Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 agosto 2016
Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali. (Decreto n. 1610)


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la comunicazione COM(2008) 652 def. della Commissione al consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni recante «Verso Cluster competitivi di livello mondiale nell'Unione europea: attuazione di un'ampia strategia dell'innovazione» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la comunicazione COM(2011) 808 def. della Commissione al consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni recante «Programma quadro di ricerca e innovazione orizzonte 2020», nella quale viene illustrato il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020, e che prevede tre priorita' che si rafforzano reciprocamente di: 1) generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; 2) promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attivita' economica, comprese le PMI; 3) innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere direttamente alle priorita' identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di attivita' ausiliari che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato UE e in particolare l'art. 25 e seguenti di cui al capo III, sezione 4, aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
Vista la comunicazione della Commissione europea - Direzione generale politica regionale e urbana, ref. Ares(2016)1730825 del 12 aprile 2016, recante positiva «Valutazione del soddisfacimento della condizionalita' ex ante 1.1 (Ricerca e innovazione: esistenza di una Strategia nazionale di specializzazione intelligente («SNSI») in linea con il Programma di riforma nazionale), relativamente ai programmi operativi nazionali "Ricerca e innovazione" 2014-2020»;
Visto il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2011-2013 che assegna all'obiettivo del rilancio del capitale umano specifici strumenti di sostegno, tra i quali la definizione e attuazione di un sistema per la valutazione di Progetti individuali e la promozione dell'eccellenza degli addetti alla ricerca;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 23 marzo 2011, come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195/2011, recante l'approvazione del Programma nazionale di ricerca (PNR) 2011-2013, nel quale vengono analizzate e descritte ragioni, strutture, operativita' e rilevanza dei Cluster di ricerca e dei poli di eccellenza per il rilancio dell'economia basata sul sapere;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 2;
Visto il decreto direttoriale n. 257/Ric. del 30 maggio 2012, recante l'«Avviso per lo sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali», nelle aree Chimica verde, Agrifood, Tecnologie per gli ambienti di vita, Scienze della vita, Tecnologie per le smart communities, Mezzi e sistemi per la mobilita' di superficie terrestre e marina, Aerospazio, Energia, Fabbrica intelligente e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto direttoriale n. 18 del 14 dicembre 2012 con il quale, all'esito delle previste attivita' istruttorie, sono stati approvati i Piani strategici e i Progetti di Cluster tecnologici nazionali riferiti alle aree Chimica verde, Agrifood, Tecnologie per gli ambienti di vita, Scienze della vita, Tecnologie per le smart communities, Mezzi e sistemi per la mobilita' di superficie terrestre e marina, Aerospazio, Fabbrica intelligente;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per la crescita del Paese» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2016, n. 593, Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in corso di registrazione;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondi per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
Vista la delibera CIPE n. 36/2015, come pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2015, n. 138, recante l'assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per il finanziamento (per un totale pari a 3 milioni di euro) di Nuovi cluster tecnologici nazionali a completamento della copertura delle aree di interesse strategico, allo scopo di finanziare Progetti di ricerca nei settori Energia - Economia del mare - Patrimonio culturale - Design, creativita' e made in Italy;
Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 («PNR» 2015-2020), approvato dal CIPE con delibera del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i Progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca nonche' l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020;
Visti tutti i documenti programmatico-strategico, relativi alla Politica nazionale della ricerca, approvati (Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014/2020, Strategia nazionale di specializzazione intelligente («SNSI») e Programma nazionale per la ricerca 2015-2020) che hanno individuato le seguenti dodici specifiche aree scientifico-tecnologiche cui orientare gli interventi: Aerospazio, Agrifood, Cultural heritage, Blue growth, Chimica verde, Design creativita' e made in Italy, Energia, Fabbrica intelligente, Mobilita' sostenibile, Salute, Smart secure and inclusive communities e Tecnologie per gli ambienti di vita;
Considerato il quadro normativo sin qui richiamato in premessa che assegna ai Cluster tecnologici nazionali un ruolo di particolare rilevanza a supporto dell'attivita' di programmazione ministeriale;
Tenuto conto che l'obiettivo di realizzare nelle aree di interesse strategico lo sviluppo e il potenziamento di nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali nei settori dell'Energia, dell'Economia del mare, della Tecnologia per il patrimonio culturale e del Design, creativita' e made in Italy e' considerato di rilevanza strategica;

