IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, nonche', da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2011 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3504 del 9 marzo 2006 recante: «Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3614 del 4 ottobre 2007 con cui il dott. Adriano Goio, nominato ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, e' stato autorizzato a porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del nuovo, sopravvenuto contesto critico relativo alla discarica abusiva in localita' Bussi; Visto l'art. 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con cui, il l'architetto Adriano Goio, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, e' stato autorizzato ad avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008, nonche' sono stati stanziati, per le predette finalita', 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013; Visto il comma 5 dell'art. 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con cui il Commissario delegato di cui all'art. 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' stato autorizzato a proseguire le attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 118 del 30 settembre 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno»; Visto, in particolare, l'art. 2 della sopra citata ordinanza n. 118/2013 con cui l'architetto Adriano Goio e' stato autorizzato, fino al 4 aprile 2016, a completare gli interventi relativi alla bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3911; Visto l'art. 1, comma 815, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la quale Il Commissario delegato e' stato autorizzato ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara, gli interventi finalizzati alle attivita' di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», secondo le priorita' e gli scopi di reindustrializzazione di cui all'art. 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, utilizzando a tale fine le risorse destinate al medesimo sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino» giacenti sulla contabilita' speciale n. 3911; Tenuto conto che il predetto comma 815 sopra richiamato prevede che decorso il termine del 30 giugno 2016, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina le modalita' della cessazione delle funzioni del Commissario delegato, fissando altresi' un termine per la chiusura della contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario e che eventuali risorse residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto l'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, ed in particolare, i commi 4 e 5, con cui si dispone che la procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visti gli esiti della riunione del 16 maggio 2016, tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile, a cui hanno partecipato il Presidente della Regione Abruzzo ed il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la nota del 22 giugno 2016 con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato lo schema di ordinanza predisposto ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni; Viste le note del 24 giugno e del 6 luglio 2016 con cui il Presidente della Regione Abruzzo ha fornito l'intesa in ordine all'individuazione del Soggetto responsabile ed ha trasmesso la relazione esplicativa delle attivita' avviate alla data del 30 giugno 2016 dall'ex Commissario delegato sul sito di bussi sul Tirino; Vista la nota del 30 giugno 2016 con cui il Vice-Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato il nominativo a cui affidare l'incarico di responsabile per le iniziative finalizzate al completamento in via ordinaria della attivita' gia' avviate; Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo con nota del 12 luglio 2016; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° luglio 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente della divisione bonifiche e risanamento della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al subentro del predetto Dicastero nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento ai Soggetti ordinariamente competenti. 3. Per i fini di cui al comma 2, la struttura dell'ex Commissario delegato provvede, entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire al predetto Dirigente tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Abruzzo e della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, il Dirigente di cui al comma 2 e' autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3911, fino al 30 giugno 2018, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza residuino delle risorse sulla contabilita' speciale n. 3911 le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Il Dirigente di cui al comma 2, alla scadenza del termine di cui al comma 5, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 8. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2016
Il Capo del Dipartimento della protezione civile Curcio
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