Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2016 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
REGOLAMENTO 26 luglio 2016
Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri di base di cui al Titolo III (esercizio dell'attivita' assicurativa), Capo IV (fondi propri) Sezione I (determinazione dei fondi propri), articolo 44-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 25).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 44-ter, 44-quater, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 66-bis, 216-ter, 216-sexies e 344-quinquies;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79 e 82;
Viste le Linee guida emanate da EIOPA sulla classificazione dei fondi propri;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

A d o t t a
il seguente regolamento:
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Art. 4 (Principi generali)

TITOLO II - ELEMENTI DEI FONDI
PROPRI DI BASE

Art. 5 (Azioni ordinarie e privilegiate di livello 1)
Art. 6 (Riserva di riconciliazione)
Art. 7 (Elementi dei fondi propri di base di livello 2) Capo I - Aspetti della classificazione degli elementi dei fondi
propri di base
Art. 8 (Rimborsabilita' o riscattabilita')
Art. 9 (Gravami)
Art. 10 (Incentivi al riscatto non consentiti) Sezione I - Classificazione di elementi dei fondi propri di base di
livello 1
Art. 11 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell'impresa)
Art. 12 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alla piena flessibilita')
Art. 13 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all'assorbimento delle perdite)
Art. 14 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all'applicazione della deroga all'annullamento delle distribuzioni)
Art. 15 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all'assorbimento delle perdite in conto capitale)
Art. 16 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alla rimborsabilita' o riscattabilita')
Art. 17 (Assorbimento delle perdite con conversione in altri elementi dei fondi propri di base) Sezione II - Classificazione di elementi dei fondi propri di base di
livello 2
Art. 18 (Elementi di livello 2 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell'impresa)
Art. 19 (Elementi di livello 2 - Aspetti relativi alla rimborsabilita' o riscattabilita')
Art. 20 (Elementi di livello 2 - Aspetti relativi al differimento delle distribuzioni) Sezione III - Classificazione di elementi dei fondi propri di base di
livello 3
Art. 21 (Elementi di livello 3 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell'impresa)
Art. 22 (Elementi di livello 3 - Aspetti relativi alla rimborsabilita' o riscattabilita')
Art. 23 (Elementi di livello 3 - Aspetti relativi al differimento delle distribuzioni) Capo II - Procedimenti di autorizzazione
Art. 24 (Autorizzazioni relative a rimborsi e riscatti)
Art. 25 (Autorizzazione al rimborso o di riscatto di elementi dei fondi propri di livello 1)
Art. 26 (Adempimenti successivi all'autorizzazione relativa a rimborsi e riscatti)
Art. 27 (Sospensione del rimborso o del riscatto per inosservanza del requisito patrimoniale)
Art. 28 (Deroga in via eccezionale alla sospensione del rimborso o del riscatto)
Art. 29 (Deroga in via eccezionale all'annullamento o al differimento delle distribuzioni)
Art. 30 (Autorizzazione di elementi non figuranti negli elenchi)
Art. 31 (Altre disposizioni applicabili ai procedimenti di autorizzazione) Capo III - Limiti quantitativi
Art. 32 (Ammissibilita' e limiti applicabili)

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 (Disposizioni transitorie)
Art. 34 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

-------------

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 44-ter, comma 1, 44-decies, comma 5, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s) e 216-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.


 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
a) «atti delegati»: il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;
c) «Elemento non figurante negli elenchi»: un elemento dei fondi propri non incluso negli elenchi degli elementi dei fondi propri di base cui agli articoli 69, 72 e 76 degli atti delegati, che per essere considerato un elemento dei fondi propri dell'impresa deve essere autorizzato dall'IVASS ai sensi dell'art. 79 degli atti delegati;
d) «Grave inosservanza del requisito patrimoniale»: il mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilita', come definito all'art. 71, paragrafo 8, degli atti delegati;
e) «Ultima societa' controllante italiana»: l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.


 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, nonche' alle ultime societa' controllanti italiane alle imprese di partecipazione assicurativa e alle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie.


 
Art. 4

Principi generali

1. Gli elementi dei fondi propri di cui all'art. 69, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), degli atti delegati costituiscono gli elementi dei fondi propri del piu' elevato livello qualitativo che possono essere chiamati ad assorbire le perdite su base continuativa. La qualita' di tali elementi non deve in alcun modo essere compromessa.
2. Gli elementi dei fondi propri di cui all'art. 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv) e lettera b), degli atti delegati non sono regolati da accordi contrattuali che impediscono od ostacolano la raccolta di nuovi elementi dei fondi propri.
3. La disciplina contrattuale di ciascun elemento dei fondi propri e' coerente con la sostanza oltre che con la forma richiesta dal Codice o dagli atti delegati ed e' redatta in modo chiaro e inequivocabile.
4. Il rimborso o il riscatto di un elemento dei fondi propri e' soggetto all'autorizzazione dell'IVASS.


