Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2016 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 12 agosto 2016, n. 176 |
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, nonche' attuazione della direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012; Visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, in particolare l'articolo 12, contenente principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonche' per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico della finanza (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130; Vista la Sezione V, Titolo V, del Libro V del codice civile e, in particolare, l'articolo 2354, sesto comma; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera w-sexies) e' aggiunta la seguente: «w-septies) "depositari centrali di titoli": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.». 2. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) con le controparti centrali e i depositari centrali;»; b) al comma 13-ter dopo le parole: «in ordine» sono aggiunte le seguenti: «alle indagini e». 3. All'articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono abrogati i commi 1 e 2; b) al comma 2-bis le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 648/2012»; c) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis» e le parole: «del comma 2-bis» sono soppresse; d) sono abrogati i commi 4 e 5.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il regolamento (CE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257. - Il regolamento (CE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201. - La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e' pubblicata nella G.U.C.E. 11 giugno 1998, n. L 166. - Il testo dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: «Art. 12 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonche' per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonche' per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai predetti regolamenti. Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e provvedere, ove necessario, ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto; b) designare la CONSOB e la Banca d'Italia quali autorita' competenti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, attribuendo alle stesse i poteri di vigilanza e d'indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni e individuando la CONSOB quale autorita' responsabile della cooperazione nonche' quale autorita' competente a ricevere la domanda di autorizzazione da parte del depositario centrale di titoli e a comunicare al soggetto richiedente, a seguito degli opportuni coordinamenti con la Banca d'Italia, il relativo esito; c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel titolo V del regolamento (UE) n. 909/2014, affinche' la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possano imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva, le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 63 medesimo, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 64 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai limiti edittali indicati nel citato articolo 63; d) consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonche' assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del medesimo regolamento; e) disciplinare i meccanismi di segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 909/2014; f) adottare, in conformita' alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, in particolare per le infrastrutture di post trading, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari; g) adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente necessarie per attuare la modifica all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE, apportata dall'articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012, ove opportuno anche attraverso l'introduzione di previsioni che deroghino alla disciplina fallimentare, nonche' la modifica all'articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino, della direttiva 98/26/CE apportata dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. 909/2014; rivalutare la complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni relative all'irrevocabilita' ed opponibilita' degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della disciplina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di post trading; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della direttiva 98/26/CE con le norme previste dall'ordinamento interno, incluse quelle adottate in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. - Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2001, n. 130. - La Sezione V, Titolo V, del Libro V del codice civile e' cosi' rubricata: «Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio». - Il testo dell'articolo 2354 del codice civile cosi' recita: «Art. 2354 (Titoli azionari). - I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. Finche' le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore. I titoli azionari devono indicare: 1) la denominazione e la sede della societa'; 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la societa' e' iscritta; 3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonche' l'ammontare del capitale sociale; 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; 5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti. I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati. Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.».
Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d) "IVASS": l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario; h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i) "societa' di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni; i-bis) "societa' di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi; i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore; k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata; k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto; l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf; m) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE; m-bis) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano la cui partecipazione e' riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39; m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE; m-septies) "fondo europeo per il venture capital" (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013; m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; m-novies) "Oicr feeder" : l'Oicr che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita'; m-undecies) "investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; m-duodecies) "investitori al dettaglio": gli investitori che non sono investitori professionali; n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi; o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) "societa' di gestione UE": la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' OICVM; p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF; q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario; q-quater) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicrfeeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento; r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale; r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in cui l'OICR e' stato costituito; r-quater) "rating del credito": un parere relativo al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; r-quinquies) "agenzia di rating del credito": una persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di rating del credito a livello professionale; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine; t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente; w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine": 1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; w-quater. 1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet; w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte: 1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure adottate nel suo ambito; 2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis; 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati comunitari. w-septies) "depositari centrali di titoli»: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere; d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali. 2. Per "strumenti finanziari" si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"),"swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"),"swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"),"swap"e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"),"swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"),"swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini. 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua: a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine; b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine. 3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d). 4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d."roll-over"). Sono altresi' strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5. 5. Per "servizi e attivita' di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonche' l'attivita' di market maker. 5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. 5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o piu' strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. 5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche' l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu' investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione). 5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. 5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative" si intende una piattaforma online che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014. 5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la societa' definita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 5-undecies. Per "piccola e media impresa innovativa" o "PMI innovativa" si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. 6. Per "servizi accessori" si intendono: a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento; g-bis) le attivita' e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati. 6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti. 6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.». - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. 2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. 2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attivita' di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorita' competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob. 3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari. 4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite. 5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: a) con autorita' amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati; b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo; c) con le controparti centrali e i depositari centrali; d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti. 5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio. 6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia. 9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorita' competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita'. In tale ambito, la Banca d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. 10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. 11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi di reato. 12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio. 13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis. 13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis.». - Il testo dell'art. 4-quater del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4-quater (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. (abrogato). 2. (abrogato). 2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorita' competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorita', secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. 3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 2-bis, la Consob e' l'autorita' competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalita' ivi stabilite, e puo' dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza. 4. (abrogato). 5. (abrogato).».
