Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2016 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
REGOLAMENTO 26 luglio 2016
Regolamento concernente l'applicazione del metodo look-through ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilita' calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell'attivita' assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilita') Sezione II (formula standard), articolo 45-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 28).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare gli articoli 45-quinquies, 45-sexies e 45-septies, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare, l'art. 84;
Viste le Linee guida emanate da EIOPA concernenti il metodo look-through;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

A d o t t a

il seguente regolamento:

INDICE
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione) Capo II - Applicazione del metodo look-through
Art. 4 (Principi generali di applicazione del metodo look-through)
Art. 5 (Numero di iterazioni)
Art. 6 (Raggruppamento di dati)
Art. 7 (Calcolo del SCRconc in caso di raggruppamento di esposizioni indirette)
Art. 8 (Esposizione indiretta al rischio catastrofale) Capo III - Applicazione della formula standard a fattispecie
particolari
Art. 9 (Investimenti immobiliari)
Art. 10 (Cat bond)
Art. 11 (Longevity bond) Capo IV - Disposizioni finali
Art. 12 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

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Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.


 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
a) «atti delegati»: il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
c) «Cat bond»: titolo obbligazionario le cui prestazioni sono subordinate al mancato verificarsi di un dato evento catastrofale;
d) «Fondi di cui all'art. 84»: gli organismi di investimento collettivi e gli altri investimenti di cui all'art. 84, comma 1, degli atti delegati;
e) «Longevity bond»: titolo obbligazionario le cui prestazioni sono proporzionali al numero di sopravvissuti in una predeterminata generazione di individui;
f) «esposizioni single-name»: esposizioni di cui all'art. 182 degli atti delegati;
g) «SCRproperty »: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio immobiliare;
h) «SCRequity »: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio azionario;
i) «SCRconc »: il requisito patrimoniale per il sottomodulo di concentrazione del rischio di mercato;
j) «SCRinterest rate »: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di tasso di interesse;
k) «SCRlongevity »: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di longevita' per l'assicurazione vita;
l) «SCRmortality »: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di mortalita' per l'assicurazione vita;
m) «SCRspread »: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di spread;
n) «ultima societa' controllante italiana»: l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.


 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo l'art. 84, paragrafo 4, degli atti delegati il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime societa' controllanti italiane.


 
Art. 4

Principi generali di applicazione del metodo
look-through

1. L'impresa, nella determinazione del Requisito patrimoniale di solvibilita' con la formula standard, applica il metodo look-through agli investimenti di cui all'art. 84, paragrafi 1 e 2, degli atti delegati, ivi inclusi i fondi del mercato monetario, che non siano utilizzati come tecniche di attenuazione del rischio ai sensi del Titolo I, Capo V, Sezione 10 degli atti delegati.
2. L'impresa che fa uso degli approcci semplificati previsti dagli articoli 84, paragrafo 3, e 168, paragrafo 3, degli atti delegati:
a) evidenzia, in un'analisi documentata, le motivazioni che hanno determinato la mancata applicazione del metodo look-through pur nel rispetto della disciplina in materia di attivi complessi di cui al regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016;
b) nel rispetto del generale principio di prudenza nell'applicazione degli approcci semplificati, verifica, sulla base di valutazioni di natura quantitativa o qualitativa, che l'errore introdotto nel calcolo del requisito patrimoniale dalla mancata applicazione del metodo look-through risulti verosimilmente non significativo.
3. L'impresa fornisce evidenza delle analisi e delle valutazioni di cui al comma 2 nell'ambito della relazione all'IVASS sulla valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui all'art. 306 degli atti delegati (ORSA supervisory report).


 
Art. 5

Numero di iterazioni

1. Nel caso di strutture finanziarie complesse, quali ad esempio i fondi di investimento che investano in fondi di investimento, l'impresa reitera l'applicazione del metodo look-through per riflettere tutti i rischi significativi sottostanti.


 
Art. 6

Raggruppamento di dati

1. Ai fini del calcolo del SCRspread e del SCRinterest rate , nei casi di applicazione dell'art. 84, paragrafo 3, degli atti delegati, l'impresa opera raggruppamenti degli attivi in base a fasce di durata relativa (duration) o a classi di merito di credito se e' in grado di dimostrare che l'attribuzione degli attivi nelle diverse fasce di durata relativa (duration) e nelle classi di merito di credito e' operata in maniera prudente.


