restando quanto previsto per le
societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate
le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni
richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1 e 190.2,
commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro
nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' nei
confronti del personale, quando l'inosservanza e'
conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti
condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la
tutela degli investitori o per l'integrita' ed il corretto
funzionamento del mercato;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a
provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7,
comma 2, e 12, comma 5-bis;
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi
dell'articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o
dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di
remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il
personale e' la parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, nei casi in cui la loro condotta abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
all'articolo 194-quater da parte della societa' o
dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione,
in ragione della gravita' della violazione accertata e
tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del
presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, o presso fondi pensione.
3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della
gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei
criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, applicano la
sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione
permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al
comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata
gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi dieci anni,
l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo
complessivo non inferiore a cinque anni.
4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».
«Art. 193-quater (Sanzioni amministrative pecuniarie
relative alla violazione delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. Le controparti
centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le
controparti finanziarie e le controparti non finanziarie,
come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in
qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in
qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti
dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali
non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III,
IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni
attuative, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni,
se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da
una societa' o da un ente, si applica nei confronti di
questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per
cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' disponibile e
determinabile.
2.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono
applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e
dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza.
4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».
«Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1.
Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di
trenta giorni dalla notificazione della lettera di
contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della
sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze
previste dal comma 2, le violazioni previste:
a) dall'articolo 190, per la violazione degli
articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, e delle relative
disposizioni attuative adottate dalla Consob;
a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli
articoli 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f),
83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative;
b) dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la violazione
degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3;
c) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la
violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b),
114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e
2.3, per la violazione dell'articolo 120;
d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione
dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis.
2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere
effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia
gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti
alla violazione contestata.».
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Per le
violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21,
commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter,
commi 2 e 3, 115-bis, e delle relative disposizioni
attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali
o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo
98-quater, quando esse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia
cessata, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le
rispettive competenze, possono applicare, in alternativa
alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione
consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto
la violazione commessa e il soggetto responsabile.
1-bis. Il comma 1 si applica anche alle violazioni
delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni
attuative.».
«Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il
provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal
presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto
nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in
conformita' alla normativa europea di riferimento. Nel caso
in cui avverso il provvedimento di applicazione della
sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca
d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione
giudiziaria e l'esito della stessa a margine della
pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita'
al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.
2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la
Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in
forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella
ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui
pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla
violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine penale in corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti
coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno
carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere
rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute
meno.
3-bis. La Banca d'Italia o la Consob possono escludere
la pubblicita' del provvedimento sanzionatorio, se
consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui
le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute
insufficienti ad assicurare:
a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia
messa a rischio;
b) la proporzionalita' della pubblicazione delle
decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione prevista
dall'articolo 194-quater.».
«Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle
sanzioni applicate). - 1. La Banca d'Italia comunica
all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o
alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189,
190, 190-bis, 194-ter, 194-quater e 194-septies, ivi
comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le
informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni
da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e
sull'esito delle stesse.
1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le
rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le
informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse
applicate, nonche' alle sanzioni penali applicate
dall'Autorita' giudiziaria, necessarie ai fini
dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla
normativa europea nei confronti dell'AESFEM.».

 
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
e al codice civile

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera n), le parole: «o, un sistema di garanzia» sono soppresse;
b) all'articolo 1, comma 1, lettera p), le parole: «107, comma 6,» sono soppresse;
c) all'articolo 1, comma 1, la lettera t) e' soppressa;
d) all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, le parole: «o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione» sono soppresse;
e) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Tutela dei diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia). - 1. Se l'operatore di un sistema ha fornito una garanzia all'operatore di un altro sistema in relazione ad un sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia relativi alla garanzia fornita non possono essere pregiudicati dall'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto la garanzia.».
2. All'articolo 2354, sesto comma, del codice civile, le parole: «nei mercati regolamentati» sono sostituite dalle seguenti: «nelle sedi di negoziazione».