|
| Art. 2
Modifiche alla parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. La rubrica della parte III, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina dei mercati». 2. La rubrica del titolo I della parte III, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalle seguente: «Disciplina dei sistemi di negoziazione». 3. All'articolo 66-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «70-bis, comma 2, lettera b), 70-ter, comma 2, 73, comma 4 e 75, commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «73, comma 4, 75, commi 2 e 4, 90-quinquies, comma 2, lettera b) e 90-sexies, comma 2,». 4. Gli articoli 68, 69, 69-bis, 70, 70-bis, 70-ter, 72 e 77 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati. 5. Il comma 4 dell'articolo 77-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato. 6. La rubrica del titolo II della parte III, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina delle controparti centrali». 7. L'articolo 79-quater, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato. 8. I capi I e II del titolo II della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, sono sostituiti dai seguenti:
«Capo I Le controparti centrali
Art. 79-quinquies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti sulle controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall'articolo 79-sexies. 2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM, le autorita' competenti degli altri Stati membri, l'ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1. 3. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1. 4. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Art. 79-sexies (Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualita' di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorita' revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 79-octiesdecies e l'articolo 79-bisdecies. 2. La Banca d'Italia, in qualita' di presidente del collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, puo' rinviare la questione dell'adozione di un parere comune negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM, come disposto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione. 3. La vigilanza sulle controparti centrali e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti: a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini da esse stabiliti; b) procedere ad audizione personale; c) eseguire ispezioni; d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma, la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del presente comma. Le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformita' al regolamento di cui al comma 1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel presente comma, possono imporre alle controparti centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 1, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' del presente titolo. 4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d'Italia da' tempestiva comunicazione alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorita' di cui al comma 2, alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorita' interessate, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1. 5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 6. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob individuano e rendono pubbliche le informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella controparte centrale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob. 8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto periodo. 9. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nelle controparti centrali, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute. 10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al medesimo comma, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 11. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. 12. Ove non diversamente specificato dal presente decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni. 13. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalita' della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, nonche' le modalita' del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicita' dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite. Art. 79-septies (Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attivita' di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilita' delle posizioni e delle garanzie della clientela). - 1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attivita' di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o della controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012. L'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante non pregiudica l'adozione e l'efficacia delle misure previste dall'articolo 48 del predetto regolamento da parte della controparte centrale, in conformita' al medesimo articolo, finalizzate alla gestione delle posizioni del partecipante insolvente e funzionali alla portabilita' delle medesime e delle relative garanzie o alla restituzione di queste ultime ai clienti, secondo quanto previsto dal predetto regolamento. Tali misure non possono essere dichiarate inefficaci in virtu' dell'applicazione di altre norme dell'ordinamento. 2. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento di cui al comma 1 ma stabilita in un altro Stato membro, l'opponibilita' alla procedura delle misure adottate dalla controparte centrale ai sensi dell'articolo 48 del regolamento di cui al comma 1 e' disciplinata dalla legge regolatrice del sistema, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210. 3. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale stabilita in un Paese terzo ma riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano le tutele previste al comma 1.
Capo II Autorita' nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza
Art. 79-octies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012). - 1. La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonche' degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7 del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali. Art. 79-novies (Poteri di vigilanza). - 1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi la Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 7, 8 e 10.». 9. Dopo l'articolo 79-novies, nella parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente titolo:
«TITOLO II-bis Disciplina dei depositari centrali e delle attivita' di regolamento e di gestione accentrata
Art. 79-decies (Definizioni). - 1. Nel presente titolo si intendono per: a) «autorita' rilevanti»: le autorita' indicate nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014; b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.
