Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 19 luglio 2016 |
Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante «Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita», ed, in particolare, l'art. 5, comma 5, che dispone per le societa' dilettantistiche l'obbligo di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto; Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 gennaio 2016, con cui e' stato modificato il comma 5 dell'art. 5, del decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, nella parte in cui ha sostituito le parole «30 mesi» con le parole «36 mesi»; Considerato che non sono state ancora completate, su tutto il territorio nazionale, le attivita' di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici; Ritenuto, pertanto, opportuno differire di ulteriori 4 mesi e 10 giorni il termine di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, come modificato dal decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 gennaio 2016;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro della salute, adottatro il concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, all'art. 5, comma 5, le parole «36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «40 mesi e 10 giorni». Il presente decreto viene trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2016
Il Ministro della salute: Lorenzin
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti
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