Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 agosto 2016
Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Visto, in particolare, l'art. 16, comma 3, come modificato dall'art. 1, commi 118 e 469, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 1.575 milioni di euro per l'anno 2016;
Considerato che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, il citato art. 16, comma 3, prevede che l'importo del concorso complessivo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure;
Considerato che non e' stato raggiunto l'accordo di cui al citato art. 16, comma 3, per cui si dovra' procedere all'accantonamento in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE;
Visto l'Accordo tra il Governo, la Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 15 ottobre 2014 , con il quale e' stato recepito il contributo alla finanza pubblica per l'anno 2016 in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in proporzione alle spese per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE;
Visto l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana, sottoscritto in data 9 giugno 2014, l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Sardegna, sottoscritto in data 21 luglio 2014 e il protocollo di intesa tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto in data 23 ottobre 2014, con i quali e' stato recepito il contributo alla finanza pubblica delle citate regioni per l'anno 2016 in termini di indebitamento netto previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in proporzione alle spese per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE;
Considerato che, per l'anno 2016, la Regione Sardegna, in attuazione del comma 10 dell'art. 42 della legge 12 settembre 2014, n. 133, di recepimento del punto 3 dell'Accordo sottoscritto con il Governo il 21 luglio 2014, assicura il contributo in termini di indebitamento netto di cui al citato comma 3 dell'art. 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016). Conseguentemente, alla medesima Regione non si applica il limite di spesa di cui al comma 454 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio;
Considerato che, per l'anno 2016, la Regione Siciliana, in attuazione del comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, di recepimento dei punti 1 e 8 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, assicura il contributo in termini di indebitamento netto previsto per l'anno 2016, di cui al citato comma 3 dell'art. 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, attraverso il conseguimento di un saldo positivo, secondo le modalita' definite dall'art. 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, alla medesima Regione non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il citato comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113;
Ritenuta la necessita', pertanto, di procedere all'emanazione del decreto ministeriale per la determinazione del concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare ed in termini di indebitamento netto per l'anno 2016 delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

Decreta:

Art. 1
Determinazione del concorso alla finanza pubblica a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna Regione
a statuto speciale per l'anno 2016
1. Per l'anno 2016, il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e' fissato negli importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del presente decreto. Tali importi sono determinati in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.
2. Per l'anno 2016, il concorso alla finanza pubblica in termini di indebitamento netto delle suddette Regioni e Province autonome escluse le Regioni Sardegna e Sicilia previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e' rideterminato tenendo conto degli importi di cui al comma 1.
3. Per la Regione Sardegna e per la Regione Sicilia ai sensi dell'art. 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, l'importo del concorso alla finanza pubblica in termini di indebitamento netto per l'anno 2016, di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' indicato convenzionalmente al solo fine di rendere esaustivo il quadro di riparto del concorso previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra tutte le autonomie speciali.
4. Quanto previsto dai commi 1 e 2 opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro: Padoan


 
Allegato

Tabella 1 Concorso finanziario delle Regioni a statuto speciale per l'anno 2016 di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n.
95

===================================================================== | | Contributo in termini di | Contributo in termini di | | REGIONI |saldo netto da finanziare | indebitamento netto (1) | +=============+==========================+==========================+ |Valle d'Aosta| 144.326.970,22| 190.145.056,00| +-------------+--------------------------+--------------------------+ |Sardegna | 285.308.980,93| 375.883.260,58| +-------------+--------------------------+--------------------------+ |Trentino Alto| | | |Adige | 5.871.259,06| 7.735.150,82| +-------------+--------------------------+--------------------------+ |Trento | 89.414.105,60| 117.799.535,95| +-------------+--------------------------+--------------------------+ |Bolzano | 219.991.321,49| 289.829.836,24| +-------------+--------------------------+--------------------------+ |Friuli | | | |Venezia | | | |Giulia | 156.538.700,56| 206.233.526,14| +-------------+--------------------------+--------------------------+ |Sicilia | 673.548.662,14| 887.373.634,27| +-------------+--------------------------+--------------------------+ |TOTALE RSS | 1.575.000.000,00| 2.075.000.000,00| +-------------+--------------------------+--------------------------+
(1) Per la Regione Sardegna e per la Regione Sicilia ai sensi dell'articolo 42, comma 10, del decreto legge n. 133 del 2014 e dell'articolo 11, comma 4, del decreto legge n. 113 del 2016, non trova piu' applicazione la disciplina del patto di stabilita' interno. Per le predette Regioni, pertanto, il contributo in termini di indebitamento netto e' riportato al solo fine di rendere esaustivo il quadro di riparto del concorso previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge n. 95 del 2012 tra tutte le autonomie speciali.


 
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