Capo I Autorita' nazionali competenti e rilevanti
Art. 79-undecies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti sui depositari centrali). - 1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorita' nazionali competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, secondo quanto disposto dai capi I e II. 2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la prestazione dei servizi in qualita' di depositario centrale di titoli da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio della Repubblica, nonche' l'estensione delle attivita' o l'esternalizzazione a terzi dei servizi, ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 909/2014 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo regolamento. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al comma 1. 3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza i depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica a prestare in proprio i servizi accessori di tipo bancario, nonche' a designare uno o piu' banche italiane o comunitarie e a estendere i menzionati servizi, ai sensi degli articoli 54 e 56 e secondo la procedura prevista dall'articolo 55 del regolamento di cui al comma 1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 57 dell'indicato regolamento. 4. La Consob comunica al soggetto richiedente l'esito del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3. 5. La Consob e' l'autorita' responsabile della cooperazione con le autorita' competenti e le autorita' rilevanti degli altri Stati membri, l'AESFEM e l'ABE. La medesima autorita' e' il punto di contatto nello scambio di informazioni e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. 6. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 18, paragrafo 3, e 27, paragrafo 8, del regolamento di cui al comma 1. 7. La Consob esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 23 del regolamento di cui al comma 1 in qualita' di autorita' competente dello Stato membro d'origine e in qualita' di autorita' competente dello Stato membro ospitante. 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con le autorita' dello Stato membro d'origine o di quello ospitante, scambiano informazioni, concludono gli accordi di cooperazione previsti dall'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorita', nell'ambito delle rispettive attribuzioni, adottano le misure previste dal paragrafo 5 del medesimo articolo e possono effettuare ispezioni presso le succursali. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte all'altra autorita', la quale puo' chiedere di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza. 9. La Consob esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento di cui al comma 1. 10. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, le ulteriori misure previste dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento di cui al comma 1. Art. 79-duodecies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Le autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono: a) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato; b) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti. 2. Le autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di data fissata per il regolamento titoli prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014 sono: a) la Consob e la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli; b) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato; c) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione. 3. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim e delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento. 4. Le autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina degli acquisti forzosi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al comma 1, sono: a) la Banca d'Italia e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni compensate mediante controparte centrale, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di cui al comma 1; b) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per le operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di cui al comma 1; c) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni su titoli di Stato non compensate mediante controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di cui al comma 1. 5. La Consob e la Banca d'Italia ricevono i dati trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di cui al comma 1. 6. La Consob e' l'autorita' competente per vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli. Art. 79-terdecies (Individuazione delle autorita' nazionali rilevanti). - 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' rilevanti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.
Capo II
Finalita' e destinatari della vigilanza
Art. 79-quaterdecies (Finalita' e poteri di vigilanza). - 1. La vigilanza sui depositari centrali e' esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all'integrita' dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico. 2. Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di vigilanza sono esercitate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni. 3. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel comma 1, possono, nei confronti dei depositari centrali, degli intermediari e degli altri soggetti tenuti all'applicazione del regolamento di cui al comma 2: a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini da esse stabiliti; b) procedere ad audizione personale; c) eseguire ispezioni; d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. 4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del comma 3. 5. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste nel comma 1, possono imporre ai depositari centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 2, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' del presente titolo. 6. La Consob puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c), d) ed e-bis), e comma 6. 7. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi ai depositari centrali. 8. La Consob e la Banca d'Italia possono dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza. 9. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalita' della cooperazione e del reciproco scambio delle informazioni rilevanti, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e di assicurare l'economicita' dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Consob e dalla Banca d'Italia con le modalita' da esse stabilite. Art. 79-quinquiesdecies (Regolamento dei servizi). - 1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalita' di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti. 2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, approva in sede di autorizzazione iniziale i regolamenti di cui al comma 1, ogni successiva modificazione e puo' richiedere di apportare modificazioni idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati. Art. 79-sexiesdecies (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). - 1. Ai depositari centrali e ai soggetti tenuti all'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014 si applica l'articolo 8-bis. Art. 79-septiesdecies (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob). - 1. La Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, da parte del personale dei depositari centrali e dei soggetti tenuti all'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme di cui al medesimo regolamento e la parte III, titolo II-bis e II-ter. 2. Si applicano le disposizioni previste nell'articolo 8-ter, commi 2, 3 e 4.
