Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 luglio 2016
Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie. (Decreto n. 593).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii.;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e, pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 72 recante disposizione sui «Fondi rotativi per le imprese»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilita' speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese» e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 62, comma 2, recante la previsione che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in conformita' con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato a ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 19 febbraio 2013, n. 115, recante le modalita' di utilizzo e gestione del FIRST nonche' disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esentato a norma del Regolamento (CE) n. 800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
Visto in particolare, l'art. 65 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che sancisce «l'ammissibilita' delle spese e' determinata in base a norme nazionali» e che, pertanto, le specifiche disposizioni circa l'ammissibilita' delle spese, saranno definite con successivo decreto analogo al decreto del Presidente della Repubblica n. 196/2008 «Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante «Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione», a cui devono conformarsi gli avvisi cofinanziati con risorse di cui al Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020 (di seguito «PON RI 2014-2020») in attuazione del presente decreto;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Vista la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
Vista la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la Direttiva 2004/17/CE;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalita' di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorita' di gestione, autorita' di certificazione, autorita' di audit e organismi intermedi;
Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»;
Vista la Decisione del Consiglio 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;
Visto il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;
Visto il Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;
Visto il modello di contratto per i progetti Eranet Cofund e il correlato modello commentato dalla Commissione europea;
Visto il Piano di rafforzamento amministrativo, predisposto in osservanza alla nota ARES(2014)969811 del 28 marzo 2014, con la quale la Commissione europea ha richiesto a ciascuna amministrazione titolare di programmi operativi di recepire l'adozione del medesimo piano;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'Amministrazione digitale e ss.mm.ii.;
Visto il PON RI 2014-2020 approvato dalla Commissione europea il 14 luglio 2015;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91;
Visto il Programma nazionale di ricerca 2015-2020 («PNR» 2015-2020), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca nonche' l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020;
Visto il Programma quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la ricerca e l'innovazione;
Preso atto della cessazione della vigenza, in conformita' con gli articoli 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L320 del 30 novembre 2013, delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, a far data dal 30 giugno 2014;
Ritenuta la necessita' di procedere alla emanazione delle nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel Regolamento n. 651/2014 al fine di istituire un nuovo regime di aiuti in esenzione;

Decreta:

Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) soggetto proponente: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che propone una domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, partecipando ad un bando/avviso emesso dal Ministero;
b) soggetto beneficiario: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata titolare di agevolazioni su Progetti di ricerca finanziati dal Ministero;
c) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
e) universita': le universita', statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
f) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche' l'Agenzia spaziale italiana - ASI, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS e l'Istituto italiano di studi germanici;
g) organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
h) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii;
i) FSC: Fondo per lo sviluppo e la coesione, strumento finanziario principale, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
j) intensita' di aiuto: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto 26) del Regolamento n. 651/2014;
k) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
l) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
m) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
n) social innovation: azioni di sostegno all'innovazione sociale, ovvero al collaudo e alla proiezione su scala di soluzioni innovative mirate a soddisfare esigenze sociali, occupazionali e formative;
o) appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo: appalti finalizzati alla conclusione di contratti di servizi di ricerca e sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e in cui un certo numero di imprese sviluppano in concorrenza tra di loro nuove soluzioni per le esigenze a medio e a lungo termine del settore pubblico, come da comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007;
p) progetto di ricerca o progetto: ogni progetto finanziato dal Ministero, nel quale risultino coinvolti, come beneficiari delle agevolazioni, soggetti di natura giuridica pubblica e privata;
q) progetti internazionali: progetti nazionali di ricerca fondamentale, ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, nell'ambito di progetti transnazionali inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;
r) conto IGRUE: conto di contabilita' speciale, aperto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, sul quale transitano i fondi comunitari;
s) ex ante: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del soggetto proponente all'adozione del decreto di concessione del Ministero;
t) in itinere: il periodo a valere dall'accettazione del decreto di concessione da parte del soggetto beneficiario alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
u) ex post: il periodo successivo alla conclusione della fase in itinere;
v) TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano altresi', ove non espressamente richiamate, anche le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento n. 651/2014 e dalla Comunicazione UE 2014/C 198/01.
3. Il presente decreto, in attuazione del decreto legislativo n. 83/2012, disciplina le modalita' di utilizzo e gestione del FIRST con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attivita' di formazione del capitale umano nonche' di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.
4. Il presente decreto si applica solo agli aiuti trasparenti, intesi come quelli per i quali e' possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza dover effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 di cui al Regolamento n. 651/2014.
5. Le tipologie di intervento di ricerca industriale, ai fini del presente decreto, sono quelle indicate dalla norma di cui all'art. 60, comma 4, lettere b), c), d), e), f), f-bis) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
6. Il presente decreto si applica anche agli interventi di ricerca fondamentale inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.
7. Il presente decreto si applica anche agli interventi del PON RI 2014-2020 e del PNR 2015-2020 ove applicabile.


