Gazzetta n. 210 del 8 settembre 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175
Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 aprile 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della citata legge n. 124 del 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di societa' da parte di amministrazioni pubbliche, nonche' l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in societa' a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonche' alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle societa' a partecipazione pubblica le norme sulle societa' contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
4. Restano ferme:
a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano societa' a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle societa' e a fondazioni.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle societa' quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p).


Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del presidente della repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della
magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto
2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 18 (Riordino della disciplina delle
partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche).
- 1. Il decreto legislativo per il riordino della
disciplina in materia di partecipazioni societarie delle
amministrazioni pubbliche e' adottato al fine prioritario
di assicurare la chiarezza della disciplina, la
semplificazione normativa e la tutela e promozione della
concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei
regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui
all'art. 16:
a) distinzione tra tipi di societa' in relazione alle
attivita' svolte, agli interessi pubblici di riferimento,
alla misura e qualita' della partecipazione e alla sua
natura diretta o indiretta, alla modalita' diretta o
mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento,
nonche' alla quotazione in borsa o all'emissione di
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e
individuazione della relativa disciplina, anche in base al
principio di proporzionalita' delle deroghe rispetto alla
disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di
organizzazione e crisi d'impresa;
b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle
partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', ridefinizione della disciplina,
delle condizioni e dei limiti per la costituzione di
societa', l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni
societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il
perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici
per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la
gestione di servizi di interesse economico generale;
applicazione dei principi della presente lettera anche alle
partecipazioni pubbliche gia' in essere;
c) precisa definizione del regime delle responsabilita'
degli amministratori delle amministrazioni partecipanti
nonche' dei dipendenti e degli organi di gestione e di
controllo delle societa' partecipate;
d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli
interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la
salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei
requisiti e della garanzia di onorabilita' dei candidati e
dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle societa', anche al fine di garantirne l'autonomia
rispetto agli enti proprietari;
e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli
acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli
alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al
contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di
cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione
oggettivi, rapportati al valore anche economico dei
risultati; previsione che i risultati economici positivi o
negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso
economico variabile degli amministratori in considerazione
dell'obiettivo di migliorare la qualita' del servizio
offerto ai cittadini e tenuto conto della congruita' della
tariffa e del costo del servizio;
f) promozione della trasparenza e dell'efficienza
attraverso l'unificazione, la completezza e la massima
intelligibilita' dei dati economico-patrimoniali e dei
principali indicatori di efficienza, nonche' la loro
pubblicita' e accessibilita';
g) attuazione dell'art. 151, comma 8, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci
degli enti proprietari;
h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e
istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle
medesime esigenze di disciplina e controllo;
i) possibilita' di piani di rientro per le societa' con
bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi
forma, tra amministrazione pubblica e societa' partecipate
secondo i criteri di parita' di trattamento tra imprese
pubbliche e private e operatore di mercato;
m) con riferimento alle societa' partecipate dagli enti
locali:
1) per le societa' che gestiscono servizi strumentali e
funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure
per la scelta del modello societario e per
l'internalizzazione nonche' di procedure, limiti e
condizioni per l'assunzione, la conservazione e la
razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al
numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di
gestione;
2) per le societa' che gestiscono servizi pubblici di
interesse economico generale, individuazione di un numero
massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino
obblighi di liquidazione delle societa', nonche'
definizione, in conformita' con la disciplina dell'Unione
europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad
assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad
evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche
attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle
carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di
controllo sulla gestione e sulla qualita' dei servizi;
3) rafforzamento delle misure volte a garantire il
raggiungimento di obiettivi di qualita', efficienza,
efficacia ed economicita', anche attraverso la riduzione
dell'entita' e del numero delle partecipazioni e
l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo
sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e
societa' partecipate nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;
4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione,
nel sito internet degli enti locali e delle societa'
partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e
di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali
che consentano il confronto, anche ai fini del
rafforzamento e della semplificazione dei processi di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e
delle societa' partecipate;
5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la
mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e
riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle
amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in
materia;
6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti
a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi
di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle
societa' partecipate;
7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli
interni previsti dal testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli
obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle societa'
partecipate nei confronti degli enti locali soci,
attraverso specifici flussi informativi che rendano
analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali
del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e
gli standard di qualita', per ciascun servizio o attivita'
svolta dalle societa' medesime nell'esecuzione dei compiti
affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione
di appositi schemi di contabilita' separata.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2000, n. 227.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.
91.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge
n. 124 del 2015:
«Art. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di
deleghe legislative di semplificazione). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il
diverso termine previsto dall'art. 17, decreti legislativi
di semplificazione dei seguenti settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e connessi profili di organizzazione
amministrativa;
b) partecipazioni societarie delle amministrazioni
pubbliche;
c) servizi pubblici locali di interesse economico
generale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in
ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie
per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo
quanto previsto nelle lettere successive;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle
disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche
strettamente necessarie per garantire la coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa e per
adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai principi
dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici
della materia;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in
coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui
all'art. 1, la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche
nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e criteri
direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un
regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per
l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di
cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
6. Conseguentemente all'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto
disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina
statale di natura regolamentare, ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.».
 

Allegato A

Societa'
Coni Servizi
EXPO
Arexpo
Invimit
IPZS
Sogin
Gruppo ANAS
Gruppo GSE
Gruppo Invitalia
Gruppo Eur
FIRA
Sviluppo Basilicata
Fincalabra
Sviluppo Campania
Gruppo Friulia
Lazio Innova
Filse
Finlombarda
Finlombarda Gestione SGR
Finmolise
Finpiemonte
Puglia Sviluppo
SFIRS
IRFIS-FinSicilia
Fidi-Toscana
GEPAFIN
Finaosta
Veneto Sviluppo
Trentino Sviluppo
Ligurcapital
Aosta Factor
FVS SGR
Friulia Veneto Sviluppo SGR
Sviluppumbria
Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR


 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita' portuali;
b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della societa' controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti comportanti la qualita' di socio in societa' o la titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita' fisica ed economica, continuita', non discriminazione, qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
l) «societa'»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
n) «societa' a partecipazione pubblica»: le societa' a controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da societa' a controllo pubblico;
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu' amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;
p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le societa' partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del Regio decreto
16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del
Codice civile»:
«2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore
pubblico). - 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei
settori ordinari o speciali, aggiudicati da
un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o
di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione
del presente codice quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attivita' della persona
giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei
compiti ad essa affidati dall'amministrazione
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un
ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
forme di partecipazione di capitali privati previste dalla
legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che
non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore esercita su una persona giuridica un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della persona giuridica
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una
persona giuridica controllata che e' un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un
appalto o una concessione alla propria amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad
un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa
amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a
condizione che nella persona giuridica alla quale viene
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
forme di partecipazione di capitali privati che non
comportano controllo o potere di veto prescritte dalla
legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che
non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto pubblico o una
concessione senza applicare il presente codice qualora
ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un
controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica
controllata sono composti da rappresentanti di tutte le
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare
varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e
sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue
interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi
pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in
comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta
esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attivita' interessate dalla
cooperazione.
7. Per determinare la percentuale delle attivita' di
cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si
prende in considerazione il fatturato totale medio, o una
idonea misura alternativa basata sull'attivita', quale i
costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei
servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni
precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio
dell'attivita' della persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della
riorganizzazione delle sue attivita', il fatturato o la
misura alternativa basata sull'attivita', quali i costi,
non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e' piu'
pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
a proiezioni dell'attivita', che la misura dell'attivita'
e' credibile.
9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la
costituzione di societa' miste per la realizzazione e
gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la
gestione di un servizio di interesse generale, la scelta
del socio privato avviene con procedure di evidenza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.».

 
Art. 3
Tipi di societa' in cui e' ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a societa', anche consortili, costituite in forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata, anche in forma cooperativa.
2. Nelle societa' a responsabilita' limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle societa' per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non puo' essere affidata al collegio sindacale.


 
Art. 4
Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione
e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' e acquisire o mantenere partecipazioni in societa' esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresi', anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in societa' aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o piu' delle attivita' di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali societa' operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potesta' legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle societa' di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove societa' e di acquisire nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica alle societa' che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni nelle societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonche' la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
8. E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, puo' essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1,
lettera a), 180 e 193 del citato decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) "amministrazioni aggiudicatrici", le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti;
(Omissis)»
«Art. 180 (Partenariato pubblico privato). - 1. Il
contratto di partenariato e' il contratto a titolo oneroso
di cui all'art. 3, comma 1, lettera eee). Il contratto puo'
avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilita'
tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle
opere o dei servizi connessi.
2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i
ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal
canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi
altra forma di contropartita economica ricevuta dal
medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.
3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il
trasferimento del rischio in capo all'operatore economico
comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del
rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita'
o, nei casi di attivita' redditizia verso l'esterno, del
rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di
gestione dell'opera come definiti, rispettivamente,
dall'art. 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il
contenuto del contratto e' definito tra le parti in modo
che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi
sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro
o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del
servizio o utilizzabilita' dell'opera o dal volume dei
servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni
caso, dal rispetto dei livelli di qualita'
contrattualizzati, purche' la valutazione avvenga ex ante.
Con il contratto di partenariato pubblico privato sono
altresi' disciplinati anche i rischi, incidenti sui
corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili
all'operatore economico.
4. A fronte della disponibilita' dell'opera o della
domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
scegliere di versare un canone all'operatore economico che
e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di
ridotta o mancata disponibilita' dell'opera, nonche'
ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni
del canone devono, in ogni caso, essere in grado di
incidere significativamente sul valore attuale netto
dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi
dell'operatore economico.
5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresi'
che a fronte della disponibilita' dell'opera o della
domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilita'
economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la
remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della
stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si
assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato
della domanda del servizio medesimo.
6. L'equilibrio economico finanziario, come definito
all'art. 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il
presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui
al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto
equilibrio, in sede di gara l'amministrazione
aggiudicatrice puo' stabilire anche un prezzo consistente
in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni
immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse
pubblico. A titolo di contributo puo' essere riconosciuto
un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare
in concessione. Le modalita' di utilizzazione dei beni
immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice
e costituiscono uno dei presupposti che determinano
l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In
ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato
al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori
meccanismi di finanziamento a carico della pubblica
amministrazione, non puo' essere superiore al trenta per
cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo
di eventuali oneri finanziari.
7. La documentata disponibilita' di un finanziamento e'
condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di
partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del
contratto ha luogo previa la presentazione di idonea
documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il
contratto e' risolto di diritto ove il contratto di
finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla,
sottoscrizione del contratto.
8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1
rientrano la finanza di progetto, la concessione di
costruzione e gestione, la concessione di servizi, la
locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di
disponibilita' e qualunque altra procedura di realizzazione
in partenariato di opere o servizi che presentino le
caratteristiche di cui ai commi precedenti.»
«Art. 193 (Societa' pubblica di progetto). - 1. Ove il
progetto di fattibilita' dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, preveda, ai fini
della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni
connessi, l'attivita' coordinata di piu' soggetti pubblici,
si procede attraverso la stipula di un accordo di programma
tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso
la costituzione di una societa' pubblica di progetto, senza
scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti
aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati.
Alla societa' pubblica di progetto sono attribuite le
competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle
opere strumentali o connesse, nonche' alla espropriazione
delle aree interessate, e all'utilizzazione delle stesse e
delle altre fonti di autofinanziamento indotte
dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto e'
autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La
societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome
proprio e per conto dei propri soci emandanti, avvalendosi
dei finanziamenti per esso deliberati, operando anche al
fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al
secondo periodo del comma 1, le societa' pubbliche di
progetto applicano le disposizioni del presente codice.
3. Alla societa' pubblica di progetto possono
partecipare le camere di commercio, industria e artigianato
e le fondazioni bancarie.
4. La societa' pubblica di progetto e' istituita allo
scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici
volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la
gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresi' la
partecipazione al finanziamento; la societa' e' organismo
di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del
presente codice.
5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di
un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di
programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso
la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societa'
pubblica di progetto di beni immobili di proprieta' o allo
scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli
enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del
piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o
alla societa' pubblica di progetto, devolvendo alla stessa
i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito,
fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi
aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione
e IMU, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e
artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo
scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
7. La realizzazione di infrastrutture costituisce
settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie
possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme
previste dalle norme in vigore.
8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di
un'infrastruttura possono contribuire alla stessa
attraverso la cessione di immobili di loro proprieta' o
impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito
accordo procedimentale.».
- Il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
«Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
n. L 347/320 del 20 dicembre 2013.
- Il regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante «Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
n. L 149/1 del 20 maggio 2014.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della
disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno
della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»:
«2. Soggetti ammissibili.
1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al
presente titolo:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui
all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
c) i centri di ricerca con personalita' giuridica
autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) societa', consorzi e societa' consortili comunque
costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50
per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree
depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle
lettere a), b) e c), nonche' eventualmente da altri
soggetti tra: universita', enti di ricerca, ENEA, ASI,
societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14
agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per l'innovazione
e lo sviluppo istituite con l'art. 2 della legge 31 luglio
1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari
finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) societa' di recente costituzione ovvero da
costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca, per le attivita' di cui all'art.
3, comma 1, lettera b), numero 1, con la partecipazione
azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno
di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:
1) professori e ricercatori universitari, personale di
ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonche'
dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di
cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sulla base di regolamenti delle universita' e degli
enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura
autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il
mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche' le
questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e
che definiscano le limitazioni volte a prevenire i
conflitti di interesse con le societa' costituite o da
costituire;
2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);
3) societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo
di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti
con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'art. 2 della
legge n. 317 del 5 ottobre 1991, fondi mobiliari chiusi di
cui all'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui
all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
f) universita', enti di ricerca anche a carattere
regionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed
e) e al comma 2, nonche' per le attivita' di cui all'art.
3, comma 1, lettera c), numero 2 e per attivita', proposte
in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a),
b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica
finalizzate agli obbiettivi di cui all'art. 1, comma 1;
f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con
legge regionale.
2. I soggetti industriali possono presentare i progetti
di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3,
nonche' comma 1, lettera d), numero 2, anche congiuntamente
con universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso di
progetti relativi ad attivita' svolte nelle aree depresse
del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti
industriali non puo' essere inferiore al 30 per cento
dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad
attivita' svolte nelle restanti aree del paese la predetta
percentuale non puo' essere inferiore al 51 per cento.
3. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli
interventi di cui al presente titolo esclusivamente se
hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.
3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti
istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per
ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di
loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione
organizzativa e' incentivato secondo modalita' e criteri
fissati ai sensi dell'art. 6, comma 2. Il soggetto capofila
assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei
rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni,
anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei
requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in
nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti
partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le
eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese
ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le
erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare
esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonche'
delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento
del programma.
3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei
progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel
limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano
il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica
organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in
termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al
limite del venti per cento del valore del progetto, in fase
di valutazione preventiva degli stessi ai fini
dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri
soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter
surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per
motivazioni di carattere economico-finanziario senza
alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo
il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il
comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 puo'
valutare la rimodulazione del progetto medesimo per
variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del
venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in
caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o
economico-finanziarie di carattere straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di
elementi o contenuti progettuali di secondaria entita', non
rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca provvede direttamente, acquisito il parere
dell'esperto incaricato nei casi piu' complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel
caso di indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti
capo al soggetto rinunciatario o escluso, e' presentata dai
partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni
dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della
rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere
economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti
ammissibili i soggetti individuati come tali dai
regolamenti comunitari, relativamente alle attivita' svolte
nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di
spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono
automaticamente recepite in ambito nazionale.
3. Attivita' finanziabili
1. Sono ammissibili per:
a) interventi di sostegno su progetti o programmi di
ricerca industriale, come definita all'art. 1, comma 2:
1) le attivita' svolte in ambito nazionale, sulla base
di progetti autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati;
2) le attivita' svolte nel quadro di programmi
dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base
di progetti autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati, nonche' sulla base di
progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di
bandi internazionali di ricerca industriale;
2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti
individuali, assimilati e associati ai fini della
predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli
interventi previsti da programmi dell'Unione europea;
3) le attivita' svolte sulla base di progetti
predisposti in conformita' a bandi emanati dal MURST per
obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali,
assimilati e associati;
4) i contratti affidati da soggetti industriali e
assimilati ad universita', enti di ricerca, ENEA, ASI e
fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca;
b) altri interventi di sostegno su progetto o
programma:
1) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo
precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e
comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto
contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in
fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da
coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla
nuova societa';
c) interventi di sostegno all'occupazione nella
ricerca industriale, come definita ai sensi dell'art. 1,
comma 2, alla mobilita' temporanea dei ricercatori e alla
connessa diffusione delle tecnologie:
1) le assunzioni di titolari di diploma universitario,
di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di
ricerca per avviamento ad attivita' di ricerca, da parte di
soggetti industriali e assimilati;
2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;
3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di
ricerca operanti nel settore industriale;
4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e
assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse
per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nonche'
ad assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel caso il relativo
programma di ricerca sia concordato con il medesimo
soggetto industriale o assimilato;
d) interventi di sostegno ad infrastrutture,
strutture e servizi per la ricerca industriale, come
definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, e per la diffusione
delle tecnologie:
1) l'affidamento da parte di soggetti industriali e
assimilati a laboratori di ricerca esterni pubblici e
privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e
l'idoneita', di studi e ricerche sui processi produttivi,
di attivita' applicative dei risultati della ricerca, di
formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di
nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;
2) la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento,
il recupero di competitivita', la trasformazione,
l'acquisizione di centri di ricerca, nonche' il
riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture
di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con
connesse attivita' di riqualificazione e formazione del
personale.
2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di
ricerca, ENEA, ASI, nonche' i professori e i ricercatori
universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai
sensi del presente comma, presso soggetti industriali e
assimilati, con priorita' per piccole e medie imprese
nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le
iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero
1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso
dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato
mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui
dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo.
Il servizio prestato durante il periodo di distacco
costituisce titolo valutabile per le valutazioni
comparative per la copertura di posti vacanti di professore
universitario e per l'accesso alle fasce superiori del
personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla
base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le
modalita' di inserimento e l'attribuzione di un compenso
aggiuntivo da parte del destinatario. Le universita' e gli
enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del
personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a
valere sul Fondo di cui all'art. 5, per assunzioni a
termine in sostituzione del personale distaccato.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 9, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario»:
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo). - (Omissis).
9. La posizione di professore e ricercatore e'
incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire
societa' con caratteristiche di spin off o di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e
secondo la disciplina in materia dell'ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con
regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'esercizio di attivita' libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto
salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi
del comma 13 del presente articolo.
(Omissis)».