Capo III
I depositari centrali
Sezione I
Disciplina dei depositari centrali
Art. 79-octiesdecies (Revisione legale dei conti). - 1. Ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1. Art. 79-noviesdecies (Modifiche all'assetto di controllo). - 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento delle partecipazioni che danno origine a cambiamenti dell'identita' delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del depositario centrale di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle medesime partecipazioni, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob o dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
Sezione II Crisi dei depositari centrali
Art. 79-bis decies (Crisi). - 1. Nel caso di accertate gravi irregolarita', il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, puo' disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con tale decreto sono nominati uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione del depositario centrale di titoli e sono determinate le indennita' spettanti ai commissari, a carico della societa' stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 5, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi attribuiti all'autorita' che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d' Italia. 2. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza di un depositario centrale ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, da 85 a 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 93 e 94 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.». 9. Gli articoli 80, 81 e 81-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati. 10. Prima dell'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente capo:
«Capo IV
Gestione accentrata di strumenti finanziari».
11. L'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «Art. 82 (Attivita' e regolamento della gestione accentrata). - 1. L'attivita' di gestione accentrata e' esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell'Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori. 2. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1: a) le modalita' di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1; b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attivita', previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere; c) le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all'articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo; d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalita', i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonche' per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni; e) i criteri e le modalita' di svolgimento dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies; f) i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies; g) le modalita' e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilita' per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti; h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare; i) le altre modalita' operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le finalita' indicate nella prima parte del presente comma. 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonche' i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorita'. 4. Il regolamento previsto nel comma 2 puo' demandare al regolamento previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente capo, alla potesta' regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia.». 12. Dopo l'articolo 82, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserita la seguente sezione:
«Sezione I
Gestione accentrata in regime di dematerializzazione».
13. L'articolo 83, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato. 14. All'articolo 83-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell'Unione europea con il consenso dell'emittente possono esistere solo in forma scritturale.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014.»; c) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. le parole: «In funzione della loro diffusione tra il pubblico» sono soppresse; 2. le parole: «81, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «82, comma 2»; 3. dopo le parole: «caratteristiche indicate al comma 1» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, al fine di agevolarne la circolazione.»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'emittente strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1 puo' volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo la disciplina della presente sezione.». 15. L'articolo 83-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato. 16. All'articolo 83-quater, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari»; b) al comma 2, le parole: «la societa' di gestione accentrata accende» sono sostituite dalle seguenti: «i depositari centrali accendono». 17. All'articolo 83-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 e' attestata dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni dell'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformita' alla proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2. 4. Le certificazioni e le comunicazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.»; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile non puo' esservi, per gli stessi strumenti finanziari, piu' di una certificazione o comunicazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.». 18. All'articolo 83-novies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 1, e' sostituita dalla seguente: «b) a richiesta dell'interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all'articolo 83-quinqiues, comma 3, quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;»; b) la lettera d) del comma 1, e' sostituita dalla seguente: «d) segnala all'emittente i dati identificativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonche' di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarita' di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantita' ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente; salvo quanto previsto dalla lettera f), nei casi in cui si da' luogo alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di segnalazione;»; c) alle lettere e) e f) del comma 1, la parola: «nominativi» e' sostituita dalle seguenti: «dati identificativi»; d) alla lettera g) del comma 1, le parole: «alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere b) e c)»; e) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario e la ricezione delle comunicazioni da parte dell'emittente sostituiscono, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.»; f) il comma 3 e' abrogato. 