 
Art. 2
Strumenti di sostegno. Forme, misure
e modalita' di assegnazione

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, citato in premessa sono strumenti a sostegno degli interventi: i contributi a fondo perduto, il credito agevolato, il credito di imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la prestazione di garanzie, le agevolazioni fiscali di cui all'art. 7, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza presenti nel territorio nazionale.
2. Le misure degli strumenti di sostegno degli interventi di cui al precedente comma sono fissate nei singoli bandi/avvisi secondo percentuali e modalita' di intervento compatibili con i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento n. 651/2014.
3. L'agevolazione nella forma del credito agevolato e' soggetta ad un tasso di interesse determinato con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La durata del finanziamento e' stabilita in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento per un periodo di durata non eccedente i cinque anni.


 
Art. 3
Risorse e Fondi

1. Gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilita' del FIRST che, ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' a valere sulle risorse stanziate nelle forme di cofinanziamento su Fondi gestiti dal Ministero e sulle disponibilita' delle risorse derivanti da altri Fondi nazionali.
2. Le disponibilita' del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge di stabilita', dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.
3. Il Ministero puo' procedere, con onere a carico del FIRST, a specifiche attivita' di studio, analisi e monitoraggio per le quali puo' avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.


 
Art. 4
Linee di intervento del FIRST e modalita' procedurali
di carattere generale

1. Le linee di intervento del FIRST, in generale, si articolano in:
a) linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere a), b), e) ed f-bis) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.;
b) linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.;
c) linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii., prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi;
d) linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera f) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.
2. Ai fini del presente decreto, gli specifici interventi di cui al precedente comma 1 sono realizzati secondo modalita' procedurali di carattere valutativo e negoziale, in conformita' alle previsioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati e comunque nel rispetto delle modalita' procedurali disciplinate dal presente decreto e dai singoli bandi/avvisi.


 
Art. 5
Soggetti ammissibili

1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente decreto i soggetti previsti dall'art. 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
2. Il bando/avviso puo' prevedere il numero minimo e massimo di composizione dei soggetti proponenti il progetto.
3. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione di ciascun progetto e programma di ricerca di cui al presente decreto, nel caso di presentazione della domanda da parte di piu' soggetti, gli stessi individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un soggetto capofila, il quale assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il Ministero;
b) presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del progetto di ricerca;
e) sottoscrive, in nome e per conto di altro/i soggetto/i proponente/i e/o beneficiario/i, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero;
f) presenta la richiesta di rimodulazione di cui al successivo art. 14.
I singoli bandi/avvisi possono prevedere eventuali ulteriori compiti e poteri da conferire al medesimo soggetto capofila.
4. Non sono in ogni caso ammesse alla valutazione le domande proposte da soggetti che risultino, all'atto della presentazione della medesima domanda, in una delle seguenti condizioni:
a) in situazione di morosita', nei confronti del Ministero, all'atto della presentazione della domanda;
b) sottoposti ad una delle situazioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., o di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii.
5. La regolarizzazione delle condizioni previste alle lettere a) e b) del precedente comma 4, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda, consente l'ammissibilita' della medesima domanda alla valutazione, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione.
6. Le imprese tra i soggetti ammissibili di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficolta' cosi' come definita dall'art. 2 del Regolamento n. 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta', di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.


 
Art. 6
Costi ammissibili

1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto, ove previste per ciascuna delle linee di intervento, sono considerati ammissibili i costi che rientrano nelle categorie indicate nel Regolamento n. 651/2014, cosi' come specificato nell'Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilita' pubblica generale.
2. Nel rispetto dei limiti della normativa di cui al precedente comma 1, sono ammissibili i costi espressamente specificati nei singoli bandi/avvisi.
3. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa di cui al precedente comma 2 sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
4. In nessun caso e' riconosciuto il rimborso dell'IRAP.