 
Art. 5

Azioni ordinarie e privilegiate di livello 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 69, paragrafo 1, lettera a), punto i), degli atti delegati, l'impresa identifica come capitale sociale ordinario versato le azioni ordinarie che:
a) sono emesse direttamente dall'impresa previa approvazione dell'assemblea o dell'organo amministrativo, ove consentito dallo statuto;
b) nell'ambito delle procedure di liquidazione, conferiscono al possessore un credito sulle attivita' residue dell'impresa proporzionale al rapporto tra azioni detenute e azioni emesse, non prestabilito nell'ammontare ne' soggetto ad un massimale.
2. Nel caso di emissione di piu' tipologie di azioni, l'impresa:
a) ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera a), punto i) e paragrafo 3, lettera a), degli atti delegati, individua le differenze tra le tipologie di azioni sulla base del rango di subordinazione o dei privilegi nella distribuzione e considera come possibile capitale sociale ordinario di livello 1 solo la tipologia di azioni che e' subordinata a tutte le altre e non ha diritti preferenziali;
b) considera potenzialmente qualificabili come azioni privilegiate, da classificare nel livello coerente con le relative caratteristiche, le eventuali tipologie di azioni che hanno un rango piu' alto rispetto alla tipologia con il massimo livello di subordinazione o che presentano altre connotazioni di privilegio che ne impediscono la classificazione come capitale ordinario di livello 1 ai sensi della lettera a).


 
Art. 6

Riserva di riconciliazione

1. La riserva di riconciliazione, ai sensi dell'art. 70 degli atti delegati, e' pari all'eccedenza delle attivita' rispetto alle passivita' al netto degli elementi indicati al paragrafo 1, lettere da a) a f) del medesimo art. 70.
2. L'impresa include nelle azioni proprie di cui all'art. 70, paragrafo 1, lettera a) degli atti delegati, le azioni proprie possedute sia direttamente sia indirettamente.
3. L'impresa, nella determinazione dei dividendi, distribuzioni e oneri prevedibili di cui all'art. 70, paragrafo 1, lettera b), degli atti delegati:
a) considera come prevedibili i dividendi o le distribuzioni almeno a partire dalla data della relativa delibera dell'organo amministrativo, indipendentemente dall'eventuale obbligo di approvazione da parte dell'assemblea annuale degli azionisti;
b) non riduce la propria riserva di riconciliazione per gli eventuali dividendi prevedibili delle imprese partecipate;
c) include negli oneri prevedibili da tenere in considerazione:
1) l'importo delle imposte prevedibili non ancora iscritte fra le passivita' nello stato patrimoniale di solvibilita';
2) l'importo di eventuali impegni o circostanze emerse nel corso del relativo periodo di riferimento e suscettibili di ridurre i profitti dell'impresa, non adeguatamente rilevati dalla valutazione delle attivita' e delle passivita' operata in conformita' al disposto del Titolo I, Capo II, degli atti delegati.


 
Art. 7

Elementi dei fondi propri di base di livello 2

1. Nel caso di elementi di cui all'art. 72, lettera a), punti i), ii) e iv) degli atti delegati, l'impresa assicura che:
a) il periodo di tempo compreso tra il richiamo al pagamento rivolto agli azionisti o ai soci e il momento in cui l'elemento risulta versato non e' superiore a tre mesi. Durante questo periodo, l'impresa considera fra i fondi propri gli elementi richiamati ma non versati e li classifica di livello 2, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri criteri pertinenti;
b) per gli elementi richiamati ma non versati, l'azionista o il socio e' comunque obbligato a corrispondere l'importo residuo anche nel caso in cui l'impresa si trovi in stato di insolvenza o sia stata posta in liquidazione, e che detto importo sia disponibile per assorbire perdite.


 
Art. 8

Rimborsabilita' o riscattabilita'

1. Ai fini della classificazione degli elementi dei fondi propri di base, di cui agli articoli 71, 73 e 77 degli atti delegati, l'impresa considera come rimborso o riscatto anche il riacquisto di un elemento dei fondi propri di base o un qualsiasi altro accordo che abbia lo stesso effetto economico di un rimborso, un riscatto o un riacquisto di elementi di fondi propri di base.
2. I casi di cui al comma 1 includono l'acquisto di azioni proprie, i piani di riacquisto e i rimborsi del capitale alla scadenza di elementi dei fondi propri di base recanti una data di scadenza e il rimborso o il riscatto a seguito dell'esercizio dell'opzione call da parte dell'emittente di un elemento dei fondi propri di base.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 fanno salvo il trattamento delle operazioni di scambio e conversione di cui agli articoli 71, paragrafo 2, 73, paragrafo 2, e 77, paragrafo 2, degli atti delegati, che non costituiscono rimborsi o riscatti.


 
Art. 9

Gravami

1. Ai fini della valutazione degli aspetti di cui all'art. 71, paragrafo 1, lettera o), all'art. 73, paragrafo 1, lettera i), e all'art. 77, paragrafo 1, lettera h), degli atti delegati, l'impresa:
a) valuta se l'elemento dei fondi propri di base e' soggetto a un gravame sulla base dell'effetto economico del gravame e della natura dell'elemento dei fondi propri, applicando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
b) considera fra i gravami:
1) i diritti di compensazione, intesi quali diritti del possessore dell'elemento dei fondi propri di portare eventuali debiti nei confronti dell'impresa a compensazione di eventuali crediti nei confronti dell'impresa riconducibili all'elemento dei fondi propri;
2) i vincoli;
3) gli oneri o le garanzie;
4) il possesso di elementi dei fondi propri dell'impresa;
5) l'effetto di un'operazione o di un gruppo di operazioni collegate aventi lo stesso effetto dei numeri da 1 a 4;
6) l'effetto di un'operazione o di un gruppo di operazioni collegate, diverse da quelle di cui al numero 5, che compromettono la capacita' di un elemento di soddisfare gli aspetti che determinano la classificazione come elemento dei fondi propri di base;
c) include il possesso dei propri elementi di livello 1, di livello 2 o di livello 3 fra i gravami derivanti da un'operazione o un gruppo di operazioni equivalenti al possesso di azioni proprie.
2. Nei casi in cui il gravame e' equivalente al possesso di azioni proprie, l'impresa riduce la riserva di riconciliazione per l'importo dell'elemento soggetto a gravami.
3. L'impresa, nel determinare il trattamento di un elemento dei fondi propri che e' soggetto a gravami ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera o), o dell'art. 73, paragrafo 1, lettera i), o dell'art. 77, paragrafo 1, lettera h), degli atti delegati, ma che, considerando il gravame, presenta gli aspetti richiesti per la classificazione come elemento dei fondi propri ad un livello inferiore rispetto a quello a cui potrebbe accedere in assenza di gravame:
a) verifica se l'elemento soggetto a gravami e' incluso negli elenchi di elementi dei fondi propri per il livello inferiore di cui agli articoli 72 e 76 degli atti delegati;
b) con riferimento agli elementi inclusi negli elenchi di cui agli articoli 72 e 76 degli atti delegati, classifica l'elemento in considerazione della presenza o meno degli aspetti di cui agli articoli 73 e 77 degli atti delegati;
c) con riferimento ad elementi non figuranti negli elenchi, chiede l'autorizzazione all'IVASS, ai sensi dell'art. 44-octies, comma 7, del Codice.
4. Se un elemento dei fondi propri e' soggetto a gravami al punto da non presentare piu' gli aspetti che determinano la sua classificazione ai sensi degli articoli 71, 73 o 77 degli atti delegati, non e' classificato come un elemento dei fondi propri di base.