19. All'articolo 83-decies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «81, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «82, comma 2». 20. Al comma 1 dell'articolo 83-duodecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «una societa' di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «un depositario centrale». 21. Dopo l'articolo 83-terdecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente: «Art. 83-quaterdecies (Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro). - 1. Le disposizioni contenute nella presente sezione costituiscono disciplina applicabile, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, anche nel caso di emissione diretta o immissione di valori mobiliari regolati dalla legge italiana in un sistema di scritture contabili gestito da un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro.». 22. All'articolo 85, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «83-ter» sono sostituite dalle seguenti: «83-quater»; b) al comma 2, le parole: «81, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «82, comma 2» e le parole: «la societa' di gestione accentrata» e «della societa' di gestione accentrata» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «un depositario centrale di titoli» e «del depositario centrale di titoli»; c) al comma 3, le parole: «La societa' di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «Il depositario centrale di titoli», la parola: «legittimata» e' sostituita dalla seguente: «legittimato» e le parole: «81, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «79-quinquiesdecies, comma 1». 23. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «81, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «79-quinquiesdecies, comma 1» e le parole: «la societa' di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «il depositario centrale di titoli». 24. All'articolo 87, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «alla societa' di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «al depositario centrale di titoli». 25. All'articolo 88, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «La societa' di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «Il depositario centrale di titoli»; b) al comma 2, le parole: «La societa' di gestione accentrata» e «della societa' di gestione accentrata» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Il depositario centrale di titoli» e «del depositario centrale di titoli». 26. All'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La societa' di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «Il depositario centrale di titoli». 27. Il capo III del titolo II della parte III e l'articolo 90 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sostituiti dai seguenti:
«Sezione III
Gestione accentrata dei titoli di Stato
Art. 90 (Gestione accentrata dei titoli di Stato). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con regolamento le modalita' di individuazione dei depositari centrali dei titoli di Stato nonche' i criteri per la fornitura dei relativi servizi.». 28. Dopo l'articolo 90, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente titolo:
«TITOLO II-ter Accesso alle infrastrutture di post-trading e tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading
Capo I
Autorita' nazionali competenti
Art. 90-bis (Individuazione delle autorita' nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica). - 1. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami ed esercitare, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di: a) partecipanti, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014; b) emittenti, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4, del medesimo regolamento; c) depositari centrali, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Art. 90-ter (Individuazione delle autorita' nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading). - 1. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni in materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014. 2. In materia di accesso alle sedi di negoziazione, la Consob e' l'autorita' competente a: a) svolgere le funzioni previste dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, quando le richieste di accesso sono presentate da controparti centrali; b) ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali. 3. Le competenze di cui al comma 2 sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. 4. In materia di accesso alle controparti centrali, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, e' l'autorita' competente a: a) svolgere le funzioni previste dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, quando le richieste di accesso sono presentate da sedi di negoziazione; b) ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali.
Capo II
Diritto di accesso e accordi
Art. 90-quater (Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera). - 1. Fatti salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento hanno diritto di accedere direttamente e indirettamente alle controparti centrali stabilite nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari. Art. 90-quinquies (Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera). - 1. Fatto salvo l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento hanno il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari. 2. Le societa' di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni: a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di regolamento designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni; b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento e' effettuato dalla Banca d'Italia. 3. Le societa' di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato. 4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), e' effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. Art. 90-sexies (Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento). - 1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l'articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014, i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti centrali o con i depositari centrali stabiliti in un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. 2. La Consob puo' opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 90-quinquies, comma 2, cio' si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. 4. La Consob e Banca d'Italia possono disciplinare con regolamento gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi di cui al comma 1.
