Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 10 agosto 2016 |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», cosi' come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014, e il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con i quali e' stato modificato il disciplinare di produzione della predetta DOCG; Esaminata la documentata domanda presentata in data 13 maggio 2015, tramite la Regione Toscana, dal Consorzio del Vino Chianti, con sede in Firenze, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione; Viste le risultanze della riunione di pubblico accertamento, svolta a Firenze il giorno 27 giugno 2016; Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 26 luglio 2016 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti». Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. Roma, 10 agosto 2016
Il direttore generale: Abate
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| Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»
Il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti», cosi' come modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 marzo 2014, e' modificato come segue: A) Art. 4, comma 6 - resa ad ettaro e gradazione minima naturale. Il valore del titolo alcolometrico naturale minimo della Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» sottozona «Rufina» e' modificato: da 11,00% vol a 11,50% vol. B) Il titolo dell'art. 5 ed il comma 1 del medesimo articolo sono sostituiti come segue:
Art. 5. Norme per la vinificazione, imbottigliamento ed affinamento 5.1 - Zona di vinificazione, imbottigliamento, ed affinamento. Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento ove previsto, per il vino Chianti devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tali operazioni sono, altresi', consentite nell'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonche' nelle provincie ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca. Il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e' consentito in via esclusiva al vino prodotto, invecchiato, imbottigliato ed affinato ove previsto, nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'ambito dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone. Tuttavia e' altresi' consentito che le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento ove previsto, per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, e comunque all'interno dei confini amministrativi delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonche' nelle provincie ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi. Le Ditte gia' in possesso di autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione fuori della zona di produzione di cui al previgente disciplinare possono effettuare, nella medesima cantina, anche le operazioni di invecchiamento, imbottigliamento e affinamento in bottiglia. L'imbottigliamento in zona delimitata di cui ai paragrafi precedenti, conformemente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2008, deve avere luogo nelle predette zone geografiche delimitate per salvaguardare la qualita', garantire l'origine ed assicurare l'efficacia dei controlli. Conformemente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2008, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori delle aree di produzione delimitate, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 61/2010.
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