Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 agosto 2016 |
Modifiche del decreto 4 settembre 1996, recante: «Elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.». |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni e' aggiornato con cadenza semestrale; Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti: Albania Alderney Algeria Anguilla Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bangladesh Belgio Belize Bermuda Bielorussia Bosnia Erzegovina Brasile Bulgaria Camerun Canada Cina Cipro Colombia Congo (Repubblica del Congo) Corea del Sud Costa d'Avorio Costa Rica Croazia Curacao Danimarca Ecuador Egitto Emirati Arabi Uniti Estonia Etiopia Federazione Russa Filippine Finlandia Francia Georgia Germania Ghana Giappone Gibilterra Giordania Grecia Groenlandia Guernsey Herm Hong Kong India Indonesia Irlanda Islanda Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Faroe Isole Turks e Caicos Isole Vergini Britanniche Israele Jersey Kazakistan Kirghizistan Kuwait Lettonia Libano Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia Malaysia Malta Marocco Mauritius Messico Moldova Montenegro Montserrat Mozambico Nigeria Norvegia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Polonia Portogallo Qatar Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Romania San Marino Senegal Serbia Seychelles Singapore Sint Maarten Siria Slovenia Spagna Sri Lanka Stati Uniti d'America Sud Africa Svezia Svizzera Tagikistan Taiwan Tanzania Thailandia Trinitad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Ucraina Uganda Ungheria Uzbekistan Venezuela Vietnam Zambia.»; b) dopo l'art. 1, e' aggiunto il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Con decreto da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 1 gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorita' competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2016
Il Ministro: Padoan
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