Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del nome della denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» in «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» e modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini.


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:
Visto il vigente disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani», da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP, sottosezione Vini DOP e IGP;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela del Vino Contea di Sclafani, con sede in Palermo, per il tramite della Regione Sicilia, intesa ad ottenere la modifica del nome della denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» in «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» e la modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole della Regione Sicilia sulla citata proposta di modifica;
Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 26 luglio 2016 sulla predetta proposta di modifica;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del nome della denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» in «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» e di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.


 
Annesso
PROPOSTA DI MODIFICA DEL NOME DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «CONTEA DI SCLAFANI» IN «CONTEA DI SCLAFANI» O
«VALLEDOLMO-CONTEA DI SCLAFANI» E DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE DEI VINI

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» e' riservata ai seguenti vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco, anche riserva e vendemmia tardiva;
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso, anche riserva e vendemmia tardiva.


 

Art. 2.
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» e' riservata al vino rosso o bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco, anche riserva e vendemmia tardiva:
Catarratto almeno 95%;
possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso, anche riserva e vendemmia tardiva:
Nero d'Avola da 0 a 100% e Perricone da 0 a100%.


 

Art. 3.
Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» devono provenire da vigneti coltivati all'interno della zona appresso indicata:
Provincia di Palermo: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Valledolmo, Caltavuturo, Alia e Sclafani Bagni; parte del territorio dei comuni di Petralia Sottana, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cerda, Aliminusa, Montemaggiore Belsito e Polizzi Generosa;
Provincia di Caltanissetta: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba;
Provincia di Agrigento: parte del territorio del comune di Cammarata.
Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dal km. 14 + 800 della s.s. n. 120 si percorre la stessa fino al bivio Cerda - Aliminusa dove si imbocca la s.p. n. 7 al km. 0+000 e la si percorre fino al km. 17+750; da qui si segue il confine del territorio del comune di Alia verso ovest, fino a quando questo incrocia il confine del territorio del comune di Castronuovo di Sicilia; si segue quest'ultimo verso sud-ovest sino ad incrociare la s.s. n. 189 al km. 4+700; si percorre la suddetta statale fino al km. 14+600 dove si prosegue in direzione sud lungo il Fiume Platani sino ad incontrare il Vallone Crasto Venturo; si segue il suddetto vallone verso sud-est sino a dove incrocia la s.p. n. 39 (ex consortile Soria - Casalicchio) al km. 5+900; percorrendo questa strada sino al km. 0+000 ci si immette sulla strada provinciale n. 25 (Tumarrano - Mussomeli) e la si percorre in direzione sud per km. 9,0 sino a dove si incrocia il confine del territorio del comune di Cammarata; seguendo questo in direzione est ci si congiunge con il confine del territorio del comune di Villalba; esso lo si percorre in direzione est fino al confine del territorio del comune di Petralia Sottana; si segue questo confine in direzione est e poi nord-est sino ad incontrare la s.p. n. 72 (Ciolino) a Portella dell'Inferno e percorrendola per circa 2,7 km. In direzione nord si arriva a Portella del Morto, qui si riprende a seguire il confine del territorio del comune di Petralia Sottana in direzione nord fino al Vallone San Giorgio, che sempre in direzione nord si segue sino ad incontrare la s.s. n. 120 al km. 48+200. Percorrendo la suddetta strada statale al km. 48+400 si incontra il confine del territorio di Polizzi Generosa che si segue in direzione nord-ovest fino al Rio San Filippo; percorrendo il suddetto rio, sempre in direzione nord-ovest si incrocia il confine del territorio del comune di Caltavuturo. Seguendo questo confine verso nord-ovest si incontra il confine del territorio del comune di Sclafani Bagni che si percorre sino ad incrociare il confine del territorio del comune di Cerda; da qui proseguendo verso nord-ovest si incrocia la s.s. n. 120 al km. 14+800.


 

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura ed esposizione adatti con l'esclusione di quelli ubicati ad una altezza inferiore a 300 metri sul livello del mare e dei terreni compatti eccezionalmente argillosi.
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura, e' consentita l'irrigazione di soccorso.
5. I vigneti atti alla produzione dei vini a DOC «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» devono avere una densita' di ceppi ad ettaro non inferiore a 3400 e come forme di allevamento devono essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari ad esclusione dei sistemi a tendone.
6. Le rese massime di uva ad ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
===================================================================== | | | | Titolo alcolometrico | | |Resa minima|Resa massima | volumico minimo | | Vini | t/ha | t/ha | naturale % vol | +=================+===========+=============+=======================+ |Rosso anche | | | | |riserva | 10 | 70 | 12,00 | +-----------------+-----------+-------------+-----------------------+ |Bianco anche | | | | |riserva | 12 | 84 | 11,50 | +-----------------+-----------+-------------+-----------------------+ |Rosso vendemmia | | | | |tardiva | 8 | 48 | 13,00 | +-----------------+-----------+-------------+-----------------------+ |Bianco vendemmia | | | | |tardiva | 8 | 48 | 13,00 | +-----------------+-----------+-------------+-----------------------+

7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
8. La Regione Siciliana, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione alla Struttura di controllo.