 
Art. 7
Calcolo del SCRconc in caso di raggruppamento di esposizioni
indirette

1. In applicazione dell'art. 84, comma 2, lettera a), degli atti delegati, l'impresa, nel calcolo del SCRconc , considera tra le esposizioni single-name di cui all'art. 182, paragrafo 1, degli atti delegati anche le esposizioni single-name di attivi sottostanti di fondi di cui all'art. 84.
2. Per ciascuno dei fondi di cui all'art. 84 in cui abbia operato i raggruppamenti di cui all'art. 84, paragrafo 3, degli atti delegati, l'impresa:
a) per quanto possibile, riconduce alle esposizioni single-name identificate gli attivi sottostanti del fondo di cui all'art. 84;
b) attribuisce a una medesima esposizione single-name tutti gli attivi sottostanti che non possano essere ricondotti ad alcuna delle esposizioni single-name identificate, qualora non sia dimostrabile che i gruppi in cui il fondo e' diviso non contengono esposizioni single-name identiche.
3. L'attribuzione di cui al comma 2, lettera b), non e' applicabile nei casi in cui le regole di gestione del fondo prevedono limiti di esposizione verso una o piu' esposizioni single-name.
4. L'impresa aggrega le esposizioni single-name di cui al comma 2 di tutti i fondi di cui all'art. 84 per le quali abbia applicato il raggruppamento e riconcilia le esposizioni di ciascun raggruppamento con le esposizioni single-name degli attivi del proprio portafoglio che sono identificabili.


 
Art. 8

Esposizione indiretta al rischio catastrofale

1. In applicazione dell'art. 84, paragrafo 2, degli atti delegati, l'impresa che abbia esposizioni indirette a rischi catastrofali, anche attraverso Cat bonds, calcola il Requisito patrimoniale di solvibilita':
a) includendo tali esposizioni nel sottomodulo catastrofale pertinente come se l'esposizione catastrofale sottostante al titolo fosse detenuta direttamente dall'impresa stessa;
b) considerando ogni eventuale esposizione al rischio di credito.


 
Art. 9

Investimenti immobiliari

1. Nell'applicazione della formula standard, l'impresa considera:
a) nell'ambito del SCRproperty , gli investimenti in:
1) terreni, fabbricati e diritti su proprieta' immobiliari;
2) investimenti immobiliari ad uso proprio;
b) nell'ambito del SCRequity , gli investimenti azionari in imprese dedicate esclusivamente al facility management, all'amministrazione immobiliare, allo sviluppo di progetti immobiliari o attivita' simili.
2. L'impresa che investe nel settore immobiliare attraverso fondi di cui all'art. 84 applica il metodo look-through.


 
Art. 10

Cat bond

1. I Cat bond emessi dall'impresa che non soddisfano i requisiti di cui al Titolo I, Capo V, Sezione 10 degli atti delegati non possono essere usati per attenuare i rischi nella determinazione del Requisito patrimoniale di solvibilita' con la formula standard.
2. L'impresa, nel calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilita' con la formula standard, tratta i titoli di cui al comma 1 ipotizzando che il piano di rimborso non sia subordinato al mancato verificarsi di un evento catastrofale.


 
Art. 11

Longevity bond

1. Nell'applicazione della formula standard l'impresa che investe in longevity bond che non soddisfano i requisiti per le tecniche di attenuazione del rischio di cui al Titolo I, Capo V, Sezione 10 degli atti delegati, calcola, con riferimento a detti titoli:
a) SCRmortality , come disciplinato ai commi 2 e 3;
b) SCRspread , come disciplinato al comma 4.
2. Il SCRmortality di cui al comma 1 e' determinato sulla base di un portafoglio nozionale di contratti di assicurazione temporanea caso morte che:
a) erogano una prestazione di importo predefinito;
b) sono basati su un campione rappresentativo della popolazione presa a riferimento dall'indice di longevita' sottostante al longevity bond;
c) hanno durata pari alla durata del pagamento delle cedole previsto dal longevity bond.
3. L'impresa individua il portafoglio dei contratti di cui al comma 2 in modo che, applicando ipotesi realistiche, esso generi complessivamente prestazioni caso morte di importo pari alle cedole del longevity bond.
4. Il SCRspread di cui al comma 1 e' calcolato sulla base di un titolo obbligazionario o un prestito che abbia lo stesso valore di mercato, la stessa durata e la stessa classe di merito di credito del longevity bond.
5. Nell'applicazione della formula standard l'impresa che emette longevity bond calcola il SCRlongevity sulla base di un portafoglio nozionale di contratti di capitale differito senza controassicurazione che complessivamente generano prestazioni in caso di sopravvivenza alla scadenza contrattuale tali da produrre un flusso di cassa equivalente a quello previsto dal longevity bond.
6. Nell'applicazione degli stress del modulo del rischio di sottoscrizione vita, di cui al Titolo I, Capo V, Sezione 3 degli atti delegati, l'impresa non considera i longevity bond che non soddisfano i requisiti di cui al Titolo I, Capo V, Sezione 10 degli atti delegati.


 
Art. 12

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2016

p. Il Direttorio integrato
Il Governatore
della Banca d'Italia
Visco


 
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