Capo III
Vigilanza
Art. 90-septies (Poteri di vigilanza). - 1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Consob e la Banca d'Italia dispongono, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali, dei poteri rispettivamente previsti dagli articoli 7, 8, 10, 74, 79-sexies e 79-quaterdecies.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 66-bis, 77-bis, 83-bis, 83-quater, 83-quinquies, 83-novies, 83-decies e 83-duodecies del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto: «Art. 66-bis (Mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas). - 1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas e alle societa' che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente capo, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi. 2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter, 73, comma 4, 75, commi 2 e 4, 90-quinquies, comma 2, lettera b) e 90-sexies, comma 2, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-ter, sono adottate dalla Consob, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. 4. I provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), sono adottati dalla Consob sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 5. I compiti di cui all'articolo 67, comma 2-bis, sono attribuiti alla Consob, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilita', economicita' e concorrenzialita' dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonche' di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas. 7. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas agiscono in modo coordinato, a tale fine stipulando appositi protocolli di intesa. 8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas informa il Ministero dello sviluppo economico sull'attivita' di vigilanza svolta e sulle irregolarita' riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonche' sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.». «Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di negoziazione). - 1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di: a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni; b) ammissione di strumenti finanziari; c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti; d) accesso al sistema; e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema. 2. La Consob: a) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione; b) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a); c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie. 3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri. 4. (abrogato). 5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. 6. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.». «Art. 83-bis (Ambito di applicazione). - 1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell'Unione europea con il consenso dell'emittente possono esistere solo in forma scritturale. 1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014. 2. Il regolamento indicato dall'articolo 82, comma 2, puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche indicate al comma 1, al fine di agevolarne la circolazione. 3. L'emittente strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1 puo' volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo la disciplina della presente sezione.». «Art. 83-quater (Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari). - 1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonche' l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari. 2. A nome e su richiesta degli intermediari, i depositari centrali accendono per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso. 3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonche' il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 83-octies, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti. La registrazione dei trasferimenti e' effettuata dagli intermediari all'esito del regolamento delle relative operazioni. 4. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantita' degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.». «Art. 83-quinquies (Diritti del titolare del conto). - 1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'articolo 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare puo' disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformita' con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. 3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 e' attestata dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni dell'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformita' alla proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2. 4. Le certificazioni e le comunicazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette. 4-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile non puo' esservi, per gli stessi strumenti finanziari, piu' di una certificazione o comunicazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.». «Art. 83-novies (Compiti dell'intermediario). - 1. L'intermediario: a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato; b) a richiesta dell'interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all'articolo 83-quinqiues, comma 3, quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari; c) effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni previste dall'articolo 83-sexies; la richiesta puo' essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o piu' emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza necessita' di ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni; d) segnala all'emittente i dati identificativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonche' di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarita' di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantita' ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente; salvo quanto previsto dalla lettera f), nei casi in cui si da' luogo alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di segnalazione; e) segnala altresi' all'emittente, a richiesta dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente; f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni per l'intervento in assemblea, segnala all'emittente i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente; g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle lettere d), e) ed f), segnala all'emittente i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 83-octies. 2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario e la ricezione delle comunicazioni da parte dell'emittente sostituiscono, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti. 3. (abrogato)». «Art. 83-decies (Responsabilita' dell'intermediario). - 1. L'intermediario e' responsabile: a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attivita' di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2; b) verso l'emittente, per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e segnalazione imposti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2.». «Art. 83-duodecies (Identificazione degli azionisti). - 1. Ove previsto dallo statuto, le societa' italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. 2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. 3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facolta' di cui al comma 1, la societa' e' tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la societa' ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalita' non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata. 4. Le societa' pubblicano, con le modalita' e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identita' e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci. 5. Il presente articolo non si applica alle societa' cooperative.». - Si riporta il testo degli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto: «Art. 85 (Deposito accentrato). - 1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti dell'attivita' di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da 83-quater a 83-undecies. 2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 82, comma 2, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facolta' di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso un depositario centrale di titoli deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facolta' il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore del depositario centrale di titoli, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito puo' essere effettuato direttamente dall'emittente. 3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. Il depositario centrale di titoli e' legittimato a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformita' al regolamento dei servizi previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, nonche' le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari.». «Art. 86 (Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati). - 1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema puo', tramite il depositario e secondo le modalita' indicate nel regolamento dei servizi previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso il depositario centrale di titoli. 2. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.». «Art. 87 (Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati). - 1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata al depositario centrale di titoli; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di cio' e' fatta menzione sul titolo. 2. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione. 3. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.». «Art. 88 (Ritiro degli strumenti finanziari accentrati). - 1. Il depositario centrale di titoli mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui e' chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata e' convalidato con timbro, data e firma del depositario. 2. Il depositario centrale di titoli puo' autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata e' fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualita' di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore del depositario centrale di titoli di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.». «Art. 89 (Aggiornamento del libro soci). - 1. Il depositario centrale di titoli comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini dell'aggiornamento del libro dei soci.».