 
Art. 10

Incentivi al riscatto non consentiti

1. Tra gli incentivi al riscatto consentiti ai sensi degli articoli 71, paragrafo 1, lettera i), 73, paragrafo 1, lettera e), e 77, paragrafo 1, lettera e), degli atti delegati non rientrano almeno le seguenti fattispecie:
a) un'opzione call associata alla previsione di pagamenti, ivi inclusa la distribuzione di azioni ordinarie, a favore del possessore dell'elemento nell'ipotesi in cui l'opzione call non venga esercitata;
b) la conversione obbligatoria, in combinazione con un'opzione call;
c) un aumento dell'importo in conto capitale che si determina successivamente alla data di esercizio dell'opzione call, in combinazione con un'opzione call;
d) qualsiasi altra disposizione o accordo che fornisce un vantaggio economico tale da rendere probabile il riscatto dell'elemento.


 
Art. 11

Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alle cause
di insolvenza dell'impresa

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'art. 69, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii), iv) e v) e lettera b) degli atti delegati, l'impresa considera fra gli aspetti che possono causare l'insolvenza o accelerare il processo che porta all'insolvenza dell'impresa, di cui all'art. 71, paragrafo 1, lettera b) degli atti delegati, i casi in cui:
a) il possessore dell'elemento dei fondi propri puo' presentare una richiesta di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'emittente nel caso in cui non vengano effettuate distribuzioni;
b) il possessore dell'elemento dei fondi propri puo', a causa dell'annullamento della distribuzione, avere titolo a vedere riconosciuto il pagamento totale o parziale dell'importo investito, o a chiedere il pagamento di penali o di un qualsiasi altro indennizzo che possa determinare una diminuzione dei fondi propri.
2. Fatto salvo il comma 1, per gli elementi di cui all'art. 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) e lettera b), degli atti delegati, fra gli aspetti che possono causare l'insolvenza o accelerare il processo che porta all'insolvenza l'impresa considera anche i casi in cui la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri specifica circostanze o condizioni al verificarsi delle quali sarebbe necessario l'avvio di procedure di insolvenza o di una qualsiasi altra procedura che puo' pregiudicare la continuita' dell'impresa o la sua attivita' in regime di continuita'.


 
Art. 12

Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alla piena flessibilita'

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di base, di cui all'art. 69, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) degli atti delegati, l'impresa nel valutare la sussistenza della piena flessibilita' riguardo alle distribuzioni di cui all'art. 71, paragrafo 3, degli atti delegati:
a) considera come elementi distribuibili:
1) gli utili non distribuiti, inclusivi dell'utile dell'esercizio precedente a quello dell'anno di distribuzione, al netto dell'importo delle eventuali perdite nette intervenute nell'esercizio corrente;
2) le riserve patrimoniali distribuibili;
b) determina l'importo degli elementi distribuibili sulla base dei conti individuali dell'impresa e non sulla base di conti consolidati;
c) tiene conto nella determinazione degli elementi distribuibili di eventuali limitazioni imposte dagli ordinamenti nazionali in materia di conti consolidati;
d) assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri o di qualsiasi altro elemento dei fondi propri non fissi massimali o limitazioni al livello o all'importo della distribuzione sull'elemento di cui all'art. 69, paragrafo 1, lettera a), punto i), degli atti delegati, ivi inclusi i casi di fissazione di un massimale o di una limitazione a zero della distribuzione;
e) assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri non richieda di effettuare una distribuzione nei casi di distribuzioni operate su un qualsiasi altro elemento dei fondi propri emesso dall'impresa.
2. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri all'art. 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) e lettera b), degli atti delegati, l'impresa, nel valutare la sussistenza della piena flessibilita' riguardo alle distribuzioni di cui all'art. 71, paragrafo 4), degli atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri:
a) non richiede che le distribuzioni debbano essere effettuate in relazione all'elemento nei casi in cui su un qualsiasi altro elemento dei fondi propri emessi dall'impresa siano operate distribuzioni;
b) non richiede che il mancato pagamento di distribuzioni riguardo a tale elemento annulli o impedisca distribuzioni riguardo ad altri elementi dei fondi propri dell'impresa;
c) non collega il pagamento di distribuzioni a qualsiasi altro evento o altra operazione che abbia lo stesso effetto economico previsto alle lettere a) o b).
3. L'impresa, prima di classificare un elemento di livello 1, verifica il rispetto dell'art. 222-ter del Codice.


 
Art. 13
Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all'assorbimento delle
perdite

1. Nel caso di un elemento di cui all'art. 69, paragrafo 1, lettera a, punti i), ii), iii) e v) e lettera b) degli atti delegati, l'impresa considera un elemento come immediatamente disponibile per assorbire le perdite, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera c, degli atti delegati, solo se l'elemento e' versato e non ci sono condizioni o contingenze che possano limitarne la capacita' di assorbire perdite.
2. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri all'art. 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) e lettera b), degli atti delegati, nel valutare gli aspetti relativi all'assorbimento delle perdite nei casi di inosservanza dei requisiti di capitale e all'assenza di ostacoli alla ricapitalizzazione di cui all'art. 71, paragrafo 1, lettera d), degli atti delegati, l'impresa assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri o la disciplina contrattuale di eventuali altri accordi collegati:
a) non impedisce ad un altro elemento dei fondi propri, sia esso utilizzato o meno in precedenti emissioni, di essere emesso collocandosi ad un rango superiore o allo stesso rango di subordinazione di tale elemento;
b) non richiede che i nuovi elementi dei fondi propri raccolti dall'impresa siano subordinati rispetto a tale elemento in condizioni di stress o in altre circostanze in cui possano essere necessari fondi propri aggiuntivi;
c) non include clausole che possano impedire distribuzioni su altri elementi dei fondi propri;
d) non richiede che l'elemento sia automaticamente convertito in un elemento di rango superiore, in termini di subordinazione, in condizioni di stress o in altre circostanze in cui possano essere necessari fondi propri o a seguito di cambiamenti nella struttura societaria dell'impresa, ivi inclusi i casi di operazioni straordinarie di fusione o acquisizione.


 
Art. 14
Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all'applicazione della
deroga all'annullamento delle distribuzioni

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'art. 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) e lettera b), degli atti delegati, ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'art. 222-ter del Codice e all'art. 71, paragrafo 1, lettera m), degli atti delegati, l'impresa assicura che:
a) l'eventuale meccanismo distributivo previsto dalla disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri prevede l'attribuzione di azioni ordinarie di nuova emissione in luogo del pagamento in denaro;
b) il meccanismo di cui alla lettera a) comporta lo stesso grado di assorbimento di perdite che si avrebbe con l'annullamento della distribuzione, senza riduzioni dei fondi propri;
c) le distribuzioni sono attuate solo previa autorizzazione dell'IVASS e ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1), lettera m), degli atti delegati, e dopo che l'emissione delle nuove azioni ordinarie derivante dalla distribuzione e' stata approvata, in conformita' alla normativa vigente e allo statuto dell'impresa;
d) il meccanismo di cui alla lettera a) non consente all'impresa di utilizzare le azioni proprie detenute a seguito di un riacquisto;
e) la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri:
1) prevede che l'attivazione del meccanismo di cui alla lettera a) e' soggetta alla deroga autorizzata dall'IVASS ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1), lettera m), degli atti delegati e dell'art. 222-ter del Codice, ogni volta che e' richiesto l'annullamento della distribuzione;
2) non obbliga l'impresa ad attivare il meccanismo di cui alla lettera a).


 
Art. 15
Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all'assorbimento delle
perdite in conto capitale

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'art. 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) e lettera b), degli atti delegati, l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'art. 71, paragrafi 1, lettera e), 5, 6 e 8, degli atti delegati, assicura che:
a) il meccanismo di assorbimento delle perdite e il momento della sua attivazione sono chiaramente definiti ed individuati nella disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri;
b) il meccanismo di assorbimento delle perdite puo' essere efficace fin dal momento della sua attivazione, senza ritardi e indipendentemente da qualsiasi esigenza di notifica ai possessori dell'elemento;
c) i meccanismi di svalutazione individuano chiaramente se l'assorbimento delle perdite avviene in via definitiva o in via temporanea. In quest'ultimo caso i meccanismi di svalutazione prevedono che la rivalutazione dell'importo nominale o del capitale:
1) e' consentita solo dopo che l'impresa ha ripristinato l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita';
2) non e' attivata in riferimento a elementi dei fondi propri emessi o utilizzati in precedenti emissioni al fine di ripristinare l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita';
3) e' operata solo sulla base degli utili ottenuti successivamente al ripristino dell'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' in modo da non pregiudicare l'assorbimento delle perdite previsto dall'art. 71, paragrafo 5, degli atti delegati;
d) i meccanismi di conversione prevedono che:
1) sono indicate in modo chiaro le condizioni sulla base delle quali lo strumento finanziario rappresentativo di un elemento dei fondi propri si trasforma in azione ordinaria in caso di grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita';
2) la conversione non richiede la piena remunerazione dell'importo nominale dello strumento finanziario detenuto e, in caso di flessione del mercato, il tasso di conversione non e' vincolato al rispetto di massimali;
3) nell'indicare un intervallo di conversione, il numero massimo di azioni che il possessore dello strumento puo' ricevere e' certo al momento dell'emissione dello strumento, fatti salvi solo gli aggiustamenti che riflettono eventuali frazionamenti che si verificano successivamente all'emissione;
4) la conversione comporta una situazione in cui le perdite sono assorbite nella prospettiva della continuita' aziendale e gli elementi dei fondi propri di base che derivano dalla conversione non ostacolano la ricapitalizzazione.
2. L'impresa che ha elementi dei fondi propri che presentano meccanismi di conversione, deve garantire che un numero sufficiente di azioni sia gia' stato approvato, ai sensi dell'art. 2420-bis del codice civile e delle norme statutarie dell'impresa, in modo che le azioni siano disponibili per l'emissione in caso di necessita'.