 
Art. 5
Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una societa' o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformita' a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una societa' a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in societa' gia' costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessita' della societa' per il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresi', le ragioni e le finalita' che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilita' finanziaria e in considerazione della possibilita' di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonche' di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilita' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della societa' o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che puo' esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e' competente l'ufficio di controllo di legittimita' sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonche' dei loro enti strumentali, delle universita' o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, e' competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 21-bis della legge 10
ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato»:
«Art. 21-bis (Poteri dell'Autorita' Garante della
concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che
determinano distorsioni della concorrenza). - 1.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e'
legittimata ad agire in giudizio contro gli atti
amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti
di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme
a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato
un atto in violazione delle norme a tutela della
concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni,
un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili
delle violazioni riscontrate. Se la pubblica
amministrazione non si conforma nei sessanta giorni
successivi alla comunicazione del parere, l'Autorita' puo'
presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso,
entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si
applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
- La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante «Partecipazione
della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile
1958, n. 84.

 
Art. 6
Principi fondamentali sull'organizzazione
e sulla gestione delle societa' a controllo pubblico

1. Le societa' a controllo pubblico, che svolgano attivita' economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attivita' svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilita' separata per le attivita' oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attivita'.
2. Le societa' a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le societa' a controllo pubblico valutano l'opportunita' di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonche' dell'attivita' svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformita' dell'attivita' della societa' alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonche' alle norme di tutela della proprieta' industriale o intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessita' dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarita' e l'efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonche' altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attivita' della societa';
d) programmi di responsabilita' sociale d'impresa, in conformita' alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le societa' controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
5. Qualora le societa' a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 10
ottobre 1990, n. 287:
«Art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale). - 1.
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si
applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o
a prevalente partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si
applicano alle imprese che, per disposizioni di legge,
esercitano la gestione di servizi di interesse economico
generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato,
per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento
degli specifici compiti loro affidati.
2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui
agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante
societa' separate.
2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di
posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati
diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva
comunicazione all'Autorita'.
2-quater. Al fine di garantire pari opportunita' di
iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2
rendano disponibili a societa' da esse partecipate o
controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni
o servizi, anche informativi, di cui abbiano la
disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita'
svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a
rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni
equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'art. 14.
Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le
imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di
cui all'art. 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100
milioni.»

 
Art. 7
Costituzione di societa' a partecipazione pubblica

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una societa' e' adottata con:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;
c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.
2. L'atto deliberativo e' redatto in conformita' a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.
3. L'atto deliberativo contiene altresi' l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le societa' per azioni e per le societa' a responsabilita' limitata.
4. L'atto deliberativo e' pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.
5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Nel caso in cui una societa' a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o piu' amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o piu' amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.
7. Sono, altresi', adottati con le modalita' di cui ai commi 1 e 2:
a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attivita' della societa';
b) la trasformazione della societa';
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione.


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 2328, 2332 e 2463
del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante
«Approvazione del testo del Codice civile»:
«2328. Atto costitutivo
La societa' puo' essere costituita per contratto o per
atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico [c.c. 14, 1350, n. 13, 2463, 2498, 2504, 2699] e
deve indicare [c.c. 2333, 2335, n. 2, 2336, 2342, 2487,
2521, 2725]:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e
il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il
domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli
eventuali promotori, nonche' il numero delle azioni
assegnate a ciascuno di essi;
2) la denominazione [c.c. 2414, n. 1] e il comune ove
sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale [c.c.
2361, 2369, 2414, n. 1, 2437, 2445, 2484, n. 2];
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello
versato;
5) il numero e l'eventuale valore nominale [c.c. 2446]
delle azioni, le loro caratteristiche e le modalita' di
emissione e circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti [c.c. 2255] e beni
conferiti in natura [c.c. 2342, 2343, 2643, n. 10];
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere
ripartiti [c.c. 2433];
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori
[c.c. 2333, 2335, n. 3, 2337, 2348] o ai soci fondatori
[c.c. 2340, 2341];
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero
degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra
essi hanno la rappresentanza della societa' [c.c.
2380-bis];
10) il numero dei componenti il collegio sindacale
[c.c. 2397, 2400];
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero
dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando
previsto, del soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale dei conti;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle
spese per la costituzione poste a carico della societa';
13) la durata della societa' [c.c. 2484, n. 1] ovvero,
se la societa' e' costituita a tempo indeterminato, il
periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno,
decorso il quale il socio potra' recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al
funzionamento della societa', anche se forma oggetto di
atto separato, costituisce parte integrante dell'atto
costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto
costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.»
«2332. Nullita' della societa'
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la
nullita' della societa' puo' essere pronunciata soltanto
nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella
forma dell'atto pubblico [c.c. 1418];
2) illiceita' dell'oggetto sociale;
3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione
riguardante la denominazione della societa', o i
conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o
l'oggetto sociale.
La dichiarazione di nullita' non pregiudica l'efficacia
degli atti compiuti in nome della societa' dopo
l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento
fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullita' [c.c. 2309] nomina
i liquidatori [c.c. 2487].
La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa
di essa e' stata eliminata e di tale eliminazione e' stata
data pubblicita' con iscrizione nel registro delle imprese
[c.c. 1423, 2379].
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullita'
deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei
liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel
registro delle imprese.».
«2463. Costituzione
La societa' puo' essere costituita con contratto o con
atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico [c.c. 14, 1350, n. 13, 2328, 2521, 2643, n. 10,
2699, 2725] e deve indicare [c.c. 2295, 2477]:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e
il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il
domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione [c.c. 2463], contenente
l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata, e il
comune ove sono poste la sede della societa' [c.c. 2250] e
le eventuali sedi secondarie;
3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila
euro [c.c. 2327, 2482], sottoscritto e di quello versato
[c.c. 2468];
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore
attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura [c.c.
2464];
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della societa',
indicando quelle concernenti l'amministrazione, la
rappresentanza;
8) le persone cui e' affidata l'amministrazione e
l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle
spese per la costituzione poste a carico della societa'.
Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata
le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e
2341.
L'ammontare del capitale puo' essere determinato in
misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro.
In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono
essere versati per intero alle persone cui e' affidata
l'amministrazione.
La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal
bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva
prevista dall'art. 2430, deve essere almeno pari a un
quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia
raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila
euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata solo
per imputazione a capitale e per copertura di eventuali
perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente
comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.»
- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 si vedano le note all'art. 2.

 
Art. 8
Acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in societa' gia' esistenti sono deliberate secondo le modalita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
2. L'eventuale mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in societa' quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualita' di socio.


 
Art. 9
Gestione delle partecipazioni pubbliche

1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.
2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.
3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.
5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidita' delle deliberazioni degli organi della societa' partecipata, ferma restando la possibilita' che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.
7. Qualora lo statuto della societa' partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facolta' del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o piu' componenti di organi interni della societa', i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della societa', della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.
8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidita' dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della societa'.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle societa' quotate.
10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.


Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 2400 e 2449 del
citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante
«Approvazione del testo del Codice civile»:
«2400. Nomina e cessazione dall'ufficio
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto
costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il
disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in
carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
collegio e' stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa
[c.c. 2409]. La deliberazione di revoca deve essere
approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno
di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di
nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio
devono essere iscritte, a cura degli amministratori [c.c.
2194], nel registro delle imprese nel termine di trenta
giorni.
Al momento della nomina dei sindaci e prima
dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti
all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di
controllo da essi ricoperti presso altre societa'.»
«2449. Societa' con partecipazione dello Stato o di
enti pubblici
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in
una societa' per azioni che non fa ricorso al mercato del
capitale di rischio, lo statuto puo' ad essi conferire la
facolta' di nominare un numero di amministratori e sindaci,
ovvero componenti del consiglio di sorveglianza,
proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del
consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma
possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno
nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri
nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono
essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e
scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
della loro carica.
I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di
sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
Alle societa' che fanno ricorso al capitale di rischio
si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art.
2346. Il consiglio di amministrazione puo' altresi'
proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze
previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti
amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato
o degli enti pubblici siano rappresentati da una
particolare categoria di azioni. A tal fine e' in ogni caso
necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a
favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.».
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante
«Norme in materia di poteri speciali sugli assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
marzo 2012, n. 63.

 
Art. 10
Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1.
2. L'alienazione delle partecipazioni e' effettuata nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruita' del prezzo di vendita, l'alienazione puo' essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
3. La mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.


