Gazzetta n. 208 del 6 settembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 agosto 2016
Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visti gli articoli 11 e 15 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, recante disposizioni di riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione ed, in particolare, i commi 211 e 212, che prevedono l'istituzione del Sistema di interscambio per la trasmissione delle fatture elettroniche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008, con il quale l'Agenzia delle entrate e' stata individuata quale gestore del Sistema di interscambio, che si avvale della SOGEI - Societa' generale di informatica S.p.A. per i servizi strumentali e la conduzione tecnica del medesimo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2014;
Visto l'art. 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, con il quale e' stata conferita delega al Governo, alla lettera d), per introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonche' adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilita' dei pagamenti, nonche', alla lettera g), per prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
Visto l'art. 1, comma 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015);
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, di seguito denominato «decreto legislativo», di attuazione del citato art. 9, comma 1, lettere d) e g), della legge n. 23 del 2014, recante disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite nuove modalita' semplificate di controlli a distanza dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti dall'Agenzia delle entrate anche mediante il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, che prevede la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'art. 43, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai soggetti che garantiscono la tracciabilita' dei pagamenti effettuati e ricevuti nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i soggetti ammessi al programma di assistenza realizzato dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto;
Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1
Controlli a distanza

1. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili ai sensi dei commi 634 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In ossequio a quanto previsto dall'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate provvede ad informare il contribuente, in via telematica, degli esiti dei controlli di cui al comma 1 ove rilevanti nei suoi confronti.
3. L'effettuazione dei controlli a distanza di cui al presente articolo non fa venir meno i poteri, in capo agli organi dell'Amministrazione finanziaria, di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e di cui agli articoli 11 e 15, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.


 
Art. 2
Coordinamento dei controlli

1. Allo scopo di coordinare i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria ed escludere la duplicazione dell'attivita' conoscitiva, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo sono messe a disposizione della Guardia di finanza.


 
Art. 3
Modalita' di effettuazione dei pagamenti

1. Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo stesso, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilita'.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti passivi ivi citati possono effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore all'importo determinato all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2014.
3. La riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui all'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiamati dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.


 
Art. 4
Comunicazione

1. I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalita' di comunicazione e' definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
2. La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell'art. 3.


 
Art. 5
Soggetti ammessi al programma di assistenza

1. L'Agenzia delle entrate realizza il programma di assistenza di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo nei confronti delle seguenti categorie di soggetti passivi:
a) gli esercenti arti e professioni;
b) le imprese ammesse al regime di contabilita' semplificata di cui all'art. 18 del decreto n. 600 del 1973;
c) limitatamente all'anno di inizio dell'attivita' e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973.


 
Art. 6
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2017.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2016 Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2293


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone