Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 23 giugno 2016 |
Distribuzione di derrate alimentari alle persone bisognose - anno 2016. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare, l'art. 58, che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private; Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; Visto il decreto 17 dicembre 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, recante «Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni caritatevoli destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti come i soggetti (singoli, enti caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all'albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione e nomina del Ministro per la cooperazione internazionale di cui all'art. 58, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che il Ministro concertante, ai fini del presente decreto, e' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, che dispone, tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dando priorita' dopo l'acquisto di derrate alimentari, secondo le modalita' stabilite dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in tema di operazioni esenti IVA; Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, nei limiti del servizio prestato; Visto l'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che ha rifinanziato il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, per l'anno 2016, di un importo pari a 2.000.000,00 di euro; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 giugno 2014, n. 3399, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012, e' istituito il «Tavolo permanente di coordinamento» cui compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e proposte relativi alla gestione del fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari; Considerato che la situazione eccedentaria di offerta di latte che si riscontra nei mercati nazionale e Unionale sta generando delle mancate consegne di latte che si traducono in sprechi alimentari; Considerato che tra gli obiettivi del fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti vi e' quello di attivare politiche e sostegni per la riduzione degli sprechi e il recupero delle derrate alimentari; Considerato che il latte alimentare facilmente conservabile rappresenta un alimento interessante ai fini degli aiuti ai piu' bisognosi per l'elevato valore nutrizionale, la facilita' di uso, i costi contenuti e la possibilita' di somministrarlo in tutte le fasce di eta'; Considerato che nella seduta del 26 aprile 2016, il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012, ha espresso il parere favorevole all'unanimita' in ordine alla proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di arginare «lo spreco» di latte mediante l'acquisto a favore degli indigenti di latte crudo da trasformare in latte UHT attraverso l'utilizzo delle risorse previste per il fondo nazionale di cui all'art. 58 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Decreta:
Art. 1 Programma annuale
1. E' adottato il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2016, per la cui attuazione sono utilizzate le disponibilita' del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, istituito presso AGEA Agenzia per le erogazioni in agricoltura, conformemente alle modalita' previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma annuale sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di latte crudo da sottoporre a trattamento UHT, per la fornitura e la successiva consegna alle organizzazioni caritatevoli definite dall'art. 1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012. Gli operatori che partecipano alla gara sono tenuti ad acquistare il latte crudo bovino presso i produttori e sottoporlo a trattamento UHT entro 36 ore dalla mungitura. Tale latte, sino alla trasformazione in latte UHT, non potra' subire alcun trattamento termico. Per ciascun lotto oggetto del bando di gara, il 5% del quantitativo di latte crudo acquistato dovra' provenire da allevatori che forniscano prova documentale del mancato rinnovo, nel 2016, del contratto con gli acquirenti stipulato nel 2015 ovvero che abbiano ricevuto, nel corso del 2016 disdetta per cause non imputabili agli allevatori medesimi. 4. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle Organizzazioni caritatevoli, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate alimentari e, comunque, in valore non dovranno superare 75.000,00 euro per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare.
|
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Art. 2 Disponibilita' finanziarie ulteriori
1. Le eventuali ulteriori disponibilita' finanziarie, rispetto alla dotazione prevista dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che pervenissero in futuro al fondo, come anche le donazioni, legati ed erogazioni liberali di derrate alimentari, beni strumentali e servizi, verranno utilizzate ai sensi del decreto 17 dicembre 2012, integrando prioritariamente le necessita' espresse dalle organizzazioni caritatevoli presenti al Tavolo permanente di coordinamento.
|
| Art. 3 Controlli e relazione annuale
1. I controlli amministrativi ed in loco relativi all'attuazione del programma sono demandati ad AGEA. 2. Entro 90 giorni dalla conclusione del programma e, comunque, non oltre il 31 marzo 2017, AGEA predispone e trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sulle attivita' realizzate relativamente al programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2016, corredata della rendicontazione delle risorse gestite. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2016
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1955
|
|
|
|