|
| Art. 3
Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Il comma 1, dell'articolo 169, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, o in quelle previste dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014 e' punito con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei.». 2. All'articolo 189, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. le parole: «e 80, comma 7» sono soppresse; 2. dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17» sono inserite le seguenti: «, nonche' la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014,»; b) al comma 2, dopo le parole: «61, comma 7,» sono inserite le seguenti: «79-sexies, comma 9, e 79-noviesdecies, comma 1» e le parole: «e 80, comma 8» sono soppresse. 3. All'articolo 190, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati»; b) al comma 2 sono soppresse le lettere b), c), e) e h). 4. Dopo l'articolo 190, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 190.1 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile. 2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: a) agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. 3. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis. Art. 190.2 (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Nei confronti dei depositari centrali e delle banche designate ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro venti milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica altresi' in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento. 2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro venti milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile. 3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila: a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1; b) alle controparti di un contratto di garanzia finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del regolamento di cui al comma 1; c) alle imprese di investimento, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle relative disposizioni attuative; d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative; e) ai depositari centrali, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 9 e 10, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative; f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1; g) a chiunque non osservi le disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e dalle relative disposizioni attuative. 4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis. 5. Alle fattispecie disciplinate dal comma 3 si applica l'articolo 188, comma 2.». 5. All'articolo 190-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita' degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari»; b) al comma 1, primo periodo, le parole: «188, 189 e 190» sono sostituite dalle seguenti: «188, 189, 190, 190.1 e 190.2, commi 1 e 2,». 6. All'articolo 193-quater, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis» 7. L'articolo 194-quater, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', nei confronti delle societa' o degli enti interessati, puo' essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: a) delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative; b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative. 2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.». 8. All'articolo 194-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: «83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies,» sono soppresse; b) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli articoli 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative;»; c) al comma 1, lettera b), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4». 9. All'articolo 194-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il comma 1 si applica anche alle violazioni delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative.». 10. All'articolo 195-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, la parola: «escludono» e' sostituita dalle seguenti: «possono escludere»; b) alla lettera b) del comma 3-bis, le parole: «alle misure ritenute di natura minore» sono sostituite dalle seguenti: «all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-quater.». 11. Il comma 1 dell'articolo 195-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189, 190, 190-bis, 194-ter, 194-quater e 194-septies, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 169, 189, 190, 190-bis, 193-quater, 194-quinquies, 194-septies, 195-bis e 195-ter del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto: «Art. 169 (Partecipazioni al capitale). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, o in quelle previste dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014 e' punito con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei.». «Art. 189 (Partecipazioni al capitale). - 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17, nonche' la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile. 2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, 79-sexies, comma 9, e 79-noviesdecies, comma 1. 2-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». «Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1. Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile, per la mancata osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e 1-ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-bis, comma 6, 35-novies, 35-decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi 3 e 4, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 65, 79-bis, 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La stessa sanzione si applica nei confronti di societa' o enti in caso inosservanza delle disposizioni dell'articolo 18, comma 2, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies. [1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.]. 2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: a) alle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b) (soppressa); c) (soppressa); d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; e) (soppressa); f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; g) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3; h) (soppressa). 2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica: a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative; b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative; b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e delle relative disposizioni attuative; b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative. 2-ter. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila: a) nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche' nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative; b) nei confronti dei gestori in caso di violazione dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative. 3. Si applica l'articolo 188, comma 2-bis. 3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.» «Art. 190-bis (Responsabilita' degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1 e 190.2, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' nei confronti del personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrita' ed il corretto funzionamento del mercato; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis; c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la parte interessata. 2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-quater da parte della societa' o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. 3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione. 3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, applicano la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni. 4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». «Art. 193-quater (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile. 2. 3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. 4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.». «Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste: a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, e delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob; a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli articoli 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative; b) dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3; c) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell'articolo 120; d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis. 2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.». «Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Per le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, 115-bis, e delle relative disposizioni attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. 1-bis. Il comma 1 si applica anche alle violazioni delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative.». «Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in conformita' alla normativa europea di riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. 2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso; c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. 3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno. 3-bis. La Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicita' del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare: a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia messa a rischio; b) la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-quater.». «Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate). - 1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189, 190, 190-bis, 194-ter, 194-quater e 194-septies, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse. 1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonche' alle sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM.».