 
Art. 7
Appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo

1. Per le iniziative di ricerca e sviluppo, rispondenti alla finalita' di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite a settori strategici per il paese e aventi rilevanti impatti socio-economici a carico dello Stato, il Ministero procede all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo mediante appalti pubblici pre-commerciali ai sensi dell'art. 158 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' in coerenza con gli orientamenti della Comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007.
2. Per i servizi di cui al precedente comma 1 sono esclusi i provvedimenti di concessione di finanziamento e di aiuti di Stato.
3. Il Ministero non avoca a se' lo sfruttamento esclusivo, a fini propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall'appalto pubblico pre-commerciale avviato. I diritti di proprieta' intellettuale spettano interamente agli operatori economici partecipanti alla gara di appalto pubblico pre-commerciale, affinche' possano sfruttarli commercialmente, vendendo la soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono prevedere forme di condivisione, tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, della proprieta' intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca.
4. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi le imprese, in forma singola o associata, nonche' le universita', gli enti pubblici di ricerca e gli altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Al fine di assicurare che le invenzioni industriali o comunque i brevetti scaturiti dall'attivita' di ricerca espletata nell'ambito dell'appalto pubblico pre-commerciale non rimangano inutilizzati, i bandi/avvisi prevedono, tra i requisiti di ammissione, che il soggetto che intenda concorrere sia dotato di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprieta' intellettuale e alla loro gestione.
5. Il Ministero puo' stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con altre pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto la condivisione della gestione di procedure di appalti pubblici pre-commerciali destinati a soddisfare specifici fabbisogni di innovazione. Negli accordi e' determinato l'onere finanziario a carico di ciascuna delle parti titolari della procedura. Il responsabile del procedimento e' nominato in ogni caso dal Ministero.


 
Art. 8
Social innovation

1. Nel caso di interventi diretti al sostegno delle azioni di social innovation di cui ai precedenti art. 1, comma 1, lettera n) e art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, si rinvia alle disposizioni dei singoli bandi/avvisi.


 
Art. 9
Spia off per attivita' di ricerca

1. I soggetti proponenti di cui al comma successivo possono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'universita', e della ricerca una domanda di agevolazione per specifici progetti per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 60, comma 4, lettera f-bis) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. A tal fine l'intervento del Ministero opera secondo i criteri e le modalita' procedurali stabiliti nel presente decreto e negli appositi bandi/avvisi ministeriali.
2. Le domande possono essere presentate da professori e ricercatori universitari e dagli enti pubblici di ricerca e da dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 2 possono presentare le domande anche congiuntamente ad uno o piu' dei soggetti previsti all'art. 5 del presente decreto, che saranno specificati negli appositi bandi/avvisi ministeriali, comprese le societa' di assicurazione, le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 e nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i fondi mobiliari chiusi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii.
4. Alla presentazione della domanda, i soggetti proponenti devono contestualmente allegare alla medesima formale dichiarazione di impegno a costituirsi in societa' entro e non oltre la data di decretazione di concessione dell'agevolazione, e comunque entro e non oltre trenta giorni da una formale richiesta da parte del Ministero.
5. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 2 sono ammissibili agli interventi del presente decreto solo ove i relativi regolamenti universitari o degli enti di appartenenza ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, e abbiano definito le questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale nonche' le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le societa' costituite o da costituire.
6. I soggetti proponenti devono presentare una descrizione dettagliata del progetto di ricerca, unitamente alle informazioni relative al mercato di riferimento, nonche' ad un piano di sviluppo e ad un piano finanziario della nuova societa'. I soggetti proponenti si impegnano, altresi', a fornire tutti gli elementi complementari necessari alla valutazione della domanda.
7. Le modalita' di presentazione delle domande, le modalita' ed i criteri di valutazione, i costi ammissibili, le forme ed i limiti di aiuto concedibili, le modalita' di rendicontazione e di erogazione e ogni altra condizione inerente la concessione dell'aiuto saranno disciplinate da appositi bandi/avvisi.