Decreta:

Art. 1
Finalita' dell'intervento

1. Le dinamiche del cambiamento tecnologico, la rapida evoluzione e convergenza delle tecnologie abilitanti dischiudono nuove opportunita' per il mercato e la societa', in termini di prodotti, servizi, mercati, settori produttivi, diverse modalita' di organizzazione della produzione, delle istituzioni, dei servizi sociali ed in particolare della Pubblica amministrazione. In tale ottica diventa fondamentale perseguire una linea di azioni ed interventi coerente con le agende strategiche comunitarie e nazionali.
2. Per valorizzare questi spazi di opportunita' e quindi il loro impatto sul mutamento strutturale dei sistemi economici regionali, assumono rilevanza le operazioni strategiche tra le istituzioni (universita', enti pubblici di ricerca) e le imprese con valenza interdisciplinare ed internazionale, finalizzate ad integrare ricerca e innovazione.
3. In tale quadro, il MIUR attribuisce particolare rilievo strategico alla nascita e allo sviluppo di Cluster tecnologici nazionali («Cluster»), identificabili come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori e dell'intero sistema economico nazionale.
4. I Cluster si configurano come un'architettura intermedia e leggera di coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca privata e tra governance e politiche territoriali, condivisa con le principali rappresentanze industriali.


 
Art. 2
Oggetto dell'intervento

1. Per lo sviluppo e il potenziamento dei 4 nuovi Cluster tecnologici nazionali, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca, e' richiesta la predisposizione di n. 2 Progetti di ricerca industriale («Progetti») e di un (1) Piano di azione («Piano») di cui ai successivi articoli 4 e 5 del presente avviso.
2. Per ciascuna delle seguenti aree di specializzazione il «Progetto cluster» deve mirare allo sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche e applicazioni innovative: Tecnologie per il patrimonio culturale
L'area include:
attivita' collegate alla produzione di beni e servizi che esprimono un contenuto artistico e culturale, tra cui, accanto ai settori artistici tradizionali, la cinematografia, la televisione, l'editoria e l'industria musicale, i nuovi media;
attivita' collegate alla gestione, tutela e promozione del patrimonio storico-artistico-architettonico tangibile e alla conservazione e sicurezza, alla fruizione, valorizzazione e trasformazione del patrimonio culturale. Design, creativita' e made in Italy
L'area include:
ambiti settoriali e merceologici collegati ad una immagine distintiva del prodotto realizzato in Italia, caratterizzati dall'adozione di tecnologie di processo nonche' da attivita' di design e creativita', includendo il sistema della moda (tessile e abbigliamento, cuoio e calzature, conciario, occhialeria), il sistema legno-mobile-arredo-casa, il settore orafo, l'agroalimentare e la meccanica. Economia del mare
L'area include:
attivita' collegate all'industria delle estrazioni marine, alla filiera della cantieristica, alla ricerca, regolamentazione e tutela ambientale;
attivita' collegate ai settori energia blu, acquacoltura, risorse minerali marine, biotecnologia blu, con particolare riguardo alle azioni inerenti la sperimentazione di sistemi di controllo e monitoraggio, nonche' di sicurezza della navigazione. Energia
L'area include:
attivita' collegate a componenti e sistemi innovativi per la produzione e la distribuzione di energie sostenibili e a basso contenuto di CO2, nonche' alla produzione, stoccaggio e distribuzione di energia elettrica secondo il concetto di Smart grids.


 
Art. 3
Soggetti ammissibili e domanda di partecipazione

1. I soggetti ammissibili sono quelli previsti dall'art. 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni e la domanda di partecipazione al presente avviso deve essere riferita esclusivamente ad una delle quattro aree di specializzazione di cui all'art. 2.
2. I soggetti proponenti il Progetto cluster non possono superare il numero massimo di 8 (otto). All'interno della compagine di partenariato e' obbligatoria la presenza di almeno una universita' o un ente pubblico di ricerca di cui alle definizioni del decreto ministeriale n. 593/2016.
3. I soggetti proponenti il Progetto cluster possono svolgere attivita' in uno o in entrambi i progetti, fermo restando l'obbligo per la compagine di partenariato di dare esecuzione al Progetto cluster.
4. A pena di esclusione, la domanda deve contenere due progetti e un piano di azione nel rispetto dei requisiti indicati nei successivi articoli 4 e 5 del presente avviso. La domanda deve, inoltre, contenere la presentazione di almeno n. 1 (una) lettera di intenti con la quale la/le regione/i manifestano il proprio interesse a promuovere e a sostenere il Progetto cluster anche finanziariamente.
5. All'atto di presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui al precedente comma 2 individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un Soggetto capofila, medesimo per entrambi i progetti, il quale assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il MIUR;
b) presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, i progetti e le eventuali variazioni dello stesso in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti;
c) sottoscrive il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, nella forma predisposta dal MIUR, in nome e per conto degli altri soggetti proponenti;
d) presenta, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le attivita' di rendicontazione debitamente accompagnate dai documenti giustificativi e rapporti di avanzamento e finali dei progetti;
e) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le erogazioni per stato di avanzamento;
f) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento dei progetti;
g) presenta eventuali richieste di rimodulazione.
6. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2016, il MIUR, procede all'esclusione dei soggetti che risultino essere in una delle seguenti condizioni:
a) di morosita' nei confronti del MIUR;
b) di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni o al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) di non aver restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) di «impresa in difficolta'», cosi' come definita dall'art. 2 del regolamento n. 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta', di cui alla comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.
7. Ciascuno dei due progetti sara' descritto all'interno di specifici capitolati tecnici redatti in conformita' all'allegato 1 del presente avviso e debitamente sottoscritti.
8. La domanda di partecipazione deve altresi' contenere lo schema di disciplinare di cui all'allegato 2 del presente avviso, debitamente sottoscritto per accettazione, il piano di azione e la procura speciale di cui al precedente art. 3, comma 4, nonche' le autodichiarazioni rese in conformita' alla modulistica disponibile sul sito cosi' come indicato al successivo art. 11.
9. Il MIUR procede all'esame della documentazione presentata e alla verifica del possesso dei requisiti ivi dichiarati, in assenza dei quali procede all'esclusione della domanda di partecipazione; per tale attivita' il MIUR puo' avvalersi degli esperti economico-finanziari di cui al successivo art. 7.


 
Art. 4
Requisiti dei progetti e costi ammissibili

1. I due progetti devono prevedere lo sviluppo di attivita' di ricerca industriale idonea a valorizzare i necessari collegamenti tra ricerca industriale e di base. Le attivita' di ricerca devono ricomprendere attivita' di sviluppo sperimentale. Il totale dei costi preventivati e ritenuti ammissibili deve essere destinato in modo prevalente alle attivita' di ricerca industriale.
2. I due progetti devono caratterizzarsi per autonomia funzionale e autoconsistenza delle attivita', mettendo in evidenza gli elementi di coerenza con gli obiettivi dichiarati nel piano.
3. Ciascun progetto deve avere un costo complessivo minimo di 700.000,00 (settecentomila) euro e un costo complessivo massimo di 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila) euro, fermo restando che il valore massimo del contributo e' pari a 350.000,00 (trecentocinquantamila) euro per ciascun progetto, tenuto conto, in ogni caso, delle disposizioni normative citate in premessa in materia di aiuto massimo concedibile.
4. Ciascun progetto deve rispettare i seguenti requisiti:
a) i soggetti proponenti devono far parte della compagine cosi' come individuata all'art. 3, comma 2;
b) una quota non inferiore al 20% (venti per cento) del costo totale della proposta deve essere sostenuta direttamente da una universita' o da un ente pubblico di ricerca di cui alle definizioni del decreto ministeriale n. 593/2016.
5. I progetti devono descrivere:
a) le attivita' previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo con l'indicazione delle attivita' assegnate a ciascun soggetto, il ruolo dei singoli co-proponenti e di eventuali soggetti terzi (per attivita' di consulenza o servizi equivalenti) e la relativa localizzazione;
b) i soggetti proponenti e il modello organizzativo che consentano di valutare la qualita' e competenza scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti nelle attivita' di ricerca attraverso le competenze e le esperienze maturate, in coerenza con gli obiettivi delle attivita' previste nell'ambito del progetto, ed il sistema adottato per la gestione delle relative attivita';
c) il costo complessivo della proposta progettuale, articolato per ciascuna attivita' descritta;
d) il cronoprogramma della proposta progettuale, evidenziando lo sviluppo temporale delle singole attivita' previste;
e) le novita', originalita' e utilita' dei risultati perseguiti con riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative al settore o ambito di interesse e delle traiettorie tecnologiche individuate nel Piano di azione;
f) i risultati attesi, in termini di sostenibilita', di potenzialita' di sviluppo del settore o ambito tecnologico, di relativo impatto occupazionale sui territori di riferimento;
g) la rilevanza che il progetto assume rispetto allo sviluppo dell'area di specializzazione, cosi' come descritta dal precedente art. 2, comma 2, e dalla SNSI.
6. La durata massima del progetto, indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, non deve superare i 36 (trentasei) mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi.
7. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attivita' che non siano gia' state effettuate, ne' siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti, e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei. A tale riguardo la proposta progettuale deve essere accompagnata da una dichiarazione, a firma del Soggetto capofila, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate negli ultimi 5 (cinque) anni dai soggetti proponenti e approvate a valere su leggi agevolative nazionali, regionali e nell'ambito di programmi europei.
8. Il progetto deve essere elaborato obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese.
9. Il progetto deve contenere un numero massimo di 60.000 (sessantamila) caratteri e un numero massimo n. 40 (quaranta) pagine.
10. Sono considerati ammissibili i costi che rientrano nelle categorie indicate nel regolamento n. 651/2014, come specificato nell'allegato I della comunicazione UE 2014/C 198/01, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilita' pubblica generale, e comprendono:
a) le spese di personale, riferibili a professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici, ed altro personale adibito all'attivita' di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio;
b) i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
c) i costi dei fabbricati costituiscono una spesa ammissibile, purche' siano direttamente connessi alle attivita' di progetto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene, nonche' la conformita' dell'immobile alla normativa nazionale;
che l'immobile non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti di un finanziamento pubblico nazionale o comunitario;
che l'immobile sia utilizzato per il periodo di svolgimento delle attivita' progettuali previsto nel capitolato tecnico;
che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalita' delle attivita' progettuali;
d) i costi dei terreni rappresentano una spesa ammissibile nel rispetto delle seguenti condizioni:
la sussistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e i risultati previsti dal progetto;
la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno;
e) i costi della ricerca, delle competenze tecniche e dei brevetti e i costi dei servizi di consulenza e di servizi utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da terzi alle normali condizioni di mercato, nel limite della quota massima del 10% (dieci per cento);
f) le spese generali supplementari, derivanti direttamente dal progetto, da dimostrare e calcolare comunque entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) delle spese di cui alla precedente lettera a);
g) gli altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita' di ricerca, nonche' i costi per missioni all'estero sostenuti nell'ambito di Progetti svolti esclusivamente da universita', enti pubblici di ricerca e altri organismi di ricerca.
11. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell'impegno temporale relativo all'attivita' di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalla normativa vigente in materia.
12. La somma dei costi di fabbricati e terreni non puo' superare il 10% (dieci per cento) del costo totale ammissibile.
13. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.


 
Art. 5
Requisiti del Piano di azione

1. Il Piano di azione, di durata almeno quinquennale, deve descrivere:
a) le traiettorie tecnologiche piu' significative verso cui orientare le attivita' del Cluster in linea con le politiche nazionali e regionali della ricerca e dell'innovazione, valorizzandone le caratteristiche di apertura ed inclusivita', dando evidenza della partecipazione dei soggetti attivi nel campo della ricerca e dell'innovazione, in coerenza con le strategie di specializzazione nazionali e regionali;
b) il modello organizzativo che preveda la costituzione di un Organo di coordinamento e gestione e le relative modalita' di organizzazione e di funzionamento;
c) i profili professionali verso cui orientare interventi in relazione alle possibili azioni di placement e all'avvio di start up e di spin off di ricerca;
d) il modello economico-finanziario di autosostenibilita' di lungo termine, che miri a ridurre nel tempo la percentuale di finanza pubblica;
e) il Piano di disseminazione delle informazioni per consentire il trasferimento di conoscenze alla piu' ampia gamma di attori, anche sviluppando specifiche comunita' della conoscenza e dell'innovazione, aperte al contributo internazionale.
2. Il piano deve essere elaborato obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese.
3. Il piano deve contenere un numero massimo di 30.000 (trentamila) caratteri e un numero massimo di 20 (venti) pagine.


