Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Veneto». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010: esaminata la documentata domanda presentata dall'Associazione temporanea di scopo senza finalita' di lucro «Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Veneto», nel rispetto della procedura di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6,7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto; e' stata tenuta in data 30 agosto 2016 la riunione di pubblico accertamento, presso i locali della Fiera di Verona, Viale del Lavoro, 8 - Verona, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 2 settembre 2016, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Veneto»; provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Veneto». Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
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| Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «VENETO»
Il disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica tipica dei vini «Veneto», cosi' come approvato con decreto ministeriale 21 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1995) e da ultimo modificato con decreto ministeriale 10 giugno 2014 (pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP), e' modificato come segue: 1) All'art. 2, comma 3, dopo le parole «regione Veneto,» e' inserita la seguente frase: «con esclusione della varieta' Pinot grigio». 2) All'art. 2, al termine del penultimo comma, la frase «alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria» e' sostituita dal seguente disposto: «alle seguenti condizioni: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento; l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore; il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.». 3) All'art. 4, comma 2, e' cancellata la tipologia di prodotto riferita alla specificazione di vitigno «Pinot grigio». 4) All'art. 4, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, della varieta' Pinot grigio destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle diverse tipologie, non puo' essere superiore a tonnellate 19.» 5) All'art. 7, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente ulteriore comma: «E' vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto" il riferimento alla varieta' Pinot grigio.».
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