 
Art. 16
Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alla rimborsabilita' o
riscattabilita'

1. Per ciascuno degli elementi di cui all'art. 69, paragrafo 1, lettera a, punti i), ii), iii) e v) e lettera b), degli atti delegati, l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'art. 71, paragrafo 1, lettere h) ed i) degli atti delegati:
a) assicura che la disciplina legale o contrattuale dell'elemento dei fondi propri o qualsiasi altro accordo ad esso collegato non prevedono alcun incentivo al riscatto di cui all'art. 10 del presente regolamento;
b) in fase di emissione, evita di creare aspettative di rimborso o annullamento dell'elemento e di inserire clausole nella disciplina legale e contrattuale dell'elemento che possono dar luogo a una tale aspettativa.
2. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'art. 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) e lettera b), degli atti delegati, l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'art. 71, paragrafo 1, lettera f), punto ii), degli atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento non include clausole che prevedono opzioni call esercitabili prima dei 5 anni dalla data di emissione, ivi incluse le opzioni call vincolate a cambiamenti imprevisti che sfuggono al controllo dell'impresa, che includono i casi di cui comma 4.
3. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'art. 69, paragrafo 1, lettera a, punti iii) e v) e lettera b) degli atti delegati, l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'art. 71, paragrafo 1, lettera j) degli atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento include disposizioni che regolano la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento in qualsiasi momento, ivi incluso il caso in cui e' stata gia' trasmessa la notifica di rimborso o riscatto, per motivi diversi dalla deroga in via eccezionale di cui all'art. 28 del presente regolamento.
4. I cambiamenti imprevisti che sfuggono al controllo dell'impresa includono i casi di:
a) cambiamenti delle norme o nell'interpretazione delle stesse date dalle autorita' competenti, relative all'elemento dei fondi propri di base dell'impresa;
b) cambiamenti del trattamento fiscale applicabile, della classificazione regolamentare o del trattamento da parte delle agenzie di rating dell'elemento dei fondi propri di base in questione.


 
Art. 17
Assorbimento delle perdite con conversione in altri elementi dei
fondi propri di base

1. Nell'applicazione di un meccanismo di assorbimento delle perdite operato ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera e), punto ii), degli atti delegati, l'organo amministrativo deve essere consapevole dell'impatto che una potenziale conversione di uno strumento potrebbe avere sulla struttura del capitale e sulla proprieta' dell'impresa.
2. Il monitoraggio dell'impatto di cui al comma 1 e' parte del sistema di governance dell'impresa.


 
Art. 18
Elementi di livello 2 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza
dell'impresa

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'art. 72 degli atti delegati, l'impresa considera fra gli aspetti che possono causare l'insolvenza o accelerare il processo che porta all'insolvenza dell'impresa di cui all'art. 73, paragrafo 1, lettera b), degli atti delegati i casi in cui, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 73, paragrafo 1, lettera g):
a) il possessore dell'elemento dei fondi propri puo' presentare una richiesta di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'emittente per il differimento delle distribuzioni;
b) il possessore dell'elemento dei fondi propri puo', a causa del differimento della distribuzione, avere titolo a vedere riconosciuto il pagamento totale o parziale dell'importo investito o a chiedere il pagamento di penali o di un qualsiasi altro indennizzo che possa determinare una diminuzione dei fondi propri.
2. Fatto salvo il comma 1, per ciascuno degli elementi di cui all'art. 72, lettera a), punti iii) e iv), e lettera b), degli atti delegati, l'impresa considera anche i casi di cui all'art. 11, comma 2, del presente regolamento.


 
Art. 19
Elementi di livello 2 - Aspetti relativi alla rimborsabilita' o
riscattabilita'

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'art. 72, l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'art. 73, paragrafo 1, lettera c), degli atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento non include clausole che prevedono opzioni call esercitabili prima dei 5 anni dalla data di emissione, ivi incluse le opzioni call vincolate a cambiamenti imprevisti che sfuggono al controllo dell'impresa, che includono i casi di cui all'art. 16, comma 4, del presente regolamento.
2. Per ciascuno degli elementi di cui al comma 1, l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'art. 73, paragrafo 1, lettera e), degli atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento o di eventuali accordi collegati includono solo incentivi limitati al riscatto, definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.
3. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui al comma 1 l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'art. 73, paragrafo 1, lettera f), degli atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento contiene disposizioni per la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento in qualsiasi momento, ivi incluso il caso in cui e' stata gia' trasmessa la notifica di rimborso o riscatto o l'elemento sia venuto a scadenza, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' o nel caso in cui il rimborso o il riscatto determinerebbero tale inosservanza.
4. La disposizione di cui al comma 3 fa salva la previsione di cui all'art. 28 del presente regolamento.


 
Art. 20
Elementi di livello 2 - Aspetti relativi al differimento delle
distribuzioni

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'art. 72, l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'art. 73, paragrafo 1, lettera g), degli atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento contiene disposizioni per il differimento delle distribuzioni in qualsiasi momento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' o quando la distribuzione determinerebbe tale inosservanza.