 
Art. 6
Modalita' e criteri della valutazione tecnico-scientifica

1. La valutazione dei Progetti cluster e' affidata ad un panel di esperti nominati dal MIUR e individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dell'apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2016.
2. Ciascuno dei due progetti e' valutato secondo i criteri di seguito specificati, per un totale massimo di 60 (sessanta) punti per progetto:
a) fattibilita' e sostenibilita' economico-finanziaria del progetto: valuta il grado di fattibilita' tecnica e di sostenibilita' economico-finanziaria, rispetto alla congruita' dei costi esposti e al cronoprogramma di attuazione anche dopo la chiusura dell'intervento finanziato (max 20 punti per ciascun progetto);
b) valutazione dei soggetti e della struttura organizzativa di progetto: verifica della dotazione da parte del Soggetto proponente di una struttura gestionale adeguata ispirata a criteri di qualita' e nel rispetto degli obblighi normativi (max 20 punti per ciascun progetto);
c) impatto del progetto con riferimento alle traiettorie e agli obiettivi dell'area di specializzazione della SNSI e con il Programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione 2014-2020 Orizzonte 2020: valuta il grado di efficacia ed efficienza della risposta fornita dal progetto alla domanda reale e potenziale dell'ambito di riferimento, come delineata da studi, indagini, analisi, etc. (max 20 punti per ciascun progetto).
3. Ogni progetto deve comunque ottenere un punteggio per ciascuno dei criteri di cui al comma precedente pari ad almeno 12 (dodici) punti per poter essere ammesso a finanziamento.
4. Il Piano di azione e' valutato secondo i seguenti criteri, per un totale massimo di 30 punti:
a) complementarieta' e coerenza:
con le linee di azione previste nelle programmazioni nazionali in particolare con la SNSI e in quelle regionali per quanto concerne gli obiettivi di ricerca proposti dai due progetti;
tra modello organizzativo proposto e linee di intervento indicate nell'area di specializzazione di cui al precedente art. 2, (max 10 punti);
b) ampiezza e qualita' del partenariato industriale, di ricerca e istituzionale (max 20 punti).
5. Fermo restando l'obiettivo del presente avviso di favorire lo sviluppo e il potenziamento di un Cluster per ciascuna delle quattro aree di cui al precedente art. 2, comma 2, il MIUR procede alla concessione dei contributi, cosi' di seguito indicati, in favore di un solo raggruppamento per ognuna delle aree tematiche sulla base di quattro specifiche graduatorie ottenute in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, per un punteggio massimo di 150 (centocinquanta) punti. A parita' di punteggio e' data priorita' alla proposta che abbia maturato un punteggio piu' elevato in relazione al criterio di cui al precedente comma 4, lettera b).
6. Tenuto conto delle risultanze della valutazione dei piani, il MIUR definisce, con ciascuna delle regioni coinvolte, specifici accordi di programma, anche integrativi di quelli gia' stipulati in materia, attraverso i quali sono determinati, tra l'altro, gli eventuali rispettivi impegni finanziari, le modalita' con le quali il MIUR e le regioni combinano le risorse, nonche' le azioni di monitoraggio e valutazione.


 
Art. 7
Valutazione economico-finanziaria dei soggetti privati

1. Sui progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici, gli esperti economico-finanziari effettuano la propria valutazione sulla base di elementi concernenti la solidita' e l'affidabilita' economico-finanziaria dei soggetti privati in ordine alla capacita' di sviluppare economicamente l'investimento proposto.
2. Gli elementi per la valutazione di cui al precedente comma sono di seguito specificati:
a) congruenza tra Capitale netto e Costo progetto, ovvero CN > (CP -I)/2 intendendosi per:
CN: il Capitale netto come definito dall'art. 2424 del codice civile al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
CP: somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati a valere sul FISR dall'inizio dell'anno dallo stesso soggetto richiedente;
I: somma degli interventi ministeriali, gia' deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nella presente procedura, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra;
b) onerosita' della posizione finanziaria (OF/F) < 8% intendendosi per:
OF: oneri finanziari;
F: Fatturato.
3. La valutazione di carattere economico-finanziaria si conclude con una specifica motivata relazione dell'esperto incaricato, contenente, ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l'efficacia del conseguente provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni, nel rispetto del successivo art. 10.