 
Art. 11
Organi amministrativi e di controllo
delle societa' a controllo pubblico

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di societa' a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilita', professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo pubblico e' costituito, di norma, da un amministratore unico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della societa' a controllo pubblico puo' disporre che la societa' sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non puo' essere superiore a cinque.
4. Nella scelta degli amministratori delle societa' a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la societa' abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la societa' a controllo pubblico sia costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata, non e' consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o piu' soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le societa' a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse societa' verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresi' i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla societa' nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilita' dell'amministratore, la parte variabile non puo' essere corrisposta.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
8. Gli amministratori delle societa' a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della societa' controllante, in virtu' del principio di onnicomprensivita' della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla societa' di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.
9. Gli statuti delle societa' a controllo pubblico prevedono altresi':
a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalita' di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita', e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa'.
10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle societa' a controllo pubblico indennita' o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
11. Nelle societa' di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non e' consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della societa' controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla societa' controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della societa' controllante o di favorire l'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con societa' a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della societa' con cui e' instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.
13. Le societa' a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non puo' comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entita' dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle societa' in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
16. Nelle societa' a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.


Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»:
«Art. 12 (Incompatibilita' tra incarichi dirigenziali
interni e esterni e cariche di componenti degli organi di
indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e
locali). - 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e
esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo
pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il
mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di
componente dell'organo di indirizzo nella stessa
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha
conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il
mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di
diritto privato in controllo pubblico che ha conferito
l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
di diritto privato in controllo pubblico di livello
nazionale, regionale e locale sono incompatibili con
l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di
Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario
straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
di diritto privato in controllo pubblico di livello
regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del
consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del
consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione;
c) con la carica di presidente e amministratore
delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico
da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
di diritto privato in controllo pubblico di livello
provinciale o comunale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del
consiglio della regione;
b) con la carica di componente della giunta o del
consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella
stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito
l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo
negli enti di diritto privato in controllo pubblico da
parte della regione, nonche' di province, comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme
associative tra comuni aventi la medesima popolazione della
stessa regione.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario»:
«9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 (110), nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. 1. Gli
incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di
diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili
con l'assunzione e il mantenimento, nel corso
dell'incarico, della carica di componente dell'organo.»
- Si riporta il testo degli articoli 2125,
2409-terdecies e 2475 del citato Regio decreto 16 marzo
1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice
civile»:
«2125. Patto di non concorrenza
Il patto con il quale si limita lo svolgimento
dell'attivita' del prestatore di lavoro, per il tempo
successivo alla cessazione del contratto, e' nullo se non
risulta da atto scritto [c.c. 1350, n. 13, 2725], se non e'
pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro
e se il vincolo non e' contenuto entro determinati limiti
di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non puo' essere superiore a
cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli
altri casi. Se e' pattuita una durata maggiore, essa si
riduce nella misura suindicata [c.c. 2105, 2557, 2596].».
2409-terdecies. Competenza del consiglio di
sorveglianza
Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di
gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa
competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il
bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all'art. 2403, primo
comma;
d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilita'
nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'art.
2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno
all'assemblea sull'attivita' di vigilanza svolta, sulle
omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine
alle operazioni strategiche e ai piani industriali e
finanziari della societa' predisposti dal consiglio di
gestione, ferma in ogni caso la responsabilita' di questo
per gli atti compiuti.
Lo statuto puo' prevedere che in caso di mancata
approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un
terzo dei componenti del consiglio di gestione o del
consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione
del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del consiglio di sorveglianza devono
adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i
componenti del consiglio di gestione per i fatti o le
omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto
se avessero vigilato in conformita' degli obblighi della
loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono
assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono
partecipare alle assemblee.».
«2475. Amministrazione della societa'.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,
l'amministrazione della societa' e' affidata a uno o piu'
soci [c.c. 2318, 2380-bis, 2455, 2457, 2463, n. 7] nominati
con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479.
All'atto di nomina degli amministratori si applicano il
quarto e quinto comma dell'art. 2383.
Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone,
queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
L'atto costitutivo puo' tuttavia prevedere, salvo quanto
disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che
l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente
oppure congiuntamente; in tali casi si applicano,
rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione,
l'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni siano
adottate mediante consultazione scritta o sulla base del
consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti
sottoscritti dagli amministratori devono risultare con
chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di
fusione o scissione, nonche' le decisioni di aumento del
capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di
competenza dell'organo amministrativo.».
- La legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche
al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso
agli organi di amministrazione e di controllo delle
societa' quotate in mercati regolamentati», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2011, n. 174.
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche). - 1.- 2. - 3.
(abrogati)
3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato
ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414,
e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le
attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici
delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla
Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono
trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei
S.p.A., che, sulla base delle strategie di sviluppo per
l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle
finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai
fini del conseguimento degli obiettivi di controllo e
monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione
ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le
correlate attivita' di progettazione tecnica, sviluppo e
conduzione. Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula,
entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
del Ministero dell'economia e delle finanze, unitariamente
per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della
fiscalita', un apposito accordo quadro non normativo, in
cui, sulla base del modello relazionale definito dal
Ministero, che tenga conto delle specificita' organizzative
e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione
economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali, degli
obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di
operativita' della Sogei S.p.A., sono disciplinati i
servizi erogati e fissati relativi costi, regole e
meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro
di cui al periodo precedente le singole articolazioni
dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano
a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi
regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le
specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei
S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo,
quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il
Ministero e la Sogei S.p.A. Al fine di assicurare
l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
fornisce i necessari elementi informativi alle competenti
articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e
supportare le attivita' di supervisione, verifica e
monitoraggio della attivita' e della qualita' dei servizi
foniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
si coordina con le competenti articolazioni
dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nell'ambito
delle attivita' relative alla definizione del modello
relazionale, sono effettuate congiuntamente con i
Dipartimenti e le Agenzie le attivita' di ricognizione e
valutazione dei beni strumentali del Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' dei relativi
rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla
stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma.
Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra
il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei
S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche
di proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze
sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la
facolta' per le strutture ministeriali conferenti di
fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse.
All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di
scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip
S.p.A. le attivita' oggetto di trasferimento si intendono
riferite a Sogei S.p.A.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti
normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di
committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte
dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui
all'art. 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono
avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione. La
medesima societa' svolge, inoltre, le attivita' ad essa
affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero
dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di
apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti
nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle
attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di
centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e
servizi.
3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto
dall'art. 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
Consip S.p.A. svolge altresi' le attivita' di centrale di
committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche
amministrazioni, al Sistema pubblico di connettivita' ai
sensi dell'art. 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e alla Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni ai sensi all'art. 86 del decreto medesimo
nonche' ai contratti-quadro ai sensi dell'art. 1, comma
192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine
Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'art. 18,
comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 177.
3-quinquies. - 3-sexies. (abrogati)
4. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale
sostenuto per i compensi degli amministratori di tali
societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti
di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento
del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.
5. A tali societa' si applica quanto previsto dal
secondo periodo del comma 4.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo
oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a
convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in
base a procedure previste dalla normativa nazionale in
conformita' con la disciplina comunitaria. Gli enti di
diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice
civile, che forniscono servizi a favore
dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze
pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo
scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta
formazione tecnologica e gli enti e le associazioni
operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei
beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della
formazione, le associazioni di promozione sociale di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nonche' le associazioni rappresentative, di
coordinamento o di supporto degli enti territoriali e
locali.
6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si
applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
relativo consiglio di amministrazione e' composto, oltre
che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della
funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti
di qualificata professionalita' nel settore della
formazione e dell'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione
non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio
stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.
L'associazione di cui al presente comma non puo' detenere
il controllo in societa' o in altri enti privati e le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono cedute
entro il 31 dicembre 2012.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e
del mercato e di assicurare la parita' degli operatori nel
territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni
appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel rispetto dell'art. 2, comma 1 del citato
decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi
strumentali alla propria attivita' mediante le procedure
concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. E'
ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi
tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'art. 30 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'art. 7 della legge 11
agosto 1991, n. 266, dell'art. 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n.
381. Sono altresi' ammesse le convenzioni siglate con le
organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni
e servizi realizzate negli ambiti di attivita' previsti
dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti
di attuazione.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento
diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a capitale
interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti
dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la
gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in
essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31
dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in
via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia
pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni
sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381.
8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure
previste dall'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
9. - 10. - 11. (abrogati)
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul
rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di
violazione dei suddetti vincoli gli amministratori
esecutivi e i dirigenti responsabili della societa'
rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni
ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati.
13. L'amministrazione interessata di cui al comma 1
continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli
1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' fatto divieto, a pena di nullita', di inserire
clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di
servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati,
intercorrenti tra societa' a totale partecipazione
pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e
regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia,
salvo che non si siano gia' costituiti i relativi collegi
arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e
negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra
le medesime parti.»
- Il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 24 dicembre 2013, n. 166, recante «Regolamento
relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe
delle societa' controllate dal Ministero dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'ex art. 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444,
recante "Disciplina della proroga degli organi
amministrativi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1994, n. 114.

 
Art. 12
Responsabilita' degli enti partecipanti e dei componenti
degli organi delle societa' partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle societa' di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle societa' in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.


 
Art. 13
Controllo giudiziario sull'amministrazione
di societa' a controllo pubblico

1. Nelle societa' a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entita' della partecipazione di cui e' titolare, e' legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarita' al tribunale.
2. Il presente articolo si applica anche alle societa' a controllo pubblico costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata.


Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 2409 del citato Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del
testo del Codice civile»:
«2409. Denunzia al tribunale
Se vi e' fondato sospetto che gli amministratori, in
violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi
irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno
alla societa' o a una o piu' societa' controllate, i soci
che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, il ventesimo del capitale sociale possono
denunziare i fatti al tribunale [c.c. 2392, 2400] con
ricorso notificato anche alla societa'. Lo statuto puo'
prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della societa' a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione [c.p.c. 119]. Il provvedimento e'
reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un
periodo determinato il procedimento se l'assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di
adeguata professionalita', che si attivano senza indugio
per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attivita' compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli
accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo
comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il
tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l'assemblea [c.c. 2363, 2364,
2364-bis, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei casi
piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed
eventualmente anche i sindaci [c.c. 2487] e nominare un
amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di
responsabilita' contro gli amministratori [c.c. 2393,
2393-bis, 2394, 2394-bis] e i sindaci [c.c. 2407]. Si
applica l'ultimo comma dell'art. 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore
giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la
messa in liquidazione della societa' [c.c. 2484] o la sua
ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere
adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo
sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero;
in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della
societa'.».

 
Art. 14
Crisi d'impresa di societa' a partecipazione pubblica

1. Le societa' a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o piu' indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della societa' a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarita' ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate, con esclusione delle societa' quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle societa' di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purche' le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorita' di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalita' di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanita', su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una societa' a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove societa', ne' acquisire o mantenere partecipazioni in societa', qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.


Note all'art. 14:
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante
«Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1
della legge 30 luglio 1998, n. 274», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale
di grandi imprese in stato di insolvenza», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2003, n. 298.
- Per il testo dell'art. 2409 del citato Regio decreto
16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del
Codice civile», si veda la nota all'art. 13.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
«3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.»
- Si riporta il testo degli articoli 2447 e 2482-ter
del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante
«Approvazione del testo del Codice civile»:
«2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto del
limite legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale,
questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art.
2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in
caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono
senza indugio convocare l'assemblea [c.c. 2364, 2364-bis]
per deliberare la riduzione del capitale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo, o la trasformazione della
societa' [c.c. 2498, 2500, 2500-ter, 2500-sexies,
2500-septies, 2500-octies].»
«2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo
legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale,
questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero
4) dell'art. 2463, gli amministratori devono senza indugio
convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del
capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una
cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilita' di deliberare la
trasformazione della societa'.».

 
Art. 15
Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa'
a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e' individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le societa' a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse societa' le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.
3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le societa' a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le societa' a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalita' e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.
5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le societa' a partecipazione pubblica.


Note all'art. 15:
- Il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333,
recante «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro
imprese pubbliche, nonche' alla trasparenza finanziaria
all'interno di talune imprese», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2003, n. 276.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari»:
«Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e
unificazione delle banche dati delle societa' partecipate)
- 1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli
enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in
via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, predispone un sistema
informatico di acquisizione di dati e proposte di
razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema
informatico si avvale di un software libero con codice
sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i
dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico
o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato.
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento,
l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non
adempienti all'obbligo di inserimento e' pubblicato nel
sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e'
vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli
enti per i quali i dati e le proposte non siano stati
immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei
suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la
nomina di titolari e componenti dei relativi organi.
2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei
servizi strumentali all'attivita' delle amministrazioni
statali, con le modalita' di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri predispone un sistema informatico di
acquisizione di dati relativi alla modalita' di gestione
dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai
servizi esternalizzati. Il sistema informatico si avvale di
un software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso
termine e con le stesse modalita' di cui al comma 1, le
amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il
mancato inserimento rileva ai fini della responsabilita'
dirigenziale del dirigente competente.
2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella
banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile
dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella
rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresi',
con le stesse modalita', la consultazione dei dati di cui
all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel
sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non
adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i
dati inviati a norma del medesimo comma.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati
del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalita'
fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di
cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche' quelle
acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1,
comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali
informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione
pubblica e' garantito l'accesso alle informazioni contenute
nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo
periodo ai fini dello svolgimento delle relative attivita'
istituzionali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero
dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni
relative alle partecipazioni in societa' ed enti di diritto
pubblico e di diritto privato detenute direttamente o
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, e da quelle di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni
puo' avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con
la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni
pubbliche ovvero da parte delle societa' da esse
partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono indicate le informazioni che le
amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le
modalita' tecniche di attuazione del presente comma.
L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non
adempienti all'obbligo di comunicazione e' pubblicato sul
sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del
Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a
591 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono
abrogati.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario»:
«3. Fermo restando quanto previsto da altre
disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito
dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione
pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche e'
esteso alle societa' a totale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti
dall'art. 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del presente decreto.»