 
Art. 21
Elementi di livello 3 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza
dell'impresa

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'art. 76 degli atti delegati, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) e lettera b), l'impresa considera fra gli aspetti che possono causare l'insolvenza o accelerare il processo che porta all'insolvenza dell'impresa di cui all'art. 77, paragrafo 1, lettera b), degli atti delegati:
a) i casi in cui, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 77, paragrafo 1, lettera g):
1) il possessore dell'elemento dei fondi propri possa presentare una richiesta di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'emittente per il differimento delle distribuzioni;
2) il possessore dell'elemento dei fondi propri possa, a causa del differimento della distribuzione, avere titolo a vedere riconosciuto il pagamento totale o parziale dell'importo investito o a chiedere il pagamento di penali o di un qualsiasi altro indennizzo che possa determinare una diminuzione dei fondi propri.
b) i casi di cui all'art. 11, comma 2, del presente regolamento.


 
Art. 22
Elementi di livello 3 - Aspetti relativi alla rimborsabilita' o
riscattabilita'

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'art. 76 degli atti delegati, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) e lettera b), nel valutare gli aspetti di cui all'art. 77, paragrafo 1, lettera c), degli atti delegati, l'impresa assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento non include clausole che prevedono opzioni call esercitabili prima della data di scadenza prevista, ivi incluse le opzioni call vincolate a cambiamenti imprevisti che sfuggono al controllo dell'impresa, che includono i casi di cui all'art. 16, comma 4, del presente regolamento.
2. Per ciascuno degli elementi di cui al comma 1, nel valutare gli aspetti di cui all'art. 77, paragrafo 1, lettera e), degli atti delegati, l'impresa assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento o di eventuali accordi collegati includono solo incentivi limitati al riscatto, definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.
3. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui al comma 1, nel valutare gli aspetti di cui all'art. 77, paragrafo 1, lettera f), l'impresa assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento contiene disposizioni per la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento in qualsiasi momento, ivi incluso il caso in cui e' stata gia' trasmessa la notifica di rimborso o di riscatto o alla scadenza dello strumento finanziario, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' o nel caso in cui il rimborso o il riscatto determinerebbero tale inosservanza.
4. La disposizione di cui al comma 3 fa salva la previsione di cui all'art. 28 del presente regolamento.


 
Art. 23
Elementi di livello 3 - Aspetti relativi al differimento delle
distribuzioni

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'art. 76 degli atti delegati, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e lettera b), nel valutare gli aspetti di cui all'art. 77, paragrafo 1, lettera g), degli atti delegati, l'impresa si assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento contiene disposizioni per il differimento delle distribuzioni in qualsiasi momento, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale minimo o nel caso in cui la distribuzione determinerebbe tale inosservanza.


 
Art. 24

Autorizzazioni relative a rimborsi e riscatti

1. L'impresa che presenta all'IVASS l'istanza di autorizzazione al rimborso o al riscatto ai sensi degli articoli 71, paragrafo 1, lettera h), 73, paragrafo 1, lettera d), e 77, paragrafo 1, lettera d), degli atti delegati fornisce all'IVASS una valutazione del rimborso o del riscatto considerando:
a) l'impatto corrente e l'impatto di breve-medio termine rispetto alla posizione di solvibilita' globale dell'impresa. L'impresa indica in che modo l'operazione oggetto dell'istanza e' coerente con il piano di gestione del capitale a medio termine dell'impresa e con la sua valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui all'art. 30-ter del Codice e relative disposizioni di attuazione;
b) la capacita' dell'impresa di raccogliere fondi propri aggiuntivi, se necessario, tenendo conto delle piu' ampie condizioni economiche e del suo accesso al mercato dei capitali e ad altre fonti di fondi propri aggiuntivi.
2. Quando un'impresa intende presentare istanza per piu' rimborsi o riscatti in un breve periodo di tempo, ne informa l'IVASS, che puo' considerare le operazioni nel loro complesso anziche' singolarmente.
3. L'impresa presenta l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, tre mesi prima del verificarsi del primo tra:
a) il termine del preavviso contrattualmente previsto per la richiesta di rimborso o di riscatto dell'elemento;
b) la data proposta per il rimborso o il riscatto.
4. L'IVASS si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza completa, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.
5. La disciplina del presente articolo si applica anche nei casi in cui l'impresa presenta all'IVASS istanza di autorizzazione ad un'operazione di scambio o conversione di elementi dei fondi propri di base con altri elementi dei fondi propri di base o di rimborso o riscatto di elementi dei fondi propri di base con proventi di nuovi elementi dei fondi propri di base da non considerare un rimborso o un riscatto ai sensi degli articoli 71, paragrafo 2, 73, paragrafo 2, e 77, paragrafo 2, degli atti delegati.


 
Art. 25
Autorizzazione al rimborso o al riscatto di elementi dei fondi propri
di livello 1

1. Fatto salvo l'art. 24 del presente regolamento, nel caso di una richiesta di autorizzazione al rimborso o al riscatto di un elemento dei fondi propri dopo un periodo compreso tra 5 e 10 anni dalla data di emissione, in conformita' all'art. 71, paragrafo 1, lettera g), degli atti delegati, l'impresa dimostra la sussistenza di una adeguata eccedenza di elementi dei fondi propri, rispetto al requisito di solvibilita', per il periodo del piano di gestione del capitale a medio termine o, se piu' lungo, per il periodo compreso tra la data di rimborso o di riscatto e i 10 anni successivi alla data di emissione.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'IVASS, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 71, paragrafo 1, lettera h), degli atti delegati, valuta l'adeguatezza dell'eccedenza individuata dall'impresa considerando anche:
a) la posizione di solvibilita' corrente e prospettica dell'impresa, tenuto conto del rimborso o del riscatto proposto o di qualsiasi altra proposta di riscatto e di rimborso o di emissioni;
b) il piano di gestione del capitale a medio termine di cui all'art. 71, paragrafo 1, lettera g), e la valutazione interna del rischio e della solvibilita' dell'impresa di cui all'art. 30-ter del Codice e relative disposizioni di attuazione;
c) la volatilita' dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilita' dell'impresa, tenuto conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi relativi all'attivita' dell'impresa;
d) la misura in cui l'impresa ha accesso a fonti esterne di fondi propri e l'impatto delle condizioni di mercato sulla capacita' dell'impresa di raccogliere fondi propri.