 
Art. 10
Garanzie

1. Per gli interventi a valere su risorse nazionali, all'esito negativo della valutazione dell'esperto economico-finanziario di cui al successivo art. 12 comma 3, sia essa nella fase ex ante che in itinere, il Ministero rispettivamente ammette il progetto alle agevolazioni previste o consente la prosecuzione delle attivita' progettuali in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa di un importo pari al 100% dell'importo totale di agevolazione concessa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.
2. Nei casi di concessione delle anticipazioni, ove richieste dal soggetto beneficiario privato, secondo le misure stabilite nei singoli bandi/avvisi, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.
3. Come previsto dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» i crediti nascenti dal recupero delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del Codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.


 
Art. 11
Modalita' generali di presentazione
e valutazione dei progetti ed elenco esperti

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto e in attuazione delle indicazioni contenute nel decreto di ripartizione del FIRST, il Ministero con propri bandi/avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonche' i relativi limiti temporali e limiti di costo.
2. Nei bandi/avvisi, ove non espressamente stabilito, i requisiti e/vincoli si intendono richiesti per tutta la durata di svolgimento delle attivita' di progetto.
3. Nei bandi/avvisi sono definite le modalita' per la presentazione delle domande con specifica descrizione della modulistica da produrre e sono definiti i termini per la conclusione delle attivita' di valutazione finalizzate alla selezione delle proposte progettuali. All'atto della presentazione della domanda i soggetti ammissibili devono in ogni caso presentare il progetto di ricerca, un capitolato tecnico dettagliato sottoscritto, nonche' accettare lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso, nella forma predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali.
4. Ferme restando le specifiche disposizioni di carattere procedurale contenute nei successivi articoli, la valutazione dei progetti il Ministero e' effettuata da esperti tecnico-scientifici, anche internazionali, nominati dal Ministero e individuati dal CNGR di cui all'art. 1 comma 1 lettera d), nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse.
5. Oltre ai criteri di cui al comma 4, e' comunque previsto che ciascuno degli esperti tecnico-scientifici inseriti nell'elenco non possa essere destinatario, salvo eccezioni adeguatamente motivate, di piu' di cinque incarichi per anno solare.
6. Gli esperti tecnico-scientifici effettuano la propria valutazione sulla base di criteri espressi nel successivo articolo. Il bando/avviso puo' prevedere ulteriori modalita' operative relative all'attivita' dell'esperto tecnico-scientifico.
7. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla legge.
8. Il Ministero iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi, di cui al presente articolo, nell'Anagrafe nazionale della ricerca.


 
Art. 12
Valutazione ex ante tecnico-scientifica
ed economico-finanziaria

1. Gli esperti tecnico-scientifici di cui al precedente art. 11 comma 4 effettuano la propria valutazione, entro il termine indicato nella lettera di incarico e secondo le modalita' ivi indicate dal conferimento dell'incarico, sulla base di criteri concernenti la qualita' della proposta, la qualita' delle competenze coinvolte e le relative modalita' organizzative, l'impatto dei risultati attesi nonche', per le imprese, l'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico cosi' come definito ai sensi del Regolamento n. 651/2014, fatta salva l'individuazione di ulteriori criteri ovvero l'articolazione in piu' dettagliati sotto-criteri nel singolo bando/avviso.
2. Il Ministero, per ogni bando/avviso, per gli aspetti di natura economico-finanziaria puo' avvalersi di un gruppo di esperti composto da un numero adeguato di soggetti, individuati ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi oppure di esperti di settore nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti della Commissione europea.
3. Sui progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici, i soggetti di cui al precedente comma 2 effettuano la propria valutazione economico-finanziaria sulla base di elementi concernenti la solidita' e l'affidabilita' economico-finanziaria dei soggetti proponenti, in ordine alla capacita' di sviluppare economicamente l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione, ove concessa nella forma del credito agevolato, secondo i criteri stabiliti nel bando/avviso.
4. La valutazione di carattere tecnico-scientifico si conclude con una specifica motivata relazione dell'esperto tecnico-scientifico incaricato e, ove positiva, con la contestuale sottoscrizione, da parte del medesimo esperto, del capitolato tecnico. Nel caso in cui l'esperto tecnico-scientifico modifichi il capitolato tecnico, lo stesso deve essere inviato, per il tramite del Ministero, al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per l'accettazione ed eventuale previa rimodulazione dello stesso. Nel caso in cui all'esito della valutazione di progetto uno o piu' soggetti proponenti siano stati esclusi dalle attivita' previste dal relativo capitolato, i medesimi soggetti proponenti si intendono inammissibili.
5. La valutazione di carattere economico-finanziaria si conclude con una specifica motivata relazione dell'esperto incaricato, contenente, ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l'efficacia del conseguente provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni.
6. Per i progetti gia' selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, a seguito di bandi/avvisi internazionali di ricerca, l'esperto tecnico-scientifico valuta la coerenza del capitolato tecnico con il progetto internazionale cui si riferisce e la relativa congruita' dei costi. Ove la valutazione si concluda con esito positivo, l'esperto tecnico-scientifico procede all'approvazione del capitolato tecnico.
7. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla legge.