 
Art. 16
Societa' in house

1. Le societa' in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa' controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita' limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle societa' di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della societa'.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarita' ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo' sanare l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attivita' precedentemente affidate alla societa' controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa societa' controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la societa' puo' continuare la propria attivita' se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.
7. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.


Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 2380-bis,
2409-novies, 2468 e 2341-bis del citato Regio decreto 16
marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del
Codice civile»:
«2380-bis. Amministrazione della societa'
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie
per l'attuazione dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della societa' puo' essere affidata
anche a non soci [c.c. 2318, 2382, 2385, 2397, 2417, 2455,
2457, 2475, 2542].
Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone,
queste costituiscono il consiglio di amministrazione [c.c.
2388, 2405, 2421, n. 4].
Se lo statuto non stabilisce il numero degli
amministratori [c.c. 2328, n. 9], ma ne indica solamente un
numero massimo e minimo, la determinazione spetta
all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi
componenti il presidente, se questi non e' nominato
dall'assemblea [c.c. 2364, 2364-bis].»
«2409-novies. Consiglio di gestione
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al
consiglio di gestione, il quale compie le operazioni
necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Puo'
delegare proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi
componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e
quinto comma dell'art. 2381.
E' costituito da un numero di componenti, anche non
soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono
nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto
dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti
il consiglio di gestione spetta al consiglio di
sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei
limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono
essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in
carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con
scadenza alla data della riunione del consiglio di
sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e
sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque
tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il
diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene
senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio di
sorveglianza provvede senza indugio alla loro
sostituzione.»
«2468. Quote di partecipazione
Le partecipazioni dei soci non possono essere
rappresentate da azioni ne' costituire oggetto di offerta
al pubblico di prodotti finanziari.
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente
articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura
proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se
l'atto costitutivo non prevede diversamente, le
partecipazioni dei soci sono determinate in misura
proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilita' che l'atto costitutivo
preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari
diritti riguardanti l'amministrazione della societa' o la
distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e
salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma
dell'art. 2473, i diritti previsti dal precedente comma
possono essere modificati solo con il consenso di tutti i
soci.
Nel caso di comproprieta' di una partecipazione, i
diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune nominato secondo le modalita'
previste dagli articoli 1105 e 1106.»
«2341-bis. Patti parasociali
I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di
stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della
societa':
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto
nelle societa' per azioni o nelle societa' che le
controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative
azioni o delle partecipazioni in societa' che le
controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche
congiunto di un'influenza dominante su tali societa', non
possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono
stipulati per questa durata anche se le parti hanno
previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla
scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata,
ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso
di centottanta giorni.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai
patti strumentali ad accordi di collaborazione nella
produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a
societa' interamente possedute dai partecipanti
all'accordo.»
- Per il testo dell'art. 2409 del citato Regio decreto
16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del
Codice civile», si veda la nota all'art. 13.
- Si riporta il testo dell'art. 192 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house).
- 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire
adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza nei contratti
pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie societa' in house di cui
all'art. 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda,
dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti,
secondo le modalita' e i criteri che l'Autorita' definisce
con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori
sotto la propria responsabilita', di effettuare affidamenti
diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo
l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi
all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al
comma 3.
2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto
avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime
di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazione sulla congruita' economica
dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto
nella motivazione del provvedimento di affidamento delle
ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei
benefici per la collettivita' della forma di gestione
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di
universalita' e socialita', di efficienza, di economicita'
e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego
delle risorse pubbliche.
3. Sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati,
in conformita', alle, disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data,
tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione tra enti
nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai
sensi dell'art. 162.»

 
Art. 17
Societa' a partecipazione mista pubblico-privata

1. Nelle societa' costituite per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), la quota di partecipazione del soggetto privato non puo' essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attivita' della societa' mista.
2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la societa' e' stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonche' degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonche' il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.
3. La durata della partecipazione privata alla societa', aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non puo' essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.
4. Nelle societa' di cui al presente articolo:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita' limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;
c) gli statuti delle societa' per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;
d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purche' entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la societa' e' stata costituita.
5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di piu' opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la societa' puo' emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra societa'.
6. Alle societa' di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la societa' e' stata costituita;
c) la societa' provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.


Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note
all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 2380-bis, 2409-nonies,
2468 e 2341-bis del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n.
262, si vedano le note all'art. 16.
- Si riporta il testo degli articoli 2479 e 2350 del
citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante
«Approvazione del testo del Codice civile»:
«2479. Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro
competenza dall'atto costitutivo, nonche' sugli argomenti
che uno o piu' amministratori o tanti soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli
utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli
amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei
sindaci e del presidente del collegio sindacale o del
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei
conti;
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano
una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni dei
soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai
documenti sottoscritti dai soci devono risultare con
chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione
di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle
materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del
presente articolo nonche' nel caso previsto dal quarto
comma dell'art. 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o
piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano
almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci
debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare
ai sensi dell'art. 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni
previste dal presente articolo ed il suo voto vale in
misura proporzionale alla sua partecipazione [c.c. 2351,
2463, 2468].
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le
decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una
maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale
sociale.»
«2350. Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte
proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto
risultante dalla liquidazione [c.c. 2262, 2354, n. 4,
2433], salvi i diritti stabiliti a favore di speciali
categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all'art. 2447-bis, la societa'
puo' emettere azioni fornite di diritti patrimoniali
correlati ai risultati dell'attivita' sociale in un
determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di
individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le
modalita' di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali
azioni, nonche' le eventuali condizioni e modalita' di
conversione in azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle
azioni previste dal precedente comma se non nei limiti
degli utili risultanti dal bilancio della societa'.»
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.

 
Art. 18
Quotazione di societa' a controllo pubblico
in mercati regolamentati

1. Le societa' controllate da una o piu' amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla societa' quotata.
2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione e' adottato con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1.
3. E' fatta salva la possibilita' di quotazione in mercati regolamentati di societa' a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.


 
Art. 19
Gestione del personale

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle societa' controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in societa', in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita' di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa' interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013,
sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma
3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla
lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio
delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici
non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione
all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative
assunzioni e' concessa, in sede di approvazione del piano
triennale del fabbisogno del personale e della consistenza
dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli
enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di
cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione
dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno
del personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 22, 46 e 47 del
citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
«Art. 22 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi
agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato
in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in
societa' di diritto privato). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica
e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati,
istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione
medesima nonche' di quelli per i quali l'amministrazione
abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente,
con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle
attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle
attivita' di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente
quote di partecipazione anche minoritaria indicandone
l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e
delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o
delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque
denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'
svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di
servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo
pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo
da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti
costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei
quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o
dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano
i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al
precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di
societa' a partecipazione pubblica, acquisto di
partecipazioni in societa' gia' costituite, gestione delle
partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni
sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico in
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo
adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015,
n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, per
ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione
sociale, alla misura della eventuale partecipazione
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati
relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il
relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il
collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui
al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei
dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata
l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo
da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei
pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a
fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte
in loro favore da parte di uno degli enti e societa'
indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a
c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di
controllo promuovono l'applicazione dei principi di
trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte
delle societa' direttamente controllate nei confronti delle
societa' indirettamente controllate dalle medesime
amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei confronti delle societa',
partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione europea, e loro controllate.»
«Art. 46 (Responsabilita' derivante dalla violazione
delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione
e di accesso civico). - 1. L'inadempimento degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis,
costituiscono elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno
all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati
ai fini della corresponsione della retribuzione di
risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento
degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale
inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.»
«Art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di
trasparenza per casi specifici). - 1. La mancata o
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da
diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche
nei confronti del dirigente che non effettua la
comunicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter, relativa
agli emolumenti complessivi percepiti a carico della
finanza pubblica, nonche' nei confronti del responsabile
della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo
articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui
all'art. 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'art. 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della violazione. La stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano ai
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso
entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennita' di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate
dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita'
nazionale anticorruzione disciplina con proprio
regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione
delle sanzioni.»
- Si riporta il testo dell'art. 2126 del citato Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del
testo del Codice civile»:
«2126. Prestazione di fatto con violazione di legge
La nullita' o l'annullamento del contratto di lavoro
non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha
avuto esecuzione [c.c. 1360, 1373, 1418, 1445, 1458, 2332],
salvo che la nullita' derivi dall'illiceita' dell'oggetto o
della causa [c.c. 1343].
Se il lavoro e' stato prestato con violazione di norme
poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni
caso diritto alla retribuzione [c.c. 2098].»
- Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all' art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all' art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
1. La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n.
302, S.O.

 
Art. 20
Razionalizzazione periodica
delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle societa' o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le societa' a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita', corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.


Note all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, si vedano le note all'art. 15.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 568-bis, della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«568-bis Le pubbliche amministrazioni locali indicate
nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le
societa' da esse controllate direttamente o indirettamente
possono procedere:
a) allo scioglimento della societa', consorzio o
azienda speciale controllata direttamente o indirettamente.
Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non
oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti
in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito
allo scioglimento della societa', consorzio o azienda
speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le
imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita'
produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.
Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano
in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono
ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a
568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una
societa' controllata indirettamente, le plusvalenze
realizzate in capo alla societa' controllante non
concorrono alla formazione del reddito e del valore della
produzione netta e le minusvalenze sono deducibili
nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro
successivi;
b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con
procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici
mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, delle partecipazioni detenute
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque
anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di societa'
mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il
30 per cento alla data di entrata in vigore della presente
disposizione deve essere riconosciuto il diritto di
prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e
del valore della produzione netta e le minusvalenze sono
deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei
quattro successivi.»
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»:
«1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato
di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni,
approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei
Ministri, uno o piu' programmi per la dismissione di
partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non
territoriali; i programmi di dismissione, dopo
l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al
Parlamento. Le modalita' di alienazione sono stabilite, con
uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non
discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro
il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del
piano.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 611 a 616,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«611. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi
da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 569, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni,
al fine di assicurare il coordinamento della finanza
pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento
dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e
del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le universita' e gli
istituti di istruzione universitaria pubblici e le
autorita' portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015,
avviano un processo di razionalizzazione delle societa' e
delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, in modo da conseguire la
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle societa' e delle partecipazioni
societarie non indispensabili al perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;
b) soppressione delle societa' che risultino composte
da soli amministratori o da un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in
societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a
quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti
pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione
o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di societa' di servizi pubblici locali
di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche
mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di
controllo e delle strutture aziendali, nonche' attraverso
la riduzione delle relative remunerazioni.
612. I presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle
province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai
rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano,
entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di
razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, le
modalita' e i tempi di attuazione, nonche' l'esposizione in
dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato
di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e pubblicato nel sito internet istituzionale
dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016,
gli organi di cui al primo periodo predispongono una
relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'
amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e
della relazione costituisce obbligo di pubblicita' ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione
e gli atti di dismissione di societa' costituite o di
partecipazioni societarie acquistate per espressa
previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle
disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul
rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione ne'
la modifica della previsione normativa originaria.
614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al
comma 612 si applicano le previsioni di cui all'art. 1,
commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e successive modificazioni, in materia di personale in
servizio e di regime fiscale delle operazioni di
scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma
568-bis dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 si
applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei
predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre
2015.
615. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 149-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto puo'
avvenire a favore di societa' interamente pubbliche, in
possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo
per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti
locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».
616. All'art. 1, comma 568-bis, lettera a), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo
scioglimento della societa'» sono inserite le seguenti: «o
azienda speciale»;
b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
- Si riporta il testo dell'art. 2495 del citato Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del
testo del Codice civile»:
«2495. Cancellazione della societa'
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i
liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa'
dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della societa', dopo la
cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono
far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al
bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di
questi [c.c. 31, 2312, 2324]. La domanda, se proposta entro
un anno dalla cancellazione, puo' essere notificata presso
l'ultima sede della societa'.»

 
Art. 21
Norme finanziarie sulle societa' partecipate
dalle amministrazioni locali

1. Nel caso in cui societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilita' finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilita' civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della societa' partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le societa' che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio e' quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle societa' che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato e' reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilita' finanziaria:
a) l'ente partecipante a societa' che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento e' operato nella misura indicata dalla lettera b);
b) l'ente partecipante a societa' che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
3. Le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.


Note all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge
31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'art. 2425 del citato Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del
testo del Codice civile»:
«2425. Contenuto del conto economico
Il conto economico deve essere redatto in conformita'
al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione
dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese
sottoposte al controllo di quest'ultime;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti e da imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al
controllo di queste ultime;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+
- 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita'
finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) di strumenti finanziari derivati;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) di strumenti finanziari derivati.
Totale delle rettifiche (18 - 19).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate;
21) utile (perdite) dell'esercizio.»

 
Art. 22
Trasparenza

1. Le societa' a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.


Note all'art. 22:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, si vedano le note alle premesse.

 
Art. 23
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Note all'art. 23:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.

 
Art. 24
Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonche' alla struttura di cui all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una societa' unipersonale, la societa' e' posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformita' ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della societa' a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale gia' impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.