 
Art. 26
Adempimenti successivi all'autorizzazione relativa a rimborsi e
riscatti

1. Nei casi di cui all'art. 24, l'impresa, dopo aver ottenuto l'autorizzazione:
a) esclude l'elemento a decorrere dalla data di notifica ai possessori dell'elemento o, in assenza di obbligo di notifica, dalla data di autorizzazione dell'IVASS, riduce la categoria pertinente dei fondi propri e non effettua aggiustamenti o ricalcoli della riserva di riconciliazione;
b) continua a monitorare la propria posizione di solvibilita' per ogni inosservanza o potenziale inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita', che, nel corso del periodo precedente alla data del rimborso o del riscatto, farebbe attivare la sospensione del rimborso o del riscatto;
c) non procede con il rimborso o il riscatto dell'elemento qualora possa comportare l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita', anche se la notifica di rimborso o di riscatto e' stata trasmessa ai possessori degli elementi dei fondi propri.
2. L'impresa, se non intende avvalersi dell'autorizzazione, ne da' tempestiva comunicazione per iscritto all'IVASS.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), l'autorizzazione dell'IVASS e' revocata di diritto e l'impresa puo' ripristinare l'elemento come elemento dei fondi propri disponibili.


 
Art. 27
Sospensione del rimborso o del riscatto per inosservanza del
requisito patrimoniale

1. Le azioni compiute dall'impresa successivamente alla sospensione del rimborso o del riscatto di un elemento dei fondi propri, in applicazione degli articoli 71, paragrafo 1, lettera j), 73, paragrafo 1, lettera f) o 77, paragrafo 1, lettera f), degli atti delegati, rientrano nel piano di risanamento di cui all'art. 222 del Codice.


 
Art. 28
Deroga in via eccezionale alla sospensione del rimborso o del
riscatto

1. Ai fini dell'applicazione della deroga in via eccezionale alla sospensione del rimborso o del riscatto ai sensi degli articoli 71, paragrafo 1, lettera k), punto i), 73, paragrafo 1, comma 2, punto i), e 77, paragrafo 1, comma 2, punto i), degli atti delegati, l'impresa presenta istanza di autorizzazione all'IVASS, in cui:
a) descrive la proposta di scambio o di conversione e gli effetti sui fondi propri di base, e, fra l'altro, fornisce indicazione specifica delle modalita' di scambio o di conversione previste nella disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri;
b) dimostra la coerenza della proposta di scambio o di conversione con il piano di risanamento previsto dall'art. 222 del Codice.
2. L'IVASS si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza completa, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.


 
Art. 29
Deroga in via eccezionale all'annullamento o al differimento delle
distribuzioni

1. Ai fini dell'applicazione della deroga in via eccezionale all'annullamento o al differimento delle distribuzioni, ai sensi degli articoli 71, paragrafo 1, lettera m), e dell'art. 73, paragrafo 1, lettera h), degli atti delegati, l'impresa presenta istanza di autorizzazione all'IVASS, in cui dimostra:
a) in che modo la distribuzione possa essere operata senza indebolire la posizione di solvibilita';
b) il rispetto del requisito patrimoniale minimo.
2. In relazione alla liquidazione operata attraverso un meccanismo alternativo di soddisfazione delle cedole, l'impresa che presenta l'istanza di cui al comma 1, considera:
a) la quantita' di azioni ordinarie da emettere;
b) la misura in cui il ripristino dell'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' richiede la raccolta di nuovi fondi propri,
c) il probabile impatto dell'emissione di azioni, ai fini del meccanismo di soddisfazione alternativo alle cedole, rispetto alla capacita' dell'impresa di raccogliere i fondi propri.
3. L'impresa trasmette all'IVASS le informazioni e le analisi di cui al comma 2, unitamente all'istanza di cui al comma 1.
4. L'IVASS si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza completa, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.


