IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Nella seduta del 19 luglio 2016 composto come da verbale in pari data; Udito il relatore consigliere Massimo Scuffi - vicepresidente della Commissione II; Visto l'art. 27 del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 riguardante il trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria; Visto l'art. 22 «Sedute del Consiglio» del regolamento interno del Consiglio, approvato con delibera del 1° aprile 2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il quale recita: «1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno otto componenti, di cui almeno uno designato dal Parlamento. 2. Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente. 3. Il Presidente della seduta vigila sulla puntuale applicazione del regolamento»; Ritenuto opportuno completare la regolamentazione della partecipazione dei componenti del Consiglio alle attivita' del Consiglio stesso, anche al fine di assicurare una migliore efficienza ed operativita' dell'Organo di autogoverno della magistratura tributaria;
Delibera di aggiungere, dopo il comma 3 dell'art. 22 del sopra citato regolamento interno del Consiglio, il seguente comma 4: «4. E' sospeso, a titolo cautelativo, nella misura del corrispondente rateo mensile, il trattamento indennitario dei componenti del Consiglio assenti senza giustificato motivo alle attivita' consiliari calendarizzate nel mese di riferimento». La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 19 luglio 2016
Il vicepresidente: Montagna
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