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
c-bis) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010 (3);
d) "agente di regolamento": il soggetto che mette a
disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di
ordini di trasferimento all'interno del sistema e che puo'
concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;
e) "banche centrali": la Banca centrale europea e le
banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione
europea;
f) "compensazione": la conversione, secondo le regole
del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei
crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei
confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini
di trasferimento;
g) "controparte centrale": il soggetto interposto tra
gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva
di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi
ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di
trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o comunitaria, come definite
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico
bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito
nell'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del medesimo
testo unico, nonche' gli organismi elencati all'articolo 2
della direttiva 2006/48/CE;
2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1,
lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come
definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo
unico finanza, con esclusione degli enti di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;
3) un'autorita' pubblica, o un'impresa pubblica
come definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del
Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonche' un'impresa la
cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia
situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti
attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e
2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in
conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi a
un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea,
qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del
rischio sistemico;
i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto o
relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita',
compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui
all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva
2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in
qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare
l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da
ordini di trasferimento attraverso un sistema o da
operazioni effettuate con banche centrali;
l) "intermediario": uno degli organismi indicati
nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al
sistema;
m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione
nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un
importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una
banca (italiana o comunitaria), di una banca centrale, di
una controparte centrale o di un agente di regolamento
ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un
obbligo di pagamento in base alle regole del sistema,
ovvero
2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno
o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un
libro contabile o in altro modo;
n) "partecipante": un ente, un agente di regolamento,
una controparte centrale, una stanza di compensazione, un
operatore del sistema partecipanti a un sistema;
o) "partecipante indiretto": un ente, una controparte
centrale, un agente di regolamento, una stanza di
compensazione o un operatore del sistema conosciuto
dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso,
i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il
sistema da un partecipante in nome proprio in base a un
vincolo contrattuale;
p) "procedura d'insolvenza": la liquidazione coatta
amministrativa, il fallimento, il provvedimento di
sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74,
77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'articolo 56,
comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura
prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno
Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato
extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la
cessazione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi;
q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per
operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una
compensazione;
r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura
contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono
eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la
compensazione, attraverso una controparte centrale o meno,
o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia
contestualmente:
1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza
contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di
regolamento, una eventuale controparte centrale, una
eventuale stanza di compensazione o un eventuale
partecipante indiretto; ovvero applicabile a due
partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il
profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto
attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati
membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta'
di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro
dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista
dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei
partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato all'AESFEM
dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la
legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non
costituisce un sistema;
s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati
nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno
dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10;
t) (soppressa);
u) "stanza di compensazione": il centro responsabile
del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al
sistema;
v) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari
di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza;
w) "sistema extracomunitario": un sistema di
pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non
appartenente all'Unione europea;
w-bis) "giorno lavorativo": comprende sia i
regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include
tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo
del sistema;
w-ter) "sistemi interoperabili": due o piu' sistemi i
cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di
ordini di trasferimento tra sistemi;
w-quater) "operatore del sistema": il soggetto o i
soggetti giuridicamente responsabili della gestione del
sistema. L'operatore del sistema puo' anche agire come
agente di regolamento, controparte centrale o stanza di
compensazione.».
«Art. 6 (Diritti del partecipante). - 1. In caso di
apertura di una procedura di insolvenza nei confronti
dell'intermediario per conto del quale un partecipante
esegue ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma
1, lettera m), numero 2), i relativi contratti tra il
partecipante e l'intermediario non si sciolgono.
Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel
contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi,
sino alla loro completa esecuzione. In difetto di
adempimento il partecipante, in deroga alle disposizioni
vigenti in materia, puo' soddisfarsi per il capitale, gli
interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli
strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini
eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di
ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto
l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e
quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie.
2. Il partecipante da' immediata comunicazione dei
tempi e delle modalita' della vendita al curatore o ai
commissari liquidatori, precisando le somme
complessivamente utilizzate per la soddisfazione del
proprio credito, che per la parte residua e' debito di
massa.
3.
4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni
revocatorie da parte degli organi della procedura
d'insolvenza concernenti la somministrazione della
provvista e l'adempimento dei debiti connessi con
l'esecuzione degli ordini di trasferimento non possono
essere esercitate nei confronti del partecipante.».
- Il testo dell'articolo 2354 del codice civile, come
modificato dal presente comma, cosi' recita:
«Art. 2354 (Titoli azionari). - I titoli possono essere
nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo
statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente.
Finche' le azioni non siano interamente liberate, non
possono essere emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della societa';
2) la data dell'atto costitutivo e della sua
iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la
societa' e' iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni
senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni
emesse, nonche' l'ammontare del capitale sociale [c.c.
2327, 2346];
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni
non interamente liberate [c.c. 2350, 2355, 2355-bis, 2356];
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi
inerenti [c.c. 2345].
I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno
degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante
riproduzione meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci
prima dell'emissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema
di strumenti finanziari negoziati o destinati alla
negoziazione nelle sedi di negoziazione.
Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla disciplina
prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.».

 
Art. 5
Disposizioni transitorie

1. La disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di societa' di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del presente decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonche' la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformita' alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.
2. Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, la locuzione «sedi di negoziazione» si riferisce ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e la locuzione «gestori» si riferisce alle societa' di gestione, per quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto concerne questi ultimi.
3. Il comma 1 dell'articolo 83-bis si applica fino alla data di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014. A decorrere dalla medesima data, il comma 1 e' abrogato e il comma 1-bis e' sostituito dal seguente e rinumerato come comma 1:
«1. L'obbligo di rappresentazione in forma scritturale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 puo' essere assolto tramite emissione diretta, o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale di titoli stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale di titoli autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo regolamento».
4. A decorrere dalla data indicata dal comma 3 il comma 2 dell'articolo 83-bis e' sostituito dal seguente:
«2. Il regolamento indicato dall'articolo 82 puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non soggetti all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di agevolarne la circolazione.».
5. Le modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Note all'art. 5:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
909/2014, si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e
che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Il regolamento (CE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti
finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Il testo dell'articolo 83-bis del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 83-bis (Ambito di applicazione). - 1. L'obbligo
di rappresentazione in forma scritturale previsto
dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
909/2014 puo' essere assolto tramite emissione diretta, o
immissione, in regime di dematerializzazione, presso un
depositario centrale di titoli stabilito nel territorio
della Repubblica, o presso un depositario centrale di
titoli autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei
servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 23 del medesimo regolamento.
2. Il regolamento indicato dall'articolo 82 puo'
prevedere che siano assoggettati alla disciplina della
presente sezione anche strumenti finanziari non soggetti
all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di agevolarne la
circolazione.
3. L'emittente strumenti finanziari diversi da quelli
di cui al comma 1 puo' volontariamente assoggettarli al
regime di dematerializzazione presso un depositario
centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo
la disciplina della presente sezione.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 210 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addi' 12 agosto 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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