 
Art. 13
Procedure di contrattualizzazione dei progetti approvati

1. Per i progetti di ricerca per i quali le valutazioni di cui al precedente articolo abbiano dato esito positivo, il Ministero adotta il conseguente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti, di cui forma parte integrante il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali e le eventuali condizioni di cui al precedente art. 12 comma 5.
2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, e' trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione da acquisirsi nei successivi trenta giorni.
3. L'avvio delle attivita' di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del decreto di concessione.
4. Il provvedimento ministeriale di diniego e' comunicato tempestivamente ai soggetti proponenti e/o soggetto capofila corredato delle relative motivazioni.
5. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione delle domande di cui al precedente art. 11 comma 3.


 
Art. 14
Variazioni soggettive e/o oggettive

1. In caso di variazioni, siano esse di natura soggettiva che oggettiva, il soggetto capofila e' obbligato a darne tempestiva comunicazione al Ministero, il quale procedera' per la necessaria preventiva autorizzazione. Le variazioni soggettive sono comunque consentite esclusivamente qualora intervengano tra i soggetti beneficiari del progetto.
2. Nella fase di valutazione ex ante del progetto, e' consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca in termini soggettivi nel limite del 20% dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del 20% del valore del progetto, ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3. Nella fase di valutazione in itinere del progetto, l'esperto tecnico-scientifico di cui all'art. 12 comma 4 puo' valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del 20% e non eccedenti il 50%, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
4. Nella fase di valutazione internazionale di progetti partecipanti a bandi internazionali, si applicano le regole previste da questi ultimi, ove consentite dai bandi/avvisi nazionali integrativi.
5. Il Ministero, nel caso di richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, provvede direttamente, fatta eccezione dei casi complessi, per i quali e' comunque richiesto il parere dell'esperto incaricato.
6. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso in cui contenga una sostituzione nelle attivita' relative al soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario, e' presentata dal soggetto capofila entro e non oltre trenta giorni dall'accertamento formale della rinuncia o esclusione.