Note all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, si vedano le note all'art. 15.
- Per il testo dell'art. 1, commi 611 e 612, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, si vedano le note
all'art. 20.
- Si riporta il testo degli articoli 2437-ter e
2437-quater del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,
recante «Approvazione del testo del Codice civile»:
«2437-ter. Criteri di determinazione del valore delle
azioni
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per
le quali esercita il recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato
dagli amministratori, sentito il parere del collegio
sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale
dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale
della societa' e delle sue prospettive reddituali, nonche'
dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate in
mercati regolamentati e' determinato facendo riferimento
alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi
che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso
di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni
legittimano il recesso. Lo statuto delle societa' con
azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere che
il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri
indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo
restando che in ogni caso tale valore non puo' essere
inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del
criterio indicato dal primo periodo del presente comma.
Lo statuto puo' stabilire criteri diversi di
determinazione del valore di liquidazione, indicando gli
elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal
bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
in considerazione.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del
valore di cui al secondo comma del presente articolo nei
quindici giorni precedenti alla data fissata per
l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione
e di ottenerne copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente
alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione e'
determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto
di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza
della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
comma dell'art. 1349.>>
«2437-quater. Procedimento di liquidazione
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del
socio recedente agli altri soci in proporzione al numero
delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base
del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione e' depositata presso il registro
delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione
definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le
azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle
presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati
regolamentati, il loro collocamento avviene mediante
offerta nei mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle
disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni
dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente
vengono rimborsate mediante acquisto da parte della
societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga a
quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere
convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la
riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento
della societa'.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si
applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto
dell'art. 2445; ove l'opposizione sia accolta la societa'
si scioglie.»
- Per il testo dell'art. 1, commi 613 e 614, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, si vedano le note
all'art. 20.
- Si riporta il testo dell'art. 2112 del citato Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del
testo del Codice civile»:
«2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimento d'azienda
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di
lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119,
primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.»

 
Art. 25
Disposizioni transitorie in materia di personale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui territorio la societa' ha sede legale secondo modalita' stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilita' in ambito regionale, con modalita' definite dal decreto di cui al medesimo comma.
3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.
4. Fino al 30 giugno 2018, le societa' a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3.
5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione e' accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le societa' controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione e' accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarita' ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le societa' a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo.


Note all'art. 25:
- Per il testo dell'art. 2409 del citato Regio decreto
16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del
Codice civile», si veda la nota all'art. 13.

 
Art. 26
Altre disposizioni transitorie

1. Le societa' a controllo pubblico gia' costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento e' fissato al 31 dicembre 2017.
2. L'articolo 4 del presente decreto non e' applicabile alle societa' elencate nell'allegato A, nonche' alle societa' aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.
3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in societa' quotate detenute al 31 dicembre 2015.
4. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la societa' interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa societa' fino alla conclusione del procedimento di quotazione.
5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa societa'. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni degli articoli 4 e 19 non si applicano alle societa' a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa' costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.
8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 e' adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.
9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;
b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per societa' partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per societa' partecipata».
10. Le societa' a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.
12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarita' delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali e' trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della partecipazione.


Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421»:
«9-bis. Sperimentazioni gestionali.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi a
oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di
collaborazione tra strutture del Servizio sanitario
nazionale e soggetti privati, anche attraverso la
costituzione di societa' miste a capitale pubblico e
privato.
2. Il programma di sperimentazione e' adottato dalla
regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando
le ragioni di convenienza economica del progetto
gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario
regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di
garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
a) privilegiare nell'area del settore privato il
coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale individuate dall'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di
organismi privati in misura non superiore al quarantanove
per cento;
c) prevedere forme idonee di limitazione alla facolta'
di cessione della propria quota sociale nei confronti dei
soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto
contrattuale con privati che partecipano alla
sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi
contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei
confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i
rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati
che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo
cura di escludere in particolare il ricorso a forme
contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di
terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la
fornitura di opere e servizi direttamente connessi
all'assistenza alla persona;
f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione
per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e
scioglimento degli organi societari in caso di mancato
raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia
sul piano economico sia su quello della qualita' dei
servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto
con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di
tutela della salute. Al termine del primo triennio di
sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il
Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui
al presente articolo, e' fatto divieto alle aziende del
Servizio sanitario nazionale di costituire societa' di
capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di
compiti diretti di tutela della salute.»
- La delibera CIPE 21 marzo 1997 recante «Disciplina
della programmazione negoziata», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105.
- La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n.
302, S.O..
- Si riporta il testo degli articoli 11-quater e
11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», come
modificati dal presente decreto:
«Art. 11-quater (Societa' controllate). - 1. Ai fini
dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce
controllata da una regione o da un ente locale la societa'
nella quale la regione o l'ente locale ha una delle
seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta
di patti parasociali, della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti
sufficienti per esercitare una influenza dominante
sull'assemblea ordinaria;
b) il diritto, in virtu' di un contratto o di una
clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante,
quando la legge consente tali contratti o clausole.
2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di
concessione stipulati con societa' che svolgono
prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti
comportano l'esercizio di influenza dominante.
3. Le societa' controllate sono distinte nelle medesime
tipologie previste per gli enti strumentali.
4. In fase di prima applicazione del presente decreto,
con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono
considerate le societa' quotate e quelle da esse
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A
tal fine, per societa' quotate degli enti di cui al
presente articolo si intendono le societa' emittenti
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.»
«Art. 11-quinquies (Societa' partecipate). - 1. Ai fini
dell'elaborazione del bilancio consolidato, per societa'
partecipata da una regione o da un ente locale, si intende
la societa' nella quale la regione o l'ente locale,
direttamente o indirettamente, dispone di una quota di
voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per
cento, o al 10 per cento se trattasi di societa' quotata.
2. Le societa' partecipate sono distinte nelle medesime
tipologie previste per gli enti strumentali.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto,
con riferimento agli esercizi 2015-2017, per societa'
partecipata da una regione o da un ente locale, si intende
la societa' a totale partecipazione pubblica affidataria di
servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale,
indipendentemente dalla quota di partecipazione.»

 
Art. 27
Coordinamento con la legislazione vigente

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «delle societa'» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»;
b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa'» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»;
b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le societa'» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»;
c) al comma 555, le parole: «diversi dalle societa' che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.


Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 18. Reclutamento del personale delle aziende e
istituzioni pubbliche
1. (abrogato)
2. (abrogato)
2-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si
attengono al principio di riduzione dei costi del
personale, attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine
l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto
anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo
carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale,
definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente
periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del
principio di contenimento dei costi del personale, tenendo
conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende
speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con
propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli
oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di
contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed
educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla
persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di
cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di
mantenere un livello dei costi del personale coerente
rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per le aziende
speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del
fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per
cento del totale del valore della produzione.
3. (abrogato).»
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 550, 554 e
555, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificati dal presente decreto:
«550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da
551 a 562 si applicano alle aziende speciali e alle
istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni
locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche' le societa' emittenti strumenti finanziari quotati
nei mercati regolamentati e le loro controllate.
554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende
speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza,
diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali
titolari di affidamento diretto da parte di soggetti
pubblici per una quota superiore all'80 per cento del
valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti
abbiano conseguito un risultato economico negativo,
procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei
componenti degli organi di amministrazione. Il
conseguimento di un risultato economico negativo per due
anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della
revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente
comma non si applica ai soggetti il cui risultato
economico, benche' negativo, sia coerente con un piano di
risanamento preventivamente approvato dall'ente
controllante.
555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in
liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del
bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In
caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro
il predetto termine, i successivi atti di gestione sono
nulli e la loro adozione comporta responsabilita' erariale
dei soci.»