 
Art. 8
Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post

1. Con periodicita' annuale gli esperti tecnico-scientifici ed economico-finanziari relazionano al MIUR, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla correttezza delle attivita' progettuali svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto proposto e al mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda e delle condizioni di solidita' e affidabilita' del soggetto beneficiario privato.
2. Salvo quanto previsto dal successivo art. 10, eventuali esiti negativi delle valutazioni economico-finanziarie determinano l'adozione da parte del MIUR di opportuni provvedimenti.


 
Art. 9
Risorse finanziarie e modalita' di erogazione

1. I progetti utilmente inseriti nella graduatoria di cui al precedente art. 5, comma 4, del presente avviso sono agevolati dal MIUR con risorse a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) come quantificate al successivo comma 3, nel rispetto della delibera CIPE n. 36/2015, come iscritto nel capitolo 7310/E dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I progetti ammessi sono finanziati nella forma di contributo alla spesa per un importo pari al 50% (cinquanta per cento) dei costi complessivi giudicati ammissibili fino a concorrenza della somma massima di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila) per ciascun progetto ed euro 700.000,00 (settecentomila) per ciascun Progetto cluster. In applicazione del regolamento UE n. 651/2014, l'intensita' del contributo in favore di ciascun progetto puo' ridursi in ragione della specifica qualificazione di ciascun Soggetto proponente ove Grande impresa nella percentuale massima di aiuto pari al 50% (cinquanta per cento) per la ricerca industriale e pari al 25% (venticinque per cento) per lo sviluppo sperimentale.
3. Le risorse disponibili per il presente avviso sono a valere sulla disponibilita' dei Fondi FISR per un valore complessivo di 3.000.000,00 (tremilioni) di euro, di cui una quota massima pari a 200.000,00 (duecentomila) euro da destinare alle attivita' di valutazione ex ante, in itinere ed ex post.
4. Il contributo ammesso per ciascun Progetto cluster e' erogato dal MIUR previa adozione del decreto di concessione e stipula dell'atto d'obbligo di accettazione del disciplinare, a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento quadrimestrali relativi a ciascun progetto.
5. L'erogazione del finanziamento pubblico e' subordinata all'effettiva disponibilita' delle risorse a valere sul relativo fondo.
6. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessita', procede al recupero delle somme erogate attraverso:
il fermo amministrativo ai sensi dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione;
la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'art. 6, comma 6-bis del capo IV del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80.


 
Art. 10
Garanzie

1. In caso di esito negativo della valutazione dell'esperto economico-finanziario, sia nella fase ex ante che nella fase in itinere, di cui all'art. 7 del presente avviso, il MIUR rispettivamente ammette il progetto alle agevolazioni previste o consente la prosecuzione delle attivita' progettuali in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa di un importo pari al 100% (cento per cento) dell'importo totale di agevolazione concessa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.
2. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) dell'importo agevolato, ove richieste dal soggetto beneficiario privato, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.


 
Art. 11
Modalita' e termini di presentazione delle domande

1. Le domande, a pena di esclusione, devono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), a partire dalle ore 12 (dodici) del 6 settembre 2016 e fino alle ore 12 (dodici) del 13 ottobre 2016.
2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) a far data dal 6 settembre 2016 e' possibile registrare la propria utenza, consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico e scaricare lo schema di domanda, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e i relativi allegati.
3. Le domande di partecipazione e la relativa documentazione allegata presentate difformemente dal presente avviso saranno escluse.
4. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente avviso.
5. Il Soggetto capofila, individuato ai sensi dall'art. 2, comma 2, del presente avviso, deve fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari da parte del MIUR.


 
Art. 12
Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente avviso e' la dott.ssa Anna Maria Fontana, dirigente dell'ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
2. Il presente avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it
Roma, 3 agosto 2016

Il direttore generale: Di Felice

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 3217


 
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