 

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte nella zona di produzione prevista dall'art. 3.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
3. Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» non devono essere superiori al 70%; qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita di vino.
4. Il vino rosso a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% vol e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni a partire dal primo novembre dell'anno di produzione delle uve, puo' fregiarsi della menzione «riserva».
5. Il vino bianco a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad un anno a partire dal primo novembre dell'anno di produzione delle uve, puo' fregiarsi della menzione «riserva».
6. Il vino a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani», proveniente da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e/o in idonei locali e che sia stato ottenuto da una vinificazione in recipienti di legno, nonche' sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacita' massima di litri 500, puo' utilizzare la menzione «vendemmia tardiva».
Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol. e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre.
7. Il vino a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» vendemmia tardiva non potra' essere immesso al consumo prima di 18 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.
8. La resa massima dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» vendemmia tardiva in vino finito non deve superare il 60%. Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
9. Per vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» e' consentita, ai sensi della normativa vigente, la pratica dell'arricchimento ad esclusione della tipologia vendemmia tardiva.


 

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, con eventuali riflessi violacei;
odore: fine, caratteristico, fruttato, talvolta speziato;
sapore: secco, armonico, di struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso riserva:
colore: dal rosso rubino intenso al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato, talvolta speziato;
sapore: secco, caratteristico, di struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso vendemmia tardiva (cat.(1)Vino):
colore: dal rosso rubino intenso al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, persistente, fine;
sapore: dal secco al dolce, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui svolto almeno 11%vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso talvolta con riflessi verdolini;
odore: fine, caratteristico persistente;
sapore: secco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco riserva:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso talvolta con riflessi verdolini;
odore: gradevole, fine, elegante;
sapore: armonico, caratteristico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco vendemmia tardiva (cat.(1)Vino):
colore: giallo paglierino al giallo dorato;
odore: caratteristico persistente;
sapore: dal secco al dolce, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui svolto almeno 11% vol;
acidita' totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
2. In relazione all'eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno al sapore si puo' rilevare sentore di legno.


 

Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» nelle diverse tipologie e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali purche' non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatoria l'indicazione della annata di produzione delle uve.
4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso della unita' geografica piu' ampia «Sicilia», ai sensi dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010 e dall'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Sicilia».
5. La menzione di «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla normativa vigente.


 

Art. 8.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani», devono essere immessi al consumo esclusivamente in tradizionali bottiglie di vetro di volume nominale previsto dalle norme nazionali e comunitarie, chiuse con tappo di sughero raso bocca. E' consentito esclusivamente per le tipologie con menzione vendemmia tardiva l'utilizzo del tappo a T.
Per le bottiglie con capacita' fino a litri 0,375 e' tuttavia consentito anche l'uso del tappo a vite.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie con caratterizzazioni di fantasia che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio dei vini.


 