 
Art. 28
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3;
h) l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo;
p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del secondo periodo;
q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;
r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 28:
- Gli articoli 116 e 122 del citato decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, abrogati dal presente decreto,
recavano:
«Art. 116 Societa' per azioni con partecipazione
minoritaria di enti locali»
«Art. 122 Lavori socialmente utili»
- Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Servizi pubblici locali). - 1. (abrogato)
2. All'art. 113-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15
dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole: "privi di rilevanza
industriale" sono sostituite dalle seguenti: "privi di
rilevanza economica";
b) al comma 1, alinea, le parole: "privi di rilevanza
industriale" sono sostituite dalle seguenti: "privi di
rilevanza economica";
c) al comma 1 la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: "c) societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa'
realizzi la parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
d) il comma 4 e' abrogato.
3. All'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del
medesimo art. 35 le parole: "nei termini stabiliti dal
regolamento di cui al comma 16 del presente articolo" sono
sostituite dalle seguenti: "al termine dell'affidamento".»
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 23
agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia", come
modificato dal presente decreto:
«1. 1. Nell'ambito dei principi derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali, sono principi fondamentali in materia
energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono,
altresi', determinate disposizioni per il settore
energetico che contribuiscono a garantire la tutela della
concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la
tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica fatta
salva la disciplina in materia di rischi da incidenti
rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al
fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica dello
Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei
trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli
obiettivi e le linee della politica energetica nazionale,
nonche' i criteri generali per la sua attuazione a livello
territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si
avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione
con le autonomie regionali previsti dalla presente legge.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che provvedono alle finalita' della presente legge ai sensi
dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
2. Le attivita' del settore energetico sono cosi'
disciplinate:
a) le attivita' di produzione, importazione,
esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli
minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei,
nonche' di trasformazione delle materie fonti di energia,
sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto
degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla
normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
b) le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas
naturale a rete, nonche' la gestione di infrastrutture di
approvvigionamento di energia connesse alle attivita' di
trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di
interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di
servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria,
dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le
autorita' competenti;
c) le attivita' di distribuzione di energia elettrica e
gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione,
stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonche' di
trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono
attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.
3. Gli obiettivi generali di politica energetica del
Paese, il cui conseguimento e' assicurato sulla base dei
principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e
leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti
locali, sono:
a) garantire sicurezza, flessibilita' e continuita'
degli approvvigionamenti di energia, in quantita'
commisurata alle esigenze, diversificando le fonti
energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e
le modalita' di trasporto;
b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati
dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle
fonti energetiche e alle relative modalita' di fruizione e
il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti
delle lettere da c) a l);
c) assicurare l'economicita' dell'energia offerta ai
clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli
operatori nel territorio nazionale, anche al fine di
promuovere la competitivita' del sistema economico del
Paese nel contesto europeo e internazionale;
d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una
crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una
loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;
e) perseguire il miglioramento della sostenibilita'
ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale
delle risorse territoriali, di tutela della salute e di
rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in
particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra
e di incremento dell'uso delle fonti energetiche
rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna
di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili
deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei
meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso
alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie
di minore impatto ambientale e territoriale;
f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per
le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della
competitivita' del sistema economico del Paese;
g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi,
favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalita'
compatibili con l'ambiente;
h) accrescere l'efficienza negli usi finali
dell'energia;
i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare
riferimento alle famiglie che versano in condizioni
economiche disagiate;
l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione
tecnologica in campo energetico, anche al fine di
promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;
m) salvaguardare le attivita' produttive con
caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di
utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo
dell'energia;
n) (abrogata).
4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su
tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e
in condizioni di omogeneita' sia con riguardo alle
modalita' di fruizione sia con riguardo ai criteri di
formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla
formazione dei prezzi, garantiscono:
a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui
mercati dell'energia, in conformita' alla normativa
comunitaria e nazionale;
b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o
indiretti, alla libera circolazione dell'energia
all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;
c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano
effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori
dell'ambito territoriale delle autorita' che li prevedono;
d) l'adeguatezza delle attivita' energetiche
strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per
assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualita' del
servizio nonche' la distribuzione e la disponibilita' di
energia su tutto il territorio nazionale;
e) l'unitarieta' della regolazione e della gestione dei
sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e
transnazionale di energia;
f) l'adeguato equilibrio territoriale nella
localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti
consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche
delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di
compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale
qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici
nazionali richiedano concentrazioni territoriali di
attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto
territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili;
g) la trasparenza e la proporzionalita' degli obblighi
di servizio pubblico inerenti le attivita' energetiche, sia
che siano esercitate in regime di concessione, sia che
siano esercitate in regime di libero mercato;
h) procedure semplificate, trasparenti e non
discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime
di libero mercato e per la realizzazione delle
infrastrutture;
i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del
paesaggio, in conformita' alla normativa nazionale,
comunitaria e agli accordi internazionali.
5. Le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli
enti locali territorialmente interessati dalla
localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero
dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture
esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti
proponenti che individuino misure di compensazione e
riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi
generali di politica energetica nazionale, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi
dell'art. 118 della Costituzione, l'attribuzione dei
compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal
comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle
province e delle citta' metropolitane previste dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
compiti e funzioni amministrativi:
a) le determinazioni inerenti l'importazione e
l'esportazione di energia;
b) la definizione del quadro di programmazione di
settore;
c) la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli
impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e
distribuzione dell'energia, nonche' delle caratteristiche
tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta,
distribuita e consumata;
d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad
assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la
tutela della salute del personale addetto agli impianti di
cui alla lettera c);
e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione
incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a
disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi
sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al
Ministero dell'interno sulla base della legislazione
vigente;
f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte
energetiche obbligatorie;
g) l'identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale con riferimento
all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti;
h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti;
i) l'individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi
inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del
relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo
delle tecnologie innovative per la generazione di energia
elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a
quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;
l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di
zone del mare territoriale per finalita' di
approvvigionamento di fonti di energia;
m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;
n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di
polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa
con le regioni interessate;
o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica
in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
p) la definizione dei principi per il coordinato
utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e
dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia
della continuita' della fornitura, in caso di crisi del
mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza
della collettivita' o per l'integrita' delle
apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;
r) la determinazione dei criteri generali a garanzia
della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno
degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero
dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza
antincendio.
8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) con particolare riguardo al settore elettrico,
anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas:
1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento nazionale
dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;
2) la stipula delle convenzioni per il trasporto
dell'energia elettrica sulla rete nazionale;
3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani
regionali di sviluppo del servizio elettrico ;
4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata,
della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di
manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei
dispositivi di interconnessione;
5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della
sicurezza e dell'economicita' degli interscambi
internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti
vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle
reti energetiche, promuovendo un accesso piu' esteso
all'importazione di energia elettrica;
6) l'adozione di misure finalizzate a garantire
l'effettiva concorrenzialita' del mercato dell'energia
elettrica;
7) la definizione dei criteri generali per le nuove
concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di generazione di energia elettrica di potenza
termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza
unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani
energetici regionali;
b) con particolare riguardo al settore del gas
naturale, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas:
1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono
attivita' di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale
e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai
fini dell'utilizzo, in caso di necessita', degli stoccaggi
strategici nonche' la stipula delle relative convenzioni e
la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni
di emergenza e di obblighi di sicurezza;
2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di gasdotti;
3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas
naturale in giacimento;
4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata
sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la
Conferenza unificata;
5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della
continuita' e della sicurezza degli approvvigionamenti, per
il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per
la riduzione della vulnerabilita' del sistema nazionale del
gas naturale;
c) con particolare riguardo al settore degli oli
minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle
loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti
petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di
petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i bioliquidi:
1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in
materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito
all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al
fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;
2) individuazione di iniziative di raccordo tra le
regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la
valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di
natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in
grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di
politica energetica nazionale, nonche' per la definizione
di iter semplificati per la realizzazione degli
investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni
nazionali, comunitarie e internazionali;
3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni
delle regioni, dell'effettiva capacita' di lavorazione e di
stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di
oli minerali;
4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e
gli enti locali per la realizzazione e le modifiche
significative di infrastrutture di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali, strategiche per
l'approvvigionamento energetico del Paese;
5) individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, di criteri e modalita' per il rilascio delle
autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli
impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali.
Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente
in materia di autorizzazione integrata ambientale;
6) individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di oleodotti.
8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata
espressione da parte delle amministrazioni regionali degli
atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti
alle funzioni di cui al comma 8 del presente articolo,
entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui
al comma 5 dell'art. 52-quinquies del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e nei casi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero dello
sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un
termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore
inerzia da parte delle amministrazioni regionali
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro
sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la
partecipazione della regione interessata. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche ai procedimenti
amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del
citato art. 52-quinquies del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui
al comma 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche
esigenze di intervento e propongono agli organi
istituzionali competenti le iniziative da intraprendere,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una
ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il
parere degli enti locali interessati, provvede a definire
tale ripartizione.
11. Ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge 14
novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di
programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze
di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' dei settori
dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli
interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento
degli obiettivi generali di politica energetica del Paese
di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle attivita' produttive, puo' definire,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi
di politica generale del settore per l'esercizio delle
funzioni attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas ai sensi della legislazione vigente.
12. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
ministri la relazione sullo stato dei servizi e
sull'attivita' svolta, ai sensi dell'art. 2, comma 12,
lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il
30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorita'
illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle
esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' e in
conformita' agli indirizzi di politica generale del settore
di cui al comma 11. L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i)
del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle
Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato
dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di
utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
13. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti
o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi
termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorita' si
pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso
inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto puo'
comunque essere adottato.
14. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza
ai sensi delle leggi vigenti, il Governo puo' esercitare il
potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal
presente comma. A tale fine il Ministro delle attivita'
produttive trasmette all'Autorita' un sollecito ad
adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso
tale termine senza che l'Autorita' abbia adottato l'atto o
il provvedimento, questo e' adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas e' organo collegiale costituito dal Presidente e da
quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei
componenti l'Autorita' in carica alla predetta data, i
nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta
giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2,
commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
16. I componenti dell'organo competente per la
determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la
determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli
atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio
delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza
penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e
seguenti del codice civile soltanto a titolo di
responsabilita' civile, in conformita' con le disposizioni
degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, come sostituiti dall'art. 7 della legge 21
luglio 2000, n. 205.
17. I soggetti che investono, direttamente o
indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture
di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di
gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la
rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia
di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas
naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita'
delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da
permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti
di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere,
per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi,
ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe
regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche'
l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei
sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei
sistemi di trasporto. L'esenzione e' accordata per un
periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e
per una quota della nuova capacita' stabilita caso per
caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di
realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione,
l'esenzione e' accordata previa consultazione delle
autorita' competenti dello Stato membro interessato. La
concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede
il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni
dopo la data della relativa concessione, qualora alla
scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura
non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della
relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine
l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il
Ministero, in accordo con la Commissione europea, non
decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che
esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata
concessa.
18. I soggetti che investono, direttamente o
indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture
internazionali di interconnessione con Stati non
appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione
in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle
capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti,
possono richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso
della rete nazionale dei gasdotti, il diritto di
allocazione prioritaria nel conferimento della
corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia. Il
diritto di allocazione prioritaria e' accordato, caso per
caso, per un periodo non superiore a 25 anni e per una
quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, e in
base alle modalita' di conferimento e alle tariffe di
trasporto, stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas. Tale diritto e' accordato dal Ministero dello
sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il
quale si intende reso positivamente. La concessione di una
allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data
della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale
termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora
iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa
concessione, qualora alla scadenza di tale termine
l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il
Ministero non decida che il ritardo e' dovuto a gravi
ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la
deroga e' stata concessa.
19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per
soggetti che investono si intendono anche i soggetti che,
mediante la sottoscrizione di contratti di importazione
garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il
progetto.
20. La residua quota delle nuove capacita' di trasporto
ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di
cui al comma 18, nonche' la residua quota delle capacita'
delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi
stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi
terminali di rigassificazione di cui al comma 17, e dei
potenziamenti delle capacita' esistenti di cui allo stesso
comma 17, sono allocate secondo procedure definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in base a
criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema
stabiliti con decreti del Ministro delle attivita'
produttive.
21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in
tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli
operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio
pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui
dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e
finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel
sistema, in relazione a contratti di tipo «take or pay»
sottoscritti prima della data di entrata in vigore della
direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
22. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, anche su segnalazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla
legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico dei soggetti che
non rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto
l'allocazione delle capacita' di trasporto, stoccaggio o di
rigassificazione di cui al comma 20.
23. Ai fini di salvaguardare la continuita' e la
sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite
l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi
di gas e delle capacita' di entrata e di uscita sulla rete
di trasporto nazionale del gas, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua le
procedure di cui all'art. 13 della Del.Aut.en. el. e gas 17
luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 190 del 14 agosto 2002.
24. All'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli
indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto
di energia elettrica e di gas naturale e verifica la
conformita' dei piani di sviluppo predisposti, annualmente,
dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi
medesimi» ;
b) nel comma 4 le parole: «e comunque ciascuna
societa' a controllo pubblico» sono sostituite dalle
seguenti: «e ciascuna societa' a controllo pubblico, anche
indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi
settori».
25. Il termine di cui al comma 7 dell'art. 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e'
prorogato al 31 dicembre 2004.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato art. 1-sexies del
decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema
energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati
dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli
elettrodotti facenti parte della rete nazionale di
trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di
preminente interesse statale e sono soggetti a
un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle
attivita' produttive di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa
con la regione o le regioni interessate, la quale
sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti
di assenso comunque denominati previsti dalle norme
vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali
infrastrutture in conformita' al progetto approvato. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla
verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente
procedimento unico, le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento
della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa
posti a carico del soggetto proponente per garantire il
coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico
nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro
il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi,
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree
potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento
partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i
soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali
interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il
rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
il quale e' prevista la conclusione del procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
opere di cui al presente articolo siano sottoposte a
valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo
di tale valutazione costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
casi previsti, acquisito l'esito della verifica di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine
di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai
quali non sono prescritte le procedure di valutazione di
impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con
la regione o le regioni interessate nel termine prescritto
per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il
potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e
leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma
1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro delle attivita' produttive previo concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con
l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo
prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di
potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in
conformita' alla normativa vigente».
27. Al citato art. 1-sexies del decreto-legge n. 239
del 2003, al comma 5, le parole: «di reti energetiche» sono
sostituite dalle seguenti: «di reti elettriche»; nello
stesso art. 1-sexies, al comma 6, le parole: «anche per
quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e
degli oli minerali» sono soppresse.
28. Nell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, della legge
22 febbraio 2001, n. 36, le parole: «decreto di cui
all'art. 4, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «decreto di cui all'art. 4, comma 4».
29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico
dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di
operazioni di concentrazione di imprese operanti nei
mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino
imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non
sussistano adeguate garanzie di reciprocita', il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo', entro trenta giorni
dalla comunicazione dell'operazione all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, definire condizioni e
vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli
Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di
sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia
ovvero la concorrenza nei mercati.
30. All'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, e' cliente idoneo ogni cliente
finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un
unico punto del territorio nazionale, destinato alle
attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in
forma societaria, nonche' ai soggetti di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' risultato, nell'anno
precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.
5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, e' cliente
idoneo ogni cliente finale non domestico.
5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, e' cliente
idoneo ogni cliente finale.
5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai
commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno
diritto di recedere dal preesistente contratto di
fornitura, come clienti vincolati, con modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Qualora
tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti
clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente
unico Spa».
31. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e' abrogato.
32. I consorzi previsti dall'art. 1 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica
sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e
all'Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti
vincolati.
33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di
energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto
riguarda l'attivita' di distribuzione, la concessione di
cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359. Il Ministro delle attivita' produttive,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche
al fine di garantire la parita' di condizioni, puo'
proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute
nelle relative convenzioni.
34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e
pari opportunita' di iniziativa economica, le imprese
operanti nei settori della vendita, del trasporto e della
distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale,
che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei
servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali,
possono svolgere attivita' nel settore verticalmente
collegato o contiguo dei servizi post-contatore di
installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei
medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi
di societa' separate, partecipate o controllate, ovvero
operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio
indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non
possono applicare condizioni ne' concordare pratiche
economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative
atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese
direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi
post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese
i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi
di cui abbiano la disponibilita' in relazione all'attivita'
svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.
34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei
settori dell'energia elettrica e del gas naturale si
applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter,
2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 8 della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
35. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo della
tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti
necessari affinche' le imprese distributrici mettano a
disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto
da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura
dei loro consumi elettrici.
36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di
energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW
che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore
della presente legge corrispondono alla regione sede degli
impianti, a titolo di contributo compensativo per il
mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto
logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per
ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai
primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione
sede degli impianti provvede alla ripartizione del
contributo compensativo tra i seguenti soggetti:
a) il comune sede dell'impianto, per un importo non
inferiore al 40 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il
50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per
cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40
per cento del totale;
c) la provincia che comprende il comune sede
dell'impianto.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
alla revisione biennale degli importi di cui al comma 36
con le modalita' di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre
1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in
comuni confinanti con piu' regioni, i comuni beneficiari
del contributo compensativo di cui al comma 36 sono
determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con
le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica
non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di
potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, il contributo, calcolato con
riferimento all'incremento di potenza derivante
dall'intervento, e' ridotto alla meta' e viene corrisposto
per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello
stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al presente
comma e al comma 36 non e' dovuto in tutti i casi in cui
vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino
comunque gia' stipulati, prima della data di entrata in
vigore della presente legge, accordi volontari relativi a
misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione
di energia elettrica, per la loro particolare ubicazione,
valutata in termini di area di raggio non superiore a 10 km
dal punto baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere
connesse, interessino o esplichino effetti ed impatti su
parchi nazionali, il contributo ad essi relativo e'
corrisposto agli enti territoriali interessati in base a
criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di
cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli
effetti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo,
salvo il disposto del quarto comma del medesimo art. 6.
39. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o
dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato
elettrico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche previste
dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
operate con riferimento alla fattura emessa in relazione
all'operazione omologa piu' recente effettuata dal soggetto
passivo nei confronti della medesima controparte. Per
operazione omologa si intende quella effettuata con
riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di
offerta.
40. Dalla data di assunzione di responsabilita' della
funzione di garante della fornitura di energia elettrica
per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico Spa, i
contratti di importazione in essere alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in
capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono
essere trasferiti alla medesima Acquirente unico Spa con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
garantendo al cedente il beneficio derivante dalla
differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso
i contratti ceduti e il prezzo dell'energia elettrica di
produzione nazionale. L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas determina le modalita' tecniche ed economiche per
detto trasferimento.
41. Previa richiesta del produttore, l'energia
elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10
MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del
comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, nonche' quella prodotta da impianti entrati in
esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti
rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima
fonte, agli impianti ad acqua fluente, e' ritirata dal
Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o
dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da
impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o
alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al
primo e al terzo periodo del comma 12 dell'art. 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad
essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al primo periodo del presente comma, facendo
riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la
scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica
di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'art. 3
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa
quella di cui al primo periodo del presente comma, viene
ceduta al mercato.
42. I produttori nazionali di energia elettrica
possono, eventualmente in compartecipazione con imprese di
altri paesi, svolgere attivita' di realizzazione e di
esercizio di impianti localizzati all'estero, anche al fine
di importarne l'energia prodotta.
43. Per la riforma della disciplina del servizio
elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'art. 2,
comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
nonche' del servizio svolto dalle imprese elettriche minori
di cui all'art. 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'art. 7
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo e' delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e nel rispetto delle prerogative
costituzionali delle regioni, un decreto legislativo
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le
condizioni tecnico-economiche lo consentano,
dell'interconnessione con la rete di trasmissione
nazionale;
b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento
dell'efficienza e dell'economicita' del servizio reso dalle
imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini
della determinazione delle integrazioni tariffarie;
c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare
la continuita' e la qualita' della fornitura.
44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 7, lettera r), e senza che da cio' derivino nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo e'
delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel
rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un
decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) riordino della normativa tecnica impiantistica
all'interno degli edifici;
b) promozione di un reale sistema di verifica degli
impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto
di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con
l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli
impianti garantendo un'effettiva sicurezza.
45. Il comma 7 dell'art. 9 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e' sostituito dal seguente:
«7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione
possono costituire una o piu' societa' per azioni, di cui
mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i
rapporti in essere, le attivita' e le passivita' relativi
alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai
clienti vincolati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas provvede ad emanare i criteri per le opportune
modalita' di separazione gestionale e amministrativa delle
attivita' esercitate dalle predette societa'».
46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine di assicurare la fornitura di gas
naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con
consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi
annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un
fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali
non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale
nell'offerta di gas, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas provvede a individuare, mediante procedure a
evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita del gas
che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle
indicate aree geografiche.
47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a
condizioni di mercato, e' effettuata dalle imprese
individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine
massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della
richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura,
ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al
bilanciamento fisico e commerciale, e' esercitata dalle
imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal
Ministro delle attivita' produttive da emanare, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. Resta ferma la possibilita' di cui all'art. 17,
comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema
nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello
stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'art. 28,
comma 4, e all'art. 36 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, sono differiti al 31 dicembre 2005.
50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas
naturale di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee), del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano
effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del
corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del
medesimo art. 6.
51. Il comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e' abrogato.
52. Al fine di garantire la sicurezza di
approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni
nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di
petrolio liquefatti (GPL), il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
riordinare le norme relative all'installazione e
all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e
deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di
distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto
legislativo e' adottato su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche
attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche,
ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in
materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione
incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio in materia di prevenzione e protezione dai
rischi industriali;
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche
attraverso la determinazione di requisiti tecnici e
professionali per l'esercizio dell'attivita' e
l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la
commercializzazione e l'impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con
l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.
53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano
per autotrazione, nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, le parole: «entro
l'anno successivo alla data di immatricolazione» sono
sostituite dalle seguenti: «entro i tre anni successivi
alla data di immatricolazione».
54. I contributi di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come
modificato dal comma 53, sono erogati anche a favore delle
persone giuridiche.
55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in
materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli
minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7.
56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera
a), sono attivita' sottoposte a regimi autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti
di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e
stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacita' complessiva di
lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della
capacita' complessiva autorizzata di stoccaggio di oli
minerali.
57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione,
sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di
politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte
salve le disposizioni vigenti in materia ambientale,
sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e
di demanio marittimo.
58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o
dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle
attivita' di cui al comma 56, lettere c) e d), nonche'
quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate
dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di
prevenzione incendi e di demanio marittimo .
59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta
energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli
approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle
infrastrutture energetiche, il Ministero delle attivita'
produttive puo' concludere, per investimenti in opere
localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di
pubblica utilita' in applicazione del comma 1 dell'art. 1
del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti
di programma da stipulare previa specifica autorizzazione
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione
applicabile. Con apposito regolamento emanato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive, sono definite
condizioni di ammissibilita' e modalita' operative
dell'intervento pubblico.
60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura
di valutazione di impatto ambientale si applica alla
realizzazione e al potenziamento di terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le
opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'art. 8 della legge 24
novembre 2000, n. 340. Le disposizioni di cui all'art. 8
della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono anche per la
realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo,
ferma restando l'applicazione della procedura di
valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla
legge.
61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas
naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di
due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i
programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi
derivanti dalle concessioni medesime.
62. Il Ministero delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o
piu' accordi di programma con gli operatori interessati,
gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per
l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.
63. Ai fini della concessione dei contributi per la
realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche
di infrastrutture pubbliche, previsti dall'art. 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,
sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci:
progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitu',
danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti;
lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas;
costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.
64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di
societa' concessionarie per la costruzione delle reti di
distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al
finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n.
784, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi
sostenuti dalle unita' aziendali impiegate direttamente e
indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota
imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono
comprensivi anche delle spese generali nella misura massima
del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono
comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese
sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto
di concessione del contributo.
65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi
63 e 64, le imprese del gas e le societa' concessionarie
presentano al Ministero delle attivita' produttive,
unitamente allo stato di avanzamento finale, una
dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il
costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle
opere non e' inferiore alla spesa complessiva determinata
in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo
risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in
sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la
documentazione finale di spesa corredata da una
dichiarazione del legale rappresentante che indichi le
variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento
e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate.
Il contributo e' calcolato sulla base della spesa
effettivamente sostenuta.
66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non
e' tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini
della presentazione degli stati di avanzamento intermedi
dei lavori di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980,
n. 784, e successive modificazioni.
67. I termini per la presentazione al Ministero delle
attivita' produttive della documentazione finale di spesa e
della documentazione di collaudo, previsti dall'art. 1,
commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, gia'
differiti al 31 dicembre 2002 dall'art. 8-quinquies del
decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono
ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
68. Al comma 10-bis dell'art. 15 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la parola: «decorre» e'
sostituita dalle seguenti: «e il periodo di cui al comma 9
del presente articolo decorrono» e le parole: «due anni»
sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
69. La disposizione di cui all'art. 15, comma 5, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al
regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in
essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che
e' fatta salva la facolta' di riscatto anticipato, durante
il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di
affidamento o di concessione. Tale facolta' va esercitata
secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in
conformita' all'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato art.
15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva
la facolta' per l'ente locale affidante o concedente di
prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per un anno la durata del periodo
transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di
pubblico interesse. Nei casi previsti dall'art. 15, comma
9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il
periodo transitorio non puo' comunque terminare oltre il 31
dicembre 2012. E' abrogato il comma 8 dell'art. 15 dello
stesso decreto legislativo n. 164 del 2000.
70. Ai fini della diversificazione delle fonti
energetiche a tutela della sicurezza degli
approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' accordi
di programma con gli operatori interessati, gli istituti di
ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e
l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente
sostenibili per la produzione di energia elettrica o di
carburanti da carbone.
71. [Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi
previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia
elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia
prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno
ovvero con celle a combustibile nonche' l'energia prodotta
da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento,
limitatamente alla quota di energia termica effettivamente
utilizzata per il teleriscaldamento.
72. L'art. 23, comma 8, terzo periodo, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle
piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di
soggetti diversi dall'Enel Spa, previa presentazione della
relativa domanda entro il 31 dicembre 2005.
73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante
la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche
rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento
degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'art.
9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164.
74. Al secondo periodo del comma 1 dell'art. 15 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola:
«soggetti» sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli
di cui al terzo periodo,».
75. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i
seguenti: «I soggetti destinatari di incentivi relativi
alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da
fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in
esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle
relative modifiche e integrazioni sono considerati
rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di avere
concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa
mediante l'acquisizione della disponibilita' delle aree
destinate ad ospitare l'impianto, nonche' l'accettazione
del preventivo di allacciamento alla rete elettrica
formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di
gare di appalto o la stipulazione di contratti per
l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere
relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti
di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro
favore di misure di incentivazione previste da altre leggi
a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari
che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non
sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle
previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al
ritardo accumulato».
76. Il Ministero delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e
forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA) per l'attuazione delle misure a sostegno della
diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli
usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma
non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in terraferma, di cui all'art. 6 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e'
rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni statali e regionali
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di
attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici,
geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o
mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di
giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione
ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attivita' di perforazione, che sono
dichiarati di pubblica utilita',e' concessa, previa
valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare
del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la
regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in mare, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a
seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo
svolgimento di attivita' di prospezione consistente in
rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con
qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al
rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei
pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attivita' di perforazione e' concessa,
previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del
titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da
parte dell'ufficio territoriale minerario per gli
idrocarburi e la geotermia competente.
81. [Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui
al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree
marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela
ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di
tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in
attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e'
sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione
di impatto ambientale, di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni].
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano
le disposizioni dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto
di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi, di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera
n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
individuate le attivita' preliminari che non comportano
effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in
attesa della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e la geotermia e' competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la
costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli
interventi di modifica, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono
considerati di pubblica utilita' ai sensi della
legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma
82-quater comportino variazioni degli strumenti
urbanistici, il rilascio della concessione di cui al
medesimo comma 82-quater ha effetto di variante
urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a
82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si
considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
convocata se questa non partecipa o se il suo
rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente
la volonta'.
82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le
prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi,
compresa la perforazione e la reiniezione delle acque di
strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se
effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei
limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro
gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata
dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia. Le autorizzazioni relative alla reiniezione
delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in
giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle
precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non
possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri
ecosistemi.
83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per
i quali sia completata la procedura di valutazione di
impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di
conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del
proponente.
84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a
seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti
locali interessati ed i titolari di concessioni di
coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora
entrate in produzione alla data di entrata in vigore della
presente legge, a titolo di contributo compensativo per il
mancato uso alternativo del territorio dovuto alla
costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli
interventi di modifica, alle opere connesse e alle
infrastrutture indispensabili all'esercizio, non puo'
eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto
comunque spettante alla regione e agli enti locali per le
aliquote di prodotto della coltivazione. La regione
competente per territorio provvede alla ripartizione dei
contributi compensativi con gli enti locali interessati. La
mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo
per la sospensione dei lavori necessari per la messa in
produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio
dell'inizio della coltivazione.
85. E' definito come impianto di piccola generazione un
impianto per la produzione di energia elettrica, anche in
assetto cogenerativo, con capacita' di generazione non
superiore a 1 MW.
85-bis. E' definito come impianto di microgenerazione
un impianto per la produzione di energia elettrica, anche
in assetto cogenerativo, con capacita' massima inferiore a
50 kWe.
86. L'installazione di un impianto di microgenerazione
o di piccola generazione, purche' certificati, e' soggetta
a norme autorizzative semplificate. In particolare, se
l'impianto e' termoelettrico, e' assoggettata agli stessi
oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione
di calore con pari potenzialita' termica.
87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' stabilito in
0,05 GWh o multipli di detta grandezza.
88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e il Ministro dell'interno,
emana con proprio decreto le norme la certificazione degli
impianti di piccola generazione e di microgenerazione,
fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di
sicurezza.
89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il
monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola
generazione e di microgenerazione e invia una relazione
sugli effetti della generazione distribuita sul sistema
elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza
unificata e al Parlamento.
90. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 31
gennaio 2001, n. 22, e' sostituito dal seguente:
«4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti
indicati nel comma 1 e' obbligato a mantenere la scorta
imposta indipendentemente dal tipo di attivita' svolta e
dalla capacita' autorizzata dell'impianto presso il quale
e' avvenuta l'immissione al consumo».
91. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo
31 gennaio 2001, n. 22, e' inserito il seguente:
«1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito
annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto
Orimulsion puo' essere equiparato, nella misura fissata nel
decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta
di cui all'art. 1, ai prodotti petroliferi di cui
all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto
l'immissione al consumo e' desunta dall'avvenuto
perfezionamento degli adempimenti doganali per
l'importazione».
92. L'art. 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001,
n. 22, e' abrogato.
93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa
in materia di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo
il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, e' inserito il seguente:
«5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1°
gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione
sono determinati:
a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun
titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi
di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel
caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del
concessionario, il valore dell'aliquota e' determinato
dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul
mercato internazionale di greggi di riferimento con
caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale
delle rese di produzione;
b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i
titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno
di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo
della materia prima gas, espresso in euro per MJ,
determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
ai sensi della Del.Aut.en. el. e gas 22 aprile 1999, n.
52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30
aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa
l'equivalenza 1 Smc =(uguale) 38,52 MJ. A decorrere dal 1°
gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini
del presente articolo, e' effettuato dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di
cui alla stessa deliberazione».
94. Dopo il comma 6 dell'art. 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' inserito il
seguente:
«6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere
dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque
onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al
trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui
al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas
esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna
concessione di coltivazione, di cui al comma 3, e'
stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in
terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni
in mare».
95. Il valore unitario delle aliquote relative alle
produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, fino all'anno 2001, qualora non sussista la
possibilita' di attribuire in modo univoco ad una singola
concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del
gas da essa proveniente, puo' essere determinato da ciascun
titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da esso
fatturati in tutte le concessioni per le quali non sussiste
la suddetta possibilita' di attribuzione univoca.
96. Dopo il comma 2 dell'art. 40 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' inserito il
seguente:
«2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che
hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'art. 26
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non
risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro
il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al
comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in
corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento,
sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o
da un suo delegato, indica altresi' l'importo delle
eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega
copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a
titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo
indicato».
97. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 40 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.
98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la
gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi,
che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile
nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti
sull'intero territorio nazionale, e' svolta secondo le
disposizioni di cui ai commi da 99 a 106.
99. - 101. (abrogati)
102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri
generali afferenti al sistema elettrico di cui al
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonche'
alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN
Spa, su parere conforme del Ministero delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, valorizza i siti e le
infrastrutture esistenti.
103. Ai fini di una migliore valorizzazione e
utilizzazione delle strutture e delle competenze
sviluppate, la SOGIN Spa svolge attivita' di ricerca,
consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori
attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo
energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche
all'estero. Le attivita' di cui al presente comma sono
svolte dalla medesima societa', in regime di separazione
contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni
temporanee di impresa.
104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti
radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa
nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della
tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, per la
messa in sicurezza e per lo stoccaggio al Deposito
Nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le
modalita' tecniche del conferimento sono definiti con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, anche avvalendosi dell'organismo per
la sicurezza nucleare di cui all'art. 21, comma 15, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
105. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al
comma 104, e' punito con l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme
tecniche e le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 104, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non
superiore a euro 300.000.
106. (abrogato)
107. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche
tecniche e le modalita' di accesso e di connessione fra le
reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui
territorio e' interamente compreso nel territorio italiano.
108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza
dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con
potenze inseribili su richiesta del distributore locale o
del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa,
secondo modalita' definite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa.
109. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti
dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai
sensi del D.M. 11 novembre 1999 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre
1999, che utilizzano, per la produzione di energia
elettrica in combustione, farine animali oggetto di
smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione
di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della
differenza ottenuta applicando le modalita' di calcolo di
cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del predetto D.M. 11
novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con riferimento esclusivo all'energia
elettrica imputabile alle farine animali e al netto della
produzione media di elettricita' imputabile a fonti
rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La
produzione di energia elettrica di cui al presente comma
non puo' essere oggetto di ulteriori forme di
incentivazione o sostegno.
110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge le spese per le attivita' svolte dagli
uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse
minerarie del Ministero delle attivita' produttive, quali
autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla
realizzazione e alla verifica di impianti e di
infrastrutture energetiche di competenza statale il cui
valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo
esclusione disposta con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, per le relative istruttorie tecniche
e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche
e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente
tramite il versamento di un contributo di importo non
superiore all'1 per mille del valore delle opere da
realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli
impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di
entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa
l'istruttoria.
111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110,
ivi comprese le spese di funzionamento degli organi
consultivi, operanti presso la citata Direzione generale
per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere
pareri ai fini dell'istruttoria di cui al medesimo comma
110, si provvede nel limite delle somme derivanti dai
versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle
attivita' produttive.
112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative
alle attivita' svolte dall'Ufficio nazionale minerario per
gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e
l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del
lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle
norme di polizia mineraria, nonche' per i controlli di
produzione e per la tutela dei giacimenti.
113. All'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, sono soppresse le parole: «per non piu' di una
volta».
114. All'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e' soppresso il secondo periodo.
115. Al fine di garantire lo svolgimento degli
adempimenti previsti dalla presente legge, e nei limiti
delle effettive disponibilita' derivanti dai versamenti di
cui al comma 110 presso la Direzione generale per l'energia
e le risorse minerarie del Ministero delle attivita'
produttive, possono essere nominati, nei limiti delle
risorse disponibili, non piu' di ulteriori venti esperti
con le medesime modalita' previste dall'art. 22, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative
disposizioni attuative.
116. Al fine di garantire la maggiore funzionalita' dei
compiti assegnati al Ministero delle attivita' produttive
nel settore energetico, per il trattamento del personale,
anche dirigenziale, gia' appartenente al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e'
autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere
dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo
precedente, con effetto dal 1° gennaio 2004.
117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116,
pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 43,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo
rifinanziata dalla tabella C, voce «Ministero delle
attivita' produttive», allegata alla legge 24 dicembre
2003, n. 350.
118. All'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, la parola: «ottanta» e' sostituita
dalla seguente: «centoventi»;
b) al comma 30, la parola: «quaranta» e' sostituita
dalla seguente: «sessanta».
119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza
del sistema energetico nazionale, mediante interventi per
la diversificazione delle fonti e l'uso efficiente
dell'energia, il Ministero delle attivita' produttive:
a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
un piano nazionale di educazione e informazione sul
risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di
spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000,
2.436.000 e 2.468.000;
b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei
consumi energetici in edifici utilizzati come uffici da
pubbliche amministrazioni, nel limite di spesa di euro
5.000.000 annui;
c) potenzia la capacita' operativa della Direzione
generale per l'energia e le risorse minerarie,
incrementando, nel limite di 20 unita', in deroga alle
vigenti disposizioni, la dotazione di risorse umane,
mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante
contratti con personale a elevata specializzazione in
materie energetiche, il cui limite di spesa e' di euro
500.000 annui;
d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio in esecuzione di accordi di
cooperazione internazionale esistenti, studi di
fattibilita' e progetti di ricerca in materia di tecnologie
pulite del carbone e ad «emissione zero», progetti di
sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo
dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione
nazionale agli stessi accordi, nel limite di spesa di euro
5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;
e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa di
cui alla lettera d), gli oneri di partecipazione
all'International Energy Forum e promuove le attivita',
previste per il triennio 2004-2006, necessarie per
l'organizzazione della Conferenza internazionale, che
l'Italia ospita come presidenza di turno.
120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119,
pari a euro 13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000
per l'anno 2005 e a euro 12.968.000 per l'anno 2006, si
provvede, quanto a euro 3.020.000 per l'anno 2004, a euro
2.936.000 per l'anno 2005 e a euro 2.968.000 per l'anno
2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attivita' produttive e, quanto a euro
10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del medesimo bilancio 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attivita' produttive.
121. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia,
ai sensi e secondo i principi e criteri di cui all'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) articolazione della normativa per settori, tenendo
anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento
e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che
derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di
formazione del mercato interno europeo;
b) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali, anche in vigore
nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio della
delega, nel rispetto delle competenze conferite alle
amministrazioni centrali e regionali;
c) promozione della concorrenza nei settori energetici
per i quali si e' avviata la procedura di liberalizzazione,
con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica
utilita' e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle
attivita' produttive;
d) promozione dell'innovazione tecnologica e della
ricerca in campo energetico ai fini della competitivita'
del sistema produttivo nazionale.»
- L'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
abrogato dal presente decreto, recava:
«13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati
pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.»
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, S.O.
- L'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
2007, n. 300, S.O., reca:
«Art. 3 Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire;
Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per
tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali.»
- Si riporta il comma 44 dell'art. 3 della citata legge
n. 244 del 2007 come modificato dal presente decreto:
«3. 44. Il trattamento economico onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di
ricerca, universita', societa' non quotate a totale o
prevalente partecipazione pubblica nonche' le loro
controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di
qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non puo'
superare quello del primo presidente della Corte di
cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e
componenti di collegi e organi di governo e di controllo di
societa' non quotate, ai dirigenti. Il limite non si
applica alle attivita' di natura professionale e ai
contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere
stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o
retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad
oggetto una prestazione artistica o professionale che
consenta di competere sul mercato in condizioni di
effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai
sensi dei precedenti periodi puo' ricevere attuazione, se
non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione
nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso,
attraverso la pubblicazione sul sito web
dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonche'
comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di
violazione, l'amministratore che abbia disposto il
pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al
rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a
dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma non possono essere derogate se non per
motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo
di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto
disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli
enti e le societa' di cui al primo e secondo periodo del
presente comma per i quali il limite trova applicazione
sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti
alla Corte dei conti. Coloro che sono legati da un rapporto
di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con
societa' a partecipazione pubblica o loro partecipate,
collegate e controllate, e che sono al tempo stesso
componenti degli organi di governo o di controllo
dell'organismo o societa' con cui e' instaurato un rapporto
di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza
assegni e con sospensione della loro iscrizione ai
competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini
dell'applicazione del presente comma sono computate in modo
cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a
carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di
pluralita' di incarichi da uno stesso organismo conferiti
nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre
autorita' indipendenti il presente comma si applica
limitatamente alle previsioni di pubblicita' e trasparenza
per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al
limite di cui al primo periodo del presente comma.»
- Per il testo dell'art. 18, del citato decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, si vedano le note all'art. 27.
- L'art. 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile", abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 71. Societa' pubbliche»
- Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi
collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall'art. 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'art. 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti
gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute direttamente
o indirettamente in misura totalitaria, alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'art.
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime
finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita' del
lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
10. (soppresso)
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni
internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita'
indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e a quella effettuata dalle universita' e dagli
enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti
dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonche' da
finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivia' di
ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le diarie per le missioni all'estero di
cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu'
dovute; la predetta disposizione non si applica alle
missioni internazionali di pace e a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e
i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e
alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli
articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, per
attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70%(percento) e' attribuito al Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei
titoli di Stato e la residua quota del 30%(percento) e' di
competenza della societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. (abrogato)
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'art. 9 del presente decreto.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all'art. 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter. - 21-quater. (abrogati)
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui
all'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato art.
2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori
sequestrati.
21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2020, ferme
restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre
2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle
disposizioni del presente articolo, del successivo art. 8,
comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti
in materia di contenimento della spesa dell'apparato
amministrativo effettuando un riversamento a favore
dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento
delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di
funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano
in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al
comma 3 del presente articolo, nonche' le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, all'art. 2, comma 589, e all'art. 3, commi 18, 54 e
59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 27,
comma 2, e all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.
Le medesime Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto art.
19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All'art. 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa.»
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali). - 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non
inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le
regioni possono individuare specifici bacini territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la
scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il
31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia'
costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando
il termine di cui al primo periodo del presente comma che
opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai
tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in
ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici
locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali
gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o,
infine, delle disposizioni regionali che abbiano gia'
avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in
coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.
Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei
Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica,
esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie
di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio.
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di
scelta della forma di gestione, di determinazione delle
tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti
enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro
sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente
di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del
comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa
diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di
trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di
cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta
dall'art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono
validamente assunte nei competenti organi degli stessi
senza necessita' di ulteriori deliberazioni, preventive o
successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella
menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo
per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le
ragioni con riferimento agli obiettivi di universalita' e
socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita'
del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto
affidatario, la relazione deve comprendere un piano
economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di
settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di
durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli
investimenti e dei relativi finanziamenti, con la
specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house,
dell'assetto economico-patrimoniale della societa', del
capitale proprio investito e dell'ammontare
dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano
economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto
di credito o da societa' di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti
locali proprietari procedono, contestualmente
all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo
bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma
pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale
proprio previsto per il triennio nonche' a redigere il
bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.
2. In sede di affidamento del servizio mediante
procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di
tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
dell'offerta.
2-bis. L'operatore economico succeduto al
concessionario iniziale, in via universale o parziale, a
seguito di operazioni societarie effettuate con procedure
trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo
restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti
inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza
motivata del gestore, il soggetto competente accerta la
persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle
condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di
procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione,
anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di
tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa
verifica ai sensi dell'art. 143, comma 8, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, effettuata dall'Autorita' di regolazione
competente, ove istituita, da effettuare anche con
riferimento al programma degli interventi definito a
livello di ambito territoriale ottimale sulla base della
normativa e della regolazione di settore.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali
dell'ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione
della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche con
risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a
qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche
statali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo
degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio a condizione che dette
risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le
relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica
o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente, o
l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui
l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso
sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o
dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano
deliberato operazioni di aggregazione societaria.
4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle
spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o
parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni
in societa', individuati nei codici del Sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122,
e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre
disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in
materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse,
anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente.»
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita
la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le
societa' direttamente o indirettamente controllate da
amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e
loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle suddette
societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
limite massimo del trattamento economico annuo
onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti
fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del
codice civile, i consigli di amministrazione delle societa'
non quotate, controllate dalle societa' di cui al comma 1
del presente articolo, non possono superare il limite
massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al predetto comma 1 per la societa'
controllante e, comunque, quello di cui al comma 5-bis e
devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di
oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. - 5-ter. - 5-quater. - 5-quinquies. - 5-sexies.
(abrogati)»
- Per il testo dell'art. 4, del citato decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, come modificato dal presente decreto,
si vedano i riferimenti normativi all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013,
n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni», come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Misure urgenti in materia di mobilita' nel
pubblico impiego e nelle societa' partecipate). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 33 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento
unilaterale del personale eccedentario, per sopperire alle
gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al
personale dirigenziale e non dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
presentano situazioni di soprannumerarieta' o di eccedenza
rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, e'
consentito, sino al 31 dicembre 2015, il passaggio diretto
a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire
i posti vacanti del personale amministrativo operante
presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella
qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante
cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo
criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia
in apposito bando. Al personale trasferito si applica
l'art. 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del
predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. (soppressi)
7-bis. (abrogato)
7-ter. I dirigenti delle societa' controllate
direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti
pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti
finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
risultino titolari di trattamento pensionistico di
vecchiaia ovvero di anzianita', la cui erogazione sia stata
gia' disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro
improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse
societa' abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle
societa' medesime e' fatto divieto di coprire, mediante
nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in
organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al
periodo precedente. In caso di societa' con esercizio in
avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', il trattamento medesimo e'
sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 551 e 562,
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.,
come modificato dal presente decreto:
«551. Comma 551
Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550
presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario
negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti
accantonano nell'anno successivo in apposito fondo
vincolato un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla
quota di partecipazione. Limitatamente alle societa' che
svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica,
compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende
la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi
dell'art. 2425 del codice civile. L'importo accantonato e'
reso disponibile in misura proporzionale alla quota di
partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani
la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il
soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in
cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le
perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo
accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti
in misura corrispondente e proporzionale alla quota di
partecipazione.»
«562. Comma 562
Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4 e
i commi da 1 a 7 dell'art. 9 sono abrogati;
b) (abrogata)».
- L'art. 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale», abrogato dal presente decreto recava:
«Art. 23 Riordino e riduzione della spesa di aziende,
istituzioni e societa' controllate dalle amministrazioni
locali».
- Per i riferimenti della citata legge 28 dicembre
2015, n. 208, si vedano i riferimenti normativi all'art.
26.

 
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