 
Art. 30

Autorizzazione di elementi non figuranti negli elenchi

1. L'impresa presenta all'IVASS l'istanza di autorizzazione di cui all'art. 44-octies, comma 7, del Codice, e delle relative disposizioni di attuazione, relativa alla classificazione per un unico elemento dei fondi propri di base non figurante negli elenchi.
2. L'impresa, nell'istanza di cui al comma 1:
a) descrive l'elemento dei fondi propri per il quale chiede l'autorizzazione;
b) conferma che tutti i termini di legge o contrattuali che disciplinano l'elemento dei fondi propri di cui alla lettera a) o gli eventuali altri accordi ad esso connessi sono inequivocabili e chiaramente definiti;
c) conferma che, tenendo conto di circostanze applicabili alla data dell'istanza nonche' di probabili sviluppi futuri, l'elemento dei fondi propri di base, di cui al comma a), e' conforme, in termini di forma giuridica e di sostanza economica, ai criteri di cui agli articoli 44-septies, 44-octies e 66-bis del Codice e agli aspetti che determinano la classificazione di cui agli articoli 71, 73 e 77 degli atti delegati;
d) conferma che non sono stati omessi fatti che, se noti, potrebbero influenzare la decisione dell'IVASS;
e) elenca le altre istanze presentate o che prevede di presentare nei successivi sei mesi relative alle autorizzazioni di cui all'art. 344-bis, comma 1, del Codice, indicandone anche le rispettive date di presentazione.
3. Ai fini delle valutazioni di conformita' in termini di sostanza economica di cui al comma 2, lettera c) l'impresa valuta la capacita' dell'elemento dei fondi propri di assorbire le perdite.
4. L'impresa correda l'istanza di cui al comma 1 con evidenze documentali che descrivono:
a) il rispetto dei criteri di cui agli articoli 44-septies, 44-octies e 66-bis del Codice e degli aspetti che determinano la classificazione di cui agli articoli 71, 73 e 77 degli atti delegati, indicando, fra l'altro, in che modo l'elemento dei fondi propri contribuisce alla struttura patrimoniale esistente dell'impresa e consente all'impresa di soddisfare i propri requisiti patrimoniali esistenti o futuri;
b) il processo decisionale interno, ivi incluso l'estratto del verbale dell'organo amministrativo, relativo alla decisione di presentazione dell'istanza.
5. La descrizione dell'elemento dei fondi propri di base di cui al comma 2 deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all'IVASS la valutazione della capacita' dell'elemento dei fondi propri di assorbire le perdite e deve includere quantomeno:
a) la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri e i termini contrattuali di altri accordi ad esso connessi;
b) l'evidenza che ogni controparte ha concluso il contratto e l'accordo ad esso connesso, per la parte di sua pertinenza;
c) le prove che il contratto e altri accordi ad esso connessi siano giuridicamente vincolanti e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti.
6. L'IVASS si pronuncia sull'autorizzazione della classificazione dell'elemento non figurante negli elenchi entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza completa.
7. In deroga al comma 6, nel caso di circostanze eccezionali comunicate tempestivamente e per iscritto dall'IVASS all'impresa, la decisione dell'IVASS interviene entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'IVASS ha ricevuto l'istanza completa.
8. Sono fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.
9. Nel corso dell'istruttoria l'impresa informa l'IVASS di eventuali modifiche alle informazioni di dettaglio o ad altre informazioni relative all'istanza.
10. Nei casi di cui al comma 9, l'IVASS avvia una nuova istruttoria di autorizzazione ai sensi dell'art. 44-octies, comma 7, del Codice, a meno che non si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) la modifica e' dovuta a una richiesta di ulteriori informazioni dell'IVASS;
b) l'IVASS ha accertato che la modifica non influenza in modo significativo le proprie valutazioni sull'istanza originaria.


 
Art. 31

Altre disposizioni applicabili ai procedimenti di autorizzazione

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, ai procedimenti di autorizzazione del presente capo si applica la disciplina del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.


 
Art. 32

Ammissibilita' e limiti applicabili

1. Ai fini del calcolo dei fondi propri ammissibili ai sensi dell'art. 82 degli atti delegati per il requisito patrimoniale di solvibilita', l'impresa considera:
a) tutti gli elementi di livello 1 di cui all'art. 69, lettera a), punti i), ii,) iv) e vi), degli atti delegati, ammissibili alla copertura del requisito patrimoniale di solvibilita';
b) gli elementi di livello 1 soggetti a limite, in eccesso rispetto al limite del 20% di cui all'art. 82, paragrafo 3, degli atti delegati, disponibili come fondi propri di base di livello 2.
2. Ai fini del calcolo dei fondi propri ammissibili ai sensi dell'art. 82 degli atti delegati per il requisito patrimoniale minimo, l'impresa considera:
a) tutti gli elementi di livello 1 di cui all'art. 69, lettera a), punti i), ii,) iv) e vi), degli atti delegati, ammissibili alla copertura del requisito patrimoniale minimo;
b) gli elementi di livello 1 soggetti a limite, in eccesso rispetto al limite del 20% di cui all'art. 82, paragrafo 3, degli atti delegati, disponibili come fondi propri di base di livello 2.


 
Art. 33

Disposizioni transitorie

1. L'impresa valuta tutti gli elementi dei fondi propri di base emessi prima del 18 gennaio 2015, per stabilire se presentano aspetti che determinano la classificazione ai sensi degli articoli 71 e 73 degli atti delegati.
2. L'impresa classifica ciascun elemento dei fondi propri di cui al comma 1 che presenti gli aspetti che determinano la classificazione come livello 1 o livello 2, come elemento dei fondi propri in quel livello, anche se l'elemento non puo' essere utilizzato per soddisfare il margine di solvibilita' disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative adottati in applicazione della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/13/CE, della direttiva 2002/83/CE e della direttiva 2005/68/CE.
3. Gli elementi che sono disponibili come fondi propri di base ai sensi dell'art. 344-quinquies, commi 1 e 2, del Codice, se scambiati o convertiti dall'impresa in altri elementi dei fondi propri di base successivamente al 18 gennaio 2015, sono considerati dall'impresa come nuovi elementi dei fondi propri che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 344-quinquies, comma 1, lettera a), o comma 2, lettera a), del Codice.
4. Gli elementi che non sono ammissibili come fondi propri solo a causa dell'applicazione di limiti quantitativi previsti da leggi, regolamenti e disposizioni amministrative adottati in applicazione della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/13/CE, della direttiva 2002/83/CE e della direttiva 2005/68/CE, sono considerati conformi ai requisiti di cui all'art. 344-quinquies, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del Codice.


 
Art. 34

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2016

p. Il Direttorio integrato
Il Governatore
della Banca d'Italia
Visco


 
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