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata copre un area di circa 900 km quadri e ricade nella parte Centro Settentrionale della regione Sicilia, a sud-ovest della catena montuosa delle Madonie, a cavallo delle tre provincie di Palermo, Caltanissetta ed Agrigento.
La distribuzione dei litotipi della zona e' la seguente: il 20% di tutta la zona e' occupato da emersioni arenacee e calcarenitiche che imprimono una morfologia in qualche modo aspra e movimentata al paesaggio, mentre il restante 80% e' occupato da argille sabbiose e sabbie argillose che imprimono al paesaggio una morfologia collinare generalmente piu' dolce, a meno di qualche spuntone meno sensibile alla degradazione meteorica.
L'altitudine media della zona e' di circa 600 m. s.l.m. e con un'altitudine dei terreni coltivati a vite che va dai 300 sino ad arrivare ai 900 e, in qualche caso, ai 1.000 m. s.l.m.
L'esposizione e' orientata generalmente verso sud-ovest.
Il clima e' temperato mediterraneo e, piu' precisamente, temperato caldo con prolungamento della stagione estiva ed inverno mite, la temperatura massima media estiva supera i 31° gradi e la minima media invernale non scende al di sotto dei 4 °C. L'escursione termica media annua e' di 9,6 °C, con il valore piu' basso in dicembre con una escursione media di 6.5 °C e con il valore medio piu' alto in luglio con 12,9 °C.
Le precipitazioni medie annue sono di 632 ml, con valore medio massimo nel mese di dicembre (101 mm) e minimo nel mese di luglio (5 mm); il numero di giorni piovosi oscilla da uno nei mesi di luglio ed agosto ad 11 nei mesi di dicembre e gennaio. Dal regime pluviometrico risulta che le piogge superano la media annuale nel periodo da settembre ad aprile con il massimo a dicembre ed il minimo a luglio.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a doc «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani».
La denominazione «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» e' un nome storico-geografico; la Contea di Sclafani era un antico stato feudale siciliano, sorto durante il dominio dei Normanni; nel 1330, sotto il dominio di Giovanni Sclafani, il possedimento ricevette il titolo di Contea e lo mantenne per quasi 500 anni, fino al 1813, quando fu abolito il feudalesimo.
Della Contea di Sclafani, facevano parte numerosi feudi che si estendevano in quelli che oggi sono gli ambiti territoriali dei comuni compresi nella zona geografica di produzione.
La prima testimonianza di presenza di vigneti risale all'epoca del domino aragonese in Sicilia, nell'ultimo decennio del 1300, allorquando Antonio Ventimiglia, conte di Collesano, chiedeva al re Martino nel 1391, la conferma della gabella regia sul vino di Bilici, testimoniando l'alta redditivita' della coltura viticola in una zona adiacente al feudo di Regaliali appartenente alla Contea di Sclafani.
Nel feudo di Valle dell'Olmo, intorno al 1570, la viticoltura fiori' ad opera del conte Giuseppe Cutelli il quale diede lotti di terreno in enfiteusi con l'obbligo di impiantare vigneto, fornendo anche
le barbatelle; in questo modo in poco tempo s'incremento notevolmente la produzione di vino del luogo.
Molti vigneti furono piantati nelle vicinanze del paese di Valledolmo e lo storico L. Tirrito ci dice che a meta' dell'ottocento vi erano nell'agro di Valledolmo 535 ettari di vigneto dai quali si produceva un vino venduto nei paesi limitrofi.
Nel 1828 Nicolo' Cacciatore, descrivendo Sclafani, scriveva: «il suolo e' feracissimo: vi prosperano a meraviglia le viti, gli olivi e i gelsi, ecc.».
Dai «Catasti di Sicilia» di Vincenzo Mortillaro si apprende che tra il 1838 ed il 1840 in quella che fino a 25 anni prima era la Contea di Sclafani, vi erano piu' di ottocento salme di vigneto corrispondente a circa 1.800 ettari.
Nel corso dei secoli dunque la viticoltura ha mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il territorio, fino ad arrivare ad oggi. La storia recente e' caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l'impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalita' degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani», come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini a DOC Contea di Sclafani prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.
E' stato riconosciuto come DOC nel 1996 con decreto ministeriale del 21 agosto 1996 poi modificato con decreto ministeriale del 23 settembre 1996.
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, e' in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata;
le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;
le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest'ultime adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia riserva, riferita quest'ultima a vini maggiormente strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni per i rossi e uno per i bianchi. Cosi' come tradizionali sono le pratiche relative all'appassimento delle uve ed alla vinificazione ed affinamento della tipologia vendemmia tardiva. B) informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza. C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'orografia collinare dell'areale di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a sud-ovest, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite. Da tale area sono peraltro esclusi i terreni ubicati a quote troppo basse (al di sotto dei 300 m. s.l.m.) non adatti ad una viticoltura di qualita'.
La presenza pressocche' costante dei venti fa si' che si eviti la formazione di nicchie umide all'interno della vegetazione sfavorendo di conseguenza l'insorgere di infezioni crittogamiche, limitando l'intervento dei trattamenti antiparassitari a garanzia della sanita' delle produzioni.
Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani».
In particolare l'altitudine media della zona che e' di circa 600 m. slm; la generale distribuzione di terreni o a prevalente composizione argillosa in cui e' presente la componente sabbiosa o a prevalente composizione sabbiosa in cui e' presente la componente argillosa, fa si' che nella zona di produzione non vi siano terreni ne' troppo umidi ne' troppo acidi o troppo alcalini, fattori tutti che influenzano la quantita' e soprattutto la qualita' del prodotto vite.
Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato da un elevato valore medio annuo di escursione termica, particolarmente accentuata nei mesi estivi, la temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all'anno (maggio-settembre) con concentrazione di quasi il 59% del totale delle precipitazioni annue da ottobre a gennaio e dell'85,5% da ottobre ad aprile, sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualita'.
Le suddette caratteristiche ambientali (pedologiche e climatiche) favorevoli permettono una viticoltura in asciutto con qualche irrigazione di soccorso in annate particolarmente siccitose.
La raccolta delle uve viene effettuata dalla meta' settembre a tutto il mese di ottobre. In questa zona le uve raggiungono un perfetto equilibrio tra acidita', ph e zuccheri con circa venti giorni di ritardo rispetto alle altre zone viticole della Sicilia. Questo ritardo di maturazione, oltre a tipicizzare il prodotto finale permette di ottenere alla raccolta uve con una maturazione equilibrata al riparo dai caldi estivi, con dei valori analitici equilibrati cioe' con una buona acidita' e senza eccesso di zuccheri.
La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall'epoca aragonese (fine 1300) fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, e' la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualita' e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani». Ovvero e' la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani», le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare.


 

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia - Viale della Liberta' n. 66 - 90143 Palermo - Tel. 091 6278111 - Fax 091 347870; e-mail irvv@vitevino.it
L'Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia e' l'Autorita' pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, paragrafo 1, primo capoverso, lettere a) e c), ed all'art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, secondo capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012 (Allegato 3).


 
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