|
| Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 e al codice civile
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, lettera n), le parole: «o, un sistema di garanzia» sono soppresse; b) all'articolo 1, comma 1, lettera p), le parole: «107, comma 6,» sono soppresse; c) all'articolo 1, comma 1, la lettera t) e' soppressa; d) all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, le parole: «o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione» sono soppresse; e) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Tutela dei diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia). - 1. Se l'operatore di un sistema ha fornito una garanzia all'operatore di un altro sistema in relazione ad un sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia relativi alla garanzia fornita non possono essere pregiudicati dall'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto la garanzia.». 2. All'articolo 2354, sesto comma, del codice civile, le parole: «nei mercati regolamentati» sono sostituite dalle seguenti: «nelle sedi di negoziazione».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del citato decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, come modificati dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; c-bis) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010 (3); d) "agente di regolamento": il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di trasferimento all'interno del sistema e che puo' concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; e) "banche centrali": la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea; f) "compensazione": la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento; g) "controparte centrale": il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento; h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema: 1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito nell'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del medesimo testo unico, nonche' gli organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE; 2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE; 3) un'autorita' pubblica, o un'impresa pubblica come definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonche' un'impresa la cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica; 4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2); 5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del rischio sistemico; i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita', compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali; l) "intermediario": uno degli organismi indicati nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema; m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di: 1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o comunitaria), di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero 2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo; n) "partecipante": un ente, un agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione, un operatore del sistema partecipanti a un sistema; o) "partecipante indiretto": un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale; p) "procedura d'insolvenza": la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi; q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione; r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente: 1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta' di limitare a due il numero dei partecipanti; 2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale; 3) designato come sistema e notificato all'AESFEM dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema; s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10; t) (soppressa); u) "stanza di compensazione": il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema; v) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza; w) "sistema extracomunitario": un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea; w-bis) "giorno lavorativo": comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema; w-ter) "sistemi interoperabili": due o piu' sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi; w-quater) "operatore del sistema": il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema puo' anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.». «Art. 6 (Diritti del partecipante). - 1. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), i relativi contratti tra il partecipante e l'intermediario non si sciolgono. Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro completa esecuzione. In difetto di adempimento il partecipante, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, puo' soddisfarsi per il capitale, gli interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie. 2. Il partecipante da' immediata comunicazione dei tempi e delle modalita' della vendita al curatore o ai commissari liquidatori, precisando le somme complessivamente utilizzate per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte residua e' debito di massa. 3. 4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni revocatorie da parte degli organi della procedura d'insolvenza concernenti la somministrazione della provvista e l'adempimento dei debiti connessi con l'esecuzione degli ordini di trasferimento non possono essere esercitate nei confronti del partecipante.». - Il testo dell'articolo 2354 del codice civile, come modificato dal presente comma, cosi' recita: «Art. 2354 (Titoli azionari). - I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. Finche' le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore. I titoli azionari devono indicare: 1) la denominazione e la sede della societa'; 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la societa' e' iscritta; 3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonche' l'ammontare del capitale sociale [c.c. 2327, 2346]; 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate [c.c. 2350, 2355, 2355-bis, 2356]; 5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti [c.c. 2345]. I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nelle sedi di negoziazione. Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.».
|
| Art. 5 Disposizioni transitorie
1. La disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di societa' di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del presente decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonche' la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformita' alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. 2. Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, la locuzione «sedi di negoziazione» si riferisce ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e la locuzione «gestori» si riferisce alle societa' di gestione, per quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto concerne questi ultimi. 3. Il comma 1 dell'articolo 83-bis si applica fino alla data di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014. A decorrere dalla medesima data, il comma 1 e' abrogato e il comma 1-bis e' sostituito dal seguente e rinumerato come comma 1: «1. L'obbligo di rappresentazione in forma scritturale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 puo' essere assolto tramite emissione diretta, o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale di titoli stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale di titoli autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo regolamento». 4. A decorrere dalla data indicata dal comma 3 il comma 2 dell'articolo 83-bis e' sostituito dal seguente: «2. Il regolamento indicato dall'articolo 82 puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non soggetti all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di agevolarne la circolazione.». 5. Le modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 909/2014, si veda nelle note alle premesse. - La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. - Il regolamento (CE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. - Il testo dell'articolo 83-bis del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 83-bis (Ambito di applicazione). - 1. L'obbligo di rappresentazione in forma scritturale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 puo' essere assolto tramite emissione diretta, o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale di titoli stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale di titoli autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo regolamento. 2. Il regolamento indicato dall'articolo 82 puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non soggetti all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di agevolarne la circolazione. 3. L'emittente strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1 puo' volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo la disciplina della presente sezione.». - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Val Gardena, addi' 12 agosto 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Calenda, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Orlando
|
|
|
|