 
Art. 15
Revoca e interruzione

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:
a) perdita di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ivi compreso il fallimento del soggetto beneficiario ovvero l'apertura, nei confronti del medesimo, di altra procedura concorsuale;
b) morosita' e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
c) mancata realizzazione del progetto o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; mancato avvio del progetto nei termini indicati dal bando/avviso; mancato rispetto dei termini massimi previsti dal bando/avviso per la realizzazione del progetto; mancata trasmissione della documentazione finale di spesa nei termini prescritti, salvo proroghe e in tutti gli altri casi di inadempienza contrattuale;
d) tutti gli altri casi previsti dal bando/avviso e successivi atti collegati.
2. Nei casi di morosita' del soggetto beneficiario, alla prima rata scaduta e non pagata, il Ministero procede con una richiesta di ripianamento dell'insoluto da effettuarsi entro trenta giorni a far data dalla medesima richiesta ministeriale. In caso di mancato pagamento, il Ministero si riserva l'adozione dei piu' opportuni provvedimenti, al fine di recuperare il credito vantato. Nel caso di progetto concluso, il Ministero dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Resta acquisito al soggetto beneficiario il contributo alla spesa erogato. Nel caso di progetto in corso, il Ministero dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con disimpegno delle somme non erogate e contestuale recupero dell'intero finanziamento, oltre interessi di revoca.
3. Con riguardo alle procedure fallimentari e alle altre procedure concorsuali, fatte salve le previsioni di dettaglio di cui ai commi successivi, nel caso di progetto concluso, il Ministero dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Resta acquisito al soggetto beneficiario il contributo alla spesa erogato. Nel caso di progetto in corso, il Ministero dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con disimpegno delle somme non erogate e contestuale recupero dell'intero finanziamento, oltre interessi di revoca.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, nel caso di progetto concluso, il soggetto beneficiario avra' diritto, altresi', alla parte di contributo alla spesa autorizzato, ma non erogato all'atto della revoca, laddove la mancata erogazione sia stata determinata da perenzione amministrativa e/o carenza di liquidita' di cassa e/o qualsiasi altra motivazione imputabile al Ministero.
5. Resta fermo che per conclusione di progetto si intende il compimento di tutte le attivita' progettuali, ivi incluse le relazioni dell'esperto tecnico-scientifici e economico-finanziari che confermino il buon esito della ricerca finanziata. Nei casi in cui sia prevista un'attivita' di verifica finale da parte di un'apposita commissione, il Ministero riterra' concluso il progetto all'esito della medesima verifica.
6. In caso di azienda in concordato preventivo o amministrazione straordinaria le cui attivita' progettuali si siano concluse positivamente prima dell'avvio della procedura, se il piano di ristrutturazione/concordatario prevede l'oggettiva continuazione delle attivita' imprenditoriali con salvaguardia e mantenimento dei posti di lavoro, non si procede alla revoca della concessione. Il credito vantato, oggetto della dichiarazione del credito, sara' riferito al solo debito residuo, oltre interessi contrattualmente previsti. Nei casi di azienda in liquidazione volontaria le cui attivita' si siano concluse positivamente, si puo' procedere chiedendo l'estinzione anticipata del finanziamento entro trenta giorni e, in caso di mancato pagamento, adottando il provvedimento di revoca, limitatamente alla parte di agevolazione concessa sotto forma di credito agevolato, prevedendo il contestuale recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca. Nei casi di concordato in bianco non viene meno, durante la pendenza del termine per la presentazione del piano, il requisito di qualificazione.
7. In presenza di interruzione della ricerca per motivi tecnici, l'amministrazione si avvarra' della valutazione dell'esperto tecnico-scientifico di settore che dovra' esprimersi in merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volonta' del soggetto beneficiario. In tale caso il soggetto beneficiario avra' diritto al valore della ricerca eseguito, cosi' come valutato dall'esperto tecnico-scientifico e dall'esperto economico-finanziario, sino al momento dell'interruzione.


 
Art. 16
Modalita' di valutazione e controllo

1. Nel corso dello svolgimento delle attivita' progettuali, i soggetti beneficiari, mediante il soggetto capofila, entro trenta giorni dall'effettuazione della singola spesa progettuale, producono, mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente di tipo telematico ed aperto, la complessiva documentazione relativa alla spesa predetta completa di avvenuta effettiva quietanza.
2. Nei quindici giorni successivi alla produzione della documentazione di cui al precedente comma 1, gli esperti tecnico-scientifici producono, mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente di tipo telematico ed aperto, la relativa valutazione di congruita' e pertinenza.
3. Nei quindici giorni successivi alla valutazione di cui al precedente comma 2, gli esperti economico-finanziari producono, mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente di tipo telematico e aperto, la relativa valutazione di ammissibilita' amministrativa.
4. Con cadenza quadrimestrale, decorrente dalla data di avvio delle attivita' progettuali, il Ministero effettua le erogazioni di quanto spettante sulla base degli esiti delle valutazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Ulteriori specifiche disposizioni tecnico-operative saranno definite in apposito documento a cura della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero, da adottarsi entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto.


 
Art. 17
Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post

1. Con periodicita' annuale gli esperti tecnico-scientifici e economico-finanziari relazionano al Ministero, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla correttezza delle attivita' progettuali svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato e al mantenimento delle condizioni di solidita' e affidabilita' del soggetto beneficiario privato.
2. Eventuali esiti negativi delle valutazioni di cui al precedente comma 1 determineranno l'adozione da parte del Ministero di opportuni provvedimenti.
3. I soggetti beneficiari sono obbligati a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero.


