Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA |
DECRETO 23 giugno 2016 |
Concessione del contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito. |
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IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, tra l'altro, al comma 29, l'istituzione di un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e al comma 32, la concessione ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggiore disagio economico di una Carta acquisti con onere a carico dello Stato; Visto l'art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha previsto l'istituzione, per l'anno 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un «Fondo per i nuovi nati» al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito; Visto il comma 216 del predetto art. 1 della legge n. 147 del 2013, che ha previsto che il beneficio della Carta acquisti di cui al citato art. 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 sia esteso anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; Considerato che sul predetto Fondo per i nuovi nati, ai sensi del richiamato art. 1, comma 201, della legge n. 147 del 2013, sono confluite le risorse, disponibili alla data dell'entrata in vigore della medesima legge 147/2013, del soppresso «Fondo per il credito per i nuovi nati» di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'art. 12 della legge 12 novembre 200l, n. 183; Considerato che il piu' volte citato articolo l, comma 20l, della legge 147/2013 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilita' del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del predetto Fondo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 2016 concernente la nomina dell'On. le dott. Enrico Costa a Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2016, con il quale al Ministro senza portafoglio On. le dott. Enrico Costa e' conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei conti, Reg. n. 579, in data 3 marzo 2016, con il quale all'On. le dott. Enrico Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e' conferita la delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia; Ritenuta l'esigenza, ai fini del piu' efficiente ed efficace impiego delle limitate risorse disponibili, di destinare le provvidenze del piu' volte menzionato Fondo al sostegno delle spese per la cura di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti che versano in condizione di maggior disagio economico; Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, emanato ai sensi del citato art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, concernente i criteri e le modalita' per la concessione della «Carta acquisti»; Considerato che l'utilizzo dello strumento della Carta acquisti di cui al richiamato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008 semplifica gli adempimenti per i beneficiari e costituisce la modalita' di attuazione piu' efficace e conveniente al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti che versano in condizioni di maggior disagio economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; Considerato che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) occorrente per fruire della predetta Carta acquisti, concessa per valori inferiori ad una soglia di euro 6.781,76 nel 2014 ed euro 6.795,38 nel 2015, rappresenta uno strumento idoneo per l'identificazione delle famiglie residenti a basso reddito, di cui al piu' volte citato art. 1, comma 201, della legge 147 del 2013; Rilevato che le risorse disponibili offerte dal citato fondo ammontano ad Euro 27.776.846,45; Visto, altresi', il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2013, con il quale e' stato ripartito il «Fondo per le politiche per la famiglia» per l'anno 2013 prevedendo di destinare, tra l'altro, la somma pari ad Euro 5.750.000,00 in favore delle famiglie residenti e a basso reddito, con nuovi nati; Considerato, quindi, che la somma totale da destinare alla misura sopra descritta risulta pari ad Euro 33.526.846,45; Considerato che le risorse sopracitate sono state allocate sul cap. 894 «Fondo per i nuovi nati» del Centro di responsabilita' 15 «Politiche della Famiglia» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2016; Vista la nota prot. 6310 del 24 settembre 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali; Considerato che, sulla base degli elementi informativi forniti con la predetta nota, il numero di bambini nuovi nati nel 2014 che hanno goduto di almeno un accredito sui sistemi Carta acquisti ordinaria e Carta acquisti straordinaria risulta, alla data del 17 settembre 2015, pari a 114.168; Considerato che alla data del presente decreto i minori adottati italiani e stranieri nelle annualita' 2011, 2012 e 2013 sono in media pari a 3.740 unita' per ciascuno degli anni solari; Ritenuto che per il 2014 possa ipotizzarsi un numero di adottati pari a quello medio registrato nelle annualita' precedenti; Vista la lettera del 19 novembre 2015 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze una bozza di decreto concernente il menzionato Fondo per i nuovi nati, gia' firmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche della famiglia; Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2016 concernente le osservazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sulla predetta bozza di provvedimento; Vista la lettera del 14 gennaio 2016 con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha inviato al piu' volte citato Ministero del lavoro e delle politiche sociali una nuova versione dello schema di decreto in parola, che tiene conto delle osservazioni come sopra formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la nota in data 3 febbraio 2016 con la quale, in considerazione della nomina dell'On. le dott. Enrico Costa a Ministro senza portafoglio, il piu' volte menzionato Dicastero del lavoro e delle politiche sociali ha restituito la predetta nuova versione dello schema di decreto di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1
Destinatari, entita' e modalita' di erogazione del beneficio
1. E' concesso un contributo, una tantum, per il sostegno di bambini nati nel corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, di cui all'art. 1, comma 201, della legge 147 del 2013. 2. A tal fine l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, secondo direttive impartite dalle Amministrazioni responsabili nell'ambito dei poteri di direttiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, dispone l'accredito di un importo ai beneficiari della Carta Acquisti di cui al citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008 nati o adottati nel corso del 2014. 3. A norma del citato art. 1, comma 201, della legge n. 147 del 2013, il beneficio di cui al comma 1 e' concesso anche per il sostegno di bambini appartenenti a famiglie residenti a basso reddito che sono stati eventualmente adottati nel corso dell'anno 2014. Le direttive di cui al comma 2 prendono in considerazione le modalita' anche non informatizzate per disporre l'accredito del beneficio in tali eventualita'. 4. L'importo unitario della misura aggiuntiva di cui al presente decreto e' pari ad euro 275,00. 5. L'importo di cui al comma 4 e' attribuito sulle Carte Acquisti gia' concesse in favore di bambini nuovi nati o adottati nel 2014 con il primo accreditamento utile successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 6. 6. L'importo di cui al comma 4 e' altresi' concesso sulle Carte Acquisti relative a nuovi nati o adottati nel 2014 le cui richieste sono presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 7. Le risorse di cui all'art. 3 non utilizzate per il versamento degli importi di cui ai commi 5 e 6 sono ripartite proporzionalmente tra tutti i beneficiari con l'ultimo accreditamento disposto per le Carte Acquisti nel 2016. 8. Laddove, a conclusione della presentazione delle richieste di cui al comma 6, le risorse da destinare al beneficio di cui al presente decreto risultino insufficienti a coprire l'intera platea dei beneficiari, l'importo di cui al comma 4 e' adeguatamente rideterminato.
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| Art. 2
Modalita' di fruizione del beneficio
1. Il beneficio accreditato e' fruibile secondo le modalita' previste per l'utilizzo della Carta Acquisti, come strumento di pagamento su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale, in base a quanto stabilito all'art. 8 del piu' volte citato decreto interdipartimentale del 16 settembre 2008, e successive modificazioni e integrazioni.
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| Art. 3
Versamento al Fondo Carta Acquisti
1. Le risorse pari ad euro 33.526.846,45 per l'anno 2014, finalizzate dall'art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al finanziamento di contributi alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, sono iscritte sul Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il presente decreto e' trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2016
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia Costa Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1983
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