 
Art. 18
Progetti internazionali

1. Le modalita' di partecipazione, valutazione e selezione dei progetti internazionali sono stabilite nei bandi/avvisi europei o negli accordi bilaterali o multilaterali, che a quest'ultimi afferiscono.
2. Le modalita' di finanziamento dei soggetti partecipanti ai progetti internazionali sono regolate dal presente decreto, dai bandi/avvisi di cui al comma 1 e/o da appositi bandi/avvisi nazionali integrativi.
3. Nel caso in cui la valutazione e la selezione dei progetti siano effettuate direttamente in sede europea, il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in tale sede e dispone il relativo finanziamento dei soli soggetti eleggibili ai sensi del presente decreto.
4. Per i programmi che prevedono un cofinanziamento europeo dei progetti, il finanziamento di cui al comma 2 verra' effettuato utilizzando risorse disponibili sul FIRST e tenendo conto che la parte di finanziamento europeo dovra' essere disposta, per ciascun progetto, con risorse a valere sul conto IGRUE, quando queste si rendano disponibili in accordo con le regole di funzionamento dei programmi internazionali. L'allocazione delle risorse disponibili sui progetti vincitori dovra' essere effettuata di norma suddividendo le risorse nazionali e comunitarie in proporzione eguale su tutti i progetti vincitori.
5. Per i progetti ove e' previsto un cofinanziamento europeo sotto forma di rimborso dei contributi erogati dagli Stati membri, il finanziamento di cui al comma 2 verra' effettuato utilizzando risorse disponibili sul FIRST. I rimborsi dei contributi erogati a valere sul FIRST ed accreditati sul conto IGRUE potranno essere utilizzati per il finanziamento di successive iniziative.
6. Ove previsto nei bandi/avvisi nazionali integrativi dei bandi/avvisi internazionali, i progetti di cui al presente articolo possono essere totalmente finanziati a valere sui fondi presenti sul conto IGRUE.
7. In tutti gli altri casi, il Ministero adotta per i progetti internazionali le procedure di cui al presente decreto, tenendo conto della tipologia della ricerca, fondamentale, industriale o sperimentale e delle relative norme stabilite nel presente decreto.
8. Per i progetti internazionali, i costi ammissibili decorrono dalla data di avvio del progetto internazionale.
9. Le intensita' di aiuto previste per i progetti internazionali vengono stabilite nei bandi/avvisi internazionali e/o in appositi bandi/avvisi nazionali integrativi, nel rispetto dei valori massimi qui riportati:
a) per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano i requisiti di organismo di ricerca) e tutti gli altri soggetti privati, tranne quelli individuati nella successiva lettera b) del presente comma:
a.1) ricerca fondamentale:
contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili;
credito agevolato: 75% dei costi ammissibili;
a.2) ricerca industriale:
contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili;
credito agevolato: 75% dei costi ammissibili;
a.3) sviluppo sperimentale:
contributo in conto capitale: 10% dei costi ammissibili;
credito agevolato: 70% dei costi ammissibili.
Per i progetti internazionali presentati da piccole e medie imprese, l'intensita' del contributo in conto capitale e' aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese. Contemporaneamente l'intensita' del credito agevolato e' diminuita dello stesso ammontare.
E' data facolta' di rinunciare alla quota di credito agevolato. Tale rinuncia non da' diritto ad alcuna variazione della quota di contributo in conto capitale:
b) per le universita', gli enti pubblici di ricerca, gli organismi di ricerca (pubblici e privati) e gli altri soggetti pubblici:
b.1) ricerca fondamentale:
contributo in conto capitale: 70% dei costi ammissibili;
credito agevolato: 0% dei costi ammissibili;
b.2) ricerca industriale:
contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili;
credito agevolato: 0% dei costi ammissibili;
b.3) sviluppo sperimentale:
contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili;
credito agevolato: 0% dei costi ammissibili.
10. Ove previsto negli atti costitutivi delle iniziative internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il Ministero e gli organi gestionali di dette iniziative, il Ministero puo' affidare agli organi gestionali delle iniziative internazionali la gestione della fase in itinere dei progetti, inclusa l'erogazione dei fondi nazionali ai beneficiari italiani. In tal caso, il Ministero potra' trasferire agli organi gestionali delle iniziative internazionali i fondi necessari per il finanziamento dei beneficiari italiani.


 
Art. 19
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero a quelli presentati prima della sua entrata in vigore qualora soddisfino tutte le condizioni di cui al presente decreto.
2. Per gli accordi di programma gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto e/o in regime di proroga (adottata o da adottarsi), con riguardo alle domande presentate a far data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115 in poi, si applica il regime di aiuti di cui al regolamento comunitario vigente al momento della presentazione dell'istanza. Restano, invece, ferme le modalita' di finanziamento e procedure operative di cui alla normativa richiamata dall'accordo.
3. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalita' procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.
4. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione e' fissata al 31 dicembre 2020 in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 59 del Regolamento n. 651/2014.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro: Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3215


 
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